Articolo 3 della Legge 8 giugno 2023, n. 77
Articolo 2Articolo 4
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28 giugno 2023
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 28 giugno 2023