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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3368/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marco Bennati,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Barosso;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 3.2.2005 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727), cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a quest'autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2) La casa coniugale di cui il SI. è usufruttuario viene assegnata allo stesso con i beni Pt_1
e gli arredi contenuti, eccezion fatta per i beni di proprietà della SI.ra . Le parti Parte_2
danno atto che la SI.ra ha già rilasciato l'immobile. Parte_2
3) Il SI. verserà mensilmente, con decorrenza da aprile 2025, alla SI.ra Parte_1
l'assegno di € 1.050,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2
importo che dovrà essere rivalutato annualmente secondo i parametri ISTAT. Le parti precisano ad oggi che per il mese di aprile 2025 verrà corrisposto entro il giorno 12.09.2025 la somma di Euro 600,00, somma da valere anche a titolo di contributo spese legali.
4) Il SInor verserà entro il giorno 12.09.2025 alla SInora Parte_1 Parte_2
l'ulteriore importo di euro 7.000,00 in un'unica soluzione a titolo di contributo per
[...]
il trasferimento in altro immobile e per le spese occorrende. La signora Parte_2
si impegna a consegnare le chiavi casa e macchina entro 12/09/2025
5) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla spartizione degli arredi/beni di rispettiva proprietà entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
7) Le parti dichiarano che con le presenti pattuizioni hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale e con il corretto ed integrale adempimento di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 86, parte I, anno 2005), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marco Bennati,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Barosso;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 3.2.2005 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727), cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a quest'autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2) La casa coniugale di cui il SI. è usufruttuario viene assegnata allo stesso con i beni Pt_1
e gli arredi contenuti, eccezion fatta per i beni di proprietà della SI.ra . Le parti Parte_2
danno atto che la SI.ra ha già rilasciato l'immobile. Parte_2
3) Il SI. verserà mensilmente, con decorrenza da aprile 2025, alla SI.ra Parte_1
l'assegno di € 1.050,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2
importo che dovrà essere rivalutato annualmente secondo i parametri ISTAT. Le parti precisano ad oggi che per il mese di aprile 2025 verrà corrisposto entro il giorno 12.09.2025 la somma di Euro 600,00, somma da valere anche a titolo di contributo spese legali.
4) Il SInor verserà entro il giorno 12.09.2025 alla SInora Parte_1 Parte_2
l'ulteriore importo di euro 7.000,00 in un'unica soluzione a titolo di contributo per
[...]
il trasferimento in altro immobile e per le spese occorrende. La signora Parte_2
si impegna a consegnare le chiavi casa e macchina entro 12/09/2025
5) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla spartizione degli arredi/beni di rispettiva proprietà entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
7) Le parti dichiarano che con le presenti pattuizioni hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale e con il corretto ed integrale adempimento di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 86, parte I, anno 2005), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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