Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2025, proposto da
FI AM AR RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del verbale n. 3 della seduta del 7 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della sottocommissione n. IX istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 11/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1647; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa UR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 30 aprile 2025, FI AM AR RO ha impugnato il verbale n. 3 della seduta del 7 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. IX, istituita presso la Corte d’appello di Napoli per la correzione delle prove scritte svolte presso la Corte d’Appello di Milano e relative all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024 – ha attribuito all’elaborato della ricorrente una valutazione insufficiente pari a 11/30, con conseguente non ammissione alle prove orali da svolgersi presso la Corte d’appello di Milano.
2. In particolare, la ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver sostenuto in data 10 dicembre 2024, presso la Corte d’appello di Milano, la prova scritta prevista per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, disciplinata dalla normativa speciale applicabile alle sessioni 2023‑2025, che prevede la redazione di un solo elaborato scritto;
- di avere fatto accesso, in data 9 aprile 2025, all’area personale del portale del Ministero della Giustizia e di avere così appreso della propria mancata ammissione alla prova orale, per conseguimento di una votazione insufficiente, pari a 11/30;
- di aver ottenuto copia del proprio elaborato e del verbale di correzione a seguito di istanza di accesso agli atti;
- di aver rilevato, dall’esame dell’elaborato, la ricorrente ha rilevato che sul compito risultano apposti due differenti punteggi, uno in forma letterale (“undici”) e uno in forma numerica (“18”), mentre nel verbale di correzione è riportato il solo punteggio di 11/30.
3. Il ricorso è articolato in tre motivi, con i quali si deduce, in sintesi, (i) la violazione delle disposizioni normative che regolano l’esame di abilitazione per la sessione 2024, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, anche in considerazione della duplice e contraddittoria valutazione numerica apposta sull’elaborato; (ii) l’inapplicabilità, al contesto della sessione 2024, del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente la motivazione espressa mediante il solo voto numerico, avuto riguardo alla drastica riduzione del numero dei candidati, delle prove scritte e dei tempi disponibili per la correzione, la violazione del principio di proporzionalità e di trasparenza, anche alla luce delle modalità di correzione adottate presso altre Corti d’appello, l’indeterminatezza dei criteri di valutazione e la conseguente impossibilità di ricostruire le ragioni del giudizio negativo; nonché (iii) l’eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto, deducendosi che, ove il voto effettivamente attribuito fosse quello di 11/30, esso risulterebbe macroscopicamente incongruo rispetto al contenuto dell’elaborato, anche per raffronto con altri compiti valutati positivamente dalla medesima sottocommissione e, in tesi, analoghi a quello della ricorrente.
In via subordinata, la ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme che consentirebbero la motivazione del giudizio di non idoneità mediante il solo punteggio numerico, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione.
4. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio in data 8 maggio 2025 per resistere al ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 593 del 3 giugno 2025, il Tar ha fissato la data dell’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. Con ordinanza n. 2399/2025, il Consiglio di Stato ha poi respinto l’appello cautelare.
6. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive domande.
Infine, all’udienza pubblica del 5 marzo 2026, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, relativo alla contraddittorietà del voto espresso sulla prova scritta.
Come evidenziato nella parte narrativa, nel caso di specie sul compito sono apposti unicamente due voti contrastanti (“undici” e “18”), senza che sia presente alcun elemento ulteriore dal quale desumere quale dei due sia un refuso.
7.1. Se è vero che la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734), avallata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 175 del 2011, ritiene tradizionalmente sufficiente la valutazione espressa con punteggio numerico « in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione », tuttavia, la medesima giurisprudenza esclude la sufficienza del voto numerico nei casi di « contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ».
7.2. Nel caso di specie, l’unico elemento di motivazione posto sul tema – vale a dire il voto – reca in sé un’insanabile contraddizione; tale contraddizione non è risolvibile facendo riferimento ad ulteriori elementi della motivazione che dimostrino con certezza se uno dei due voti sia frutto di un refuso e quale dei due lo sia.
Tantomeno può essere attribuito valore dirimente al verbale – che riporta il solo voto di 11 – poiché, all’evidenza, se in sede di trascrizione del voto, si fosse percepito il refuso, lo stesso sarebbe stato corretto sul compito o se ne sarebbe fatta menzione nel verbale.
A fronte della palese contraddittorietà della motivazione, il primo motivo di ricorso è quindi fondato.
8. L’accoglimento del primo motivo determina l’annullamento degli atti impugnati e, poiché il primo motivo comporta lo stesso grado di satisfattività degli altri motivi tutti volti a provocare la ricorrezione dell’elaborato, esso comporta anche l’assorbimento dei residui motivi di ricorso.
9. Quale effetto conformativo della presente sentenza di accoglimento, dovrà essere quindi disposta la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte di Appello, che la Sezione reputa opportuno individuare nella Corte di Appello di Bologna; a tale fine, il Ministero della Giustizia trasmetterà alla suddetta Commissione l’elaborato, in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento alla presente ordinanza, unitamente ad altri nove elaborati, da inviarsi analogamente in forma anonima, affinché venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale n. 3 della seduta del 7 febbraio 2025 nella parte in cui è riportata la valutazione della prova della ricorrente e la conseguente comunicazione di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali, nonché dell’importo del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR LL, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UR LL | RD GO |
IL SEGRETARIO