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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1550 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Bovio, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Nicola CP_1
Minerva, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
28.3.2022, l'attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 274/2022 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore del la somma di € 7.451,90, oltre ad CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare di spese straordinarie che il ricorrente opposto allega di avere indebitamente sostenuto in favore dei figli e a seguito della separazione personale Persona_1 Per_2
intervenuta con la moglie ingiunta opponente, a fronte del regolamento delle condizioni economiche della separazione, prima provvisoriamente stabilito dall'ordinanza presidenziale resa nel relativo procedimento, n. 1280/2013 R.G. Trib. Trani, l'8 –
16.7.2013 a decorrere dal precedente 1°.5 e poi definitivamente stabilito con la sentenza definitoria del giudizio, n. 1742 del
12 – 13.10.2021, e precisamente: 1) il 100% dell'importo di €
4.300,00, pagato per quota annuale di iscrizione di a Persona_1
corsi di tennis per gli anni dal 2015 al 2020; 2) il 100%
dell'importo di € 1.686,90, pagato nel 2020 per tasse dovute da per iscrizione e frequenza relative all'Università di Per_2
2 Lingue di Macerata;
3) il 50% dell'importo di € 2.600,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo di prestazioni odontoiatriche erogate in favore di 4) Persona_1
il 50% dell'importo di € 50,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo di una radiografia eseguita sulla persona di;
5) il 50% dell'importo di Persona_1
€ 280,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo dell'acquisto di un paio di occhiali da vista ad uso di . Per_2
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce che: A) Parte_1
il credito azionato in via monitoria è insussistente per il suo intero ammontare, per essersi estinto per compensazione con il maggiore controcredito di cui la opponente è titolare verso l'opposto, a titolo di assegni di mantenimento da questi dovuti e non pagati, pari alla complessiva somma di € 18.600,00, di cui €
15.600,00 per gli assegni posti a carico del marito dall'ordinanza presidenziale, nella misura di € 650,00 mensili, per le mensilità
da ottobre 2019 a ottobre - ovvero più esattamente a settembre –
2021 (per un totale di 24 mensilità), ed € 3.000,00 per gli assegni posti a carico del marito dalla sentenza di separazione, nella misura di € 600,00 mensili, per le mensilità da novembre – ovvero più esattamente ottobre - 2021 a marzo 2022 (che, per sei mensilità, darebbero invero un maggior ammontare totale di €
3.600,00), nonché a titolo di rimborso di canoni di locazione che la allega di avere pagato nel 2020 allorché ha Parte_1 Per_2
dimorato in Macerata per la frequenza della locale Università,
complessivamente pari all'ulteriore somma di € 1.260,00; B) a prescindere dalla compensazione: I) l'importo di € 4.300,00 e
3 l'importo di € 1.686,90 è contestato che siano stati effettivamente sborsati o sborsati nella misura richiesta, i pagamenti non essendo idoneamente provati;
in forza dell'ordinanza presidenziale sotto il cui vigore tali pagamenti sarebbero stati eseguiti, gli stessi sarebbero comunque stati ad esclusivo carico dell'opposto; ove così non fosse, la spesa avrebbe dovuto essere previamente concordata fra i coniugi per ripartirsi fra gli stessi in parti uguali;
II) quanto agli altri importi, non è contestato che essi siano stati effettivamente sborsati dall'opposto, salvo ad ammontare ad € 240,00 e non ad € 280,00 il prezzo di acquisto degli occhiali per , e tuttavia nulla è dovuto dalla Per_2
opponente per le spese odontoiatriche per , in quanto Persona_1
esse avrebbero dovuto essere previamente concordate fra i coniugi.
La causa è pervenuta alla decisione sulla mera scorta dei documenti versati in atti dalle parti, che, all'udienza del
21.6.2023, fissata all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., hanno entrambe richiesto che il giudizio fosse senz'altro rinviato per la precisazione delle conclusioni;
peraltro, con dette memorie, nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata, fatta esclusione per una generica e comunque superflua istanza formulata dalla opponente, di ordine,
all'organizzazione sportiva presso cui avrebbe Persona_1
frequentato corsi di tennis, di esibizione di <>.
La declaratoria di estinzione dei rispettivi debiti delle parti per le quantità corrispondenti, che viene richiesta ex artt. 1241
e segg. c.c. con l'eccezione di compensazione, presuppone necessariamente il previo accertamento della esistenza, in capo a ciascuna parte, prima in capo all'attore e poi in capo al convenuto
4 eccipiente, subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento a compiersi nei confronti dell'attore, di quantità corrispondenti di crediti di denaro (o di altre cose fungibili dello stesso genere), ugualmente liquidi, ab origine o all'esito del medesimo giudizio in cui l'eccezione di compensazione è opposta, ed ugualmente esigibili (v. per tutte Cass., SS.UU., 15.11.2016 n.
23225), che, per le quantità corrispondenti, vanno entrambi estinti.
Di modo che, ad onta della inversione logica con cui la opponente ha articolato la propria difesa, prima eccependo l'intervenuta estinzione per compensazione di tutti i crediti vantati ex adverso, che ne postulerebbe comunque l'esistenza e acquisita la relativa prova, e poi contestando, almeno per alcuni di essi, che gli stessi effettivamente sussistano e che di ciò sia offerta idonea dimostrazione in giudizio, va comunque nella specie innanzitutto accertato se vi sia prova della esistenza dei crediti azionati dall'opposto, attore sostanziale, in difetto della quale l'eccezione di compensazione opposta dall'ingiunta non avrebbe ragione di operare.
Con riferimento ai crediti vantati dal per quota annuale CP_1
di iscrizione del figlio a corsi di tennis per gli anni dal 2015
al 2020 e per tasse universitarie della figlia pagate nel 2020
all'Università di Lingue di Macerata, il cui esborso è come sopra contestato dalla moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., l'opponente si è limitato ad affidarne la prova:
quanto al corrispettivo dei corsi di tennis del figlio, ad una attestazione riepilogativa della ASD SPORTING CLUB BISCEGLIE in data 28.1.2022; quanto alle tasse universitarie della figlia, a
5 due stralci di un estratto conto emesso dalla BANCA DELL'ALTA
MURGIA, dai quali non è dato invero evincere in alcun modo la esecuzione di pagamenti in favore di una Università di Lingue in
Macerata per tasse di iscrizione e/o frequenza relative a Per_3
per disposizione di
[...] CP_1
A seguito del disconoscimento da parte della opponente del valore probatorio di tali documenti, incombeva sul ex art. 2697, CP_1
co. 1, c.c., l'onere di dare in altro modo dimostrazione dei fatti da essi asseritamente rappresentati.
Per consolidata massima della giurisprudenza di legittimità,
infatti, <
possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina di cui all'art. 2702 c.c., né quella di cui all'art. 214 c.p.c. … [e] costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo>> (Cass. 26.10.2023 n.
29740)
Altri <> al riguardo l'opposto ha qui del tutto omesso di offrire: deve pertanto ritenersi che per gli importi di
€ 4.300,00 e di € 1.686,90 la sua domanda sia infondata in quanto destituita di prova.
Al di là della uguale inconsistenza probatoria che di per sé soli rivestono anche i documenti prodotti dall'attore a dimostrazione delle altre spese vantate a credito per la metà, con riferimento a queste altre voci di credito v'è al contrario che la Parte_1
non disconosce l'esborso per la causale dedotta dall'opposto:
6 donde la prova del credito in forza del principio di non contestazione sancito dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., già
sopra richiamato per il caso contrario.
Oltre alla compensazione, nulla la oppone a riguardo Parte_1
dell'importo di € 25,00 richiestole per partecipazione al pagamento di una radiografia eseguita sul figlio;
correttamente rileva che lo scontrino depositato a dimostrazione del prezzo pagato per gli occhiali acquistati per la figlia ammonta ad €
240,00, sicché la metà di pertinenza della opponente è pari ad €
120,00 e non ad € 140,00, come dal marito invece richiesto;
in relazione alle spese odontoiatriche per il figlio, eccepisce la la inesigibilità da parte del della metà di Parte_1 CP_1
pertinenza di essa opponente, per ciò che l'esborso non è stato previamente concordato fra i coniugi.
Si tratta di spese straordinarie per il mantenimento dei figli occorse sotto la vigenza del regolamento dei rapporti economici fra i coniugi stabilito dalla sentenza di separazione, la quale –
quivi versata in atti da entrambe le parti in identica copia –
così recita sul punto, per ciò che qui interessa: <
corrisponda a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 600,00, di cui [€] 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, oculistiche, odontoiatriche, scolastiche e sportivo-ricreative, queste ultime da concordare fra i coniugi)>>.
La sentenza stabilisce dunque espressamente che la condizione del previo accordo fra i coniugi operi con esclusivo riguardo alle spese <> e non anche in ordine alle spese
7 <>, pure specificamente menzionate entro il novero delle spese straordinarie considerate dalla sentenza: per cui la inesigibilità opposta dalla a motivo del mancato Parte_1
soddisfacimento di detta condizione è insussistente.
Discende che è acquisita la prova della astratta debenza da parte della opponente in favore del marito della complessiva somma di €
1.445,00; cosicché occorre a questo punto verificare se esistano o meno in capo alla le ragioni di controcredito da essa Parte_1
opposte in compensazione, al fine di determinare se detta somma sia anche in concreto dovuta, in tutto o in parte, o non sia dovuta affatto.
È documentato - dalla ordinanza presidenziale agli atti del presente giudizio - ed è incontroverso, che questa avesse posto a carico del l'obbligo del pagamento in favore della moglie, CP_1
per contributo al mantenimento suo e dei tre figli, di un assegno mensile di € 650,00, fino ad ottobre 2021; dopo di che, si è visto che tale onere si è ridotto ad € 600,00 mensili da ottobre 2021,
per effetto del nuovo regolamento sancito dalla sentenza di separazione successivamente intervenuta.
La creditrice deduce qui che, in forza di tali titoli, il suo diritto è rimasto insoddisfatto per la complessiva somma di €
18.600,00 (o di € 19.200,00), corrispondente alle mensilità da ottobre 2019 a marzo 2022, che assume non pagate dal marito.
È inveterata statuizione della Suprema Corte che <
che agisca per … l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto [ovvero giudiziale, com'è
nel caso di specie] ed il relativo termine di scadenza,
8 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa>> (Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Deriva qui che la pregressa esistenza in capo alla del Parte_1
predetto credito di € 18.600,00 (se non di € 19.200,00) deve reputarsi provata;
e, incontestato che il non ha CP_1
spontaneamente pagato i suddetti assegni che la opponente assume insoluti e che il relativo credito non si è estinto per cause diverse dal pagamento, incombeva sull'opposto l'onere di dare dimostrazione dell'avvenuto soddisfacimento di tale credito in via coattiva, all'esito del procedimento di espropriazione immobiliare n. 160/2017 R.G. Trib. Trani, all'uopo richiamato dal per ciò che il credito in questione, qui opposto in CP_1
compensazione, è stato ivi azionato in executivis, unitamente ad ulteriori ragioni di credito.
Ebbene, dal progetto di riparto secondo il quale pacificamente detta esecuzione è stata definita, che il ha depositato CP_1
nel presente giudizio, risulta che la opponente ne ha ricavato,
per capitale e interessi, la somma di € 14.680,60.
Per modo che, anche ad imputare l'intero ammontare di tale somma al credito qui opposto in compensazione, si ha che questo è rimasto insoddisfatto quanto meno per l'importo di € 3.919,40, che è
maggiore del credito di € 1.445,00 come sopra da compensare in capo all'opposto, il quale va dunque dichiarato estinto a tale titolo, con correlativa estinzione del controcredito fino a concorrenza del predetto importo di € 1.445,00.
9 Rimane in tal modo assorbito l'esame dell'ulteriore credito di €
1.260,00 vantato dalla per canoni di locazione Parte_1
asseritamente pagati nel 2020 per consentire ad di Per_2
dimorare in Macerata per ivi frequentare l'Università.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va integralmente rigettata, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di e viceversa, CP_1 Parte_1
così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 274/2022 di questo Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già azionata in via monitoria per il suo intero ammontare;
- dichiara estinto per compensazione fino a concorrenza dell'importo di € 1.445,00 il maggior credito vantato dalla opponente per assegno di mantenimento dovuto in suo favore dall'opposto per le mensilità da ottobre 2019 a marzo 2022;
- condanna l'opposto a pagare le spese del presente giudizio in favore della opponente, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese
10 generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1550 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Bovio, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Nicola CP_1
Minerva, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 9.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
28.3.2022, l'attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 274/2022 di questo Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore del la somma di € 7.451,90, oltre ad CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare di spese straordinarie che il ricorrente opposto allega di avere indebitamente sostenuto in favore dei figli e a seguito della separazione personale Persona_1 Per_2
intervenuta con la moglie ingiunta opponente, a fronte del regolamento delle condizioni economiche della separazione, prima provvisoriamente stabilito dall'ordinanza presidenziale resa nel relativo procedimento, n. 1280/2013 R.G. Trib. Trani, l'8 –
16.7.2013 a decorrere dal precedente 1°.5 e poi definitivamente stabilito con la sentenza definitoria del giudizio, n. 1742 del
12 – 13.10.2021, e precisamente: 1) il 100% dell'importo di €
4.300,00, pagato per quota annuale di iscrizione di a Persona_1
corsi di tennis per gli anni dal 2015 al 2020; 2) il 100%
dell'importo di € 1.686,90, pagato nel 2020 per tasse dovute da per iscrizione e frequenza relative all'Università di Per_2
2 Lingue di Macerata;
3) il 50% dell'importo di € 2.600,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo di prestazioni odontoiatriche erogate in favore di 4) Persona_1
il 50% dell'importo di € 50,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo di una radiografia eseguita sulla persona di;
5) il 50% dell'importo di Persona_1
€ 280,00, pagato successivamente alla sentenza di separazione per corrispettivo dell'acquisto di un paio di occhiali da vista ad uso di . Per_2
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce che: A) Parte_1
il credito azionato in via monitoria è insussistente per il suo intero ammontare, per essersi estinto per compensazione con il maggiore controcredito di cui la opponente è titolare verso l'opposto, a titolo di assegni di mantenimento da questi dovuti e non pagati, pari alla complessiva somma di € 18.600,00, di cui €
15.600,00 per gli assegni posti a carico del marito dall'ordinanza presidenziale, nella misura di € 650,00 mensili, per le mensilità
da ottobre 2019 a ottobre - ovvero più esattamente a settembre –
2021 (per un totale di 24 mensilità), ed € 3.000,00 per gli assegni posti a carico del marito dalla sentenza di separazione, nella misura di € 600,00 mensili, per le mensilità da novembre – ovvero più esattamente ottobre - 2021 a marzo 2022 (che, per sei mensilità, darebbero invero un maggior ammontare totale di €
3.600,00), nonché a titolo di rimborso di canoni di locazione che la allega di avere pagato nel 2020 allorché ha Parte_1 Per_2
dimorato in Macerata per la frequenza della locale Università,
complessivamente pari all'ulteriore somma di € 1.260,00; B) a prescindere dalla compensazione: I) l'importo di € 4.300,00 e
3 l'importo di € 1.686,90 è contestato che siano stati effettivamente sborsati o sborsati nella misura richiesta, i pagamenti non essendo idoneamente provati;
in forza dell'ordinanza presidenziale sotto il cui vigore tali pagamenti sarebbero stati eseguiti, gli stessi sarebbero comunque stati ad esclusivo carico dell'opposto; ove così non fosse, la spesa avrebbe dovuto essere previamente concordata fra i coniugi per ripartirsi fra gli stessi in parti uguali;
II) quanto agli altri importi, non è contestato che essi siano stati effettivamente sborsati dall'opposto, salvo ad ammontare ad € 240,00 e non ad € 280,00 il prezzo di acquisto degli occhiali per , e tuttavia nulla è dovuto dalla Per_2
opponente per le spese odontoiatriche per , in quanto Persona_1
esse avrebbero dovuto essere previamente concordate fra i coniugi.
La causa è pervenuta alla decisione sulla mera scorta dei documenti versati in atti dalle parti, che, all'udienza del
21.6.2023, fissata all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., hanno entrambe richiesto che il giudizio fosse senz'altro rinviato per la precisazione delle conclusioni;
peraltro, con dette memorie, nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata, fatta esclusione per una generica e comunque superflua istanza formulata dalla opponente, di ordine,
all'organizzazione sportiva presso cui avrebbe Persona_1
frequentato corsi di tennis, di esibizione di <>.
La declaratoria di estinzione dei rispettivi debiti delle parti per le quantità corrispondenti, che viene richiesta ex artt. 1241
e segg. c.c. con l'eccezione di compensazione, presuppone necessariamente il previo accertamento della esistenza, in capo a ciascuna parte, prima in capo all'attore e poi in capo al convenuto
4 eccipiente, subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento a compiersi nei confronti dell'attore, di quantità corrispondenti di crediti di denaro (o di altre cose fungibili dello stesso genere), ugualmente liquidi, ab origine o all'esito del medesimo giudizio in cui l'eccezione di compensazione è opposta, ed ugualmente esigibili (v. per tutte Cass., SS.UU., 15.11.2016 n.
23225), che, per le quantità corrispondenti, vanno entrambi estinti.
Di modo che, ad onta della inversione logica con cui la opponente ha articolato la propria difesa, prima eccependo l'intervenuta estinzione per compensazione di tutti i crediti vantati ex adverso, che ne postulerebbe comunque l'esistenza e acquisita la relativa prova, e poi contestando, almeno per alcuni di essi, che gli stessi effettivamente sussistano e che di ciò sia offerta idonea dimostrazione in giudizio, va comunque nella specie innanzitutto accertato se vi sia prova della esistenza dei crediti azionati dall'opposto, attore sostanziale, in difetto della quale l'eccezione di compensazione opposta dall'ingiunta non avrebbe ragione di operare.
Con riferimento ai crediti vantati dal per quota annuale CP_1
di iscrizione del figlio a corsi di tennis per gli anni dal 2015
al 2020 e per tasse universitarie della figlia pagate nel 2020
all'Università di Lingue di Macerata, il cui esborso è come sopra contestato dalla moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., l'opponente si è limitato ad affidarne la prova:
quanto al corrispettivo dei corsi di tennis del figlio, ad una attestazione riepilogativa della ASD SPORTING CLUB BISCEGLIE in data 28.1.2022; quanto alle tasse universitarie della figlia, a
5 due stralci di un estratto conto emesso dalla BANCA DELL'ALTA
MURGIA, dai quali non è dato invero evincere in alcun modo la esecuzione di pagamenti in favore di una Università di Lingue in
Macerata per tasse di iscrizione e/o frequenza relative a Per_3
per disposizione di
[...] CP_1
A seguito del disconoscimento da parte della opponente del valore probatorio di tali documenti, incombeva sul ex art. 2697, CP_1
co. 1, c.c., l'onere di dare in altro modo dimostrazione dei fatti da essi asseritamente rappresentati.
Per consolidata massima della giurisprudenza di legittimità,
infatti, <
possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina di cui all'art. 2702 c.c., né quella di cui all'art. 214 c.p.c. … [e] costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo>> (Cass. 26.10.2023 n.
29740)
Altri <> al riguardo l'opposto ha qui del tutto omesso di offrire: deve pertanto ritenersi che per gli importi di
€ 4.300,00 e di € 1.686,90 la sua domanda sia infondata in quanto destituita di prova.
Al di là della uguale inconsistenza probatoria che di per sé soli rivestono anche i documenti prodotti dall'attore a dimostrazione delle altre spese vantate a credito per la metà, con riferimento a queste altre voci di credito v'è al contrario che la Parte_1
non disconosce l'esborso per la causale dedotta dall'opposto:
6 donde la prova del credito in forza del principio di non contestazione sancito dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., già
sopra richiamato per il caso contrario.
Oltre alla compensazione, nulla la oppone a riguardo Parte_1
dell'importo di € 25,00 richiestole per partecipazione al pagamento di una radiografia eseguita sul figlio;
correttamente rileva che lo scontrino depositato a dimostrazione del prezzo pagato per gli occhiali acquistati per la figlia ammonta ad €
240,00, sicché la metà di pertinenza della opponente è pari ad €
120,00 e non ad € 140,00, come dal marito invece richiesto;
in relazione alle spese odontoiatriche per il figlio, eccepisce la la inesigibilità da parte del della metà di Parte_1 CP_1
pertinenza di essa opponente, per ciò che l'esborso non è stato previamente concordato fra i coniugi.
Si tratta di spese straordinarie per il mantenimento dei figli occorse sotto la vigenza del regolamento dei rapporti economici fra i coniugi stabilito dalla sentenza di separazione, la quale –
quivi versata in atti da entrambe le parti in identica copia –
così recita sul punto, per ciò che qui interessa: <
corrisponda a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 600,00, di cui [€] 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, oculistiche, odontoiatriche, scolastiche e sportivo-ricreative, queste ultime da concordare fra i coniugi)>>.
La sentenza stabilisce dunque espressamente che la condizione del previo accordo fra i coniugi operi con esclusivo riguardo alle spese <> e non anche in ordine alle spese
7 <>, pure specificamente menzionate entro il novero delle spese straordinarie considerate dalla sentenza: per cui la inesigibilità opposta dalla a motivo del mancato Parte_1
soddisfacimento di detta condizione è insussistente.
Discende che è acquisita la prova della astratta debenza da parte della opponente in favore del marito della complessiva somma di €
1.445,00; cosicché occorre a questo punto verificare se esistano o meno in capo alla le ragioni di controcredito da essa Parte_1
opposte in compensazione, al fine di determinare se detta somma sia anche in concreto dovuta, in tutto o in parte, o non sia dovuta affatto.
È documentato - dalla ordinanza presidenziale agli atti del presente giudizio - ed è incontroverso, che questa avesse posto a carico del l'obbligo del pagamento in favore della moglie, CP_1
per contributo al mantenimento suo e dei tre figli, di un assegno mensile di € 650,00, fino ad ottobre 2021; dopo di che, si è visto che tale onere si è ridotto ad € 600,00 mensili da ottobre 2021,
per effetto del nuovo regolamento sancito dalla sentenza di separazione successivamente intervenuta.
La creditrice deduce qui che, in forza di tali titoli, il suo diritto è rimasto insoddisfatto per la complessiva somma di €
18.600,00 (o di € 19.200,00), corrispondente alle mensilità da ottobre 2019 a marzo 2022, che assume non pagate dal marito.
È inveterata statuizione della Suprema Corte che <
che agisca per … l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto [ovvero giudiziale, com'è
nel caso di specie] ed il relativo termine di scadenza,
8 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa>> (Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Deriva qui che la pregressa esistenza in capo alla del Parte_1
predetto credito di € 18.600,00 (se non di € 19.200,00) deve reputarsi provata;
e, incontestato che il non ha CP_1
spontaneamente pagato i suddetti assegni che la opponente assume insoluti e che il relativo credito non si è estinto per cause diverse dal pagamento, incombeva sull'opposto l'onere di dare dimostrazione dell'avvenuto soddisfacimento di tale credito in via coattiva, all'esito del procedimento di espropriazione immobiliare n. 160/2017 R.G. Trib. Trani, all'uopo richiamato dal per ciò che il credito in questione, qui opposto in CP_1
compensazione, è stato ivi azionato in executivis, unitamente ad ulteriori ragioni di credito.
Ebbene, dal progetto di riparto secondo il quale pacificamente detta esecuzione è stata definita, che il ha depositato CP_1
nel presente giudizio, risulta che la opponente ne ha ricavato,
per capitale e interessi, la somma di € 14.680,60.
Per modo che, anche ad imputare l'intero ammontare di tale somma al credito qui opposto in compensazione, si ha che questo è rimasto insoddisfatto quanto meno per l'importo di € 3.919,40, che è
maggiore del credito di € 1.445,00 come sopra da compensare in capo all'opposto, il quale va dunque dichiarato estinto a tale titolo, con correlativa estinzione del controcredito fino a concorrenza del predetto importo di € 1.445,00.
9 Rimane in tal modo assorbito l'esame dell'ulteriore credito di €
1.260,00 vantato dalla per canoni di locazione Parte_1
asseritamente pagati nel 2020 per consentire ad di Per_2
dimorare in Macerata per ivi frequentare l'Università.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va integralmente rigettata, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di e viceversa, CP_1 Parte_1
così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 274/2022 di questo Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già azionata in via monitoria per il suo intero ammontare;
- dichiara estinto per compensazione fino a concorrenza dell'importo di € 1.445,00 il maggior credito vantato dalla opponente per assegno di mantenimento dovuto in suo favore dall'opposto per le mensilità da ottobre 2019 a marzo 2022;
- condanna l'opposto a pagare le spese del presente giudizio in favore della opponente, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese
10 generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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