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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc per il deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to BIFULCO ROSA Parte_1 C.F._1 e CARILLO MICHELA, giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato l'8.3.2024 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale a far data dal 01.03.2021
(primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 23.02.2021), ovvero con altra decorrenza che vorrà l'On.le Giudicante determinare.
pagina 1 di 3 b) Per l'effetto, condannare il resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica in Roma (RM) alla via Ciro il
Grande n.21 al riconoscimento e corresponsione all'istante dell'assegno sociale nella misura dovuta a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23.02.2021, ovvero con altra decorrenza che vorrà l'On.le Giudicante determinare, oltre maggiorazioni dovute per legge, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa
(presentata in data 23.02.2021) all'effettivo soddisfo.
c) Condannare, altresì, il resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio (oltre IVA,
CPA e maggiorazione forfettaria, L. p. 15%) con attribuzione alle procuratrici antistatarie.
d) Nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede sin d'ora la compensazione delle spese.”.
Costituitosi l ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente. CP_1
In particolare ha richiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, atteso che in seguito a nuova domanda amministrativa presentata dal ricorrente, è stato riconosciuto il diritto dello stesso a percepire l'assegno sociale.
Nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, tuttavia chiedendo la condanna alle spese virtuali dell' . CP_1
Dalla documentazione allegata dall' e dal ricorrente (in particolare la liquidazione allegata alla CP_1 memoria del 5.6.20259 è evidente che è stato riconosciuto in favore del ricorrente il diritto a percepire la pensione sociale dal 2021, richiesto con il presente procedimento. Pertanto occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, occorre condannare l' alla refusione delle stesse in favore di CP_1 parte ricorrente, nella misura indicata in ricorso e con attribuzione alle procuratrici costituite, atteso il principio della soccombenza virtuale;
infatti, differentemente da quanto sostenuto nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, è stata accolta la domanda presentata nel 2021 e non la successiva del 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore delle procuratrici dichiaratisi antistatarie.
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc per il deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to BIFULCO ROSA Parte_1 C.F._1 e CARILLO MICHELA, giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato l'8.3.2024 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale a far data dal 01.03.2021
(primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 23.02.2021), ovvero con altra decorrenza che vorrà l'On.le Giudicante determinare.
pagina 1 di 3 b) Per l'effetto, condannare il resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica in Roma (RM) alla via Ciro il
Grande n.21 al riconoscimento e corresponsione all'istante dell'assegno sociale nella misura dovuta a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23.02.2021, ovvero con altra decorrenza che vorrà l'On.le Giudicante determinare, oltre maggiorazioni dovute per legge, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa
(presentata in data 23.02.2021) all'effettivo soddisfo.
c) Condannare, altresì, il resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio (oltre IVA,
CPA e maggiorazione forfettaria, L. p. 15%) con attribuzione alle procuratrici antistatarie.
d) Nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede sin d'ora la compensazione delle spese.”.
Costituitosi l ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente. CP_1
In particolare ha richiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, atteso che in seguito a nuova domanda amministrativa presentata dal ricorrente, è stato riconosciuto il diritto dello stesso a percepire l'assegno sociale.
Nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, tuttavia chiedendo la condanna alle spese virtuali dell' . CP_1
Dalla documentazione allegata dall' e dal ricorrente (in particolare la liquidazione allegata alla CP_1 memoria del 5.6.20259 è evidente che è stato riconosciuto in favore del ricorrente il diritto a percepire la pensione sociale dal 2021, richiesto con il presente procedimento. Pertanto occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, occorre condannare l' alla refusione delle stesse in favore di CP_1 parte ricorrente, nella misura indicata in ricorso e con attribuzione alle procuratrici costituite, atteso il principio della soccombenza virtuale;
infatti, differentemente da quanto sostenuto nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, è stata accolta la domanda presentata nel 2021 e non la successiva del 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore delle procuratrici dichiaratisi antistatarie.
pagina 2 di 3 Vallo della Lucania, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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