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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via G. Reni, 4 40100 Bologna BO
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via G. Reni, 4 40100 Bologna BO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26174/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14477/2018 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12139/2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF: P.IVA) ricorre contro il COMUNE di BOLOGNA avverso gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per infedele dichiarazione IMU e di irrogazione delle sanzioni nn. 26174/2017, 14477/2018 e 12139/2019 notificati il 13.9.2024 per i rispettivi importi complessivi di euro 159.590,00, 152.342,00 e 131.645,00.
Il fondamento della pretesa impositiva risiede nella circostanza che la ricorrente ha assolto il tributo unicamente in base al rapporto fra gli spazi adibiti ad attività non ospedaliere (locali adibiti a bar e servizi accessori, camere di maggior confort alberghiero, parcheggi a pagamento) rispetto alle superfici complessive delle due distinte unità catastali. E questo con riferimento agli edifici di proprietà, costituenti il complesso ospedaliero Struttura_1 ed in particolare per quanto riguarda il compendio catastalmente identificato al Dati_catastali_1, di cui l'Ricorrente_1 Università degli Studi è usuaria e quindi soggetto passivo IMU.
Pertanto l'Ufficio, alla luce di una specifica verifica della posizione contributiva, rileva un'ulteriore quota di imponibilità, relativa all'attività svolta in regime di intramoenia.
Tale rilievo opera quindi sul presupposto che tale attività non possiede il requisito dell'esenzione come previsto dal D.M. 200/2012, (che valorizza invece la gratuità o almeno la simbolicità dei corrispettivi e cioè l'esercizio in modalità non commerciale) in quanto è caratterizzata dalla corresponsione di una tariffa idonea a remunerare interamente i costi sostenuti dall'azienda ospedaliera erogatrice ((D.L. 158/2012, art. 12). E quindi avente i connotati della commercialità.
Di seguito il Comune, pur nella considerazione che negli ambienti in cui viene esercitata la libera professione in regime di “intramoenia” si esercita altresì un'attività “esente”, poichè svolta nell'ambito del SSN, ha ricalcolato il differenziale impositivo tra IMU dovuta e IMU versata ricostruito sulla base di un parametro presuntivo elaborato tenendo conto di un rapporto tra i ricavi conseguiti dall'azienda ospedaliera, così come pubblicati nei propri bilanci (con utilizzo dei criteri indicati nell'art 5, c.3 del sopracitato D.L.)
La parte ricorrente, nel ripercorrere le linee generali della questione, evidenzia, a sostegno del proprio ricorso in sintesi: che gli accertamenti riguardano spazi e ambienti che sono utilizzati esclusivamente in modalità commerciale;
che l'attività qualificata come commerciale non è riferibile alla ricorrente bensì rientra esclusivamente nell'attività istituzionale della Società_1 (Azienda Ospedaliera Universitaria) nell'assunto che tutta l'attività sanitaria è convogliata nel modello aziendale delle Società_1 con la conseguenza che non può essere considerata attività delle Università (modello aziendale unico); ritiene illegittima la contestazione attinente l'utilizzazione indiretta dell'immobile.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio confuta integralmente quanto argomentato dalla parte ricorrente sostenendo che quanto eccepito in sede di ricorso non corrisponde a verità, sottolineando che l'Università, titolare di un diritto reale di uso, rientra tra i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992 è esente solo con riferimento all'attività sanitaria che afferisce al Sistema Sanitario Nazionale svolta dall'Società_1; non è esente, al contrario, con riferimento alle attività sanitarie svolte dall'Società_1 secondo le disposizioni che regolamentano l'ALPI (Attività libero professionali intramuraria). Ribadisce il principio normativo che subordina il beneficio dell'esenzione all'esercizio dell'attività con modalità non commerciale
Chiede il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
Il Comune di Bologna deposita memorie illustrative ex art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva e ricorda preliminarmente come l'Università qui ricorrente, nella qualità di titolare del diritto reale di uso, è soggetto passivo IMU tant'è che ha pagato l'IMU sulle superfici considerate oggettivamente commerciali diverse da quelle sanitarie, seppure in via parziale, secondo la tesi avanzata dall'Ufficio ed ha adempiuto alla presentazione della relativa dichiarazione. L'Università rientra tuttavia nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. 504/1992 (applicabile all'IMU) laddove l'attività venga svolta con modalità “non commerciali”, ovvero gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo puramente simbolico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e interpretati in conformità al diritto europeo. E, tale assunto è stato ripreso più volte dalla Cassazione che ha correlato il beneficio dell'esenzione all'esercizio di attività con modalità non commerciali (Cassazione sez. V, 12.2.2019 n. 4066; Cass. sez. V, 12.4.2019 n.10288; Cass. sez. VI, 10.9.2020, n. 18831; Cass. sez. V, 11.2.2021 nn. 3443,3444 e 3446; Cass. sez. VI, 13.5.2022 n. 15364; Cass. sez. V, 15.6.2023 n. 17142; Cass. sez. sono V, 12.3.2024 n. 6501) precisando che le condizioni per l'esenzione “ subordinate alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di determinate attività – descritte dalla disposizione
– da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando fra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale” (così Cass. sez. V, 16.12.2024 n. 32690). In tale sede quindi si è anche stabilito che, nei casi di immobili utilizzati per le attività sanitarie e assistenziali convenzionate e contrattualizzate, l'esenzione dall'IMU spetta esclusivamente in presenza di un corrispettivo “simbolico”, non essendo sufficiente lo svolgimento di dette attività in regime di convenzione.
Al riguardo l'art. 91-bis, co. 3, decreto-legge n. 1 del 2012, demandava ad un decreto la definizione dei requisiti generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del co. 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, come svolte con modalità non commerciali. In tal senso ha, quindi, disposto l'art.4 del D.M. 200/2012, che, con riguardo alle attività sanitarie e assistenziali convenzionate/contrattualizzate con lo Stato, con le Regioni o con gli Enti locali, stabilisce che “ In tal senso ha, quindi, disposto l'art.4 del D.M. 200/2012, che, con riguardo alle attività sanitarie e assistenziali convenzionate/contrattualizzate con lo Stato, con le Lo svolgimento di attività Regioni o con gli Enti locali, stabilisce che “ assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate
o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;…”. E' di evidenza quindi, che all'interno dell'edificio vengono svolte sia prestazioni sanitarie esercitate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale (esenti), che prestazioni sanitarie a pagamento svolte secondo le disposizioni che regolamentano l'ALPI, cioè l'attività di libera professione intramuraria (non esenti).
Dunque è assodato che le prestazioni svolte all'interno dell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, anche mediante pagamento del c.d. “ticket”, vadano quindi inquadrate tra quelle meritevoli di esenzione.
Pur tuttavia tale inquadramento non può essere applicato alle prestazioni svolte in regime ALPI in quanto non essendo accreditate o contrattualizzate con il SSN, non possono rientrare fra quelle agevolabili, stante l'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. In effetti l'attività intramuraria, viene svolta previa corresponsione da parte dell'assistito di una tariffa idonea a remunerare interamente sia i compensi dei professionisti coinvolti, che i costi pro-quota di ammortamento ed utilizzo di apparecchiature, nonché tutti gli ulteriori costi sostenuti direttamente dall'azienda ospedaliera, come previsto direttamente dalla legge (D.L. 158/2012, art. 12). In buona sostanza i pazienti pagano integralmente la prestazione professionale sanitaria richiesta, che non riveste caratteri ovviamente di gratuità ma neppure di esiguità/simbolicità nell'importo corrisposto. Si configura peraltro una situazione di competizione con i servizi offerti da strutture private operanti sul territorio.
Tale contesto qualifica così l'attività intramoenia come attività commerciale (DM/2012) e genera un'ulteriore frazione imponibile ai fini IMU rispetto a quella già acclarata e riferita agli spazi oggettivamente commerciali.
In ragione di quanto argomentato il ricorso va respinto e, stante la particolarità del contenzioso, le spese di lite vengono compensate. Restano assorbiti ulteriori motivi di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UL MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1087/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via G. Reni, 4 40100 Bologna BO
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via G. Reni, 4 40100 Bologna BO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26174/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14477/2018 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12139/2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF: P.IVA) ricorre contro il COMUNE di BOLOGNA avverso gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per infedele dichiarazione IMU e di irrogazione delle sanzioni nn. 26174/2017, 14477/2018 e 12139/2019 notificati il 13.9.2024 per i rispettivi importi complessivi di euro 159.590,00, 152.342,00 e 131.645,00.
Il fondamento della pretesa impositiva risiede nella circostanza che la ricorrente ha assolto il tributo unicamente in base al rapporto fra gli spazi adibiti ad attività non ospedaliere (locali adibiti a bar e servizi accessori, camere di maggior confort alberghiero, parcheggi a pagamento) rispetto alle superfici complessive delle due distinte unità catastali. E questo con riferimento agli edifici di proprietà, costituenti il complesso ospedaliero Struttura_1 ed in particolare per quanto riguarda il compendio catastalmente identificato al Dati_catastali_1, di cui l'Ricorrente_1 Università degli Studi è usuaria e quindi soggetto passivo IMU.
Pertanto l'Ufficio, alla luce di una specifica verifica della posizione contributiva, rileva un'ulteriore quota di imponibilità, relativa all'attività svolta in regime di intramoenia.
Tale rilievo opera quindi sul presupposto che tale attività non possiede il requisito dell'esenzione come previsto dal D.M. 200/2012, (che valorizza invece la gratuità o almeno la simbolicità dei corrispettivi e cioè l'esercizio in modalità non commerciale) in quanto è caratterizzata dalla corresponsione di una tariffa idonea a remunerare interamente i costi sostenuti dall'azienda ospedaliera erogatrice ((D.L. 158/2012, art. 12). E quindi avente i connotati della commercialità.
Di seguito il Comune, pur nella considerazione che negli ambienti in cui viene esercitata la libera professione in regime di “intramoenia” si esercita altresì un'attività “esente”, poichè svolta nell'ambito del SSN, ha ricalcolato il differenziale impositivo tra IMU dovuta e IMU versata ricostruito sulla base di un parametro presuntivo elaborato tenendo conto di un rapporto tra i ricavi conseguiti dall'azienda ospedaliera, così come pubblicati nei propri bilanci (con utilizzo dei criteri indicati nell'art 5, c.3 del sopracitato D.L.)
La parte ricorrente, nel ripercorrere le linee generali della questione, evidenzia, a sostegno del proprio ricorso in sintesi: che gli accertamenti riguardano spazi e ambienti che sono utilizzati esclusivamente in modalità commerciale;
che l'attività qualificata come commerciale non è riferibile alla ricorrente bensì rientra esclusivamente nell'attività istituzionale della Società_1 (Azienda Ospedaliera Universitaria) nell'assunto che tutta l'attività sanitaria è convogliata nel modello aziendale delle Società_1 con la conseguenza che non può essere considerata attività delle Università (modello aziendale unico); ritiene illegittima la contestazione attinente l'utilizzazione indiretta dell'immobile.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio confuta integralmente quanto argomentato dalla parte ricorrente sostenendo che quanto eccepito in sede di ricorso non corrisponde a verità, sottolineando che l'Università, titolare di un diritto reale di uso, rientra tra i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992 è esente solo con riferimento all'attività sanitaria che afferisce al Sistema Sanitario Nazionale svolta dall'Società_1; non è esente, al contrario, con riferimento alle attività sanitarie svolte dall'Società_1 secondo le disposizioni che regolamentano l'ALPI (Attività libero professionali intramuraria). Ribadisce il principio normativo che subordina il beneficio dell'esenzione all'esercizio dell'attività con modalità non commerciale
Chiede il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
Il Comune di Bologna deposita memorie illustrative ex art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in data 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva e ricorda preliminarmente come l'Università qui ricorrente, nella qualità di titolare del diritto reale di uso, è soggetto passivo IMU tant'è che ha pagato l'IMU sulle superfici considerate oggettivamente commerciali diverse da quelle sanitarie, seppure in via parziale, secondo la tesi avanzata dall'Ufficio ed ha adempiuto alla presentazione della relativa dichiarazione. L'Università rientra tuttavia nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. 504/1992 (applicabile all'IMU) laddove l'attività venga svolta con modalità “non commerciali”, ovvero gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo puramente simbolico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e interpretati in conformità al diritto europeo. E, tale assunto è stato ripreso più volte dalla Cassazione che ha correlato il beneficio dell'esenzione all'esercizio di attività con modalità non commerciali (Cassazione sez. V, 12.2.2019 n. 4066; Cass. sez. V, 12.4.2019 n.10288; Cass. sez. VI, 10.9.2020, n. 18831; Cass. sez. V, 11.2.2021 nn. 3443,3444 e 3446; Cass. sez. VI, 13.5.2022 n. 15364; Cass. sez. V, 15.6.2023 n. 17142; Cass. sez. sono V, 12.3.2024 n. 6501) precisando che le condizioni per l'esenzione “ subordinate alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di determinate attività – descritte dalla disposizione
– da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando fra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale” (così Cass. sez. V, 16.12.2024 n. 32690). In tale sede quindi si è anche stabilito che, nei casi di immobili utilizzati per le attività sanitarie e assistenziali convenzionate e contrattualizzate, l'esenzione dall'IMU spetta esclusivamente in presenza di un corrispettivo “simbolico”, non essendo sufficiente lo svolgimento di dette attività in regime di convenzione.
Al riguardo l'art. 91-bis, co. 3, decreto-legge n. 1 del 2012, demandava ad un decreto la definizione dei requisiti generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del co. 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, come svolte con modalità non commerciali. In tal senso ha, quindi, disposto l'art.4 del D.M. 200/2012, che, con riguardo alle attività sanitarie e assistenziali convenzionate/contrattualizzate con lo Stato, con le Regioni o con gli Enti locali, stabilisce che “ In tal senso ha, quindi, disposto l'art.4 del D.M. 200/2012, che, con riguardo alle attività sanitarie e assistenziali convenzionate/contrattualizzate con lo Stato, con le Lo svolgimento di attività Regioni o con gli Enti locali, stabilisce che “ assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate
o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;…”. E' di evidenza quindi, che all'interno dell'edificio vengono svolte sia prestazioni sanitarie esercitate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale (esenti), che prestazioni sanitarie a pagamento svolte secondo le disposizioni che regolamentano l'ALPI, cioè l'attività di libera professione intramuraria (non esenti).
Dunque è assodato che le prestazioni svolte all'interno dell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, anche mediante pagamento del c.d. “ticket”, vadano quindi inquadrate tra quelle meritevoli di esenzione.
Pur tuttavia tale inquadramento non può essere applicato alle prestazioni svolte in regime ALPI in quanto non essendo accreditate o contrattualizzate con il SSN, non possono rientrare fra quelle agevolabili, stante l'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. In effetti l'attività intramuraria, viene svolta previa corresponsione da parte dell'assistito di una tariffa idonea a remunerare interamente sia i compensi dei professionisti coinvolti, che i costi pro-quota di ammortamento ed utilizzo di apparecchiature, nonché tutti gli ulteriori costi sostenuti direttamente dall'azienda ospedaliera, come previsto direttamente dalla legge (D.L. 158/2012, art. 12). In buona sostanza i pazienti pagano integralmente la prestazione professionale sanitaria richiesta, che non riveste caratteri ovviamente di gratuità ma neppure di esiguità/simbolicità nell'importo corrisposto. Si configura peraltro una situazione di competizione con i servizi offerti da strutture private operanti sul territorio.
Tale contesto qualifica così l'attività intramoenia come attività commerciale (DM/2012) e genera un'ulteriore frazione imponibile ai fini IMU rispetto a quella già acclarata e riferita agli spazi oggettivamente commerciali.
In ragione di quanto argomentato il ricorso va respinto e, stante la particolarità del contenzioso, le spese di lite vengono compensate. Restano assorbiti ulteriori motivi di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.