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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11858 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9714 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Appello, Comunione e Condominio”, riservata per la decisione in data
25.11.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
AGEROLA, come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
AMMINISTRAZIONE , IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T, Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUCA RICCI, giusta procura alle liti in atti;
P.IVA_1
APPELLATA/
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, impugnava la Parte_1
sentenza n. 8026/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, per i seguenti motivi:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 1) Difetto di motivazione. Evidenziava, in particolare, l'appellante che il primo Giudice aveva errato nel dichiarare la domanda proponibile per essere stato correttamente esperito il procedimento di mediazione.
Tale procedimento era, invece, viziato, perché la parte appellante ed il suo difensore non avevano avuto alcuna comunicazione relativa alla data dell'incontro del 8.3. 23. Nonostante tale grave irregolarità, il mediatore aveva accertato la regolarità della comunicazione ed il procedimento si era chiuso con esito negativo.
2) Errata interpretazione e/o qualificazione dei vizi lamentati in merito all'incongruenza delle voci di bilancio. Precisava, in particolare, l'appellante che erroneamente il Giudice di primo grado non aveva valutato l'incongruenza dei bilanci approvati dall'assemblea e, quindi, non aveva valutato il vizio di nullità e/o di annullabilità delle delibere che avevano approvato i bilanci da cui risultavano i crediti fatti valere dalla controparte con la richiesta monitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
nel merito, di riformare la sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del gravame, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo numero 6328/2019, emesso dal Giudice di
Pace di Napoli, con vittoria di spese competenze e onorari, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Amministrazione Condominiale la quale, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ex articolo 342 cpc, perché i motivi sollevati dall'appellante non erano idonei a superare il vaglio preliminare prescritto da tale norma e perché l'atto di appello non individuava delle criticità nei passaggi della sentenza tali da richiedere la censura e la sua riforma.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando che il verbale di mediazione fa piena prova, fino a querela di falso, e che il mediatore è Pubblico Ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e per la verifica della documentazione ai suoi atti.
In relazione al secondo motivo di appello, faceva rilevare che la parte appellante non aveva, in primo grado, mai eccepito la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e del relativo piano di riparto.
La parte appellata proponeva, inoltre, appello incidentale in relazione al capo della sentenza relativo alla disciplina delle spese di lite. Il Giudice di primo grado, infatti, aveva disposto la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 compensazione delle spese di lite, con una motivazione esclusivamente apparente, di cui veniva chiesta la modifica. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'appello, ovvero di rigettare lo stesso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'articolo 352 cpc, all'udienza del 25.11.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando dallo stesso sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Tanto premesso, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
In relazione al primo motivo di appello, infatti, rileva il Tribunale che il verbale di mediazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il mediatore, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, accerta come avvenuti in sua presenza (sent. Tribunale di Forlì del 25.9.23).
Nel caso di specie, nel verbale dell'8.3.23, il mediatore accertava la regolarità delle comunicazioni, comunicazioni che costituivano adempimento a carico dello stesso Ufficio del mediatore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che tale verbale faccia prova, fino a querela di falso, della verità di quanto nello stesso accertato e che alcun controllo possa essere effettuato dal Giudice in merito alla validità di tali comunicazioni.
Anche il secondo motivo di gravame non trova accoglimento.
Con tale motivo di gravame, in particolare, veniva evidenziato che erroneamente il Giudice di primo grado non aveva valutato la validità delle delibere poste alla base del ricorso monitorio.
Invero, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, nell'originario atto di citazione, non veniva proposta alcuna domanda volta a fare valere vizi di validità di tali delibere e che alcun vizio di nullità veniva indicato nell'atto introduttivo del giudizio e nello stesso atto di appello. In tale atto, infatti, pur censurandosi la mancata decisione in merito alla validità della delibera, non veniva in alcun modo chiarita la ragione della predetta invalidità.
Trova, invece, accoglimento, l'appello incidentale.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Invero, la compensazione delle spese di lite risulta solo apparentemente motivata e, comunque, non giustificata, a fronte dell'integrale rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza di Parte_1
e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e
[...]
successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro), con attribuzione in favore dell'avv. Luca Ricci, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale dà atto della sussistenza, in relazione al solo appello principale, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l.
228/2012).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riformando il solo capo dell'impugnata sentenza relativo alla disciplina delle spese di lite, condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute, in ragione del giudizio di primo grado, dall'Amministrazione Condominiale che liquida in euro 2.090,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Ricci;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dall' per questo grado di giudizio, che liquida in Controparte_2
euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Ricci;
4) dà atto della sussistenza, in relazione al solo appello principale, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Così deciso in Napoli in data 12/12/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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