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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 211/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Antonino Crisafulli;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni;
Cont
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: pensione di inabilità e riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n.
104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.01.2023 esponeva: Parte_2
CP_
- che in data 21.07.2020 aveva presentato alla competente Commissione Medica dell' di
Messina domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e dei benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92;
- che in data 30.03.2021 la Commissione Medica aveva sottoposto a visita la ricorrente e aveva dichiarato che era soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.
2 e 13 della L. n. 118/71 e art. 9 del D. L. n. 509/88) percentuale 80%, beneficio a decorrere dall'istanza del
21.07.2020” e che ricorrevano i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della L. n. 104/92;
- che con ricorso per ATP (giudizio n. 3647/2021 R.G.) la ricorrente aveva chiesto la nomina di un ctu al fine di disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dell'invalidità civile con totale o
1 permanente inabilità lavorativa al 100% e i benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92
a far data dal 21.07.2020 (data di presentazione della domanda amministrativa) o dalla data di ricorrenza dei presupposti medico legali;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento aveva riconosciuto in capo alla ricorrente un'invalidità pari all'85% a decorrere dalla data della domanda amministrativa e sussistenti i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della L. n. 104/92;
- che in data 03.01.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di dichiarare sussistenti i requisiti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito al presente giudizio;
per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto per quanto richiesto nella misura di legge, agli arretrati con interessi e rivalutazione con decorrenza CP_ dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, nonché quelli dell'istanza per l'accertamento tecnico preventivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 06.06.2023, contestava il fondamento del CP_1 ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 05.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, nonostante Controparte_3 rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
5.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di inabilità
e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 3647/2021), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Esiti di mastectomia radicale destra, con asportazione del CAC Complesso Areola Capezzolo, per neoplasia mammaria allo Stadio I, al quarto anno di follow-up negativo per recidiva di malattia;
Sindrome Bipolare
NAS.; Artrosi polidistrettuale a lieve incidenza funzionale;
osteoporosi; Deficit visivo OS (con correzione 1/10) quale esito di ulcere corneali e leucomi recidivanti da Sindrome di Stevens-Johnson; Ipotiroidismo iatrogeno post tiroidectomia, in terapia sostitutiva con levotiroxina;
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, in buon
2 compenso emodinamico” e che tali patologie la rendevano invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85% a decorrere dal 21.07.2020. Riconosceva, altresì, sussistenti i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 104/92.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
7.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di ricorrenza dei presupposti medico legali.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la è affetta da “Esiti di mastectomia per carcinoma Pt_2 multifocale mammella destra con presenza di numerosi focolai di carcinoma intraduttale. Sindrome bipolare nas.
Spondiloartrosi del rachide con discopatie multiple. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA” e che le infermità riscontrate comportano un grado di Invalidità che consentono di dichiarare la ricorrente totalmente inabile ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere la Pensione di Inabilità. Il consulente ha ritenuto, inoltre, che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge
n. 104/92.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, pienamente condiviso - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta Parte_2 le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità e il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 a decorrere dal mese di gennaio 2023.
3 Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio risulta inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite vanno interamente compensate le spese relative alla fase di atp mentre le spese di tale fase vanno compensate per tre quarti e la restante parte viene posta a carico dell CP_1 in favore della ricorrente, così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti dell' . Controparte_4
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Parte_2 inabilità e il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
- compensa tra le parti le spese della fase di atp;
- compensa in ragione di due terzi le spese di tale fase e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida in euro 673,87 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Antonino Crisafulli;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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