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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060034682573000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239059526291000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto alla Competente Corte di giustizia tributaria, il contribuente, a mezzo di difensore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9059526291 000 dall'importo di €.53.461,39, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15/11/2023, relativa al mancato pagamento di n.18 cartelle di pagamento;
la parte impugna unicamente la cartella n. 097 2006 0034682573 000 (e non n. 097 2006
0155148208 000), asseritamente notificata il 31.3.2006 per € 13.101,11 e relativa a tributi dell'anno di imposta
2001, richiedendone l'annullamento, previa sospensione, eccependo l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato essendo decorso il decennio tra l'anno di imposta (2002), così come indicato nell'elenco sopra esposto, e la notifica della intimazione di pagamento (15.11.2023), e comunque, il decennio tra la asserita notifica della cartella di pagamento
(14.9.2006) e la notifica dell'intimazione di pagamento (15.11.2023); la omessa notifica della cartella.
Costituito il contradditorio, i giudici di prime cure rilevavano che il ricorrente aveva già proposto altro ricorso, contraddistinto dal RGR 3014/2024, definito con Sentenza di questa stessa Sezione n. 9053/2024, depositata in data 05/07/2024, avverso la medesima la medesima cartella di pagamento di cui alla intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento, e ritenendo sussistere una violazione del divieto di bis in idem con conseguente preclusione al presente giudizio, rigettavano il ricorso.
Propone appello il contribuente, evidenziando che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto versarsi in un caso di ne bis in idem, in quanto l'altro procedimento richiamato come preclusivo atteneva in realtà alla cartella n. n. 097 2006 0155148208 000 mentre oggetto di ricorso era la cartella n. cartella di pagamento n. 097 2006 0034682573 000; insiste quindi nelle eccezioni già sollevate in primo grado.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltata laparte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, se effettivamente il giudice, nella sentenza di primo grado, erroneamente ha ritenuto versarsi in un caso di ne bis in idem, in quanto l'altro procedimento richiamato come preclusivo alla presente impugnazione, atteneva in realtà alla cartella n. n. 097 2006 0155148208 000 mentre oggetto del presente procedimento è la cartella n. cartella di pagamento n. 097 2006 0034682573 000, nondimeno, pur essendo le cartelle effettivamente diverse, quella da intendersi corretta era inserita nell'intimazione di pagamento n.
097 2017 9003351674000, notificata in data 25/11/2017, relativamente alla quale giammai è stata eccepita l'invalidità del procedimento notificatorio, e non è stata mai impugnata.
Costituisce ormai principio giuridico consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (ex pluribus Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025, Rv. 675406 - 01).
Nel caso in esame, l'impugnazione dell'intimazione notificata il 25.11.2017 era l'occasione irripetibile di far valere la prescrizione effettivamente maturata per la cartella ivi contenuta, e la relativa omissione ha provocato il cristallizzarsi del credito erariale ulteriormente preteso dall'Ufficio con l'intimazione in questa sede impugnata, a fronte del quale la relativa eccezione è ormai preclusa.
La sentenza impugnata va quindi confermata, e la statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione delle stesse come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060034682573000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239059526291000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto alla Competente Corte di giustizia tributaria, il contribuente, a mezzo di difensore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9059526291 000 dall'importo di €.53.461,39, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15/11/2023, relativa al mancato pagamento di n.18 cartelle di pagamento;
la parte impugna unicamente la cartella n. 097 2006 0034682573 000 (e non n. 097 2006
0155148208 000), asseritamente notificata il 31.3.2006 per € 13.101,11 e relativa a tributi dell'anno di imposta
2001, richiedendone l'annullamento, previa sospensione, eccependo l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato essendo decorso il decennio tra l'anno di imposta (2002), così come indicato nell'elenco sopra esposto, e la notifica della intimazione di pagamento (15.11.2023), e comunque, il decennio tra la asserita notifica della cartella di pagamento
(14.9.2006) e la notifica dell'intimazione di pagamento (15.11.2023); la omessa notifica della cartella.
Costituito il contradditorio, i giudici di prime cure rilevavano che il ricorrente aveva già proposto altro ricorso, contraddistinto dal RGR 3014/2024, definito con Sentenza di questa stessa Sezione n. 9053/2024, depositata in data 05/07/2024, avverso la medesima la medesima cartella di pagamento di cui alla intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento, e ritenendo sussistere una violazione del divieto di bis in idem con conseguente preclusione al presente giudizio, rigettavano il ricorso.
Propone appello il contribuente, evidenziando che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto versarsi in un caso di ne bis in idem, in quanto l'altro procedimento richiamato come preclusivo atteneva in realtà alla cartella n. n. 097 2006 0155148208 000 mentre oggetto di ricorso era la cartella n. cartella di pagamento n. 097 2006 0034682573 000; insiste quindi nelle eccezioni già sollevate in primo grado.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltata laparte comparsa in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, se effettivamente il giudice, nella sentenza di primo grado, erroneamente ha ritenuto versarsi in un caso di ne bis in idem, in quanto l'altro procedimento richiamato come preclusivo alla presente impugnazione, atteneva in realtà alla cartella n. n. 097 2006 0155148208 000 mentre oggetto del presente procedimento è la cartella n. cartella di pagamento n. 097 2006 0034682573 000, nondimeno, pur essendo le cartelle effettivamente diverse, quella da intendersi corretta era inserita nell'intimazione di pagamento n.
097 2017 9003351674000, notificata in data 25/11/2017, relativamente alla quale giammai è stata eccepita l'invalidità del procedimento notificatorio, e non è stata mai impugnata.
Costituisce ormai principio giuridico consolidato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (ex pluribus Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025, Rv. 675406 - 01).
Nel caso in esame, l'impugnazione dell'intimazione notificata il 25.11.2017 era l'occasione irripetibile di far valere la prescrizione effettivamente maturata per la cartella ivi contenuta, e la relativa omissione ha provocato il cristallizzarsi del credito erariale ulteriormente preteso dall'Ufficio con l'intimazione in questa sede impugnata, a fronte del quale la relativa eccezione è ormai preclusa.
La sentenza impugnata va quindi confermata, e la statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione delle stesse come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).