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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, EL
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240065029534000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1969/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accogliere il ricorso in appello per le ragioni indicate al punto 1 del presente atto, confermando la legittimità della cartella di pagamento per la parte non sgravata;
di condannare la parte al pagamento delle spese di lite come da notula allegata
Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 00650295 34, emessa a seguito di controllo automatizzato relativo all'anno di imposta 2019.
La società aveva esposto un credito IVA, riportato nella dichiarazione del 2020, relativo all'anno d'imposta
2019, il quale traeva origine dalla dichiarazione IVA del 2018, presentata in data 30 luglio 2019 quindi tardivamente.
L'ufficio, successivamente - accertata la fondatezza del credito IVA - in via di autotutela ha parzialmente sgravato la cartella di pagamento, quanto all'imposta, lasciando a ruolo solo sanzioni ed interessi.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, annullando gli interessi e dichiarando dovute le sole sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, contestando la sentenza quanto alla eliminazione degli interessi;
deduce che, se è certo vero che la omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato, tuttavia non integra una violazione meramente formale, non punibile, essendo sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 della legge 471 del 97 in quanto è causa di un ritardato incasso erariale.
Per tale ragione, sono dovuti sia le sanzioni che gli interessi.
Non si è costituita in giudizio la società contribuente.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria – come nella specie - recuperi, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione…….; che, dunque, in ultima analisi, l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente;
che discende da quanto precede - diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - la non ripetibilità delle sanzioni corrisposte dalla contribuente né, tantomeno, degli interessi maturati su tali somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata”; (cassazione ordinanza n. 9739 del 12.4.2023).
Il Collegio ritiene di doversi uniformare a tale orientamento e, in particolare, alle motivazioni poste a fondamento della decisione. Mentre è sempre consentito al contribuente di provare la sussistenza del proprio credito maturato in una annualità per la quale la dichiarazioni risulti omessa (in quanto il credito trova il suo titolo direttamente nella legge e non potrebbe una ragione puramente formale – l'omessa dichiarazione – condurre ad una conclusione diversa, vale a dire al disconoscimento del diritto) invece le sanzioni e gli interessi sono sempre dovuti a causa dell'omessa dichiarazione, in quanto strettamente connessi all'inadempimento del contribuente, vale a dire alla operata omissione, in violazione della previsione di legge, che ha comportato il ritardato parziale incasso erariale dovuto.
L'appello va pertanto accolto e dichiarata la legittimità della iscrizione degli interessi.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'iscrizione degli interessi.
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, EL
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240065029534000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1969/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accogliere il ricorso in appello per le ragioni indicate al punto 1 del presente atto, confermando la legittimità della cartella di pagamento per la parte non sgravata;
di condannare la parte al pagamento delle spese di lite come da notula allegata
Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 00650295 34, emessa a seguito di controllo automatizzato relativo all'anno di imposta 2019.
La società aveva esposto un credito IVA, riportato nella dichiarazione del 2020, relativo all'anno d'imposta
2019, il quale traeva origine dalla dichiarazione IVA del 2018, presentata in data 30 luglio 2019 quindi tardivamente.
L'ufficio, successivamente - accertata la fondatezza del credito IVA - in via di autotutela ha parzialmente sgravato la cartella di pagamento, quanto all'imposta, lasciando a ruolo solo sanzioni ed interessi.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, annullando gli interessi e dichiarando dovute le sole sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, contestando la sentenza quanto alla eliminazione degli interessi;
deduce che, se è certo vero che la omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato, tuttavia non integra una violazione meramente formale, non punibile, essendo sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 della legge 471 del 97 in quanto è causa di un ritardato incasso erariale.
Per tale ragione, sono dovuti sia le sanzioni che gli interessi.
Non si è costituita in giudizio la società contribuente.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria – come nella specie - recuperi, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione…….; che, dunque, in ultima analisi, l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente;
che discende da quanto precede - diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - la non ripetibilità delle sanzioni corrisposte dalla contribuente né, tantomeno, degli interessi maturati su tali somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata”; (cassazione ordinanza n. 9739 del 12.4.2023).
Il Collegio ritiene di doversi uniformare a tale orientamento e, in particolare, alle motivazioni poste a fondamento della decisione. Mentre è sempre consentito al contribuente di provare la sussistenza del proprio credito maturato in una annualità per la quale la dichiarazioni risulti omessa (in quanto il credito trova il suo titolo direttamente nella legge e non potrebbe una ragione puramente formale – l'omessa dichiarazione – condurre ad una conclusione diversa, vale a dire al disconoscimento del diritto) invece le sanzioni e gli interessi sono sempre dovuti a causa dell'omessa dichiarazione, in quanto strettamente connessi all'inadempimento del contribuente, vale a dire alla operata omissione, in violazione della previsione di legge, che ha comportato il ritardato parziale incasso erariale dovuto.
L'appello va pertanto accolto e dichiarata la legittimità della iscrizione degli interessi.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'iscrizione degli interessi.
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.