Articolo 12 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 12Articolo 12 ter
Versione
15 gennaio 1993
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Versione
16 giugno 1999
Art. 12-bis. ((Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.))
Entrata in vigore il 16 giugno 1999
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