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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1860/2023 promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabrizio Balloni, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Galleria Leonardo da Vinci, n. 49 opponente
nei confronti di
Controparte_1
(P. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Dazzi, elettivamente PartitaIVA_1 domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS), Via Sforza, n. 9
opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per parte opponente (cfr. note ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. depositate il
04.03.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, per quanto indicato nel petitum in atto di citazione in opposizione e successivamente nella memoria ex art 171 ter c.p.c. n.1,
A) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo per cui è opposizione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo respingendo e/o rigettando ogni avversa domanda per quanto dedotto in causa petendi ai punti 1,2,3,4,5,6,7, e comunque per l'illegittimità della avversa pretesa per i seguenti motivi che si trascrivono per mera comodità di esposizione : - 1) violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione mediante apparati informatici, con la conseguenza della nullità della sottoscrizione - 2) computo degli interessi moratori con errore del termine iniziale e con errore nel computo delle somme alle quali fare riferimento per il computo stesso - 3) inapplicabilità degli interessi moratori al caso di specie per riconoscimento di debito della odierna opponente - 4) riconoscimento di debito quale obbligazione di somma determinata - 5) nullità del diritto
e causa petendi per il quale è stato emesso l'atto monitorio per prestazioni contrarie ad ordine pubblico - 7) illegittimità del riconoscimento di debito altrui per violazione di norme di legge, respingendo e/o rigettando ogni avversa domanda per le ulteriori causali per quanto precisato al successivo punto B) e agli ulteriori successivi punti C) , D) e E).
B) Voglia dichiarare la nullità del riconoscimento di debito per non rientrare nello schema di cui all'art 1988 c.c. di cui al sopraindicato punto 7).
C) Voglia inoltre dichiarare l'inammissibilità di nuova causa petendi relativa a fideiussioni personali sottoscritte dalla odierna attrice per quanto dedotto in atti, in quanto compromissione delle proprie capacità difensive relativamente ad una opposizione a un decreto ingiuntivo avente come esclusiva causa petendi una ricognizione di debito, come da indicazione reiterata nei documenti depositati in sede di costituzione nell'odierno giudizio da parte di . CP_1
2 D) In via denegata per quanto dedotto nei propri atti di causa da parte opponente attrice nel presente giudizio relativamente alla irritualità e illegittimità dell'avverso petitum relativo a fideiussione prestata da parte attrice, ove l'ill.mo Tribunale volesse dare cittadinanza giuridica alla nuova causa petendi così come contestata dall'estensore del presente atto nel presente procedimento per la tardività di essa e comunque per la irritualità e la relativa inammissibilità relativa alla fideiussione personale dedotta da controparte, voglia dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della fideiussione accogliendo le deduzioni di parte opponente attrice nei propri atti e deduzioni,
E) Respingere in ogni caso qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto precisato nelle conclusioni tutte di cui ai precedenti punti A, B, C, D.
F) In via meramente subordinata ricondurre l'avversa pretesa a quanto risulterà legittimo in fatto e in diritto al termine della espletanda istruttoria per la valutazione in fatto e in diritto;
Con vittorie di spese, diritto e onorari per il giudizio ingiustamente provocato.”
Per parte opposta (cfr. note ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. depositate il
04.03.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare: rigettare la richiesta ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 481/23, emesso dal Tribunale di
Massa, non sussistendone i requisiti di legge e comunque ritenendo la stessa non provata;
Nel merito, in via principale: respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento delle somme ingiunte comprensive anche delle spese, diritti ed onorari come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari, relativi al presente procedimento, con attribuzione in distrazione al sottoscritto Procuratore;
Nel merito, in subordine: accertati i fatti, e nella denegata ipotesi in cui risultasse fondata
– pur anche in parte – l'opposizione avversaria e risultassero dunque dovute in favore di
somme inferiori rispetto quelle di cui all'ingiunzione promossa, condannare CP_1
3 controparte al pagamento della somma risultante, nonché al rimborso delle spese di lite
– tutte – sostenute, comprensive di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c.
In sede istruttoria si fa esplicito riferimento a quanto prodotto in sede monitoria, con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria in prefiggendo termine come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 481/2023 (emesso il
05.09.2023 e notificato il 26.09.2023), munito di clausola ex art. 642 c.p.c. e notificatole il 26.09.2023 unitamente al relativo atto di precetto, provvedimento con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di € 98.611,25, comprensiva di interessi moratori, oltre spese della procedura monitoria, contestualmente liquidate, pretesa creditoria fatta valere in forza di talune dichiarazioni ricognitive di debito, le prime in data 10.12.2015 (dalla stessa sottoscritte sia in qualità di legale rappresentante di e di Gelomarket s.r.l., sia in proprio, quale CP_2 CP_3 socia ed in veste di garante delle stesse società debitrici principali), le altre in data
31.01.2018 (sottoscritte dalla medesima opponente soltanto in qualità di socia ed in veste di garante delle predette Logi. e di Gelomarket s.r.l.), con le quali erano CP_3 stato aggiornato il riconoscimento dell'esposizione debitoria di nei Controparte_1 confronti di queste ultime e ribadito l'impegno personale, in qualità di fideiussore, a provvedere all'estinzione della medesima.
L'opponente contestava il credito fatto valere in sede monitoria, deducendo: la nullità della propria sottoscrizione in calce alle suindicate dichiarazioni dimesse a corredo del ricorso monitorio, per violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione mediante apparati informatici, richiedendo la relativa disciplina, quale presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici, il consenso effettivamente libero degli interessati, espresso all'atto dell'adesione al servizio di firma grafometrica e
4 valido fino all'eventuale revoca dello stesso consenso, presupposto non dimostrato ex adverso, non avendo quindi le suindicate dichiarazioni l'efficacia prevista dall'art. 2702
c.c., ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005, efficacia attribuibile soltanto al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, non essendo stata, peraltro, l'apposizione della propria firma effettivamente corrispondente alla propria volontà; lo scorretto computo degli interessi moratori da parte dell'opposta, con particolare riguardo al termine iniziale ed alle somme alle quali fare riferimento ai fini del calcolo, essendo stati gli interessi computati con decorrenza fin dal 2014 (data di inizio dell'esposizione debitoria maturata a carico di e di Gelomarket s.r.l.), CP_2 CP_3 anziché dal 2018;
l'inapplicabilità alla fattispecie gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi di debito per sorte capitale fondato sulla sola dichiarazione rilasciata dalla stessa opponente, non fondata quindi sul titolo giustificativo degli interessi previsti dal testo normativo appena citato (inerente ai crediti pecuniari derivanti da transazioni commerciali); che, non essendovi menzione della natura e del titolo dei rapporti contrattuali tra l'opposta, da una parte, e e Gelomarket s.r.l., dall'altra, costituenti il CP_2 CP_3 presupposto del riconoscimento di debito trasfuso nelle dichiarazioni poste a fondamento della pretesa creditoria ex adverso azionata, occorreva acquisire dimostrazione dei titoli contrattuali de quibus, attraverso ordine di esibizione degli stessi, ex art. 210 c.p.c.. detto rapporto risultava, in realtà, fondato su contratti nulli, ex art. 1418 c.c., per violazione di disciplina di legge imperativa, in quanto stipulati dal legale rappresentante di (società esercente attività d'impresa), dott. Controparte_1 Controparte_4 soggetto iscritto all' Ordine dei Commercialisti, con conseguente incompatibilità tra l'esercizio della professione e la qualità di socio e di amministratore di impresa in forma societaria.
Eccepiva, infine, la decadenza dell'opposta dalla (pur contestata) garanzia fideiussoria.
Concludeva, pertanto, in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, ex art. 649 c.p.c.; in subordine, affinchè la
5 condanna pecuniaria a proprio carico venisse contenuta nei limiti del debito che fosse stato accertato nei propri confronti, all'esito dell'istruttoria.
Si costituiva resistendo all'opposizione ed istando per la conseguente Controparte_1 conferma del provvedimento monitorio.
Deduceva: che la già legale rappresentante e Gelomarket s.r.l., in data Parte_1 CP_2 CP_3
10.12.2015 aveva sottoscritto, in tale veste, due distinti atti di ricognizione di debito, con i quali si era obbligata personalmente, quale fideiussore, a far fronte ai debiti maturati nei confronti di dalle suddette società sino quella data, a titolo di Controparte_1 corrispettivo del servizio di gestione della contabilità aziendale, per il complessivo importo di € 24.620, 50 (di cui € 14.310,75 dovuti da ed € 10.309,75 CP_2 CP_3 dovuti da Gelomarket s.r.l.); che nel 2018 sia Gelomarket s.r.l. che erano state cancellate dal CP_2 CP_3
Registro Imprese e, a fronte della persistenza della loro esposizione debitoria a carico delle medesime, in data 15.01.2018 l'opponente aveva sottoscritto due nuove scritture ricognizione di debito, per l'importo di € 27.950,49 e per quello di € 29.334,86, rispettivamente in riferimento ai debiti gravanti sulla prima e sulla seconda delle predette società; che l'ammontare totale di quanto dovuto dalla risultava pertanto pari ad € Parte_1
98.611,25, di cui € 57.285,35 per sorte capitale ed € 41.325,90 per interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, calcolati sino al (03.08.2023) data di deposito del ricorso monitorio;
che sussisteva, nella specie, il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici implicato dall'acquisizione della sottoscrizione apposta dalla in calce Parte_1 alle dichiarazioni negoziali in forza delle quali era stata emessa l'ingiunzione, presupposto costituito dal consenso (mai revocato) liberamente prestato dall'interessata all'atto dell'adesione al sistema di firma grafometrica, avendo ella, per l'appunto al momento della firma delle suddette dichiarazioni firmato, con la stessa modalità (in forma grafometrica), anche l'informativa fornita dalla medesima Controparte_1 trattandosi di sottoscrizione dotata dei caratteri propri della firma elettronica avanzata
(FEO), in assoluta conformità alla disciplina di riferimento, assumendo le richiamate dichiarazioni negoziali della l'efficacia prevista ex art. 2702 c.c.; Parte_1
6 che gli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 erano dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della sorte capitale oggetto del debito (derivante da un rapporto commerciale), e ciò anche da parte dell'opponente, stante l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia dalla stessa assunta
(peraltro già fin dal 2015) in veste di fideiussore, a norma dell'art. 1942 c.c.; che i contratti la cui esecuzione aveva determinato il sorgere del credito nei confronti di a titolo di corrispettivo del servizio di tenuta della Parte_2 CP_3 contabilità aziendale, erano stati sottoscritti dalla stessa in qualità di legale Parte_1 rappresentante delle predette società; che alcuna incompatibilità sussisteva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.lgs. n.
139/2005, tra la veste di socio e legale rappresentante di assunta dal dott. Controparte_1
e la sua iscrizione all'Ordine dei Commercialisti, avendo lo stesso Controparte_4 svolto l'attività di amministratore della società opposta, per l'appunto, quale oggetto di incarico professionale dalla medesima conferitogli;
A seguito del rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, giusta ordinanza depositata il 19.02.2024, la causa, istruita in forma documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate depositate in data 04.03.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere nei termini sin qui esposti, per quanto attiene all'eccezione di nullità delle sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni ricognitive dimesse a corredo del ricorso monitorio (sub docc. 1-2, 6-7), fondata sul rilievo dell'asserito contrasto delle modalità di acquisizione della firma grafometrica della a sostegno della stessa l'opponente ha dedotto, per quanto già chiarito, che Parte_1
l'analisi dei dati biometrici associati all'apposizione a mano libera di una firma autografa attraverso il suddetto sistema potrà essere utilizzata per la firma elettronica avanzata soltanto con il consenso degli interessati;
consenso che non sarebbe stato effettivamente e consapevolmente prestato dalla medesima ciò che varrebbe Parte_1 ad escludere che le succitate scritture negoziali abbiano l'efficacia prevista ex art. 2702
7 c.c. e che, quindi, attestino, con efficacia fino a querela di falso, la provenienza dal quest'ultima delle dichiarazioni nelle stesse trasfuse.
La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata, con valore legale, che richiede l'impiego di un tablet o uno schermo sensibile, su cui è riprodotto il documento che deve essere sottoscritto, come se fosse un documento cartaceo vero e proprio, con l'unica differenza che la firma viene apposta sullo schermo del tablet impiegando una penna particolare detta pen drive. In questo modo il sistema acquisisce i parametri biometrici tipici di quella firma e li codifica creando un legame univoco e inscindibile tra questa e il documento. Anche per la firma grafometrica valgono le stesse regole applicabili alla firma su un documento cartaceo, ossia la stessa fa piena prova se chi ha apposto detta firma la riconosce come propria;
non ha valore di prova se il presunto firmatario neghi formalmente l'autenticità della sua sottoscrizione (cfr. Trib. Ferrara n.
517/2020). E' appena il caso di precisare, al riguardo, che la non ha Parte_1 disconosciuto, ex art. 214 c.p.c., la firma in questione, non avendo contestato di averla apposta.
Tale tipologia di firma digitale è regolata in Italia sia dal Codice dell'Amministrazione
Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), sia nel D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013. A livello europeo, il riferimento principale è l'art. 26 del Regolamento eIDAS (UE 910/2014), che stabilisce i criteri per la validità delle firme elettroniche avanzate.
Il trattamento dei dati biometrici acquisiti attraverso la sottoscrizione grafometrica è regolato dal Provvedimento n. 513/2014, in conformità al Regolamento GDPR per la tutela della privacy: “il trattamento di dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate all´apposizione a mano libera di una firma autografa avvalendosi di specifici dispositivi hardware è ammesso in assenza di verifica preliminare laddove si utilizzino sistemi di firma grafometrica posti a base di una soluzione di firma elettronica avanzata, così come definita dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell´amministrazione digitale" che non prevedono la conservazione centralizzata di dati biometrici. L'utilizzo di tali sistemi, da un lato, si giustifica al fine di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti di identità e, dall'altro, ha lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di eventuale contenzioso legato al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e
8 documenti di tipo negoziale in sede giudiziaria. In tali casi, il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso, effettivamente libero degli interessati ovvero, in ambito pubblico, dal perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Il consenso è espresso dall'interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica e ha validità, fino alla sua eventuale revoca, per tutti i documenti da sottoscrivere”.
In realtà, non pare revocabile in dubbio che l'opponente abbia prestato il consenso all'impiego del sistema grafometrico ai fini dell'acquisizione della propria sottoscrizione in calce alle richiamate dichiarazioni, avendo ella firmato anche, con le medesime modalità, l'informativa allegata inerente, per l'appunto, la presa di coscienza, da parte sua, che tutti i documenti firmati (e marcati con dicitura “Firma GrafoCerta”, n.d.r.) risultavano soddisfare i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente e che, sul piano giuridico, gli essi avevano lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. Il tenore dell'informativa ricevuta dalla e dalla stessa firmata appare Parte_1 inequivoco in tal senso: firma grafometrica viene da Lei apposta con una apposita penna su una tavoletta grafica ad alta sensibilità in grado di rilevare, con estrema sicurezza, i dati della sua firma e associarli al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta unitamente all'immagine della firma stessa. I dati della sua firma vengono racchiusi e sigillati elettronicamente all'interno del documento con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del Titolare. In particolare, i predetti programmi ci permettono di conoscere esclusivamente l'immagine della sua firma senza che nessuno possa fruire e disporre liberamente dei dati di firma … il trattamento dei dati sensibili acquisiti, in relazione a specifiche operazioni, prodotti e servizi dallo stesso richiesti, avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza e nell'osservanza del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) … è importante sapere che comunque, se lo desidera, il Cliente può chiedere una copia cartacea del documento che ha firmato grafometricamente”; la firmataria veniva inoltre contestualmente informata dell'utilizzo dei documenti informatici in tal modo formati
(aventi, “sul piano giuridico … lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa” e rispondenti ai “requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente”), nonché, espressamente, della facoltà di formalizzare la revoca al trattamento dei dati da
9 presentarsi per iscritto mediante raccomandata A.R.. Non pare davvero sostenibile che la in virtù del principio di autoresponsabilità, nel sottoscrivere la suddetta Parte_1 informativa, della quale prese visione, non si sia resa conto che apporre la propria firma su dichiarazioni negoziali attraverso il sistema grafometrico non avrebbe comportato la stessa efficacia di analoghe dichiarazioni sottoscritte con firma autografa, valide ed efficaci ad ogni effetto, di legge, risultando palese la pretestuosità dell'allegazione difensiva in esame. In definitiva, le scritture negoziali poste a fondamento dell'ingiunzione furono liberalmente e consapevolmente rilasciate dalla Parte_1 mediante “Firma Elettronica Avanzata” (FEA), predisposta in assoluta conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed al
D.P.C.M. del 22.02.2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.05.2013). La firma elettronica avanzata (come la firma grafometrica), in effetti, risponde ai seguenti caratteri identificativi: è connessa unicamente al firmatario;
è idonea a identificare il firmatario;
è formata mediante dati per la creazione di una sottoscrizione elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
è collegata ai dati forniti dall'interessato, in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica dei medesimi dati (artt. 3 e 26 del Regolamento e-IDAS).
Né vale ad escludere l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. – in riferimento alla provenienza delle dichiarazioni negoziali della – il fatto che le prime scritture Parte_1 ricognitive di debito, contenenti contestuale prestazione di garanzia personale sub specie di fideiussione – siano state formate, per quanto già precisato, in data
10.12.2015, pertanto anteriormente alla all'informativa dianzi indicata, sottoscritta, per ricezione dalla stessa opponente il 30.12.2015; e ciò in quanto l'ingiunzione è stata emessa in virtù delle analoghe dichiarazioni negoziali sottoscritte successivamente, il
31.01.2018, con le quali si dette atto dell'aggiornamento dell'esposizione debitoria gravante sulle debitrici principali e garantite dalla in misura corrispondente. Parte_1
In definitiva, in difetto di disconoscimento, alle dichiarazioni negoziali rilasciate dalla in data 31.01.2018 va ascritta l'efficacia propria delle scrittura private, di cui Parte_1 all'art. 2702 c.c.: ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in effetti,
“… il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata soddisfa il
10 requisito della forma scritta e fa piena prova, ex art. 2702 c.c., della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritto, salvo disconoscimento.”
Anche la doglianza concernente l'addebito di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 è evidentemente destituito di fondamento. A norma dell'art. 4 comma 1 del medesimo testo normativo, tali interessi maturano automaticamente (senza necessità di costituzione in mora) con decorrenza “dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; decorrenza che si applica anche alla attesa l'accessorietà Parte_1 dell'obbligazione fideiussoria dalla medesima personalmente assunta ed in difetto di patto contrario al disposto di cui all'art. 1942 c.c.; essendo innegabile che gli interessi moratori di cui al richiamato D.Lgs. n. 231/2002 costituiscano accessori del debito principale (per sorte capitale), ai sensi e per gli effetti della disposizione codicistica appena citata. L'accessorietà della garanzia fideiussoria comporta, altresì, che detti interessi siano applicabili alla condebitrice ingiunta per quanto non trovi fondamento in una transazione commerciale della quale la stessa sia stata parte a titolo personale, trattandosi di obbligazione di garanzia ed assumendo piuttosto rilievo che il debito principale sia sorto, per l'appunto, in dipendenza di rapporti contrattuali che comportino,
“via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, tale essendo innegabilmente quelli a suo tempo costituiti da con le clienti e Gelomarket s.r.l., Controparte_1 CP_2 CP_3
E' appena il caso di ribadire, in tale contesto, che le richiamate dichiarazioni negoziali rilasciate dall'opponente il 31.01.2018 – non a caso intitolate entrambe “riconoscimento di debito e fideiussione personale” - assumono, nel contesto nell'unitarietà documentale, una duplice espressa funzione, per l'appunto, la prima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., in quanto rilasciate da “socia” di entrambe due suindicate debitrici principali (“riconosce il debito nei confronti della società come pari a Euro Controparte_1
………… comprensivi delle maturande spese di scioglimento e liquidazione e redazione del bilancio finale”), riconoscimento che, a fronte della cancellazione delle stesse società dal registro delle imprese (intervenuta nel 2018), ha determinato il fenomeno successorio consistente nel trasferimento ai soci (inclusa la delle obbligazioni Parte_1 già gravanti sulle medesime società estinte “i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (cfr. Cass.
11 SS.UU. n. 6070/2013, conf., ex plurimis, Cass. n. 17734/2025, Id. n. 7949/2021); la seconda funzione quella di garanzia fideiussoria personalmente assunta dalla stessa opponente (“si obbliga personalmente, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, qualora la società in fase liquidatoria non riuscisse ad adempiere integralmente, a garantire in solido l'adempimento dell'obbligazione … per l'importo massimo di Euro
100.000,00 e comunque per un importo non eccedente di quanto dovuto dal debitore prestando tutte le proprie garanzie personali e patrimoniali per l'adempimento di quanto dovuto dalla società; si obbliga in solido con il debitore principale al pagamento del debito senza preventiva escussione … e senza possibilità di opporre eccezioni previo adempimento (clausola solve et repete)”. In buona sostanza, se il “riconoscimento di debito” effettuato dalla nella sua veste di socia delle due società debitrici Parte_1 principali estinte, concerne un debito proprio, per essere nel medesimo succeduta, in veste di socia, sia pure nei limiti di quanto dalla stessa riscosso a seguito della liquidazione delle ridette compagini;
con la “fideiussione personale” prestata contestualmente ella garantì, quale fideiussore, obbligazioni “altrui”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 c.c., vale a dire quelle gravanti sulle società debitrici principali, essendo quindi tenuta, in tale ultima qualità, all'adempimento dei medesimi debiti già gravanti sulle cessate Logi. e Gelomarket s.r.l. (a norma dell'art. 1942 c.c. CP_3 comprensivi, per quanto chiarito, di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002).
In virtù di quanto appena chiarito, non può che essere disatteso l'assunto difensivo dell'opponente circa l'asserita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1988 c.c., trattandosi di disposizione inerente a debito proprio del dichiarante, non già a debiti
“altrui”.
Risulta palesemente destituito di fondamento e persino temerario il rilievo difensivo dell'opponente secondo cui la deduzione dell'obbligazione di garanzia da parte della stessa attraverso la prestazione delle fideiussioni personali dalla stessa Parte_1 rilasciate in favore della creditrice avrebbe comportato l'inammissibile Controparte_1 introduzione in giudizio di nuova causa petendi, a fronte dell'esclusivo rilievo in chiave di riconoscimento di debito in origine attribuito alle dichiarazioni sottoscritte dalla medesima opponente, attribuito relativa a fideiussioni personali sottoscritte dalla odierna opponente;
non potendosi che ribadire, al riguardo, la duplice funzione delle stesse dichiarazioni negoziali dimesse a corredo del ricorso monitorio, quali evincibili
12 non soltanto dal tenore logico-testuale delle stesse, ma attestate, espressamente, dalla loro intitolazione (“Atto di riconoscimento di debito e fideiussione personale”), causae petendi da ritenersi, pertanto, entrambe dedotte da in cumulo, a Controparte_1 fondamento della pretesa creditoria azionata già in sede monitoria. Occorre rimarcare, al riguardo, che la particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si rilette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche sulla possibilità sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali. Mentre
l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente, reconventio reconventionis (cfr. Cass. n. 32933/2023, Id. n. 27183/2023, Id. n.
9633/2022).
Nel caso di specie, invero, non si configura alcuna mutatio libelli, avendo Controparte_1 già nel ricorso monitorio, espressamente qualificato il debito della come Parte_1 derivante da “scritture di ricognizione di debito – con personale impegno a pagare il dovuto in favore di senza necessità di preventiva escussione delle Controparte_1 società” e, dunque (anche) come dalla prestazione di una “fideiussione personale”
(come del resto palesato dal titolo delle stesse dichiarazioni negoziali dimesse a corredo del medesimo ricorso).
Risulta poi corretto il calcolo degli interessi moratori applicati dall'opposta: avendo il credito dell'opposta trovato origine in un rapporto contrattuale avente ad oggetto transazioni commerciali, detti interessi decorrono (anche per la fideiubente, in virtù dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia) dalla data di esigibilità del debito principale (per sorte capitale), a norma del precitato art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, decorre (aurtomaticamente, senza necessità di costituzione in mora) dalle date di emissione delle note proforma predisposte da fin dall'anno 2014 (cfr. doc. Controparte_1
10 comparsa di costituzione).
13 Deve infine escludersi che i contratti aventi ad oggetto l'incarico di tenuta della contabilità aziendale (prodotti dall'opposta sub docc. 12 e 13), in forza dei quali derivò
l'esposizione debitoria delle società garantite siano affetti da nullità, per essere stati sottoscritti, in nome e per conto di dal dott. quale Controparte_1 Controparte_4 legale rappresentante della predetta opposta, in ragione dell'asserita incompatibilità tra tale carica e la sua iscrizione all'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al riguardo l'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, nel prevedere, al comma 1,
l'incompatibilità di tali figure professionali con, tra l'altro, l'esercizio” dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi”
(lett. c), stabilisce espressamente, nondimeno, al comma 2, che “L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.”
In conformità all'inequivoco tenore logico – testuale della disposizione da ultima citata, del resto, le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del
D.lgs. del 28/06/2005 n. 139” approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Commercialisti al paragrafo 4.3 specificano: “L'incompatibilità è esclusa anche qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. La norma tiene conto della circostanza che l'amministrazione e la liquidazione di aziende sono attività rientranti espressamente nella competenza professionale riconosciuta agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale impostazione riprende quanto già affermato in passato dalla Suprema Corte, che nel valutare cause di incompatibilità, ha ritenuto l'amministrazione ammissibile o vietata a seconda che la stessa fosse svolta nell'interesse del cliente, come attività professionale, ovvero fosse esercitata per soddisfare un fine imprenditoriale, al di fuori di un rapporto professionale.”
Le attività oggetto dell'incarico conferito da e Gelomarket s.r.l. CP_2 CP_3 all'opposta con i richiamati contratti (consistenti in “tenuta scritture contabili obbligatorie;
liquidazioni periodiche dell'IVA ed assistenza per gli adempimenti fiscali periodici;
14 calcolo delle imposte, predisposizione del Modello UNICO, (IRES, IRAP, IVA, 770); predisposizione dei modelli F24 per i versamenti;
consulenza in materia di imposte dirette ed indirette relativamente a semplici problematiche risultanti dalla vostra ordinaria operatività; determinazione degli importi da versare ai fini ICI e predisposizione dei bollettini di versamento qualora vi sia la presenza di immobili;
invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
aggiornamento sull'evoluzione legislativa riguardante la materia tributaria e societaria anche mediante l'invio di circolari”) risultano innegabilmente riconducibili alle competenze professionali dei dottori commercialisti;
competenze il cui possesso in capo al dott. costituì la ragione dell'assunzione da parte del CP_4 medesimo della carica di legale rappresentante di ciò che vale ad Controparte_1 integrare, come già chiarito, l'esclusione dell'incompatibilità prevista dall'art. 4 del D.Lgs.
n. 139/2005.
In ogni caso – anche diversamente opinando al riguardo e, comunque, per completezza di motivazione – l'eventuale incompatibilità tra la carica di amministratore di CP_1
e l'iscrizione all'Ordine professionale dei commercialisti, lungi dall'integrare la nullità
[...] dei contratti in forza dei quali l'opposta pose in essere le attività da cui derivarono i crediti delle clienti, garantiti personalmente dalla assumerebbe esclusivo Parte_1 rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in capo al dott. profilo che CP_4 non mette conto evidentemente esaminare nella presente controversia, trattandosi di valutazione se del caso demandata ad altre sedi.
Infine, quanto all'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria spiegata dall'opponente per asserita decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente, essa, avendo natura di eccezione propria e non di mera difesa, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1851/2025, Id. n. 8023/2024), si configura nella fattispecie palesemente tardiva e, quindi, inammissibile, essendo stata proposta dalla soltanto con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Parte_1
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
A fronte della soccombenza dell'opponente, la pretestuosità e temerarietà delle pletoriche e ridondanti allegazioni difensive cui ha fatto ricorso la medesima parte – palesemente contrastanti con lo stesso tenore logico-testuale della documentazione prodotta, oltre che con elementari e consolidati principi giuridici - giustifica la statuizione
15 condannatoria ufficiosa per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Costituisce, in effetti, “indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto”
l'adozione di una linea difensiva “con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (cfr. Cass. SS.UU. n. 32001/1981, conf. Id. n.
4430/2022, Id. n. 18057/2016); trattandosi di “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c”, “applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza”, anche a prescindere dalla prova di un effettivo danno cagionato alla controparte, in quanto “volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale”, per aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. n. 3830/2021, conf. Id. n. 22208/2021, Id. n.
20018/2020, Id. n. 29812/2019, Id. n. 27623/2017). Alla condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. si provvede, in via equitativa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo.
DA l'opponente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi
€ 17.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dell'opposta, Avv. Gabriele Dazzi, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
DA , a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 Parte_1
c.p.c., al pagamento, in favore di della somma di € 3.000,00. Controparte_1
Così deciso in Massa, 17.11.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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