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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 662/2025 tra
(P.I. Parte_1
), in persona del suo Curatore e legale rappresentante Dott. con P.IVA_1 Parte_2 studio in Albenga (SV), Via Martiri della Libertà 68/3/A, a quanto infra autorizzato con provvedimento del Signor Giudice Delegato della Procedura ed ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (doc. 1), elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 10/10, presso la persona e nello studio dell'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F.: - P.E.C.: C.F._1
, che la rappresenta e la difende come da procura in atti. Email_1 Email_2
- PARTE ATTRICE
(CF ) nata ad [...] il [...], residente in [...], ed ai fini della presente causa elettivamente domiciliata in Albenga (SV) Via Mazzini 59/5 presso lo studio dell'Avv. Marco Ballabio ( ) che la C.F._3 assiste, rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA
***** Oggetto: azione revocatoria
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI AT
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, e previo se ritenuto accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'attrice in atti, dichiarare inefficace e revocare ai sensi degli artt. 165 CCII. e 2901 c.c., o di altra norma meglio vista, in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della : Parte_1
l'atto di compravendita, stipulato in data 16/11/2022, a rogito Notaio (rep. Persona_1
15082 – racc. 8663), trascritto in data 9/12/2022 (n. di reg. generale 16194 - n. di reg. particolare 12910) nei Pubblici Registri della Conservatoria RR.II. di Finale Ligure (SV) ed avente ad oggetto il seguente “bene immobile sito in Comune di LAIGUEGLIA (SV): nell'edificio denominato "Palazzina Danila" in Regione "Rio Cesarini" con accesso da via Summit n. 42: appartamento al piano terra (1° f. t.) contraddistinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, bagno, disimpegno, cucina, due camere, area scoperta uso giardino sul lato est dell'alloggio stesso;
descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di EG (SV) con i seguenti dati catastali: Foglio 1- mappale 401 sub.5 e 585 sub.2 graffati- via Summit- int.
2- p.TCat. A/3- cl.1- (vani 4- mq.63/57- RC 464,81); il tutto a confini: proprietà di terzi, area condominiale scoperta da costruzione, via Summit, salvo altri e migliori”. Ciò, in ogni caso, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Finale Ligure (SV) la trascrizione, con manleva da ogni sua responsabilità, dell'emananda sentenza.
1 l'atto di compravendita con scrittura privata del 15/12/2022, iscritta in pari data al pubblico registro automobilistico, con cui ha ceduto alla Sig.a Parte_1 Controparte_1
l'autoveicolo Smart targato FY790WA e con n. di telaio WME4533421K360600, al prezzo di euro 6.000,00 oltre I.V.A. Con ordine al conservatore del pubblico registro automobilistico di provvedere ad ogni necessaria annotazione e/o trascrizione della sentenza, a margine dell'atto da dichiararsi inefficace. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona adito, contrariis reiectiis, senza inversione dell'onere della prova, valutata la propria competenza, in via pregiudiziale, sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento civile RG 662/2025 in attesa della definizione del procedimento penale RGNR 1416/2023, Procura della Repubblica di Savona. In via preliminare, si reiterano le istanze istruttorie tutte dispiegate e pertanto si chiede che il procedimento venga rimesso nella sua fase istruttoria;
in via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice poiché infondate, inammissibili, inesistenti, inefficaci, illegittime per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri di legge.”
***** FATTO La Liquidazione giudiziale della in persona del curatore dott. ha Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei confronti Controparte_1 della massa dei creditori due distinti atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla società in epoca prossima all'apertura della procedura concorsuale, ritenuti in frode ai creditori ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 165 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Gli atti impugnati riguardano, rispettivamente:
1. la vendita di un immobile sito in EG (SV), via Summit n. 42, piano terra, effettuata il 16 novembre 2022 con rogito notaio per il prezzo di € 160.000,00, in Persona_1 favore della convenuta;
2. la cessione dell'autovettura Smart targata FY790WA, avvenuta il 15 dicembre 2022, per il corrispettivo di € 7.320,00.
Secondo la prospettazione attorea, tali atti sarebbero stati simulati o comunque privi di reale causa economica, e finalizzati a sottrarre ai creditori gli unici beni residui della società — già gravemente indebitata verso l'Erario e prossima alla liquidazione giudiziale. La curatela ha evidenziato come già sottoposta a verifica fiscale nel corso del 2022, Pt_1 risultasse all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza una società meramente cartolare, priva di struttura amministrativa, di personale e di mezzi idonei a svolgere un'effettiva attività d'impresa. Il verbale di contestazione del 30 settembre 2022, prodotto in atti, descrive infatti come Pt_1 entità fittizia, utilizzata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a copertura di movimentazioni bancarie prive di causale economica. Dalla stessa verifica è emerso che la società operava in perdita, era priva di magazzini, immobili o dipendenti, e contabilizzava costi per prestazioni mai effettuate, prevalentemente riferibili all'amministratore unico , titolare anche di impresa individuale omonima. Persona_2 La curatela ha inoltre dedotto che l'operazione immobiliare presenta evidenti anomalie economiche:
infatti, aveva acquistato il bene in questione da solo pochi mesi prima, il Pt_1 Persona_3 27 aprile 2022, al prezzo di € 225.000,00, con pagamento parziale di € 65.000,00 e stipula di mutuo
2 per la parte residua;
dopo un breve periodo di titolarità, durante il quale la società aveva sostenuto costi di manutenzione per oltre € 22.000,00, l'immobile veniva rivenduto alla convenuta per € 160.000,00, determinando una minusvalenza di oltre € 65.000,00, senza alcuna apparente giustificazione economica. Analoga sproporzione è stata rilevata per la vendita della Smart, acquistata nel 2019 per € 16.200,00 e rivenduta nel 2022 per meno della metà. Secondo l'attore, tali operazioni dovevano essere interpretate come parte di un disegno distrattivo orchestrato dal sig. , il quale, tramite la moglie e la figlia di Per_2 Controparte_2 quest'ultima, avrebbe di fatto trasferito i beni della nel proprio nucleo Controparte_1 Pt_1 familiare, allo scopo di sottrarli all'esecuzione forzata e ai creditori pubblici. A conferma di ciò, la curatela ha prodotto estratti bancari da cui risulta che il aveva Per_2 versato alla somme per oltre € 54.000,00 a titolo non specificato, nonché documentazione CP_1 relativa alla vendita, da parte della convenuta, di un altro immobile (in via Carmine n. 8), avvenuta nello stesso periodo e finanziata con fondi provenienti dal e dalla madre . Per_2 CP_2 La convenuta costituitasi in giudizio a mezzo dell'avv. Marco Ballabio, ha Controparte_1 contestato integralmente la domanda, eccependo in primo luogo la necessità di sospendere il giudizio civile ex art. 295 c.p.c. per pendenza del procedimento penale RGNR 1416/2023 avanti la Procura di Savona, nel quale risulta indagata unitamente al sig. per i medesimi fatti. Per_2 Ha sostenuto che la definizione del processo penale costituirebbe questione pregiudiziale necessaria, poiché l'accertamento della natura fittizia o meno delle operazioni oggetto di causa incide direttamente sull'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Nel merito, la convenuta ha negato la sussistenza dell'eventus damni, osservando che l'intero prezzo di vendita dell'immobile fu utilizzato per estinzione del mutuo acceso da al Pt_1 momento dell'acquisto, sicché l'operazione non avrebbe comportato alcuna diminuzione patrimoniale. Ha poi escluso la scientia fraudis, rilevando che la compravendita è avvenuta tramite atto notarile, con corrispettivo tracciabile e congruo rispetto alle condizioni di mercato, e che la differenza di prezzo si giustifica per il deprezzamento dell'immobile e i costi sostenuti dalla società. Per quanto riguarda la cessione dell'autovettura, la convenuta ha sostenuto che il prezzo pattuito rifletteva il reale valore del bene, fortemente ridotto per vetustà, chilometraggio e precedenti furti.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa la domanda di sospensione del giudizio nell'attesa della definizione del giudizio penale in corso. La pendenza di un procedimento penale, infatti, non impone automaticamente la sospensione del processo civile, se non in presenza di una dipendenza tecnico-giuridica specifica, qui assente: i fatti di causa, infatti, sono incontestati e sono di per sé sufficienti a giustificare la revoca dell'atto sul piano civile a prescindere dalla rilevanza penalistica degli stessi.
***** L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, presuppone la sussistenza congiunta dell'eventus damni e del requisito soggettivo della scientia damni (o consilium fraudis nei casi anteriori al sorgere del credito).
1. – Sull'eventus damni Secondo consolidata giurisprudenza, “l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito” (Cass. civ., Sez. III, n. 12678/2001; Cass. civ. n. 12144/1999).
3 Tale pregiudizio può consistere “non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una variazione qualitativa idonea a rendere più difficile la soddisfazione dei creditori” (Cass. civ. n. 2792/2002; n. 4578/1998). Nel caso di specie, la vendita dell'unico bene immobiliare della società, avvenuta in un momento di conclamata esposizione verso l'Erario e in assenza di altri cespiti aggredibili, integra pienamente l'ipotesi di pregiudizio oggettivo. La conversione del bene in denaro, per di più con una minusvalenza di oltre un quarto rispetto al prezzo di acquisto, costituisce mutamento qualitativo del patrimonio e rende incerta l'esazione dei creditori, anche se parte del corrispettivo sia stata utilizzata per il pagamento di debiti scaduti. Nel caso di specie, anzi la maggiore volatilità del prezzo assume caratteri di particolare gravità alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, sui quali in questa sede non vengono sollevate contestazioni. Come chiarito da Cass. civ., Sez. VI-3, n. 2552/2023, “è assoggettabile ad azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche l'alienazione di un bene immobile, quand'anche il prezzo sia stato destinato, in parte, all'estinzione di debiti scaduti, non potendo tale circostanza escludere la sussistenza dell'eventus damni”. Conferma recente è data da Cass. Sez. III, Ord. n. 31941/2023, secondo cui l'alienazione non è revocabile solo “a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione rispetto all'esigenza di estinguere il debito, dimostrando che essa rappresentava l'unico modo per poterlo saldare” — evenienza peraltro non provata in questa sede;
la convenuta, invero, a sostegno di tale assunto non produce alcna documentazione né formula capitoli di prova orale. Pertanto, l'eventus damni deve ritenersi pienamente sussistente.
2. – Sulla scientia damni della convenuta Occorre premettere che agli atti di causa non vi è prova alcuna che l'odierna convenuta abbia effettivamente corrisposto il prezzo formalmente indicato nell'atto di acquisto: non sono stati prodotti, in particolare, gli assegni indicato nell'atto, né alcun documento bancario che attesti l'effettivo trasferimento di denaro. Ben potrebbe, dunque, ritenersi applicabile al caso di specie la più agevole regola probatoria in materia di revoca di atti a titolo gratuito. In ogni caso, anche ammettendo trattarsi di atto a titolo oneroso vale ricordare che secondo la Suprema Corte, “in tema di revocatoria ordinaria, è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte ai creditori le garanzie spettanti” (Cass. civ. Sez. III n. 4077/96; Cass. Sez. III n. 6676/98). La scientia damni può essere desunta anche da presunzioni semplici, quali la prossimità familiare tra le parti e la situazione di conclamata insolvenza del disponente (Cass. civ. Sez. III n. 13447/2013; Cass. Sez. VI-III n. 2525/2018). Nel caso concreto, la convenuta è figlia della coniuge del socio unico e amministratore della sig. , circostanza che comporta la presunzione di conoscenza delle gravi Pt_1 Persona_2 difficoltà economiche della società e della natura meramente cartolare dell'attività, già oggetto di verifica della Guardia di Finanza. Ne consegue che la non poteva ignorare che la cessione dei beni, unici rimasti nella CP_1 disponibilità della società, avrebbe inciso negativamente sulla tutela dei creditori. Tale conclusione trova riscontro nell'indirizzo espresso da Cass. civ. Sez. III n. 28423/2021, secondo cui l'elemento soggettivo “va stimato sia in capo al debitore che al soggetto coinvolto nell'atto dispositivo, potendo desumersi da circostanze indiziarie gravi, precise e concordanti”. Dalla complessiva valutazione degli elementi di fatto e di diritto risulta accertata la sussistenza sia dell'eventus damni sia della scientia damni in capo a entrambe le parti dell'atto, con conseguente inefficacia dello stesso nei confronti della massa dei creditori rappresentata dalla curatela. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 con applicazione della riduzione della metà di cui all'art. 130 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e distratte in favore dello Stato
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P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 662/2025, così decide: a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci nei confronti della massa dei creditori della giudiziale ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII: Parte_1 Pt_1 Parte_1
1) la compravendita immobiliare del 16.11.2022, a rogito Notaio (rep. Persona_1
15082 racc. 8663), trascritto in data 9/12/2022 (n. di reg. generale 16194 - n. di reg. particolare 12910) nei Pubblici Registri della Conservatoria RR.II. di Finale Ligure (SV); 2) la cessione dell'autovettura Smart targata FY790WA del 15.12.2022, entrambe poste in essere da in favore di Parte_1 Controparte_1
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Finale Ligure e al PRA competente di annotare la presente sentenza a margine dei rispettivi registri;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] che liquida – già applicata la riduzione della metà di cui Parte_1 all'art. 130 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 - in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge ed oltre refusione CU di legge con distrazione in favore dello Stato Savona, 11.11.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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