Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 22/12/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01923/2025 REG.RIC.
N. 03490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Vicini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Monza e della Brianza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Vicini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Monza e della Brianza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1923 del 2025:
del provvedimento adottato dalla Questura della Provincia di Monza e della Brianza in data 19.03.2025 prot. n. MBQ00/2025/-OMISSIS-di irricevibilità della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato al ricorrente dalla Questura di Monza e della Brianza in data 19.03.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto al ricorso n. 3490 del 2025:
del provvedimento adottato dalla Questura della Provincia di Monza e della Brianza in data 14.07.2025 prot. n. MBQ00/2025/-OMISSIS-e trasmesso in data 15.07.2025 che ha confermato il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente adottato in data 19.03.2025 e notificato in pari data;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. HA SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino egiziano, faceva ingresso in Italia da minorenne il 3 ottobre 2023 e, pochi giorni prima del compimento della maggiore età, veniva preso in carico dai servizi sociali del Comune di Cremona che lo collocavano presso un CAS, contestualmente chiedendo l’apertura di un fascicolo per la nomina di un tutore e il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età. Essendo sopraggiunta la maggiore età, entrambe le richieste non hanno avuto seguito.
In data 10 aprile 2024, l’interessato, che nel frattempo aveva frequentato un corso di alfabetizzazione, presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
L’istanza è stata respinta (dichiarata “irricevibile”) con provvedimento del 19 marzo 2025 che evidenzia la condizione di irregolarità del richiedente e, quindi, “l’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali” relativi alla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L’interessato ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 30 maggio (r.g. n. 1923 del 2025), denunciando, tra l’altro, il mancato rispetto delle garanzie partecipative.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una memoria difensiva.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 giugno 2025, considerato che la mancata comunicazione dei motivi ostativi aveva impedito l’esercizio dei diritti partecipativi dell’interessato, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame in contraddittorio con l’interessato medesimo.
L’Amministrazione ha avviato il procedimento di riesame e, all’esito, ha confermato l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno con provvedimento del 14 luglio 2025 in quanto, non risultando intrapresa alcuna attività lavorativa da parte del ricorrente, “nessuna integrazione sul territorio nazionale è stata provata”. La motivazione dell’atto evidenzia, altresì, che non risulta essere stato rilasciato il parere di cui all’art. 32, comma 1- bis , d.lgs. n. 286/1998, peraltro richiesto quando lo straniero era già maggiorenne, e che la domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso è stata respinta per manifesta infondatezza.
L’interessato ha impugnato il menzionato provvedimento confermativo con un ricorso autonomo notificato in data 11 settembre 2025 e depositato il successivo 17 settembre (r.g. n. 3490 del 2025).
Premesso di aver medio tempore conseguito una occupazione lavorativa come operaio edile con un contratto a tempo determinato e che, allo stato, non risulta ancora rilasciato il parere ex art. 32 cit., il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”.
Neppure nel procedimento di riesame sono state rispettate le garanzie partecipative che avrebbero consentito all’interessato di rappresentare circostanze idonee ad incidere sul contenuto del provvedimento finale.
II) “Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 32 del D.Lgs. 286/1998 e 14bis del D.P.R. 394/1999. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria”.
Il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per minore età non è imputabile allo straniero, bensì ai ritardi dell’Amministrazione che non hanno consentito di completare il procedimento prima del conseguimento della maggiore età. Inoltre, l’Amministrazione ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della condizione sociale e personale del ricorrente e del suo percorso di integrazione.
III) “Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 5 comma 9 del D.lgs. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”.
Laddove non fossero sussistiti i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare la possibilità di rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’Amministrazione intimata si è costituita anche in questo secondo giudizio e, con successiva memoria, ha chiesto che venga disposta la riunione dei due ricorsi.
All’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2025, previo rituale avviso al difensore presente, i due ricorsi sono stati trattenuti per essere decisi con sentenza in forma semplificata.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe siccome connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
L’adozione di un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, costituente espressione di un rinnovato esercizio della funzione amministrativa e, dunque, non meramente confermativo del precedente provvedimento, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso r.g. n. 1923/2025, poiché l’interesse del ricorrente si è trasferito dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello dell’atto che lo ha sostituito.
Il r.g. n. 3490/2025 è fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo di gravame, che concerne la violazione delle garanzie partecipative dell’interessato.
Come anticipato nelle premesse, infatti, l’ordinanza cautelare adottata nel primo giudizio aveva stabilito che il riesame avvenisse “in contraddittorio con il ricorrente”.
Dalla lettura del nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame e dagli altri atti depositati in giudizio non emerge l’avvenuto rispetto del prescritto modus agendi , stante la mancanza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato alla fase di revisione dell’operato della pubblica amministrazione.
Peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale, posto che il “verbale di vane ricerche” cui si fa riferimento nel contesto del provvedimento impugnato non è stato prodotto in giudizio e, comunque, reca una data antecedente all’ordinanza di remand .
Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno.
Per tali ragioni, il ricorso r.g. n. 3490/2025 è fondato e, come tale, deve essere accolto.
La natura della questione affrontata induce a considerare sussistenti eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Si dà conclusivamente atto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che si provvederà alla liquidazione delle relative spese con separato decreto, previa presentazione della nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così dispone:
- riunisce i ricorsi in epigrafe;
- dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 1923/2025;
- accoglie il r.g. n. 3490/2025 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese dei giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.