Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2025, proposto da
VA TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio de Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Durante e Marco Vitaliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’illegittimità:
- del silenzio serbato dal Comune di L'Aquila in ordine alla diffida della Sig.ra VA TI datata 23.09.2024, consegnata a mezzo pec in data 24.09.2024, acquista al protocollo del Comune al n. 101360, con la quale si è intimata l’esecuzione dell’ordinanza comunale del 22.01.2007, prot. n. 3474, con il quale era stato ordinato a IO IN di provvedere al di ripristino dell'edificio di sua proprietà sito in L'Aquila, Località Bazzano, allibrato nel catasto di L'Aquila, Fg. 38, particelle n. 79 e 273, in conformità alla concessione edilizia in sanatoria per condono n. 796 del 19.01.1990;
per la condanna:
- del Comune dell’Aquila a provvedere in ordine alla cennata diffida entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a. in caso di permanente inadempimento;
- nonché al risarcimento dei danni derivanti dal silenzio inadempimento ex art. 2043 cc., da liquidare in via equitativa ex art. 1226 cc.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è comproprietaria di un’ampia porzione di un edificio che, per la parte restante, appartiene a IO IN, il quale, nell’arco di un ventennio, ha realizzato opere edilizie abusive oggetto di più ordini di demolizione non ancora eseguiti, l’ultimo dei quali prot. n. 3474 del 22.01.2007.
A seguito del sisma del 6.4.2009 l’abitazione della ricorrente ha subito gravi danni, ma solo nel 2017 il Comune ha approvato la valutazione tecnico - economica delle opere di riparazione dell’intero edificio la cui realizzazione è comunque condizionata alla preventiva demolizione delle opere abusive.
Con nota del 2.10.2021 la ricorrente ha presentato al Comune istanza di esecuzione dell’ordine di demolizione n. 3474 del 22.01.2007 trattandosi di attività propedeutica alla realizzazione degli interventi di riparazione della sua abitazione previsti anche nel progetto predisposto dal tecnico di sua fiducia, fatto proprio dal commissario incaricato della gestione delle opere di riparazione e sottoposto all’approvazione del Comune.
All’istanza, reiterata il 23.9.2024 in seguito alle dimissioni del commissario designato, il Comune ha dato riscontro annunciando la nomina del nuovo commissario.
Con il ricorso in decisione VA TE insorge avverso il silenzio del Comune sull’istanza di esecuzione dell’ordinanza di demolizione e chiede il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della sua abitazione, da liquidarsi in € 50.000,00 o nel diverso importo ritenuto equo.
Resiste il Comune dell’Aquila.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il Comune dell’Aquila sostiene di aver dato riscontro all’istanza del 23.9.2024 della ricorrente promuovendo, con determinazione n. 4913 del 24.10.2024 versata in atti, la nomina del nuovo commissario “ per gli interventi di ricostruzione privata - aq-bce-1790 ”.
La circostanza è documentalmente smentita.
La nomina del commissario infatti è solo uno dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente e non soddisfa l’intimazione di dare seguito all’ordinanza di demolizione risalente la 2007.
Infatti, il Comune ha demandato al nuovo commissario solo la gestione degli interventi di riparazione dell’edificio e del contributo che sarà a tal fine erogato, senza alcun riferimento esplicito alle opere di demolizione che non sono imputabili al contributo statale, tanto che per esse è stato stanziato un finanziamento gravante sul capitolo n. 109700/0 del bilancio del Comune, come indicato nella nota del 30.4.2024 con la quale si dà atto della necessità di procedere tempestivamente alla rimozione dei manufatti abusivi con onere a carico del Comune e rivalsa nei confronti dell’autore degli abusi.
Ne consegue che la nomina del nuovo commissario non è conclusiva né propulsiva del procedimento di demolizione delle opere abusive.
Il commissario infatti non potrà eseguire l’ordine di demolizione perché può disporre solo del contributo che è vincolato alle opere di riparazione dei danni cagionati dal sisma.
Ricorrono pertanto le condizioni per intimare al Comune dell’Aquila di concludere il procedimento di demolizione delle opere abusive oggetto dell’ordine di demolizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa ordinanza, salva la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
In applicazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela può decidersi con il rito camerale anche la domanda di risarcimento dei danni, trattandosi di questione di agevole definizione perché non provata nel quantum .
In generale, la domanda di liquidazione del danno in via equitativa consente al giudice, se vi è difficoltà di provarne il preciso ammontare, di discostarsi dalla rigida applicazione delle norme di diritto per dare giustizia al caso concreto, ancorché la domanda non sia pienamente provata nel quantum , ma non di sopperire alle lacune assertive e probatorie della parte che nel caso in decisione avrebbe potuto, quanto meno, indicare il valore locativo dell’abitazione, o la perdita di occasioni di vendita, o infine le spese sostenute per reperire altre soluzioni abitative.
La richiesta di € 50.000 a titolo di risarcimento è dunque del tutto ingiustificata, perché la ricorrente, sebbene la perdita del godimento dell’immobile sia certamente provata nell’ an , non ha indicato alcun parametro neppure tendenziale per consentire al Collegio di pervenire motivatamente alla valutazione per equivalente monetario della perdita subita.
Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente e sono liquidate tenendo conto della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di L’Aquila di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione prot. n. 3474 del 22.01.2007, oggetto dell'istanza del 23.9.2024 della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza.
Condanna il Comune dell’Aquila al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO