Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2026, proposto da
IC OZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Maria Maranca, con domicilio eletto presso il suo studio in Scafati, via Leonardo Da Vinci n. 5;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento amministrativo del 23.10.2025 prot. n. 27698 adottato dal Comune di Mercato San Severino nella persona del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) nel quale l’anzidetto Ente ha così ha disposto: " ACCERTA Ai sensi dell’art. 147, comma 8, lettera b, della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, la DECADENZA della concessione di commercio sull’area pubblica a posto fisso rilasciata con autorizzazione n. 79 del 07.09.2010. E DETERMINA Il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio sull’area pubblica a posto fisso di cui all’autorizzazione n. 79 del 07.09.2010. "
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento amministrativo del 23 ottobre 2025 prot. n. 27698 adottato dal Comune di Mercato San Severino che ha così ha disposto: “ ACCERTA Ai sensi dell’art. 147, comma 8, lettera b, della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, la DECADENZA della concessione di commercio sull’area pubblica a posto fisso rilasciata con autorizzazione n. 79 del 07.09.2010. E DETERMINA Il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio sull’area pubblica a posto fisso di cui all’autorizzazione n. 79 del 07.09.2010 ”.
Deduce il ricorrente di essere titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica n. 79 del 7 settembre 2010 e della contestuale concessione del posteggio n. 32 su via Falcone, presso il mercato settimanale del Comune di Mercato S. Severino.
Espone che il Comune, in data 10 settembre 2025, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza della predetta concessione, ai sensi dell’art. 147, comma 8, lettera b), della Legge Regionale Campania n. 7 del 21 aprile 2020, con nota prot. n. 25970 del 9 ottobre 2025 contestando il non utilizzo del posteggio n. 32 per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi nell’anno solare 2025, per numero 16 giorni di assenza, con ciò erroneamente individuando la fattispecie normativa applicabile.
Rappresenta di aver inviato le proprie osservazioni in data 15 ottobre 2025 eccependo l’illegittimità del provvedimento impugnato per l’anzidetta erronea applicazione dell’art. 147, comma 8, lett. b), della L.R. Campania n. 7/2020, avendo l’Amministrazione resistente fatto riferimento alla fattispecie del mancato utilizzo del posteggio per oltre quattro mesi nell’anno solare, ipotesi del tutto inconferente rispetto alla concreta organizzazione del mercato in oggetto.
Evidenziava, in particolare, che la norma regionale disciplina due ipotesi alternative e distinte ovvero il mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a quattro mesi nell’anno solare oppure, nei mercati con operatività inferiore all’anno solare, il mancato utilizzo per oltre un terzo del periodo di effettiva operatività, rimarcando che, nel caso di specie, il mercato di Via Falcone si svolge esclusivamente nella giornata del sabato mattina, con la conseguenza che non è configurabile un utilizzo continuativo del posteggio nell’arco dell’anno solare.
Rilevava, dunque, che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare e contestare, secondo le presunte assenze, esclusivamente la seconda fattispecie prevista dal citato art. 147, comma 8, lett. b), parametrata ai giorni effettivi di apertura del mercato, e non già quella dei “quattro mesi”, ontologicamente riferibile a posteggi utilizzabili in modo continuativo.
Rimarcava, altresì, che nemmeno tale seconda fattispecie risulta nel caso de quo integrata in quanto, nel periodo gennaio–settembre 2025, il mercato settimanale si è svolto per n. 39 giornate complessive (sabati), con conseguente soglia di decadenza fissata in n. 13 assenze, mentre il ricorrente ha regolarmente garantito la propria presenza sul posteggio assegnato per oltre ⅔ del periodo di riferimento, ovvero per 27 giornate di mercato, risultando assente per n. 12 giornate, come da tabulati di tracciamento del veicolo, senza che il Comune abbia fornito alcuna prova contraria, né ha prodotto un prospetto analitico delle presenze e delle assenze, limitandosi a mere affermazioni assertive.
Deduce poi il ricorrente che, nonostante le predette osservazioni, in data 23 ottobre 2025 il Comune emetteva il provvedimento prot. n. 27698, con il quale accertava la decadenza della concessione di commercio sull’area pubblica a posto fisso rilasciata con autorizzazione n. 79 del 7 settembre 2010 e determinava il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio sulla predetta area pubblica.
Aggiunge, infine, di aver richiesto l’annullamento in autotutela di tale provvedimento ma il Comune non ha dato riscontro.
Eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto il provvedimento impugnato omette di indicare le singole date delle presunte assenze e come tali presunti assenze siano state rilevate e si risolve, in definitiva, in affermazioni apodittiche o assertive.
Eccepisce inoltre la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, in quanto le osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale sono state integralmente disattese, senza alcuna confutazione puntuale delle questioni decisive sollevate.
Afferma che la sanzione della decadenza, che si presenta con effetti definitivamente espulsivi dal settore, appare radicale e manifestamente sproporzionata rispetto alle assenze contestate, la cui effettiva entità e imputabilità restano, peraltro, tutte da dimostrare in fase istruttoria.
Formula istanza di ammissione della prova testimoniale e chiede la sospensione del gravato provvedimento.
Il Comune di Mercato San Severino si è costituito in resistenza eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione al commercio n. 79/2010, intestata, originariamente, a LA IG, e poi, per effetto di vendita del ramo d’azienda, a OZ IC, nato a [...] il [...], non già all’omonimo OZ IC, nato a [...] il [...], odierno ricorrente.
Nel merito, ha affermato che l’art. 147 L.R.C. n. 7/2020 individua due criteri alternati, entrambi funzionali a sanzionare il mancato utilizzo del posteggio quale presupposto oggettivo della decadenza del titolo, senza differenziazione tra mercati giornalieri e mercati settimanali.
Ha sostenuto, quindi, che nei mercati con cadenza settimanale che si svolgono per l’intero anno solare è fisiologico che l’Amministrazione “traduca” il parametro temporale in un numero di giornate (es.: 4 mesi=16 sabati), ai soli fini della gestione e verificabilità del requisito dell’utilizzo del posteggio, e che pertanto nel caso di specie, dato che il mercato si svolge settimanalmente per l’intero anno solare (ogni sabato) è corretta l’applicazione del primo criterio generale (con decadenza della concessione in in caso di mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi, ossia a 16 giornate), avendo il ricorrente accumulato 21 assenze nei giorni di operatività del mercato (21 assenze accertate dalla PM su 38 settimane di operatività del mercato, di talché anche applicando il secondo il criterio “superiore ad un terzo” la soglia di decadenza sarebbe superata).
Ha osservato, poi, che al fine di accertare l’effettivo utilizzo del posteggio, la presenza deve essere accertata sul posto mediante controlli diretti della polizia locale e che la documentazione GPS non può in ogni caso essere considerata attendibile per dimostrare l’effettivo utilizzo del posteggio.
In particolare, ha ritenuto che, se pur fosse accertata la mera presenza del veicolo nell’area mercatale o “nelle immediate vicinanze”, ciò non dimostrerebbe necessariamente l’effettivo svolgimento dell’attività commerciale né supererebbe gli accertamenti fatti in loco dalla polizia municipale, sulla cui base il ricorrente risulta assente nei giorni: 11 e 18 gennaio 2025 – 8 e 15 febbraio 2025 – 8, 15 e 22 marzo 2025 – 5 e 12 aprile 2025 – 3 e 10 maggio 2025 – 14, 21 e 28 giugno 2025 – 19 e 26 luglio 2025 – 9, 16, 23 e 30 agosto 2025 – 13 settembre 2025.
Ha contestato il dedotto difetto di motivazione e la presunta omessa valutazione delle osservazioni, rimarcando che la decadenza per mancato utilizzo non ha natura sanzionatoria ma accertativa/dichiarativa e ripristinatoria dell’interesse pubblico, sicché l’Amministrazione ha esercitato un potere essenzialmente accertativo/dichiarativo, tanto che la decadenza ha costituito conseguenza automatica prevista ope legis .
Infine, ha eccepito l’inammissibilità della richiesta prova testimoniale in quanto l’ufficio competente si è basato su verifiche e attestazioni oggettive redatte dalla polizia municipale in loco.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
La L.R.C. n. 7/2020, all’art. 147, comma 8, prevede che: “ Il titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
(…) b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell’insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all’anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare ”.
Pertanto, anche applicando il criterio del mancato utilizzo per oltre un terzo del periodo di effettiva operatività (invocato dal ricorrente), sussistono le condizioni per disporre la decadenza della concessione di commercio su area pubblica a posto fisso.
Il Comune ha infatti dimostrato mediante il deposito degli elenchi predisposti dalla Polizia Locale il numero di assenze imputabili al ricorrente, le quali risultano superiori alla suddetta soglia di un terzo.
A fronte di ciò, le rilevazioni del GPS (così come le richieste prove testimoniali) sono inidonee a costituire adeguata prova contraria, stante il peculiare valore probatorio degli accertamenti di polizia.
Invero, come è noto, ai verbali redatti dai competenti organi di polizia municipale, in dipendenza della loro natura di atti pubblici, va riconosciuto valore fidefacente, ossia efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. fino a querela di falso, nella specie non proposta.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di Martino, Primo Referendario
RA OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO