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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3414/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. LAURA SEGANTINI e l'Avv. Parte_1
OR NO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI L'istante conclude come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, , nata a [...] Parte_1 di NO (TN) il 04.10.1942 e residente in [...] presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento (c.f.
), ha precisato quanto segue: C.F._1
-- che è persona di anni 82, di stato civile libero (mai coniugata), senza ascendenti e discendenti (all.1 – certificato di residenza e stato famiglia dell'adottante; all.2 – atto integrale di nascita dell'adottante; all.3 – certificato di stato civile libero dell'adottante; all.4 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'adottante non ha figli);
-- che è persona lucida, perfettamente in grado di intendere e volere (vedi all.5 – certificato medico), attualmente residente presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento, dedicata all'accoglienza di persone anziane autosufficienti nelle proprie attività quotidiane, ma che hanno bisogno di maggiore tutela (la signora è cardiopatica); nello specifico, la Casa Parte_1
Soggiorno offre un servizio alberghiero (pasti e pulizia degli ambienti) e di pronto intervento in caso di necessità;
--che intende adottare la signora nata a [...] Parte_2
(TN) il 20.04.1978 ed ivi residente in [...] (c.f.
, anch'essa di stato civile libero e senza discendenti (all.6 C.F._2
- certificato di residenza e stato famiglia dell'adottanda; all.7 – atto integrale di nascita dell'adottanda; all.8 – certificato di stato civile libero dell'adottanda; all.9
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'adottanda non è già stata adottata da terzi), con la quale ha in essere forte e duraturo legale affettivo- genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica;
--che, nello specifico, la ricorrente, a decorrere dagli anni '60 sin alla età della pensione, ebbe a svolgere attività lavorativa come educatrice residenziale (cd.
“Mamma”) presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento;
--che, corrente il mese di ottobre dell'anno 1979, nell'ambito delle proprie funzioni lavorative, conobbe Parte_1 Parte_2 allorquando quest'ultima (all'epoca di poco più di 1 anno), venne accolta presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento ed assegnata alle cure dell'odierna ricorrente quale “Mamma”;
-- che da quel giorno iniziava tra la ricorrente e la un rapporto Parte_2 profondo con costante frequentazione;
infatti venne Parte_2 ospitata, fin dalla nascita, presso IPAI di Trento, e, di seguito, presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento, in quanto la madre biologica non era in grado di accudirla, tanto che per il tramite dell'Assessorato alle Attività Sociali – Servizio
Sociale della PAT ne venne previsto l'affido (all.10 – documenti affido); nel corso dell' infanzia, la ebbe sporadici rapporti con la madre biologica Parte_2
( , nata a [...] il [...]), deceduta in Trento in data Persona_1
23.07.2012 (all.11 – certificato morte);
--che l'adottanda non è a conoscenza dell'identità del proprio padre biologico, né da questo è stata riconosciuta;
--che, pertanto, nessun assenso è richiesto, né può essere rilasciato da parte dei genitori biologici dell'adottanda;
--che venne, quindi, accudita dalla signora Parte_2 [...]
sino alla maggiore età presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento Parte_1
e, successivamente, al di fuori della struttura di accoglienza, con frequentazione costante, anche in occasione delle Festività e compleanni, tanto che nella
Pag. 2 di 5 presentazione l'una dell'altra viene utilizzata la qualifica di madre e figlia, qualifica che così anche nella cerchia degli amici più ristretti è usuale (all.12 - fotografie);
--che grazie anche all'aiuto ed al sostegno della signora Parte_2
, proseguì gli studi, si laureò presso la Facoltà di Verona ed è Parte_1 oggi dipendente della Provincia Autonoma di Trento, con qualifica di funzionaria;
--che, in detto contesto, nacque un forte legame affettivo tra le due donne (la cui differenza di età è maggiore di anni 18), legame che perdura da oltre 45anni e che le ha portate nel tempo a prendersi cura reciprocamente, l'una dell'altra, quotidianamente (anche in ordine ad aspetti materiali, legati alle ordinarie esigenze di vita, quali l'assistenza domestica per la cura della persona, della casa, della spesa, nonché l'assistenza sanitaria);
--che , al fine di tutelare il legame familiare-genitoriale di Parte_1 fatto creatosi ed anche al fine di assicurare la continuità della propria discendenza, intende ora adottare Parte_2
--che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge in materia di adozione;
--che non sussiste alcun ostacolo all'adozione. Tutto quanto sopra premesso, poiché tra la ricorrente e la è in essere un Parte_2 legame affettivo e di mutuo assistenzialismo identico a quello in essere tra madre e figlia, entrambe hanno rappresentato al Tribunale la volontà di dare forma giuridica allo stesso e, quindi, la ricorrente ha chiesto, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione della sig.ra Parte_2 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
*** Il Tribunale, ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.) e sono stati acquisiti tutti i consensi previsti dalla legge. Ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottanda stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che la lega con la sig.ra persona con la quale è instaurata una Pt_1 relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega una madre e una figlia, come confermato nel corso dell'udienza dalle dirette interessate e come emerge dalla documentazione allegata al ricorso.
Pag. 3 di 5
Considerato che
in relazione all'attribuzione del cognome dell'adottante può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome della sig.ra senza Pt_1
l'anteposizione a quello dell'adottanda, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, visto il riconoscimento che l'adottanda ha nel contesto sociale e lavorativo con il proprio cognome, e la possibile lesione dell'identità personale nel caso si applicasse in modo rigido il disposto del richiamato art. 299 cod. civ. Rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nata a [...] Parte_1
NO (TN) il 04.10.1942 e residente in [...] presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento (c.f.
), della persona maggiorenne C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Malvasia
[...]
n. 18 (c.f. , fermi restando tutti i diritti e doveri C.F._2 dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante sig. ra che verrà aggiunto, senza essere anteposto al proprio. Pt_1
MANDA Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Pag. 4 di 5 Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3414/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. LAURA SEGANTINI e l'Avv. Parte_1
OR NO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI L'istante conclude come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, , nata a [...] Parte_1 di NO (TN) il 04.10.1942 e residente in [...] presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento (c.f.
), ha precisato quanto segue: C.F._1
-- che è persona di anni 82, di stato civile libero (mai coniugata), senza ascendenti e discendenti (all.1 – certificato di residenza e stato famiglia dell'adottante; all.2 – atto integrale di nascita dell'adottante; all.3 – certificato di stato civile libero dell'adottante; all.4 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'adottante non ha figli);
-- che è persona lucida, perfettamente in grado di intendere e volere (vedi all.5 – certificato medico), attualmente residente presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento, dedicata all'accoglienza di persone anziane autosufficienti nelle proprie attività quotidiane, ma che hanno bisogno di maggiore tutela (la signora è cardiopatica); nello specifico, la Casa Parte_1
Soggiorno offre un servizio alberghiero (pasti e pulizia degli ambienti) e di pronto intervento in caso di necessità;
--che intende adottare la signora nata a [...] Parte_2
(TN) il 20.04.1978 ed ivi residente in [...] (c.f.
, anch'essa di stato civile libero e senza discendenti (all.6 C.F._2
- certificato di residenza e stato famiglia dell'adottanda; all.7 – atto integrale di nascita dell'adottanda; all.8 – certificato di stato civile libero dell'adottanda; all.9
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'adottanda non è già stata adottata da terzi), con la quale ha in essere forte e duraturo legale affettivo- genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica;
--che, nello specifico, la ricorrente, a decorrere dagli anni '60 sin alla età della pensione, ebbe a svolgere attività lavorativa come educatrice residenziale (cd.
“Mamma”) presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento;
--che, corrente il mese di ottobre dell'anno 1979, nell'ambito delle proprie funzioni lavorative, conobbe Parte_1 Parte_2 allorquando quest'ultima (all'epoca di poco più di 1 anno), venne accolta presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento ed assegnata alle cure dell'odierna ricorrente quale “Mamma”;
-- che da quel giorno iniziava tra la ricorrente e la un rapporto Parte_2 profondo con costante frequentazione;
infatti venne Parte_2 ospitata, fin dalla nascita, presso IPAI di Trento, e, di seguito, presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento, in quanto la madre biologica non era in grado di accudirla, tanto che per il tramite dell'Assessorato alle Attività Sociali – Servizio
Sociale della PAT ne venne previsto l'affido (all.10 – documenti affido); nel corso dell' infanzia, la ebbe sporadici rapporti con la madre biologica Parte_2
( , nata a [...] il [...]), deceduta in Trento in data Persona_1
23.07.2012 (all.11 – certificato morte);
--che l'adottanda non è a conoscenza dell'identità del proprio padre biologico, né da questo è stata riconosciuta;
--che, pertanto, nessun assenso è richiesto, né può essere rilasciato da parte dei genitori biologici dell'adottanda;
--che venne, quindi, accudita dalla signora Parte_2 [...]
sino alla maggiore età presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento Parte_1
e, successivamente, al di fuori della struttura di accoglienza, con frequentazione costante, anche in occasione delle Festività e compleanni, tanto che nella
Pag. 2 di 5 presentazione l'una dell'altra viene utilizzata la qualifica di madre e figlia, qualifica che così anche nella cerchia degli amici più ristretti è usuale (all.12 - fotografie);
--che grazie anche all'aiuto ed al sostegno della signora Parte_2
, proseguì gli studi, si laureò presso la Facoltà di Verona ed è Parte_1 oggi dipendente della Provincia Autonoma di Trento, con qualifica di funzionaria;
--che, in detto contesto, nacque un forte legame affettivo tra le due donne (la cui differenza di età è maggiore di anni 18), legame che perdura da oltre 45anni e che le ha portate nel tempo a prendersi cura reciprocamente, l'una dell'altra, quotidianamente (anche in ordine ad aspetti materiali, legati alle ordinarie esigenze di vita, quali l'assistenza domestica per la cura della persona, della casa, della spesa, nonché l'assistenza sanitaria);
--che , al fine di tutelare il legame familiare-genitoriale di Parte_1 fatto creatosi ed anche al fine di assicurare la continuità della propria discendenza, intende ora adottare Parte_2
--che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge in materia di adozione;
--che non sussiste alcun ostacolo all'adozione. Tutto quanto sopra premesso, poiché tra la ricorrente e la è in essere un Parte_2 legame affettivo e di mutuo assistenzialismo identico a quello in essere tra madre e figlia, entrambe hanno rappresentato al Tribunale la volontà di dare forma giuridica allo stesso e, quindi, la ricorrente ha chiesto, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione della sig.ra Parte_2 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
*** Il Tribunale, ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.) e sono stati acquisiti tutti i consensi previsti dalla legge. Ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottanda stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che la lega con la sig.ra persona con la quale è instaurata una Pt_1 relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega una madre e una figlia, come confermato nel corso dell'udienza dalle dirette interessate e come emerge dalla documentazione allegata al ricorso.
Pag. 3 di 5
Considerato che
in relazione all'attribuzione del cognome dell'adottante può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome della sig.ra senza Pt_1
l'anteposizione a quello dell'adottanda, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, visto il riconoscimento che l'adottanda ha nel contesto sociale e lavorativo con il proprio cognome, e la possibile lesione dell'identità personale nel caso si applicasse in modo rigido il disposto del richiamato art. 299 cod. civ. Rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nata a [...] Parte_1
NO (TN) il 04.10.1942 e residente in [...] presso la Casa Soggiorno Angeli Custodi della APSP Civica di Trento (c.f.
), della persona maggiorenne C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Malvasia
[...]
n. 18 (c.f. , fermi restando tutti i diritti e doveri C.F._2 dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante sig. ra che verrà aggiunto, senza essere anteposto al proprio. Pt_1
MANDA Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Pag. 4 di 5 Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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