TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13048/2024, pendente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Via Siracusa 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), ricorrente
e
IL in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l' in persona del Direttore in Controparte_2 carica, l'A nte in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, f toriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_3
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto
Oggetto: impugnazione assegnazioni dei contratti a tempo determinato, graduatorie Gps
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Per i motivi tutti dedotti in narrativa, per quanto occorrer possa anche previa disapplicazione in parte qua dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri successivi e connessi e previa disapplicazione dei bollettini di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato GPS della Provincia di Milano e dei successivi provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa,
1 dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AB24 II Fascia ed AB25 Fascia 1-B GPS provincia di Milano e ADMM, ADSS provincia di Milano Incrociate sostegno. ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso l'istituto VITTORIO VENETO 31/08 - MORMILE ROSSELLA;
altresì, nelle more della presente procedura, di assegnare alla stessa il primo spezzone disponibile da secondo bollettino presso B. SE di 9 ORE 30/06 a completamento dello spezzone ottenuto da primo bollettino presso l'IC Franceschi di Milano, o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti.
Per la parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare
1) ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
In ogni caso
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza delle pretese avanzate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto RIGETTARE le richieste tutte del ricorrente;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la correttezza dell'agere dell'Amministrazione resistente e per l'effetto rigettare ogni richiesta di parte ricorrente.
4) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della l. 12/11/2011 n° 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, deducendo: - di essere docente precaria presso il
[...] Controparte_1
; - di espletare attualmente la propria attività di d
[...] tempo determinato ottenuto su spezzone presso l'Istituto Comprensivo Franceschi di Milano;
- di essere inserita nelle graduatorie della provincia di Milano per le classi di concorso AB24 ed AB25 nonché nelle graduatorie incrociate della medesima provincia per gli insegnamenti ADMM ed ADSS;
- che in data 31.08.2023 l' Milano aveva pubblicato il primo bollettino nomine e alla ricorrente era stato ass to unicamente uno spezzone presso Istituto Comprensivo Franceschi di Milano con presa di servizio il 04.09.23; - che in data 27 settembre 2023 era stato pubblicato il secondo bollettino
2 nomine da parte dell' e nello stesso la ricorrente non aveva ottenuto alcun CP_5 completamento orario da parte;
- che invece erano stati destinatari di contratto docenti inseriti in graduatoria con punteggio e posizione deteriori;
- che in virtù di tale illegittima condotta della PA la ricorrente si era vista precludere il diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra completa o per lo meno all'ottenimento del completamento orario e l'algoritmo aveva, quindi, superato la sua posizione.
Tanto premesso la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 interesse ad agire e chiesto, in ogni caso, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
All'udienza del 11.3.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che di seguito si espongono.
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la ricorrente ha chiesto di:
“dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AB24 II Fascia ed AB25 Fascia 1-B GPS provincia di Milano e ADMM, ADSS provincia di Milano Incrociate sostegno. ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso l'istituto VITTORIO VENETO 31/08 - MORMILE ROSSELLA;
altresì, nelle more della presente procedura, di assegnare alla stessa il primo spezzone disponibile da secondo bollettino presso B. SE di 9 ORE 30/06 a completamento dello spezzone ottenuto da primo bollettino presso l'IC Franceschi di Milano, o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa”
In sostanza, premessa la propria iscrizione alle GPS 2022/2024, lamentando che altri docenti con punteggio deteriore rispetto al suo avrebbero ottenuto dei contratti nel corso dell'a.s. 2023/2024, mentre la ricorrente avrebbe ottenuto solo uno spezzone orario, la stessa chiede al Tribunale di ordinare all'Amministrazione di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. citato, ossia il 2023/2024.
Alla data di deposito del ricorso (12.11.2024), tuttavia, l'a.s. 2023/2024 era terminato e le graduatorie 2022/2024 erano pacificamente scadute.
La ricorrente non ha riferito di avere regolarmente presentato domanda di inserimento nelle graduatorie 2024/2026 e di avere ottenuto, per l'a.s. 2024/2025, ossia quello in corso, un contratto a orario completo con scadenza al 31.8.2025 (cfr. stato matricolare, doc. 2, fascicolo ).
Non è dato comprendere, pertanto, come eccepito dal , in che modo la CP_1 ricorrente potrebbe beneficiare, all'attualità, della pronuncia con la quale si ordini al
3 Ministero di stipulare un contratto a tempo determinato, peraltro per un anno scolastico ormai concluso.
2. In sede di discussione la difesa della ricorrente ha dichiarato che “la ricorrente formula domanda di accertamento del diritto alla stipula di contratto per l'a.s. 2023/2024 ai fini del computo del punteggio, nonché della proposizione di una eventuale azione di risarcimento del danno, come da espressa riserva formulata in ricorso”.
Si tratta, all'evidenza, di deduzione tardiva, in particolare quanto al riferimento al
“punteggio”, non essendovi in ricorso alcuna deduzione utile a comprendere quale sia l'effettiva utilità sotto tale profilo di una pronuncia di mero accertamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non è stata formulata, essendovi in ricorso una mera riserva, anch'essa priva di deduzioni in punto di fatto circa il danno subito.
3. Le spese devono essere compensate in ragione della tipologia di decisione assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
4