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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 2805/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2805/2021 R.G., avente ad oggetto “proprietà” e promossa da:
(C.F. , nato a Cosenza il [...], in [...] e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore di (C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._2
l'11.08.1980; (C.F. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._3
23.12.1985; (C.F. ), nata a [...], il Parte_4 C.F._4
21.02.1956, rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Giovanni A. Milito ed elettivamente domiciliato come in atti PARTE ATTRICE CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. C. Damiano Libonati ed elettivamente domiciliato come in atti PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio ed in qualità di Parte_1 procuratore di , e , ha convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio , deducendo che: CP_1
- in data 19.04.1993, , in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, Parte_5 [...]
acquistava (nella misura del 50% ciascuno) dal comune di San Lorenzo del Vallo, il terreno Parte_4 sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92;
- in seguito alla morte del dante causa , avvenuta in data 09.10.2015, il citato terreno Parte_5 diveniva, per successione mortis causa, di proprietà pro-quota degli eredi Parte_1 Parte_2
, e (quest'ultima già proprietaria per il 50% del terreno);
[...] Parte_3 Parte_4
- il è proprietario del terreno sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in CP_1 località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, particella 90;
- i summenzionati terreni sono limitrofi e la linea di confine tra gli stessi è divenuta incerta anche a causa dei continui sbancamenti di terreno effettuati dal sul terreno di sua proprietà posto a confine con il CP_1 terreno che è sovrastante rispetto al proprio;
Pt_1
- al fine di dirimere tale incertezza, in data 16.09.2016, il si è recato dal proprio Parte_1 tecnico di fiducia, Geom. , per procedere al picchettamento e rendere, finalmente, certo Persona_1 il confine tra i due fondi;
- in data 14.10.2016 era stata trasmessa al formale comunicazione di verifica dei confini;
CP_1
- in data 28.10.2016, il Geom. si recava, unitamente alle parti e al tecnico di fiducia Persona_1 del , sui luoghi oggetto di accertamento e, sulla base dei rilievi effettuati e di apposita planimetria CP_1 dei luoghi stessi, è stato constatato un netto sconfinamento del all'interno del terreno di proprietà CP_1 del per una superficie di circa mq. 510,00 e, pertanto, sono stati apposti n. 5 picchetti al fine di Pt_1 delimitare il confine tra i due terreni;
- dopo qualche mese dalle descritte operazioni, recatosi presso il terreno, constatava la rimozione di due dei cinque picchetti apposti a delimitazione del confine con il fondo del , fatto che veniva CP_1 immediatamente denunciato alle autorità competenti;
- il comportamento del , teso a creare incertezza sui confini tra i citati fondi e all'occupazione CP_1 sine titulo di proprietà del è continuato anche all'esito dell'invio di richieste di cessazione di Pt_1 tale condotta da parte del legale del rimaste tutte senza riscontro;
Pt_1
- il tentativo di mediazione esperito ha avuto esito negativo per mancato accordo. Par Tanto premesso, in proprio ed in qualità di procuratore di Parte_1 Parte_2
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissimo Parte_3 Parte_4
Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in narrativa, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, ogni diversa istanza rigettata Nel merito: - accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi siti in agro del comune di San Lorenzo del Vallo (CS) in località Canalicchio ed identificati in catasto al Foglio 8, particelle 92 e 90, rispettivamente di proprietà del sig. e del sig. Parte_1 CP_1
. In ogni caso: - condannare, il sig. all'integrale rifusione delle spese e degli
[...] CP_1 onorari del giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”. si è tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 18.02.2022. Nel merito parte convenuta ha dedotto:
- l'erroneità della descrizione dei fatti operata da parte attrice;
- l'avvenuto acquisto, da parte di , dante causa dell'attore, dal comune di San Lorenzo Parte_5 del Vallo, il 19.04.1993, in regime di comunione legale con , del terreno contraddistinto Parte_4 al Foglio 8, Particella 92 della superficie di mq 7.660, confinante nel suo insieme con strade comunali per due lati, e , con atto notarile, in cui si specificava a pag. 4, che : “ Persona_2 Parte_3 la vendita è fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili oggi si trovano e sono pervenuti alla parte venditrice”;
- che la quota appartenente al veniva successivamente acquistata a titolo di Parte_5 successione mortis causa dai e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
- di essere divenuto proprietario dell'immobile sito in San Lorenzo del Vallo e contraddistinto al Foglio 8 Particella 90, facente parte dell'asse ereditario, a seguito di successione dei e Persona_3 [...]
(deceduti il primo nell'anno 1988 e la seconda nel 2006) e successiva divisione (anno 2006), Per_4 come da atto notarile del 18.05.2006;
- che il bene di proprietà del , per come si evince anche dall'atto notarile, è un fondo agricolo, sito CP_1 in San Lorenzo del Vallo, esteso are sessantacinque (65.00), confinante con strada comunale e con le proprietà e (nonché proprietà ; Per_5 Per_6 Pt_1
- che per una descrizione dei luoghi di causa e, in particolare, dei confini esistenti tra i fondi di proprietà del e del occorre precisare che il terreno di parte attrice è posto su un fondo sovrastante Pt_1 CP_1
a quello del convenuto, con una scarpata naturale esistente da sempre, che declina dal fondo del Pt_1
a quello del CP_1 - che, a delimitazione del confine, il dante causa (genitore dell'odierno attore) aveva Parte_5 piantato alberi di mandorlo nonché aveva realizzato, di comune accordo con il , una recinzione a CP_1 delimitazione dei fondi in questione;
- che la recinzione esistente è caratterizzata da paletti in cemento e rete metallica. È presente anche un cancello sulla proprietà del a delimitazione del terreno di sua proprietà; CP_1
- che dalla verifica dello stato dei luoghi è possibile rilevare l'esistenza tra i lotti limitrofi di un confine reale (recinzione, alberi, scarpata ecc.), costituito da elementi fisici visibili sul territorio, che determinavano di fatto il confine tra le due proprietà, visibile e costituito da opere (naturali e non);
- l'oggettiva materializzazione del confine, ovvero l'esistenza nel caso di specie, da oltre vent'anni, di un confine di fatto tra i due fondi che, anche se diverso da quello catastale, determina quantitativamente la proprietà dei fondi vicini;
- l'insussistenza della lamentata incertezza dei confini tra i fondi finitimi per essere i lotti ben identificati per la presenza di opere visibili che delimitano gli stessi;
- la contestazione degli assunti attorei sia in merito ai presunti sbancamenti di terreno operati dal CP_1 dal lato di sua proprietà, tesi a rendere incerta la linea di confine, sia con riguardo all'ipotizzato sconfinamento, in quanto la situazione di fatto delimitante il confine tra i fondi è stata CP_2 sempre ben definita dall'originaria delimitazione naturale, nonché dalla piantumazione di alberi e recinzione realizzate senza alcuna contestazione alcuna;
- la contestazione della relazione tecnica di parte, a firma del Geom. errata ed Persona_1 inattendibile;
- l'effettuazione dell'operazione di picchettamento, senza alcuna accettazione da parte del , anche CP_1 sulla base di quanto dichiarato nel verbale di sopralluogo datato 28.10.2016, in cui si evince che il
[...] ha presenziato alle operazioni con il figlio e che “i confinanti hanno rimandato CP_1 Parte_6 ad un altro giorno per la rideterminazione del confine definitivo tra le parti”;
- l'assenza di accettazione da parte dell'odierno convenuto della rideterminazione dei confini e del presunto sconfinamento calcolato catastalmente dal perito degli eredi Pt_1
- la contestazione della circostanza, asserita da parte attrice (pag. 4 atto introduttivo), secondo cui alcuni picchetti sono stati divelti, ad opera di ignoti, al fine di rendere incerto il confine tra le due proprietà;
- la contestazione delle diffide del 30.01.2017 e del 02.10.2017, relative all'occupazione sine titolo della porzione di fondo di proprietà degli eredi Pt_1
- di aver comunicato in data 13.11.2017, a mezzo del legale, che i confini tra i due terreni sono quelli già esistenti a delimitazione della proprietà, realizzati da oltre vent'anni e mai contestati, circostanza ribadita anche nel modulo di adesione alla mediazione datato 20.07.2020;
- che i confini esistenti sui fondi di proprietà del e del , oltre che esistenti da più di Pt_1 CP_1 vent'anni, sono certi e ben delimitati da opere visibili, materiali e non contestate;
- che quanto sostenuto da parte attrice non risulta conforme al vero atteso che i confini tra i due terreni sono quelli da sempre ed ancora esistenti e comunque delimitati da elementi visibili e certi (recinzioni, piantumazioni e scarpata naturale);
- di non aver compiuto alcuna attività illecita e pregiudizievole dei presunti diritti vantati dalla parte attrice;
- che, ove dovesse risultare che il confine catastale è diverso di quello reale (recinzione esistente e delimitazione naturale), anche in questo ultimo caso, l'azione dell'attore va rigettata atteso che l'odierno convenuto ne rivendica a titolo di usucapione la parte occupata;
- che i confini tra i due fondi limitrofi sono gli stessi da sempre e la porzione di terreno che, secondo parte attrice sarebbe stata occupata sine titulo, era precedentemente posseduta dal suo dante causa (genitori) ed è continuata ininterrottamente e pacificamente con il Sig. il quale possiede CP_1 la porzione di fondo limitrofo da oltre venti anni, a seguito della successione nel possesso dei genitori, in modo pubblico, pacifico, palese e continuo;
ciò trova conferma nel fatto che sia i genitori del che CP_1 lo stesso odierno convenuto hanno sempre posseduto e coltivato, la porzione di fondo che gli eredi
[...] ritengono erroneamente che sia di loro proprietà. Pt_1
Tanto premesso ha chiesto a questo Tribunale di: “I. IN VIA PRINCIPALE E NEL CP_1
MERITO:
1. Rigettare l'azione proposta dai Sig.ri perché totalmente infondata in fatto ed in Pt_1 diritto, per i motivi indicati in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario esclusivo della porzione di fondo posta al confine, per maturata CP_1 usucapione ex art. 1158 con ogni consequenziale provvedimento di legge;
2. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”. Assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., esaurita l'escussione dei testi ammessi con le limitazioni di cui al provvedimento dell'11.08.2023 ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata ritenuta matura per la e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 25.9.2025 con assegnazione di termine per memorie di discussone. L'udienza, poi, è stata sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti. Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte riportandosi alle rispettive domande. Giova sin d'ora osservare che alcuna delle parti, attraverso le note di discussione autorizzate e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha inteso reiterate in modo specifico le istanze istruttorie formulate;
per l'effetto, le stesse devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352/2017; Cass. Civ. 10748/2012).
2. In rito In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale sollevata da parte attrice, sia in merito al vizio della vocatio in ius, sia con riguardo alla carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 2, n. 3 e 4, c.p.c. Premesso che anche la domanda riconvenzionale può essere nulla al pari della citazione, anche in tal caso, tuttavia, l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto contenente la domanda riconvenzionale e dei documenti ad esso allegati. Dunque, la nullità della domanda riconvenzionale può derivare dall'omissione o assoluta incertezza delle ragioni della stessa, con valutazione da operarsi caso per caso, risiedendo la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di porre la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Ed ancora, l'incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto depositato in giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 3911 del 2001). Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice risulta infondata, atteso che la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno convenuto è chiaramente diretta ad ottenere la dichiarazione di usucapione, con indicazione degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda. Quanto alla nullità dedotta per elementi estranei all'edictio actionis, ai fini del rigetto dell'eccezione è sufficiente osservare che l'art. 167 c.p.c. - nella versione ratione temporis applicabile - riferisce testualmente la nullità della domanda riconvenzionale solo all'omissione o assoluta incertezza
“dell'oggetto o del titolo della domanda”. Nella riconvenzionale, peraltro, manca una vocatio in ius, che è quella già effettuata dall'attore.
3. Nel merito 3.1 In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”). 3.2. Tanto premesso, occorre richiamare i pacifici principi di diritto che governano la materia oggetto del presente giudizio in termini di qualificazione della domanda. In primo luogo, è noto che “l'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.) presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. […] Al contrario, è azione di rivendica della proprietà (art. 948 c.c.) quella fondata e contrastata in base ai rispettivi titoli di acquisto
[…]. Ne deriva che vi è conflitto fra titoli quando (a livello di allegazione) un medesimo bene, o una sua porzione, risulti in due atti traslativi della proprietà attribuito a soggetti diversi, di talché l'un acquisto non possa coesistere con l'altro perché in rapporto di contraddizione giuridica” (ex multis, Cass. n. 23241 del 2016). In altre parole, nell'azione di regolamento di confini i titoli non sono controversi e l'oggetto della domanda è solo ed esclusivamente l'eliminazione di una incertezza circa il confine e, quindi, la corrispondenza tra l'estensione dei fondi, quale effettivamente rilevata in fatto e quale designata dai titoli stessi (conflitto tra fondi). Pertanto, l'accertamento della proprietà sulla parte di terreno in contestazione con il correlativo effetto recuperatorio, conseguenziale soltanto alla eliminazione di uno stato di incertezza sul confine, non trasforma l'azione di regolamento dei confini in azione di rivendica (quest'ultima prevista nella diversa ipotesi di conflitto tra titoli). Risulta, altresì, consolidato il principio secondo il quale l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., debba essere inteso “non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato”, con la precisazione che “mentre è evidente che, in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e l'inidoneità della stessa a determinare un acquisto della proprietà, quando, viene dedotta a fondamento dell'azione, invece, l'incertezza soggettiva del confine, l'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona di confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite” (cfr. Cass. n. 27413 del 2005). Ciò posto, rappresentando nell'atto introduttivo del presente giudizio, di essere Parte_1 proprietario pro quota (unitamente a e - Parte_2 Parte_3 Parte_4 quest'ultima già proprietaria per il 50% del terreno), per successione mortis causa di , Parte_5 del terreno sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92 (vedasi Atto di provenienza per successione in Morte di Parte_5
in data 09.10.2015, registrato in Castrovillari in data 25.07.2016 Volume n. 9990 n. 674, e Atto
[...] di Acquisto in data 19.04.1993 Repertorio n. 3193 per Segretario Comunale Registrato all'Ufficio di Registro in Cassano allo Ionio in data 10.05.1993 n. 183) e divenuto all'attualità unico proprietario (vedasi atto notarile del 27.04.2023 - repertorio n. 49215), ha dedotto uno sconfinamento da parte del convenuto,
proprietario del terreno limitrofo sito nel comune di Comune di San Lorenzo del Vallo CP_1 in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92 (come da atto notarile del 18.05.2006 - repertorio n. 30014), causato dai continui sbancamenti posti in essere dal sul confine CP_1 tra i due terreni attesa anche la conformazione e la collocazione degli stessi, per essere il terreno del
[...] sovrastante rispetto a quello del convenuto;
sconfinamento, peraltro, accertato da perizia di Pt_1 CP_1 parte, redatta dal ctp di parte attrice, Geom. , all'esito della quale era stata effettuata in Persona_1 via stragiudiziale la rideterminazione bonaria del confine con l'apposizione di paletti, poi parzialmente rimossi (due dei cinque picchetti apposti a delimitazione del confine). Parte convenuta, di converso, ha sostenuto che alcun sconfinamento era mai stato attuato e che i i confini, seppur diversi da quelli catastali, tra i due fondi di proprietà del e del , oltre che esistenti Pt_1 CP_1 da più di vent'anni, erano certi e ben delimitati da opere visibili, materiali e non contestate, quali recinzioni, piantumazioni e scarpata naturale, e ha contestato, quindi, sia l'avvenuta rideterminazione operata in via stragiudiziale da parte attrice sia l'attribuzione a suo carico dell'avvenuta rimozione dei paletti apposti. La proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione da parte convenuta non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione di regolamento di confini proposta dagli attori, atteso che non è stata contestata l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo di proprietà della controparte. 3.3. Passando al merito della domanda di regolamento dei confini, considerata la finalità dell'azione, che è quella di imprimere certezza ad un confine obiettivamente e/o subiettivamene incerto tra due fondi, la legge riconosce al giudice poteri più ampi di quelli attribuitigli nelle altre controversie di accertamento della proprietà. In particolare, da un lato, il giudizio è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, atteso che l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti (azione c.d. duplice, nel senso che a ciascuna delle parti spetta l'onere di provare l'estensione del proprio fondo). Dall'altro lato, per accertare il confine “ogni mezzo di prova è ammesso” (art. 950 co. 2 c.c.). Per l'effetto, il giudice deve prediligere gli elementi ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza fissare tra gli stessi alcuna graduatoria di importanza, salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali (art. 950 co. 3 c.c.). Pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita, di regola, dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (cfr. Cass. n. 15759 del 2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione. La preliminare verifica dei titoli di provenienza prodotti in atti non consente di individuare in maniera puntuale il confine tra i fondi in contestazione. Ed infatti, nell'atto pubblico di acquisto del 19.4.1993 in favore di e Parte_5 Parte_4
precedenti proprietari del bene di parte attrice, danti causa di parte attrice, pur essendo indicata
[...]
l'estensione della superficie del fondo, lo stesso risulta individuato esclusivamente sulla base dei dati catastali e dei confinanti, senza alcun riferimento a punti fissi dai quali desumere in modo certo i confini. Dall'altro lato, parte convenuta non ha prodotto l'atto di acquisto in favore dei danti causa,
[...]
e Per_3 Persona_4 In atti, infatti, è stato prodotto solo l'atto pubblico di divisione del 18.5.2006, con il quale, gli eredi di e provvedevano alla divisione dei beni pervenuti dall'eredità dei Persona_3 Persona_4 predetti defunti genitori. Orbene, anche tale documento non fornisce alcuna indicazione utile ai fini dell'individuazione del confine. Ed infatti, anche volendo prescindere dalla circostanza che l'atto di divisione di per sé non costituisce un titolo di proprietà (tra le altre, si veda Cass. civ. n. 4730/2015: “L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione”), nell'atto viene solo indicata l'estensione della superficie del fondo, individuato esclusivamente sulla base dei dati catastali, senza alcun riferimento a punti fissi o altri dati dai quali desumere in modo certo i confini. Ciò precisato, è, dunque, necessario ricorrere agli ulteriori mezzi di prova per l'individuazione dell'esatta demarcazione tra i fondi. E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. n. 8814 del 2003) e la prova del confine può, in tal caso, esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. n. 8072 del 1999). Difatti, in tema di regolamento di confini, l'ammissibilità della prova testimoniale e per interpello non è contraria al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali previsto dall'art. 1350 c.c. che rende, di norma, inammissibili per irrilevanza, ai fini della determinazione dell'oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni;
di essa può, quindi, tenersi conto soltanto in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli sia risultato comunque incerto il confine (cfr., ex multis, Cass. n. 15759 del 2020). Ebbene, nel corso del giudizio sono state assunte le prove testimoniali ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio. Le risultanze delle prove testimoniali non hanno fornito validi elementi ai fini dell'individuazione esatta dei confini. In particolare, i testi escussi hanno fornito indicazioni generiche sulla delimitazione dei fondi, nè dalle loro dichiarazioni è possibile evincere in maniera certa il confine esistente tra i due fondi per tutta l'estensione della zona confinaria. D'altronde, neppure parte convenuta, la quale assume l'esistenza di un chiaro confine di fatto, ha potuto indicare con precisione l'esatta ubicazione della linea di confine facendo riferimento a elementi
“recinzione, alberi, scarpata ecc.”, indicati come “opere (naturali e non)”, in ipotesi, rappresentanti il confine esistente tra le proprietà. In effetti, quanto all'esistenza di una scarpata “naturale”, sin dall'atto introduttivo parte attrice ha dedotto l'esistenza di “sbancamenti” posti in essere dal convenuto volti ad incidere sulla consistenza del confine. L'esistenza di attività di movimentazione del terreno, oltre ad essere stata confermata dal teste
[...]
trova riscontro nella c.t.u., ove si indica la presenza di “sbancamenti” ed una Testimone_1 varietà di “interventi modificativi”. Quanto alla recinzione, in via assorbente si rileva che la stessa non è idonea ad indicare il confine esistente tra i fondi, non insistendo sull'intera zona confinaria. Gli stessi testi indicati da parte convenuta, infatti, hanno dichiarato che la recinzione è parziale, nel senso che non segna integralmente il confine tra i fondi. Il teste ha dichiarato che “il Testimone_2 terreno era recintato fino ad un certo punto nel mentre per il residuo vi erano solo due o tre pali. I pali sono ubicati sulla scarpata verso la proprietà dello zio del ”, mentre il teste Pt_1 Testimone_3
ha affermato che “detta recinzione era presente al momento del sopralluogo anche se non
[...] delimitava tutto il fondo ma solo per circa 30/35 metri e per il residuo vi erano dei monconi di pali”. I testi, poi, non hanno precisato l'ubicazione dei “pali” o “monconi di pali” che servirebbero a delimitare, secondo l'ipotesi della parte convenuta, il confine esistente. Di converso, il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che la recinzione con rete è presente solo in alcuni punti del confine, mentre in altri punti della zona confinaria ha evidenziato la presenza di pali, in materiale vario, infissi in modo asimmetrico e discontinuo nel terreno. Quanto alla posizione degli alberi, oltre ad esserne incerta l'epoca di apposizione, si evidenzia che la loro presenza non fornisce elementi certi circa l'individuazione della zona confinaria. Per l'effetto, la prova testimoniale non ha fornito indicazioni alle quali ancorare in modo univoco l'individuazione del confine tra i fondi. Quanto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato, con riguardo allo stato dei luoghi, ha rilevato un andamento orografico plano altimetrico movimentato dei terreni e la presenza di vegetazione rada e varia (prevalenza mandorli e altre essenze) in particolare, nella zona di terreno di parte attrice, in prossimità delle scarpate perimetrali. Ha, altresì, evidenziato, all'esito del sopralluogo, la non corrispondenza tra la situazione di fatto e quella catastale e l'impossibilità di addivenire ad una determinazione inequivoca di un confine consolidato e di vecchia data tra i due fondi, desumibile dalla presenza di opere e manufatti di recinzione, atteso che nella zona ove ricadono le particelle in esame si sono verificati incendi negli ultimi anni e sono state effettuate anche modifiche allo stato dei luoghi a seguito della realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da parte del , tanto che la particella 90 di proprietà del , a seguito degli CP_1 CP_1 intervenuti accatastamenti dei manufatti per la produzione di energia elettrica, ha preso l'identificativo n. 493. Il c.t.u., in risposta ai quesiti postogli, rilevando la sussistenza di segni materiali non certi da consentire garanzia per la delimitazione dei confini, attesa la stratigrafia evidente dagli sbancamenti ed il tipo dei pali, in materiale vario, infissi in modo asimmetrico e discontinuo nel terreno, da cui emergeva una varietà di interventi modificativi nel corso del tempo dello stato dei luoghi, ha provveduto ad individuare il confine tra i due terreni, eseguendo i rilievi topografici sulla base dei titoli di proprietà e delle mappe catastali aggiornate, richieste ed ottenute dallo stesso c.t.u. dall'Agenzia del Territorio. Il consulente d'ufficio ha, poi, rilevato come i risultati ottenuti hanno messo in evidenza uno sconfinamento a danno della particella 92 di proprietà del ed a favore della particella Parte_1
493 ex 90 di proprietà del pari ad una superficie di mq 177 circa. CP_1
Tanto premesso, il Tribunale condivide le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico. Il c.t.u., infatti, per giungere alla determinazione della linea di confine tra i due fondi in contesa, ha effettuato un sopralluogo, alla presenza delle parti, ed esclusa la possibilità di individuare un chiaro confine dai titoli e dagli elementi presenti sui luoghi, vista la particolare situazione dei luoghi, ha utilizzato strumentazione topografica di precisione, attraverso la quale ha proceduto a rilevare tutti i punti accessibili con la collaborazione di entrambi le parti in causa, sviluppando i rilievi e, sovrapponendoli alle mappe catastali aggiornate e richieste al competente ufficio. È stato determinato, così, uno sconfinamento di mq 177 a danno della proprietà Pt_1
Orbene, il c.t.u. nella determinazione della linea di confine con valutazione condivisa dal Tribunale ha fatto riferimento alle mappe catastali, considerata l'insussistenza di altri elementi idonei. Per l'effetto, attese le risultanze della c.t.u., la linea di confine tra i fondi confinanti siti nel San Lorenzo del Vallo, in località Canalicchio, identificati al foglio 8, particella 92 (proprietà nonché al Pt_1 foglio n. 8, particella n. 493 (ex 90) (proprietà , è quella individuata dal CTU è quella individuata CP_1 nella linea viola negli elaborati grafici a corredo della relazione tecnica depositata in data 18.12.2024 dal c.t.u., Geom. (“sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa catastale Persona_7 attuale.pdf”; “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa originaria.pdf”). Va altresì disposta, l'apposizione di termini visibili. Le spese di tale attività dovranno gravare in egual misura sulle parti. 3.4. Parte convenuta, in via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione della zona confinaria oggetto dell'asserito sconfinamento, pari a mq 510,00, posto a fondamento della domanda attorea per come risultante dalla perizia di parte redatta in via stragiudiziale dal tecnico, Geom.
[...]
incaricato dal Per_1 Pt_1
La domanda va rigettata. Occorre rammentare che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non devono essere dovuti a mera tolleranza. Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata. Colui che assume l'avvenuto acquisto in proprio favore per effetto dell'usucapione, infatti, non può limitarsi ad affermare di possedere da tempo immemorabile o da oltre vent'anni, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Inoltre, atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte richiedente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass. civ. sez. II, 6- 9-2002, n. 12984), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In altre parole, è necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, quale comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n. 20670 del 2010). 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da parte convenuta appare generica già dal punto di vista assertivo. Orbene, l'art. 1146, co. 1, c.c., dispone che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. L'operatività della disposizione, tuttavia, postula l'esistenza in capo al “de cuius” del possesso della “res”, il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Sul punto, già a livello assertivo, parte convenuta non ha indicato quando e come i genitori avrebbero iniziato a possedere la zona confinaria oggetto del dedotto sconfinamento. Inoltre, il convenuto non ha indicato con quale specifica attività materiale tale possesso si sarebbe CP_1 manifestato, riferendosi genericamente ad un possesso da parte sua e dei propri danti causa da oltre venti anni, in modo pubblico, pacifico, palese e continuo, ponendo a fondamento dell'assunto la circostanza di aver “posseduto e coltivato la pozione di fondo” considerata dal erroneamente di sua proprietà. Pt_1
Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe il dies a quo del tempus usucapionis e le attività espressive del possesso utile all'usucapione. Dl punto di vista probatorio, poi, alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Sul punto va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche
“ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Nella specie, in particolare, dalla prova orale raccolta non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Ed infatti, la generica attività di coltivazione della zona confinaria posta a fondamento del dedotto possesso ultraventennale non ha trovato alcun riscontro. In definitiva, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite La reciproca soccombenza derivante dall'infondatezza delle prospettazioni delle parti circa gli elementi indicati per individuare l'esatta linea di confine tra i fondi, come rispettivamente dedotti al fine di affermare o resistere all'affermato sconfinamento, unitamente alle ragioni poste a base del ricorso alle mappe catastali ed il rigetto della domanda di usucapione, unitamente considerate rappresentano altre gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA che il confine tra i fondi confinanti siti nel comune di San Lorenzo del Vallo, in località Canalicchio, identificati al foglio 8, particella 92 (proprietà nonché al foglio n. 8, particella n. Pt_1
493 - ex 90 (proprietà ) è quello risultante dalle mappe catastali ed è graficamente individuato dalla CP_1 linea viola continua tracciata negli elaborati grafici denominati “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa catastale attuale.pdf” e “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa originaria.pdf”, presenti nell'allegato n. 1 della relazione tecnica depositata in data 18.12.2024 dal CTU incaricato, Geom.
Persona_7
2. DISPONE l'apposizione, sulla citata linea di confine, di termini visibili a spese comuni di entrambe le parti;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in misura uguale, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del giorno 4.4.2025;
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 27.10.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2805/2021 R.G., avente ad oggetto “proprietà” e promossa da:
(C.F. , nato a Cosenza il [...], in [...] e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore di (C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._2
l'11.08.1980; (C.F. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._3
23.12.1985; (C.F. ), nata a [...], il Parte_4 C.F._4
21.02.1956, rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Giovanni A. Milito ed elettivamente domiciliato come in atti PARTE ATTRICE CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. C. Damiano Libonati ed elettivamente domiciliato come in atti PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio ed in qualità di Parte_1 procuratore di , e , ha convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio , deducendo che: CP_1
- in data 19.04.1993, , in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, Parte_5 [...]
acquistava (nella misura del 50% ciascuno) dal comune di San Lorenzo del Vallo, il terreno Parte_4 sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92;
- in seguito alla morte del dante causa , avvenuta in data 09.10.2015, il citato terreno Parte_5 diveniva, per successione mortis causa, di proprietà pro-quota degli eredi Parte_1 Parte_2
, e (quest'ultima già proprietaria per il 50% del terreno);
[...] Parte_3 Parte_4
- il è proprietario del terreno sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in CP_1 località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, particella 90;
- i summenzionati terreni sono limitrofi e la linea di confine tra gli stessi è divenuta incerta anche a causa dei continui sbancamenti di terreno effettuati dal sul terreno di sua proprietà posto a confine con il CP_1 terreno che è sovrastante rispetto al proprio;
Pt_1
- al fine di dirimere tale incertezza, in data 16.09.2016, il si è recato dal proprio Parte_1 tecnico di fiducia, Geom. , per procedere al picchettamento e rendere, finalmente, certo Persona_1 il confine tra i due fondi;
- in data 14.10.2016 era stata trasmessa al formale comunicazione di verifica dei confini;
CP_1
- in data 28.10.2016, il Geom. si recava, unitamente alle parti e al tecnico di fiducia Persona_1 del , sui luoghi oggetto di accertamento e, sulla base dei rilievi effettuati e di apposita planimetria CP_1 dei luoghi stessi, è stato constatato un netto sconfinamento del all'interno del terreno di proprietà CP_1 del per una superficie di circa mq. 510,00 e, pertanto, sono stati apposti n. 5 picchetti al fine di Pt_1 delimitare il confine tra i due terreni;
- dopo qualche mese dalle descritte operazioni, recatosi presso il terreno, constatava la rimozione di due dei cinque picchetti apposti a delimitazione del confine con il fondo del , fatto che veniva CP_1 immediatamente denunciato alle autorità competenti;
- il comportamento del , teso a creare incertezza sui confini tra i citati fondi e all'occupazione CP_1 sine titulo di proprietà del è continuato anche all'esito dell'invio di richieste di cessazione di Pt_1 tale condotta da parte del legale del rimaste tutte senza riscontro;
Pt_1
- il tentativo di mediazione esperito ha avuto esito negativo per mancato accordo. Par Tanto premesso, in proprio ed in qualità di procuratore di Parte_1 Parte_2
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissimo Parte_3 Parte_4
Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in narrativa, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, ogni diversa istanza rigettata Nel merito: - accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi siti in agro del comune di San Lorenzo del Vallo (CS) in località Canalicchio ed identificati in catasto al Foglio 8, particelle 92 e 90, rispettivamente di proprietà del sig. e del sig. Parte_1 CP_1
. In ogni caso: - condannare, il sig. all'integrale rifusione delle spese e degli
[...] CP_1 onorari del giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”. si è tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 18.02.2022. Nel merito parte convenuta ha dedotto:
- l'erroneità della descrizione dei fatti operata da parte attrice;
- l'avvenuto acquisto, da parte di , dante causa dell'attore, dal comune di San Lorenzo Parte_5 del Vallo, il 19.04.1993, in regime di comunione legale con , del terreno contraddistinto Parte_4 al Foglio 8, Particella 92 della superficie di mq 7.660, confinante nel suo insieme con strade comunali per due lati, e , con atto notarile, in cui si specificava a pag. 4, che : “ Persona_2 Parte_3 la vendita è fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili oggi si trovano e sono pervenuti alla parte venditrice”;
- che la quota appartenente al veniva successivamente acquistata a titolo di Parte_5 successione mortis causa dai e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
- di essere divenuto proprietario dell'immobile sito in San Lorenzo del Vallo e contraddistinto al Foglio 8 Particella 90, facente parte dell'asse ereditario, a seguito di successione dei e Persona_3 [...]
(deceduti il primo nell'anno 1988 e la seconda nel 2006) e successiva divisione (anno 2006), Per_4 come da atto notarile del 18.05.2006;
- che il bene di proprietà del , per come si evince anche dall'atto notarile, è un fondo agricolo, sito CP_1 in San Lorenzo del Vallo, esteso are sessantacinque (65.00), confinante con strada comunale e con le proprietà e (nonché proprietà ; Per_5 Per_6 Pt_1
- che per una descrizione dei luoghi di causa e, in particolare, dei confini esistenti tra i fondi di proprietà del e del occorre precisare che il terreno di parte attrice è posto su un fondo sovrastante Pt_1 CP_1
a quello del convenuto, con una scarpata naturale esistente da sempre, che declina dal fondo del Pt_1
a quello del CP_1 - che, a delimitazione del confine, il dante causa (genitore dell'odierno attore) aveva Parte_5 piantato alberi di mandorlo nonché aveva realizzato, di comune accordo con il , una recinzione a CP_1 delimitazione dei fondi in questione;
- che la recinzione esistente è caratterizzata da paletti in cemento e rete metallica. È presente anche un cancello sulla proprietà del a delimitazione del terreno di sua proprietà; CP_1
- che dalla verifica dello stato dei luoghi è possibile rilevare l'esistenza tra i lotti limitrofi di un confine reale (recinzione, alberi, scarpata ecc.), costituito da elementi fisici visibili sul territorio, che determinavano di fatto il confine tra le due proprietà, visibile e costituito da opere (naturali e non);
- l'oggettiva materializzazione del confine, ovvero l'esistenza nel caso di specie, da oltre vent'anni, di un confine di fatto tra i due fondi che, anche se diverso da quello catastale, determina quantitativamente la proprietà dei fondi vicini;
- l'insussistenza della lamentata incertezza dei confini tra i fondi finitimi per essere i lotti ben identificati per la presenza di opere visibili che delimitano gli stessi;
- la contestazione degli assunti attorei sia in merito ai presunti sbancamenti di terreno operati dal CP_1 dal lato di sua proprietà, tesi a rendere incerta la linea di confine, sia con riguardo all'ipotizzato sconfinamento, in quanto la situazione di fatto delimitante il confine tra i fondi è stata CP_2 sempre ben definita dall'originaria delimitazione naturale, nonché dalla piantumazione di alberi e recinzione realizzate senza alcuna contestazione alcuna;
- la contestazione della relazione tecnica di parte, a firma del Geom. errata ed Persona_1 inattendibile;
- l'effettuazione dell'operazione di picchettamento, senza alcuna accettazione da parte del , anche CP_1 sulla base di quanto dichiarato nel verbale di sopralluogo datato 28.10.2016, in cui si evince che il
[...] ha presenziato alle operazioni con il figlio e che “i confinanti hanno rimandato CP_1 Parte_6 ad un altro giorno per la rideterminazione del confine definitivo tra le parti”;
- l'assenza di accettazione da parte dell'odierno convenuto della rideterminazione dei confini e del presunto sconfinamento calcolato catastalmente dal perito degli eredi Pt_1
- la contestazione della circostanza, asserita da parte attrice (pag. 4 atto introduttivo), secondo cui alcuni picchetti sono stati divelti, ad opera di ignoti, al fine di rendere incerto il confine tra le due proprietà;
- la contestazione delle diffide del 30.01.2017 e del 02.10.2017, relative all'occupazione sine titolo della porzione di fondo di proprietà degli eredi Pt_1
- di aver comunicato in data 13.11.2017, a mezzo del legale, che i confini tra i due terreni sono quelli già esistenti a delimitazione della proprietà, realizzati da oltre vent'anni e mai contestati, circostanza ribadita anche nel modulo di adesione alla mediazione datato 20.07.2020;
- che i confini esistenti sui fondi di proprietà del e del , oltre che esistenti da più di Pt_1 CP_1 vent'anni, sono certi e ben delimitati da opere visibili, materiali e non contestate;
- che quanto sostenuto da parte attrice non risulta conforme al vero atteso che i confini tra i due terreni sono quelli da sempre ed ancora esistenti e comunque delimitati da elementi visibili e certi (recinzioni, piantumazioni e scarpata naturale);
- di non aver compiuto alcuna attività illecita e pregiudizievole dei presunti diritti vantati dalla parte attrice;
- che, ove dovesse risultare che il confine catastale è diverso di quello reale (recinzione esistente e delimitazione naturale), anche in questo ultimo caso, l'azione dell'attore va rigettata atteso che l'odierno convenuto ne rivendica a titolo di usucapione la parte occupata;
- che i confini tra i due fondi limitrofi sono gli stessi da sempre e la porzione di terreno che, secondo parte attrice sarebbe stata occupata sine titulo, era precedentemente posseduta dal suo dante causa (genitori) ed è continuata ininterrottamente e pacificamente con il Sig. il quale possiede CP_1 la porzione di fondo limitrofo da oltre venti anni, a seguito della successione nel possesso dei genitori, in modo pubblico, pacifico, palese e continuo;
ciò trova conferma nel fatto che sia i genitori del che CP_1 lo stesso odierno convenuto hanno sempre posseduto e coltivato, la porzione di fondo che gli eredi
[...] ritengono erroneamente che sia di loro proprietà. Pt_1
Tanto premesso ha chiesto a questo Tribunale di: “I. IN VIA PRINCIPALE E NEL CP_1
MERITO:
1. Rigettare l'azione proposta dai Sig.ri perché totalmente infondata in fatto ed in Pt_1 diritto, per i motivi indicati in narrativa;
II. IN VIA RICONVENZIONALE:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario esclusivo della porzione di fondo posta al confine, per maturata CP_1 usucapione ex art. 1158 con ogni consequenziale provvedimento di legge;
2. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”. Assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., esaurita l'escussione dei testi ammessi con le limitazioni di cui al provvedimento dell'11.08.2023 ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata ritenuta matura per la e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 25.9.2025 con assegnazione di termine per memorie di discussone. L'udienza, poi, è stata sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti. Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte riportandosi alle rispettive domande. Giova sin d'ora osservare che alcuna delle parti, attraverso le note di discussione autorizzate e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha inteso reiterate in modo specifico le istanze istruttorie formulate;
per l'effetto, le stesse devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352/2017; Cass. Civ. 10748/2012).
2. In rito In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale sollevata da parte attrice, sia in merito al vizio della vocatio in ius, sia con riguardo alla carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 2, n. 3 e 4, c.p.c. Premesso che anche la domanda riconvenzionale può essere nulla al pari della citazione, anche in tal caso, tuttavia, l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto contenente la domanda riconvenzionale e dei documenti ad esso allegati. Dunque, la nullità della domanda riconvenzionale può derivare dall'omissione o assoluta incertezza delle ragioni della stessa, con valutazione da operarsi caso per caso, risiedendo la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di porre la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Ed ancora, l'incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto depositato in giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 3911 del 2001). Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice risulta infondata, atteso che la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno convenuto è chiaramente diretta ad ottenere la dichiarazione di usucapione, con indicazione degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda. Quanto alla nullità dedotta per elementi estranei all'edictio actionis, ai fini del rigetto dell'eccezione è sufficiente osservare che l'art. 167 c.p.c. - nella versione ratione temporis applicabile - riferisce testualmente la nullità della domanda riconvenzionale solo all'omissione o assoluta incertezza
“dell'oggetto o del titolo della domanda”. Nella riconvenzionale, peraltro, manca una vocatio in ius, che è quella già effettuata dall'attore.
3. Nel merito 3.1 In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”). 3.2. Tanto premesso, occorre richiamare i pacifici principi di diritto che governano la materia oggetto del presente giudizio in termini di qualificazione della domanda. In primo luogo, è noto che “l'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.) presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. […] Al contrario, è azione di rivendica della proprietà (art. 948 c.c.) quella fondata e contrastata in base ai rispettivi titoli di acquisto
[…]. Ne deriva che vi è conflitto fra titoli quando (a livello di allegazione) un medesimo bene, o una sua porzione, risulti in due atti traslativi della proprietà attribuito a soggetti diversi, di talché l'un acquisto non possa coesistere con l'altro perché in rapporto di contraddizione giuridica” (ex multis, Cass. n. 23241 del 2016). In altre parole, nell'azione di regolamento di confini i titoli non sono controversi e l'oggetto della domanda è solo ed esclusivamente l'eliminazione di una incertezza circa il confine e, quindi, la corrispondenza tra l'estensione dei fondi, quale effettivamente rilevata in fatto e quale designata dai titoli stessi (conflitto tra fondi). Pertanto, l'accertamento della proprietà sulla parte di terreno in contestazione con il correlativo effetto recuperatorio, conseguenziale soltanto alla eliminazione di uno stato di incertezza sul confine, non trasforma l'azione di regolamento dei confini in azione di rivendica (quest'ultima prevista nella diversa ipotesi di conflitto tra titoli). Risulta, altresì, consolidato il principio secondo il quale l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., debba essere inteso “non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato”, con la precisazione che “mentre è evidente che, in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e l'inidoneità della stessa a determinare un acquisto della proprietà, quando, viene dedotta a fondamento dell'azione, invece, l'incertezza soggettiva del confine, l'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona di confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite” (cfr. Cass. n. 27413 del 2005). Ciò posto, rappresentando nell'atto introduttivo del presente giudizio, di essere Parte_1 proprietario pro quota (unitamente a e - Parte_2 Parte_3 Parte_4 quest'ultima già proprietaria per il 50% del terreno), per successione mortis causa di , Parte_5 del terreno sito in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92 (vedasi Atto di provenienza per successione in Morte di Parte_5
in data 09.10.2015, registrato in Castrovillari in data 25.07.2016 Volume n. 9990 n. 674, e Atto
[...] di Acquisto in data 19.04.1993 Repertorio n. 3193 per Segretario Comunale Registrato all'Ufficio di Registro in Cassano allo Ionio in data 10.05.1993 n. 183) e divenuto all'attualità unico proprietario (vedasi atto notarile del 27.04.2023 - repertorio n. 49215), ha dedotto uno sconfinamento da parte del convenuto,
proprietario del terreno limitrofo sito nel comune di Comune di San Lorenzo del Vallo CP_1 in località Canalicchio ed identificato in Catasto al Foglio 8, Particella 92 (come da atto notarile del 18.05.2006 - repertorio n. 30014), causato dai continui sbancamenti posti in essere dal sul confine CP_1 tra i due terreni attesa anche la conformazione e la collocazione degli stessi, per essere il terreno del
[...] sovrastante rispetto a quello del convenuto;
sconfinamento, peraltro, accertato da perizia di Pt_1 CP_1 parte, redatta dal ctp di parte attrice, Geom. , all'esito della quale era stata effettuata in Persona_1 via stragiudiziale la rideterminazione bonaria del confine con l'apposizione di paletti, poi parzialmente rimossi (due dei cinque picchetti apposti a delimitazione del confine). Parte convenuta, di converso, ha sostenuto che alcun sconfinamento era mai stato attuato e che i i confini, seppur diversi da quelli catastali, tra i due fondi di proprietà del e del , oltre che esistenti Pt_1 CP_1 da più di vent'anni, erano certi e ben delimitati da opere visibili, materiali e non contestate, quali recinzioni, piantumazioni e scarpata naturale, e ha contestato, quindi, sia l'avvenuta rideterminazione operata in via stragiudiziale da parte attrice sia l'attribuzione a suo carico dell'avvenuta rimozione dei paletti apposti. La proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione da parte convenuta non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione di regolamento di confini proposta dagli attori, atteso che non è stata contestata l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo di proprietà della controparte. 3.3. Passando al merito della domanda di regolamento dei confini, considerata la finalità dell'azione, che è quella di imprimere certezza ad un confine obiettivamente e/o subiettivamene incerto tra due fondi, la legge riconosce al giudice poteri più ampi di quelli attribuitigli nelle altre controversie di accertamento della proprietà. In particolare, da un lato, il giudizio è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, atteso che l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti (azione c.d. duplice, nel senso che a ciascuna delle parti spetta l'onere di provare l'estensione del proprio fondo). Dall'altro lato, per accertare il confine “ogni mezzo di prova è ammesso” (art. 950 co. 2 c.c.). Per l'effetto, il giudice deve prediligere gli elementi ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza fissare tra gli stessi alcuna graduatoria di importanza, salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali (art. 950 co. 3 c.c.). Pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita, di regola, dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (cfr. Cass. n. 15759 del 2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione. La preliminare verifica dei titoli di provenienza prodotti in atti non consente di individuare in maniera puntuale il confine tra i fondi in contestazione. Ed infatti, nell'atto pubblico di acquisto del 19.4.1993 in favore di e Parte_5 Parte_4
precedenti proprietari del bene di parte attrice, danti causa di parte attrice, pur essendo indicata
[...]
l'estensione della superficie del fondo, lo stesso risulta individuato esclusivamente sulla base dei dati catastali e dei confinanti, senza alcun riferimento a punti fissi dai quali desumere in modo certo i confini. Dall'altro lato, parte convenuta non ha prodotto l'atto di acquisto in favore dei danti causa,
[...]
e Per_3 Persona_4 In atti, infatti, è stato prodotto solo l'atto pubblico di divisione del 18.5.2006, con il quale, gli eredi di e provvedevano alla divisione dei beni pervenuti dall'eredità dei Persona_3 Persona_4 predetti defunti genitori. Orbene, anche tale documento non fornisce alcuna indicazione utile ai fini dell'individuazione del confine. Ed infatti, anche volendo prescindere dalla circostanza che l'atto di divisione di per sé non costituisce un titolo di proprietà (tra le altre, si veda Cass. civ. n. 4730/2015: “L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione”), nell'atto viene solo indicata l'estensione della superficie del fondo, individuato esclusivamente sulla base dei dati catastali, senza alcun riferimento a punti fissi o altri dati dai quali desumere in modo certo i confini. Ciò precisato, è, dunque, necessario ricorrere agli ulteriori mezzi di prova per l'individuazione dell'esatta demarcazione tra i fondi. E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. n. 8814 del 2003) e la prova del confine può, in tal caso, esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. n. 8072 del 1999). Difatti, in tema di regolamento di confini, l'ammissibilità della prova testimoniale e per interpello non è contraria al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali previsto dall'art. 1350 c.c. che rende, di norma, inammissibili per irrilevanza, ai fini della determinazione dell'oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni;
di essa può, quindi, tenersi conto soltanto in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli sia risultato comunque incerto il confine (cfr., ex multis, Cass. n. 15759 del 2020). Ebbene, nel corso del giudizio sono state assunte le prove testimoniali ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio. Le risultanze delle prove testimoniali non hanno fornito validi elementi ai fini dell'individuazione esatta dei confini. In particolare, i testi escussi hanno fornito indicazioni generiche sulla delimitazione dei fondi, nè dalle loro dichiarazioni è possibile evincere in maniera certa il confine esistente tra i due fondi per tutta l'estensione della zona confinaria. D'altronde, neppure parte convenuta, la quale assume l'esistenza di un chiaro confine di fatto, ha potuto indicare con precisione l'esatta ubicazione della linea di confine facendo riferimento a elementi
“recinzione, alberi, scarpata ecc.”, indicati come “opere (naturali e non)”, in ipotesi, rappresentanti il confine esistente tra le proprietà. In effetti, quanto all'esistenza di una scarpata “naturale”, sin dall'atto introduttivo parte attrice ha dedotto l'esistenza di “sbancamenti” posti in essere dal convenuto volti ad incidere sulla consistenza del confine. L'esistenza di attività di movimentazione del terreno, oltre ad essere stata confermata dal teste
[...]
trova riscontro nella c.t.u., ove si indica la presenza di “sbancamenti” ed una Testimone_1 varietà di “interventi modificativi”. Quanto alla recinzione, in via assorbente si rileva che la stessa non è idonea ad indicare il confine esistente tra i fondi, non insistendo sull'intera zona confinaria. Gli stessi testi indicati da parte convenuta, infatti, hanno dichiarato che la recinzione è parziale, nel senso che non segna integralmente il confine tra i fondi. Il teste ha dichiarato che “il Testimone_2 terreno era recintato fino ad un certo punto nel mentre per il residuo vi erano solo due o tre pali. I pali sono ubicati sulla scarpata verso la proprietà dello zio del ”, mentre il teste Pt_1 Testimone_3
ha affermato che “detta recinzione era presente al momento del sopralluogo anche se non
[...] delimitava tutto il fondo ma solo per circa 30/35 metri e per il residuo vi erano dei monconi di pali”. I testi, poi, non hanno precisato l'ubicazione dei “pali” o “monconi di pali” che servirebbero a delimitare, secondo l'ipotesi della parte convenuta, il confine esistente. Di converso, il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che la recinzione con rete è presente solo in alcuni punti del confine, mentre in altri punti della zona confinaria ha evidenziato la presenza di pali, in materiale vario, infissi in modo asimmetrico e discontinuo nel terreno. Quanto alla posizione degli alberi, oltre ad esserne incerta l'epoca di apposizione, si evidenzia che la loro presenza non fornisce elementi certi circa l'individuazione della zona confinaria. Per l'effetto, la prova testimoniale non ha fornito indicazioni alle quali ancorare in modo univoco l'individuazione del confine tra i fondi. Quanto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato, con riguardo allo stato dei luoghi, ha rilevato un andamento orografico plano altimetrico movimentato dei terreni e la presenza di vegetazione rada e varia (prevalenza mandorli e altre essenze) in particolare, nella zona di terreno di parte attrice, in prossimità delle scarpate perimetrali. Ha, altresì, evidenziato, all'esito del sopralluogo, la non corrispondenza tra la situazione di fatto e quella catastale e l'impossibilità di addivenire ad una determinazione inequivoca di un confine consolidato e di vecchia data tra i due fondi, desumibile dalla presenza di opere e manufatti di recinzione, atteso che nella zona ove ricadono le particelle in esame si sono verificati incendi negli ultimi anni e sono state effettuate anche modifiche allo stato dei luoghi a seguito della realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da parte del , tanto che la particella 90 di proprietà del , a seguito degli CP_1 CP_1 intervenuti accatastamenti dei manufatti per la produzione di energia elettrica, ha preso l'identificativo n. 493. Il c.t.u., in risposta ai quesiti postogli, rilevando la sussistenza di segni materiali non certi da consentire garanzia per la delimitazione dei confini, attesa la stratigrafia evidente dagli sbancamenti ed il tipo dei pali, in materiale vario, infissi in modo asimmetrico e discontinuo nel terreno, da cui emergeva una varietà di interventi modificativi nel corso del tempo dello stato dei luoghi, ha provveduto ad individuare il confine tra i due terreni, eseguendo i rilievi topografici sulla base dei titoli di proprietà e delle mappe catastali aggiornate, richieste ed ottenute dallo stesso c.t.u. dall'Agenzia del Territorio. Il consulente d'ufficio ha, poi, rilevato come i risultati ottenuti hanno messo in evidenza uno sconfinamento a danno della particella 92 di proprietà del ed a favore della particella Parte_1
493 ex 90 di proprietà del pari ad una superficie di mq 177 circa. CP_1
Tanto premesso, il Tribunale condivide le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico. Il c.t.u., infatti, per giungere alla determinazione della linea di confine tra i due fondi in contesa, ha effettuato un sopralluogo, alla presenza delle parti, ed esclusa la possibilità di individuare un chiaro confine dai titoli e dagli elementi presenti sui luoghi, vista la particolare situazione dei luoghi, ha utilizzato strumentazione topografica di precisione, attraverso la quale ha proceduto a rilevare tutti i punti accessibili con la collaborazione di entrambi le parti in causa, sviluppando i rilievi e, sovrapponendoli alle mappe catastali aggiornate e richieste al competente ufficio. È stato determinato, così, uno sconfinamento di mq 177 a danno della proprietà Pt_1
Orbene, il c.t.u. nella determinazione della linea di confine con valutazione condivisa dal Tribunale ha fatto riferimento alle mappe catastali, considerata l'insussistenza di altri elementi idonei. Per l'effetto, attese le risultanze della c.t.u., la linea di confine tra i fondi confinanti siti nel San Lorenzo del Vallo, in località Canalicchio, identificati al foglio 8, particella 92 (proprietà nonché al Pt_1 foglio n. 8, particella n. 493 (ex 90) (proprietà , è quella individuata dal CTU è quella individuata CP_1 nella linea viola negli elaborati grafici a corredo della relazione tecnica depositata in data 18.12.2024 dal c.t.u., Geom. (“sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa catastale Persona_7 attuale.pdf”; “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa originaria.pdf”). Va altresì disposta, l'apposizione di termini visibili. Le spese di tale attività dovranno gravare in egual misura sulle parti. 3.4. Parte convenuta, in via subordinata, ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione della zona confinaria oggetto dell'asserito sconfinamento, pari a mq 510,00, posto a fondamento della domanda attorea per come risultante dalla perizia di parte redatta in via stragiudiziale dal tecnico, Geom.
[...]
incaricato dal Per_1 Pt_1
La domanda va rigettata. Occorre rammentare che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non devono essere dovuti a mera tolleranza. Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata. Colui che assume l'avvenuto acquisto in proprio favore per effetto dell'usucapione, infatti, non può limitarsi ad affermare di possedere da tempo immemorabile o da oltre vent'anni, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Inoltre, atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte richiedente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass. civ. sez. II, 6- 9-2002, n. 12984), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In altre parole, è necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, quale comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n. 20670 del 2010). 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da parte convenuta appare generica già dal punto di vista assertivo. Orbene, l'art. 1146, co. 1, c.c., dispone che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. L'operatività della disposizione, tuttavia, postula l'esistenza in capo al “de cuius” del possesso della “res”, il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Sul punto, già a livello assertivo, parte convenuta non ha indicato quando e come i genitori avrebbero iniziato a possedere la zona confinaria oggetto del dedotto sconfinamento. Inoltre, il convenuto non ha indicato con quale specifica attività materiale tale possesso si sarebbe CP_1 manifestato, riferendosi genericamente ad un possesso da parte sua e dei propri danti causa da oltre venti anni, in modo pubblico, pacifico, palese e continuo, ponendo a fondamento dell'assunto la circostanza di aver “posseduto e coltivato la pozione di fondo” considerata dal erroneamente di sua proprietà. Pt_1
Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe il dies a quo del tempus usucapionis e le attività espressive del possesso utile all'usucapione. Dl punto di vista probatorio, poi, alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Sul punto va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche
“ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Nella specie, in particolare, dalla prova orale raccolta non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Ed infatti, la generica attività di coltivazione della zona confinaria posta a fondamento del dedotto possesso ultraventennale non ha trovato alcun riscontro. In definitiva, la domanda va rigettata.
4. Le spese di lite La reciproca soccombenza derivante dall'infondatezza delle prospettazioni delle parti circa gli elementi indicati per individuare l'esatta linea di confine tra i fondi, come rispettivamente dedotti al fine di affermare o resistere all'affermato sconfinamento, unitamente alle ragioni poste a base del ricorso alle mappe catastali ed il rigetto della domanda di usucapione, unitamente considerate rappresentano altre gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA che il confine tra i fondi confinanti siti nel comune di San Lorenzo del Vallo, in località Canalicchio, identificati al foglio 8, particella 92 (proprietà nonché al foglio n. 8, particella n. Pt_1
493 - ex 90 (proprietà ) è quello risultante dalle mappe catastali ed è graficamente individuato dalla CP_1 linea viola continua tracciata negli elaborati grafici denominati “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa catastale attuale.pdf” e “sovrapposizione dei rilievi topografici alla mappa originaria.pdf”, presenti nell'allegato n. 1 della relazione tecnica depositata in data 18.12.2024 dal CTU incaricato, Geom.
Persona_7
2. DISPONE l'apposizione, sulla citata linea di confine, di termini visibili a spese comuni di entrambe le parti;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in misura uguale, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del giorno 4.4.2025;
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 27.10.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli