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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6010 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15648/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15648 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Ueda Controparte_2
3 Ueda-minorenne CP_3
4 Ueda-minorenne Controparte_4
5 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nata in [...] il [...] CPF;
Controparte_1 C.F._1
2. nata in [...] il [...] CPF , in proprio e, Controparte_7 C.F._2 unitamente al sig. nato in [...] il [...], CPF Controparte_8
, in rappresentanza dei figli minorenni C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 1
3. nato il [...] nato in [...] e Controparte_9
4. nata il [...] in [...]; Controparte_10
5. nata il [...] CPF;
Controparte_5 C.F._4
la cui residenza risulta dai certificati allegati hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
1. Riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani;
2. Ordinare al , e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere in favore dei ricorrenti alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
3. Condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite e compensi Controparte_6 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato nel comune di San Persona_1 Martino di Venezze (RO) il 23/05/1876, figlio di e , il quale Per_2 Persona_3 emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio, in data 28.04.1900 con . Persona_4 Dal loro matrimonio nasceva:
• il 16/05/1906, il quale contraeva matrimonio con nel Per_5 Controparte_11 1928 e dalla loro unione nasceva:
➢ il 23/12/1930, che contraeva matrimonio con CP_12 Persona_6 nel 1951 e dalla loro unione nasceva:
✓ il 22/12/1957, che contraeva matrimonio con Persona_7
nel 1979 e dalla loro unione nascevano: Persona_8
❖ , il 05/10/1980, odierna ricorrente che Controparte_2 contraeva matrimonio con Controparte_8
nel 2002 e dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ il 26/03/2013, odierno Controparte_9 ricorrente;
▪ il 16/11/2016, odierna Controparte_10 ricorrente;
❖ , l'08/04/1985, odierna ricorrente;
Controparte_1
❖ nel 07/03/1993, odierna Controparte_5 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato nel Persona_1 comune di San Martino di Venezze (RO) il 23/05/1876.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 3
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15648 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Ueda Controparte_2
3 Ueda-minorenne CP_3
4 Ueda-minorenne Controparte_4
5 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. nata in [...] il [...] CPF;
Controparte_1 C.F._1
2. nata in [...] il [...] CPF , in proprio e, Controparte_7 C.F._2 unitamente al sig. nato in [...] il [...], CPF Controparte_8
, in rappresentanza dei figli minorenni C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 1
3. nato il [...] nato in [...] e Controparte_9
4. nata il [...] in [...]; Controparte_10
5. nata il [...] CPF;
Controparte_5 C.F._4
la cui residenza risulta dai certificati allegati hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
1. Riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani;
2. Ordinare al , e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere in favore dei ricorrenti alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
3. Condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite e compensi Controparte_6 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato nel comune di San Persona_1 Martino di Venezze (RO) il 23/05/1876, figlio di e , il quale Per_2 Persona_3 emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio, in data 28.04.1900 con . Persona_4 Dal loro matrimonio nasceva:
• il 16/05/1906, il quale contraeva matrimonio con nel Per_5 Controparte_11 1928 e dalla loro unione nasceva:
➢ il 23/12/1930, che contraeva matrimonio con CP_12 Persona_6 nel 1951 e dalla loro unione nasceva:
✓ il 22/12/1957, che contraeva matrimonio con Persona_7
nel 1979 e dalla loro unione nascevano: Persona_8
❖ , il 05/10/1980, odierna ricorrente che Controparte_2 contraeva matrimonio con Controparte_8
nel 2002 e dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ il 26/03/2013, odierno Controparte_9 ricorrente;
▪ il 16/11/2016, odierna Controparte_10 ricorrente;
❖ , l'08/04/1985, odierna ricorrente;
Controparte_1
❖ nel 07/03/1993, odierna Controparte_5 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato nel Persona_1 comune di San Martino di Venezze (RO) il 23/05/1876.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 3
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4