Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2025, proposto da
Saf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6249AF5A8, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile Green Group Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Clotilde Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio a richiesta di manovalanza e trasporto materiale vario per le esigenze del Centro di Produzione TV di Napoli, comunicato il 17.07.2025;
nonché di ogni altro atto precedente e comunque connesso al provvedimento impugnato e, in particolare delle valutazioni effettuate nella seduta riservata del 7.07.2025, nel corso della quale sarebbe stata accerta come priva di anomalia l'offerta, presentata dal Consorzio Stabile Green Group Service;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Green Group Service e della Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente S.A.F. S.R.L. premette quanto segue.
La RAI di Napoli ha bandito una procedura per l’affidamento del servizio a richiesta di manovalanza e trasporto materiali vari. Le prestazioni, che vanno effettuate presso il Centro di Produzione di Napoli, sono solo apparentemente semplici. Esse, infatti, presuppongono la movimentazione di materiali particolari (telecamere, luci, attrezzi di scena ...) e richiedono, dunque, non una attività di semplice facchinaggio, ma un’attività che può essere svolta solo da soggetti che ne abbiano già esperienza e capacità.
La ricorrente è titolare, perché aggiudicataria, di un accordo quadro che prevedeva, tra l’altro, anche i servizi in parola e, cioè, quelli a chiamata, oltre a dei servizi a canone, per la movimentazione del materiale occorrente alle esigenze del Centro.
L’accordo quadro avrà scadenza nel novembre 2025, ma è accaduto che la RAI esaurisse, nelle more dell’esecuzione dell’accordo quadro, le risorse finanziarie per la parte del contratto a chiamata, intendendosi per tali quei servizi che non rientrano nell’ordinaria attività del centro di produzione, ma sono legati alle singole produzioni, che la RAI esegue o all’interno del centro, o all’esterno, in funzione dei singoli programmi e delle singole attività per l’intrattenimento che, di volta in volta, sono prodotte.
L’Azienda, ritenendo che non esistessero soluzioni idonee a consentire alla ricorrente il prosieguo anche dell’attività a chiamata fino alla scadenza del contratto, ha ritenuto dover bandire una procedura, esplicitamente definita come procedura ponte, per la durata di 6 mesi e 16 giorni, così calcolata in funzione della scadenza del contratto quadro, fissata il 30 novembre 2025.
Bandita la procedura, è risultato aggiudicatario definitivo – come da comunicazione pervenuta il 17 luglio 2025 – il Consorzio Stabile Green Group Service, sulla base di un’offerta economica “palesemente incongrua”. Con lo stesso provvedimento è stato disposto l’immediato avvio della fornitura in via d’urgenza, che l’aggiudicataria in assenza del contratto avrebbe deciso, a suo esclusivo rischio e pericolo. La ricorrente, nella relativa graduatoria, risultava essere seconda graduata.
Con decreto cautelare n. 1665/2025, la Sezione respingeva la domanda di misura cautelare. monocratica.
Alla Camera di consiglio del 3 settembre 2025, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, motivando la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, con ordinanza n. 2052 del 12 settembre 2025 e fissando per la trattazione del merito del ricorso la pubblica Udienza del 3 dicembre 2025.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 3574 del 2 ottobre 2025 riformava l’ordinanza cautelare della Sezione n. 2052/2025: “Ritenuto che si possa prescindere dall’approfondimento dell’eccezione concernente la difesa dell’appellante principale, in presenza dell’appello incidentale proposto dalla stazione appaltante;
ritenuto che le questioni attinenti al fumus boni iuris da quest’ultima prospettate debbano essere approfondite in sede di merito”.
Tutte le parti depositavano memorie e repliche e, alla pubblica Udienza del 3 dicembre 2025, la causa veniva ritenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti presenti, come da verbale.
La Sezione, non potendo conoscere dell’appello incidentale presentato dalla RAI S.p.a., riservato alla cognizione del Giudice d’appello, ritiene di dover confermare la delibazione di fondatezza del ricorso, già enunciata in sede cautelare.
Va, al riguardo, precisato che l’importo contrattuale (oggetto del contratto è un’attività a richiesta, di facchinaggio e manovalanza, di movimentazione del materiale occorrente all’attività del Centro di produzione RAI di Napoli) è fissato, nel disciplinare di gara in atti, in € 854.361,91, all’art. 5.2, a fronte di un valore globale, pari ad € 1.024.893,23, comprensivo anche della somma di € 170.531,32, quale importo massimo in caso di opzione del c.d. “quinto d’obbligo”.
In particolare, l’art art. 5.2 del disciplinare (doc. 2 del ric.), quanto al valore dell’appalto, stabilisce, a pag. 11, che il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, sia quantificato nella massima parte dell’importo contrattuale e, cioè, nell’84,42% del complessivo, salva la possibilità dell’aggiudicataria di indicare una più efficiente organizzazione aziendale, che permetta di ridurre tale costo.
Trattandosi di servizio nel quale il facchinaggio costituisce la maggior parte della prestazione, il costo del personale veniva, dunque, fissato – in applicazione della citata percentuale del’84,42% dell’importo contrattuale complessivo – in € 721.253,33.
Orbene, la ricorrente deduce che, a fronte di tale somma, avrebbero dovuto essere eseguiti i servizi che venivano distinti in: servizi a moduli, relativi a singoli componenti dei programmi, e servizi generali di trasporto, servizi a modulo previsti a pag. 10 del disciplinare, unitamente a servizi “a richiesta orari” 131.917,00, servizi “a richiesta trasporto e trasloco leggero” per € 25.347,84, servizi “a richiesta trasporto e trasloco pesante” per 36.535,76, e che ogni modulo prevede, come da capitolato (all. 3 del ricorso), la durata e l’impiego di personale per un minimo di due ore, come prescritto al punto 4.4 del capitolato e prevede il numero di addetti da utilizzare.
Consegue da quanto testé precisato, che l’operazione aritmetica di computo delle ore previste per i servizi a modulo perviene ad un totale di 24.880 ore, a cui vanno sommate le ore previste per i servizi qualificabili come interventi per singole unità di personale nelle movimentazioni, non rientranti nei moduli (servizi di manovalanza e trasporto, indicati nella tabella riportata a pag. 10 -11 del disciplinare di gara, successivamente ai servizi a modulo).
Tale tabella indica direttamente le ore previste per le singole attività e il costo orario all’ultima colonna a destra.
Il Collegio evidenzia che trattasi delle voci enumerate a sinistra della tabella in analisi, con i numeri da 00100 a 00370, e che la somma delle ore previste per tali ulteriori servizi, non a modulo, è pari a 5.628 ore, ragion per cui sommando le suindicate 24.880 ore previste per i servizi a modulo alle predette 5.628 ore per quelli ulteriori, non a modulo, si giunge ad un complessivo monte ore di 30.058.
Ebbene, la ricorrente lamenta che tutte le offerte dei concorrenti si sono attestate, indicando un costo del personale per il numero complessivo delle ore richieste, e cioè 30.508 ore, costo proposto tra i 630.000 e i 720.000 euro, presumibilmente formulando il ribasso in virtù del massimo delle agevolazioni consentite dalla legge, laddove il solo aggiudicatario ha offerto una cifra palesemente incongrua, pari ad euro 394.056,00.
Il che ha dato luogo alla richiesta della stazione appaltante di vari chiarimenti, a seguito dei quali, tuttavia, essa si è limitata ad esaminare il solo contratto richiamato ed addotto dal controinteressato Consorzio stabile aggiudicatario, senza “esaminare gli altri vizi – come si vedrà in alcuni casi assolutamente palesi – dell’offerta”, risultando dunque evidente il difetto di istruttoria.
Opina il Collegio che la sintetizzata censura si prospetti fondata, emergendo il lamentato difetto di istruttoria, consistito nel non avere la s.a., in sede di esame dei richiesti chiarimenti, approfondito i profili di incongruità dell’offerta del Consorzio stabile aggiudicatario, insiti nell’aver formulato un’offerta di prezzo, all’evidenza rapportata ad un monte ore sottostimato, in quanto di gran lunga inferiore a quello sopra illustrato, derivante dalla sommatoria delle ore previste dalla legge di gara per lo svolgimento dei servizi a modulo (24.800) con quelle, come sopra chiarito, ricavate dalla tabella di cui a pag. 10 – 11 del disciplinare, relativamente ai servizi non a modulo (5.628).
Ritiene il Collegio parimenti fondata la conseguenziale doglianza, articolata dalla ricorrente S.A.F. s.r.l., di violazione della par condicio competitorum , vizio determinato dalla circostanza che tutti gli altri concorrenti, inclusa la ricorrente, hanno formulato la loro offerta, intuitivamente, considerando un monte ore complessivo, per ambedue le suddette tipologie di servizio, pari alla predetta sommatoria delle ore afferenti ai servizi a modulo con quelle relative ai servizi non a modulo, per un totale di 30.058 ore.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni finora svolte, il ricorso si presenta fondato e va conseguentemente accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati, e, in particolare, dell’impugnata aggiudicazione.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti gravati, e, in particolare, l’impugnata aggiudicazione.
Condanna la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. e il Consorzio Stabile Green Group Service, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente Saf s.r.l., delle spese e dei compensi della fase di merito che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
AL ZI, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ZI | PA NI |
IL SEGRETARIO