TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16973 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14627/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14627/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MORBINATI BARBARA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 SERAFINI BERARDO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/04/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia della cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio contratto in Torri in Sabina (RI), in data 10/06/2001, con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal CP_1 coniuge in virtù di separazione giudiziale del 27/06/2023 divenuta definitiva, che dalla loro unione era nata la figlia AR (27/02/2006), divenuta maggiorenne, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel proprio atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torri in Sabina in data 10.06.2001 secondo il rito concordatario, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) al n. 19, parte 2, serie B, stabilendo come regime patrimoniale quello della comunione dei beni, con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 03.11.2000 n. 396 alle condizioni specificate nella parte sopra trascritte;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora essendo CP_1 venuti meno i presupposti di legge;
- revocare le altre condizioni di separazione, per i motivi in premessa indicati;
- disporre a carico della signora il versamento dell'importo mensile CP_1 di euro 150,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che entrambi coniugi provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati ed Iva da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
, costituitasi in giudizio, ha contestato le domande formulate CP_1 dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, eccezion fatta per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In particolare, ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dichiarare inammissibile per i motivi indicati al paragrafo 2 del presente atto, la domanda proposta dal Ricorrente affinché ottenga un assegno di Parte_2 mantenimento di euro 150 a carico di domanda verso la quale il Parte_3
Ricorrente è carente della relativa legittimazione attiva e verso la quale lo scrivente dichiara di non accettare il contraddittorio, confermare le statuizioni della Sentenza di Separazione del 27.6.2023, resa tra le parti nel giudizio RG 4126/2020 di questo Tribunale ed in particolare accertare e dichiarare l'assegnazione ad della casa coniugale di Via Giuseppe Rosaccio 85 Roma, accertare CP_1
e dichiarare a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 di la somma mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente CP_1 secondo gli indici Istat con base giugno 2023, da versarsi nel di lei domicilio entro il 5 di ogni mese, accertare e dichiarare a carico di il contributo Parte_1 al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in Parte_2 favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma CP_1 mensile di euro 450,00 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, o in via riconvenzionale subordinata e condizionata al mancato integrale accoglimento delle domande principali, la somma ritenuta di giustizia dal Tribunale tenuto conto che, escludendo il vitto e l'alloggio, tutte le restanti esigenze e necessità di vita di
[...]
figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, restano Parte_2 integre e necessarie, quali quelle individuate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui debbono essere ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiali scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchieri, estetista ecc.), accertare e dichiarare a carico del padre nella misura dell'80% le spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia AR, come individuate nel Protocollo con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014.
Con memoria integrativa del 17/03/2025, il ricorrente ha contestato tutte le eccezioni sollevate dalla resistente, evidenziandone l'infondatezza e l'inconferenza. All'udienza del 09/04/2025 fissata davanti al Giudice Delegato, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed hanno confermato che la figlia AR, maggiorenne non economicamente indipendente, ha iniziato a vivere presso il padre a far data da dicembre del 2023. Il ricorrente ha precisato di occuparsi di ogni spesa relativa alla figlia, mentre la resistente ha precisato di frequentare la figlia quotidianamente, nonché di essere attualmente priva di occupazione, nonostante nel corso della vita matrimoniale abbia sempre lavorato come babysitter e come addetta alle pulizie. Il G.D., ascoltate le parti, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenendo superflua ogni attività istruttoria, ha autorizzato la discussione orale della causa. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di cui all'art. 3 legge 898/1970 nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza depositata il 27/06/2023, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto agli ulteriori aspetti della controversia, preso atto che la figlia maggiorenne AR si è trasferita presso il padre a decorrere da dicembre 2023, circostanza questa incontestata ed anzi confermata anche dalla resistente (v. dichiarazioni di cui al verbale di udienza del 09/04/2025), devono confermarsi i provvedimenti resi in via provvisoria e urgente, vale a dire la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Quanto alla richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne a carico della madre, ritiene il Collegio che, dato l'attuale stato di disoccupazione , la stessa non debba essere gravata dal pagamento di un importo in favore della figlia. Può però essere disposta una sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Roma con il consiglio dell'ordine degli avvocati in data 17/12/2014.
Quanto alla domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, la stessa deve essere rigettata. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale: “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Con riguardo alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi come, pur volendo interpretare la domanda di attribuzione di “assegno di mantenimento”, avanzata dalla resistente, come attribuzione di un assegno divorzile, non sia stata articolata dall'interessata alcuna prova a dimostrazione dello squilibrio tra la propria posizione economica e quella dell'ex coniuge né prova che il patrimonio dell'altro sia il frutto della rinuncia di uno dei due allo svolgimento di un'attività lavorativa. Entrambi i coniugi, infine, sono dotati di autonoma capacità lavorativa e la condizione di difficoltà economica assunta dalla resistente non discende dalla rottura della relazione coniugale. Dal rigetto delle domande avanzate da entrambe le parti discende la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Torri in Sabina (RI), in data 10/06/2001,
[...] CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (RI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 19, parte 2, serie B);
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , stante CP_1 la raggiunta maggiore età della figlia AR e la decisione della medesima di vivere presso il domicilio paterno;
-revoca l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia AR, posto in sede di separazione a carico del padre sig. , in ragione del Parte_1 fatto che la ragazza ha deciso di vivere presso il padre;
didpone che versi il 50% delle spese straordinarie per la figlia CP_1 maggiorenne secopndo il protocollo sottoscritto in 17/12/2014;
-rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dispone che ciascuno dei coniugi debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
dichiara compensate tra le 'parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21/11/2025
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa AR Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14627/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MORBINATI BARBARA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 SERAFINI BERARDO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/04/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia della cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio contratto in Torri in Sabina (RI), in data 10/06/2001, con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal CP_1 coniuge in virtù di separazione giudiziale del 27/06/2023 divenuta definitiva, che dalla loro unione era nata la figlia AR (27/02/2006), divenuta maggiorenne, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel proprio atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torri in Sabina in data 10.06.2001 secondo il rito concordatario, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) al n. 19, parte 2, serie B, stabilendo come regime patrimoniale quello della comunione dei beni, con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 03.11.2000 n. 396 alle condizioni specificate nella parte sopra trascritte;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora essendo CP_1 venuti meno i presupposti di legge;
- revocare le altre condizioni di separazione, per i motivi in premessa indicati;
- disporre a carico della signora il versamento dell'importo mensile CP_1 di euro 150,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che entrambi coniugi provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati ed Iva da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
, costituitasi in giudizio, ha contestato le domande formulate CP_1 dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, eccezion fatta per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In particolare, ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dichiarare inammissibile per i motivi indicati al paragrafo 2 del presente atto, la domanda proposta dal Ricorrente affinché ottenga un assegno di Parte_2 mantenimento di euro 150 a carico di domanda verso la quale il Parte_3
Ricorrente è carente della relativa legittimazione attiva e verso la quale lo scrivente dichiara di non accettare il contraddittorio, confermare le statuizioni della Sentenza di Separazione del 27.6.2023, resa tra le parti nel giudizio RG 4126/2020 di questo Tribunale ed in particolare accertare e dichiarare l'assegnazione ad della casa coniugale di Via Giuseppe Rosaccio 85 Roma, accertare CP_1
e dichiarare a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 di la somma mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente CP_1 secondo gli indici Istat con base giugno 2023, da versarsi nel di lei domicilio entro il 5 di ogni mese, accertare e dichiarare a carico di il contributo Parte_1 al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in Parte_2 favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma CP_1 mensile di euro 450,00 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, o in via riconvenzionale subordinata e condizionata al mancato integrale accoglimento delle domande principali, la somma ritenuta di giustizia dal Tribunale tenuto conto che, escludendo il vitto e l'alloggio, tutte le restanti esigenze e necessità di vita di
[...]
figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, restano Parte_2 integre e necessarie, quali quelle individuate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui debbono essere ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiali scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchieri, estetista ecc.), accertare e dichiarare a carico del padre nella misura dell'80% le spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia AR, come individuate nel Protocollo con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014.
Con memoria integrativa del 17/03/2025, il ricorrente ha contestato tutte le eccezioni sollevate dalla resistente, evidenziandone l'infondatezza e l'inconferenza. All'udienza del 09/04/2025 fissata davanti al Giudice Delegato, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed hanno confermato che la figlia AR, maggiorenne non economicamente indipendente, ha iniziato a vivere presso il padre a far data da dicembre del 2023. Il ricorrente ha precisato di occuparsi di ogni spesa relativa alla figlia, mentre la resistente ha precisato di frequentare la figlia quotidianamente, nonché di essere attualmente priva di occupazione, nonostante nel corso della vita matrimoniale abbia sempre lavorato come babysitter e come addetta alle pulizie. Il G.D., ascoltate le parti, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenendo superflua ogni attività istruttoria, ha autorizzato la discussione orale della causa. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di cui all'art. 3 legge 898/1970 nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza depositata il 27/06/2023, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto agli ulteriori aspetti della controversia, preso atto che la figlia maggiorenne AR si è trasferita presso il padre a decorrere da dicembre 2023, circostanza questa incontestata ed anzi confermata anche dalla resistente (v. dichiarazioni di cui al verbale di udienza del 09/04/2025), devono confermarsi i provvedimenti resi in via provvisoria e urgente, vale a dire la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Quanto alla richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne a carico della madre, ritiene il Collegio che, dato l'attuale stato di disoccupazione , la stessa non debba essere gravata dal pagamento di un importo in favore della figlia. Può però essere disposta una sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Roma con il consiglio dell'ordine degli avvocati in data 17/12/2014.
Quanto alla domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, la stessa deve essere rigettata. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale: “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Con riguardo alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi come, pur volendo interpretare la domanda di attribuzione di “assegno di mantenimento”, avanzata dalla resistente, come attribuzione di un assegno divorzile, non sia stata articolata dall'interessata alcuna prova a dimostrazione dello squilibrio tra la propria posizione economica e quella dell'ex coniuge né prova che il patrimonio dell'altro sia il frutto della rinuncia di uno dei due allo svolgimento di un'attività lavorativa. Entrambi i coniugi, infine, sono dotati di autonoma capacità lavorativa e la condizione di difficoltà economica assunta dalla resistente non discende dalla rottura della relazione coniugale. Dal rigetto delle domande avanzate da entrambe le parti discende la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Torri in Sabina (RI), in data 10/06/2001,
[...] CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (RI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 19, parte 2, serie B);
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , stante CP_1 la raggiunta maggiore età della figlia AR e la decisione della medesima di vivere presso il domicilio paterno;
-revoca l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia AR, posto in sede di separazione a carico del padre sig. , in ragione del Parte_1 fatto che la ragazza ha deciso di vivere presso il padre;
didpone che versi il 50% delle spese straordinarie per la figlia CP_1 maggiorenne secopndo il protocollo sottoscritto in 17/12/2014;
-rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, di attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dispone che ciascuno dei coniugi debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
dichiara compensate tra le 'parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21/11/2025
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa AR Ienzi