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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra giudice dott.ssa Giuliana Guardo giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da:
nata a [...], il giorno 02.08.1971, codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale Sicilia n. 87, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Ferdinanda Di Gregorio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, e ivi elettivamente domiciliato, in corso Vittorio Emanuele n. 117, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato Carmen Miceli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 11.11.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM nulla ha osservato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11.06.2025, e Parte_1 Pt_2
hanno esposto: di avere contratto matrimonio in Sommatino (CL), il 20.08.1997, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1997; che dall'unione sono nati tre figli, (il 29.06.2004), (nato il [...]) e Per_1 Persona_2
(il 19.01.2006), non ancora economicamente autosufficienti;
che, con sentenza n. 16/2022 Per_3 del giorno 03.01.2022, passata in giudicato, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione.
Hanno concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di esclusiva proprietà della Sig.ra , sarà alla stessa assegnata con i Parte_1 mobili e le suppellettili ivi esistenti, e con essa coabiteranno i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
2) MANTENIMENTO FIGLI Parte_3
Il padre si obbliga a versare, entro il primo di ogni mese, per il mantenimento dei tre figli maggiorenni ma attualmente economicamente non autosufficiente un contributo di € 100,00 per ciascun figlio, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale e non coperte dai servizi pubblici debitamente documentate, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
Il predetto assegno di mantenimento, ex articolo 337-septies cod. civ., sarà versato direttamente agli aventi diritto.
3) ASSEGNO DIVORZILE CONIUGI
Nessun reciproco assegno divorzile sarà dovuto dai coniugi atteso che entrambi sono economicamente indipendenti e provvederanno autonomamente al proprio sostentamento.
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Con decreto del 27.06.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 23.09.2025 con il deposito di note scritte, avendone le parti fatto richiesta in ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare;
indi, con le note depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
2 Con ordinanza del 13.10.2025, “ritenuto che la domanda congiunta si presenta, allo stato, carente sotto il profilo allegatorio, mancando, in presenza di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, le necessarie deduzioni in ordine alle “disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti” (art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c.)”, i coniugi e i loro procuratori sono stati invitati a integrare il ricorso.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 11.11.2025, le parti hanno provveduto alle necessarie integrazioni allegatorie, concludendo per l'accoglimento della domanda di divorzio, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero interveniente nulla ha osservato.
2. Esposti i fatti, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge 898/1970.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra e risulta Parte_1 Parte_2 dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 16/2022 del giorno
03.01.2022 (cfr. sentenza in atti), passata in giudicato, ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine annuale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte, il tempo trascorso consente altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostruita.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Va, pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , a Sommatino (CL), il 20.08.1997, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_2 del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1997.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio ingiudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1034/2025 R.G.:
3 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, a Sommatino (CL), il 20.08.1997, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 1997;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sommatino (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 28 novembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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