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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 176/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 176/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Passarelli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gambi Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 21, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTO
CONCLUSIONI per : “revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”; per : “rigettare l'opposizione proposta dalla stessa sig.ra , poiché Controparte_1 Parte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna il 17.11.2023. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1042/2023 del 17/11/2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n.
2820/2023 RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di , l'importo di € Controparte_1
61974,83, oltre interessi e spese processuali, a titolo di restituzione della somma da questi mutuata a per l'acquisto, da parte della mutuataria, di un terreno a destinazione agricola. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, per quanto qui ancora rileva, ha eccepito la Parte_1 prescrizione del credito vantato dall'opposto, essendo questi legittimato a richiedere il pagamento fin dal giorno 13 febbraio 2001.
Tanto premesso ha chiesto “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera Parte_1 parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal
Tribunale di Ravenna in esito al procedimento monitorio R.G. n. 2820/2023; nel merito, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/3/2024 si è costituito , che, Controparte_1 limitatamente a quanto qui ancora rileva, ha contestato l'eccezione di prescrizione, in considerazione della lunga convivenza di fatto intercorsa tra le parti in causa, interrottasi nei primi mesi dell'anno 2020
e della circostanza per cui cui il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto vantato da esso esponente avrebbe dovuto individuarsi nella cessazione della convivenza con . Parte_1
Tanto premesso ha chiesto rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto, con conferma del provvedimento monitorio;
vinte le spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'opposto provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., all'udienza del 3/12/2025, acquisita documentazione varia, lo scrivente – subentrato al Giudice precedentemente titolare del procedimento – visto l'art. 281 quinquies c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
1. Va premesso in diritto che la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. sent. n. 14345/2009, che in applicazione del principio anzidetto ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la pagina 2 di 4 prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.; conf. Cass. sent. n. 8640/2020).
Ebbene, nel caso di specie ha dedotto, sin dal ricorso monitorio, che nel corso del Controparte_1 rapporto di convivenza con le avesse “prestato” la somma di Lit. 120.000.000 Parte_1
(attualmente € 61.974,83) al fine di acquistare un terreno a destinazione agricola, che l'acquisto avvenne il 12 febbraio 2001 e che, sempre il 12 febbraio 2001, sottoscrisse un Parte_1 riconoscimento di debito con il quale riconosceva di “essere debitrice per la somma di L. 120.000.000
(centoventimilioni) nei confronti del sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente a [...], per un finanziamento dallo stesso ricevuto (…)”.
Il titolo della domanda – restitutoria - proposta nel presente giudizio da , pertanto, è Controparte_1 il mutuo (artt. 1813 e ss c.c.) perfezionatosi con . Consegue da tanto, tenuto conto nel Parte_1 caso di specie della pacifica mancata fissazione del termine per la restituzione della somma mutuata a da ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra Parte_1 Controparte_1 richiamato dal quale non v'è ragione di discostarsi (Cass. sent. n. 14345/2009 cit.), che la prescrizione del diritto di nei confronti di iniziò a decorrere dalla data stessa del Controparte_1 Parte_1 perfezionamento del mutuo.
Rispetto a tale domanda restitutoria è irrilevante il momento in cui si interruppe la convivenza di fatto tra mutuante e mutuataria, sia perché la convivenza non integra una delle ipotesi tassative di sospensione della prescrizione (cfr. art. 2941 c.c.), sia perché l'orientamento richiamato dall'opposto
(Cass. ord. n. 11303/2020, secondo cui nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza) non trova applicazione con riferimento alla diversa azione restitutoria fondata sul contratto di mutuo, sia pure intervenuto nel corso di un rapporto di convivenza
(per la quale fattispecie, in caso di mancata fissazione del termine, il dies a quo della prescrizione del diritto di credito restitutorio va individuato nella data stessa dalla stipula).
Pertanto in questo giudizio deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex mutuo vantato da nei confronti di , pari ad € 61.974,83, mutuati Controparte_1 Parte_1 alla predetta per l'acquisto di un terreno a destinazione agricola avvenuto il 12 febbraio 2001.
Per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo infondata la domanda proposta da
. Controparte_1
pagina 3 di 4 2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 domanda disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1042/2023 del 17/11/2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2820/2023 RG e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nascente dal mutuo della somma di € 61.974,83 in favore di questa;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 406,50 per spese vive ed € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 176/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Passarelli Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gambi Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 21, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTO
CONCLUSIONI per : “revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”; per : “rigettare l'opposizione proposta dalla stessa sig.ra , poiché Controparte_1 Parte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna il 17.11.2023. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1042/2023 del 17/11/2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n.
2820/2023 RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di , l'importo di € Controparte_1
61974,83, oltre interessi e spese processuali, a titolo di restituzione della somma da questi mutuata a per l'acquisto, da parte della mutuataria, di un terreno a destinazione agricola. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, per quanto qui ancora rileva, ha eccepito la Parte_1 prescrizione del credito vantato dall'opposto, essendo questi legittimato a richiedere il pagamento fin dal giorno 13 febbraio 2001.
Tanto premesso ha chiesto “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera Parte_1 parte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal
Tribunale di Ravenna in esito al procedimento monitorio R.G. n. 2820/2023; nel merito, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/3/2024 si è costituito , che, Controparte_1 limitatamente a quanto qui ancora rileva, ha contestato l'eccezione di prescrizione, in considerazione della lunga convivenza di fatto intercorsa tra le parti in causa, interrottasi nei primi mesi dell'anno 2020
e della circostanza per cui cui il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto vantato da esso esponente avrebbe dovuto individuarsi nella cessazione della convivenza con . Parte_1
Tanto premesso ha chiesto rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto, con conferma del provvedimento monitorio;
vinte le spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'opposto provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., all'udienza del 3/12/2025, acquisita documentazione varia, lo scrivente – subentrato al Giudice precedentemente titolare del procedimento – visto l'art. 281 quinquies c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
1. Va premesso in diritto che la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. sent. n. 14345/2009, che in applicazione del principio anzidetto ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la pagina 2 di 4 prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.; conf. Cass. sent. n. 8640/2020).
Ebbene, nel caso di specie ha dedotto, sin dal ricorso monitorio, che nel corso del Controparte_1 rapporto di convivenza con le avesse “prestato” la somma di Lit. 120.000.000 Parte_1
(attualmente € 61.974,83) al fine di acquistare un terreno a destinazione agricola, che l'acquisto avvenne il 12 febbraio 2001 e che, sempre il 12 febbraio 2001, sottoscrisse un Parte_1 riconoscimento di debito con il quale riconosceva di “essere debitrice per la somma di L. 120.000.000
(centoventimilioni) nei confronti del sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente a [...], per un finanziamento dallo stesso ricevuto (…)”.
Il titolo della domanda – restitutoria - proposta nel presente giudizio da , pertanto, è Controparte_1 il mutuo (artt. 1813 e ss c.c.) perfezionatosi con . Consegue da tanto, tenuto conto nel Parte_1 caso di specie della pacifica mancata fissazione del termine per la restituzione della somma mutuata a da ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra Parte_1 Controparte_1 richiamato dal quale non v'è ragione di discostarsi (Cass. sent. n. 14345/2009 cit.), che la prescrizione del diritto di nei confronti di iniziò a decorrere dalla data stessa del Controparte_1 Parte_1 perfezionamento del mutuo.
Rispetto a tale domanda restitutoria è irrilevante il momento in cui si interruppe la convivenza di fatto tra mutuante e mutuataria, sia perché la convivenza non integra una delle ipotesi tassative di sospensione della prescrizione (cfr. art. 2941 c.c.), sia perché l'orientamento richiamato dall'opposto
(Cass. ord. n. 11303/2020, secondo cui nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza) non trova applicazione con riferimento alla diversa azione restitutoria fondata sul contratto di mutuo, sia pure intervenuto nel corso di un rapporto di convivenza
(per la quale fattispecie, in caso di mancata fissazione del termine, il dies a quo della prescrizione del diritto di credito restitutorio va individuato nella data stessa dalla stipula).
Pertanto in questo giudizio deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ex mutuo vantato da nei confronti di , pari ad € 61.974,83, mutuati Controparte_1 Parte_1 alla predetta per l'acquisto di un terreno a destinazione agricola avvenuto il 12 febbraio 2001.
Per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo infondata la domanda proposta da
. Controparte_1
pagina 3 di 4 2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 domanda disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1042/2023 del 17/11/2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2820/2023 RG e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nascente dal mutuo della somma di € 61.974,83 in favore di questa;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 406,50 per spese vive ed € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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