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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 6536 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6536 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MAISTO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DI LORENZO MICHELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/04/2024, e Controparte_1 CP_2
– premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 28/06/1999 da
[...]
Per_ cui nascevano i figli (4.1.2001) e (21.3.2003) – esponevano che tra le Per_1
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 24/06/2011, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1 9335/2011 del 14/07/2011 reso nel procedimento RG. 12569/2011 prevedendo, tra l'altro, che: “a) il sig. si impegna a corrispondere un assegno di € Controparte_1
1000,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese per il mantenimento della moglie e dei figli oltre al pagamento delle utenze domestiche ed al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie”; - che il figlio è divenuto Per_1
Per_ maggiorenne ed autosufficiente mentre la figlia anch'essa maggiorenne non ha ancora raggiunto la piena indipendenze economica e sta completando gli studi universitari;
che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale e si è Controparte_2
Per_ trasferita e convive con il suo attuale compagno insieme ai figli e ed Per_1 inoltre, rispetto alla separazione, svolge un lavoro a tempo determinato ed è economicamente autosufficiente.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio va intesa come domanda di cessazione trattandosi di matrimonio celebrato con rito concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la Controparte_1
Per_ figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie;
2
2. Nulla disporre per il mantenimento della sig.ra e per il figlio Controparte_2 in quanto economicamente autosufficienti. Per_1
3. Nulla disporre per le spese e competenze di causa”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 28/06/1999 (atto n. 54, parte II, S. A sez. R, reg.
Atti Matrimonio anno 1999);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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