Art. 24. (Gruppi di lavoro)
Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.
Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.
I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.
Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.
Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.
I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.