TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4335 del Ruolo Generale dell'anno 2019 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caserta, al Corso Trieste n.211, presso lo studio dell'avv.to Franca D'RR, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, (P. IVA n. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. P.IVA_1
14, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: Email_1
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in
1 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: - di essere proprietario del motociclo
Aprilia modello Leonardo 250 tg BD76690; - che il giorno 21.04.2014, verso le ore 15:15 circa, in
CA (NA), mentre percorreva a bordo del suddetto motociclo la Strada Statale 87 Sannitica, con direzione di marcia da Caserta verso CA (NA), giunto in prossimità del cartello pubblicitario verticale del Centro Commerciale “La Masseria” posto sul lato destro della carreggiata (direzione di marcia da Caserta verso CA) era stato violentemente tamponato da un autoveicolo di colore scuro e, a seguito dell'impatto, era stato sbalzato dallo scooter ed era rovinato al suolo;
-che, dopo l'impatto, si era alzato per un breve lasso di tempo, per poi ricadere al suolo in un completo stato confusionale, mentre, il conducente dell'autovettura pirata non aveva prestato soccorso e si era dato ad una precipitosa fuga;
-che, sul luogo del sinistro era accorsa la pattuglia dei Carabinieri della
Tenenza di CA (NA), oltre che l'Ambulanza del servizio 118 che l'aveva trasportato presso il
Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli, ancora con il casco indossato ed in uno stato confusionale, con la seguente diagnosi di ingresso “Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzativa e frattura del biscranio. Traumatoracico-addominale con frattura della VIII e IX costa di destra e frattura delle apofisi trasverse delle vertebre lombari e del soma di L”; - che, per effetto dell'incidente de quo, il motociclo Aprilia modello Leonardo 250 tg.
BD76690 aveva riportato ingenti danni alla ruota posteriore, oltre al carter e ad un lungo graffio sulla fiancata posteriore sinistra, la cui riparazione avrebbe comportato un costo superiore rispetto al valore del veicolo, motivo per cui, il danno stimato complessivo poteva essere quantificato nel valore del ciclomotore pari ad €.545,00 (eurocinquecentoquarantacinque/00); -che era stato ricoverato presso il
Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli, dal 21.04.2014 al 07.05.2014; -che, in data
07.05.2014, il medico dell'ASL dott. gli aveva consigliato una terapia Persona_1 farmacologica En gocce da assumere due volte al dì; -che, in data 27.05.2014, era stato sottoposto a
TC Cranio, presso il Cetac di Caserta, laddove il radiologo dr. aveva refertato: “(…) Persona_2
l'esame TC cranio è stato eseguito senza perfusione di mezzo di contrasto e.v. In regione fronto- basale destra si osserva un'area ipodensa compatibile con esito di pregressa lesione contusiva (…)
Ulteriore piccola area di analoga densità e significato appare apprezzabile in corrispondenza del gire retto di sinistra (…)”; - che, in data 28.05.2014, il medico di turno dell' dell' Pt_2 [...]
, aveva certificato: “(…) pregresso trauma cranico Controparte_3 con focolai lacero-contusivi multipli. Frattura del biscranio. Lamenta cefalee con disturbi del visus nonché disorientamento T/S (…)” e consigliato esami per lo studio della funzione uditiva;
-che, in data 30.05.2014, il medico convenzionato dott. aveva consigliato sempre En gocce;
Persona_3
-che, in data 09.06.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “(…) il paziente presenta un lieve disorientamento con disturbo dell'attenzione e della
2 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
memoria. Inoltre, l'esame neurologico mette in evidenza una netta riduzione del riflesso con disturbi del cammino (…) la tac del cranio evidenzia stabilizzazione delle lesioni traumatiche cerebrali (…)”;
-che, in data 23.06.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “la tac lombare evidenzia due produzioni discali L4L5 con impronta sul midollo. Per un più preciso iter diagnostico si consiglia di praticare RMN lombare. Controllo tra due mesi (…); - che, in data 11.09.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “(…) dal controllo obiettivo miglioramento della sintomatologia, migliorata attenzione e orientamento (…)”; -che, in data 07.11.2014, il dott. dell' P.O. San Persona_4 Parte_3
Giovanni Bosco, aveva relazionato: “(…) ricoverato dal 21.04.2014 al 07.05.2014 con diagnosi -
Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzativa e frattura del biscranio. Traumatoracico-addominale con frattura della VIII e IX costa di destra e frattura delle apofisi trasverse delle vertebre lombari e del soma di L – Esame neurologico: in assenza di chiari deficit neurologici il paziente presenta lieve disorientamento temporale con deficit lieve dell'attenzione e della memoria. Per il trauma vertebrale ha presentato per alcuni mesi deficit (…).
Si considera guarito con postumi da valutare in sede medico legale (…)”; -che il suo medico curante dell'istante aveva rilasciato certificato telematico di degenza con prognosi “(…) Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzata e con frattura base cranica. Frattura VIII
e IX costa dx. Frattura Apofisi trasverse delle vertebre lombari e soma L1 (…)”, a far data dal
07.05.2016 e fino al 30.06.2014; -che il danno patrimoniale derivate dalle spese mediche sostenute per tutto il periodo di convalescenza poteva essere quantificato in complessivi €.51,98
(cinquantuno/98); -che, con relazione medico legale dell'11.10.2018, il dr. – Persona_5
Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale di Coordinamento della Medicina Legale – Unità
Medico Legale valutazione Sinistri, aveva ritenuto che “(…) le lesioni riconoscono un meccanismo eziopatogenetico pienamente conforme alla dinamica dell'incidente riferito. Infatti, le fratture craniche con interessamento encefalico e le fratture vertebrali riconoscono facile genesi nell'azione traumatica diretta dovuta all'impatto del corpo contro il motoveicolo e/o il selciato. Mentre la frattura delle apofisi trasverse del tratto lombare trova spiegazione nell'azione traumatica indiretta per la brusca contrazione dei muscoli che vi si inseriscono. Tali lesioni necessitano di ricovero ospedaliero, inizialmente e cure mediche e riabilitative successivamente. Si giunge, pertanto, sulla base della documentazione in possesso e della comune dottrina medico-legale ad una valutazione complessiva dell'Inabilità Temporanea in giorni 200 (duecento), suddivisa in gg. 61 (sessantuno) di
Totale (I.T.T.), gg 79 (settantanove) di Parziale (I.T.P.), progressivamente decrescente e mediamente valutabile con un tasso del 50% e giorni 60 (sessanta) di Parziale (I.T.P.), progressivamente decrescente e mediamente valutabile con un tasso al 25%. Prendendo in considerazione il danno
3 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
permanente si può affermare che allo stato il sig. è portatore di: - postumi di trauma Parte_1 cranico con frattura del basi cranio con focolai lacero contusivi multipli;
- postumi di valido trauma toracico con frattura della VIII e IX costa a destra;
- postumi di frattura delle apofisi trasverse lombari e del soma di L1. Pertanto, il complesso delle menomazioni permanenti, dettagliatamente descritti nell'esame obiettivo, può essere valutato, nella sua globalità, nella misura del 22% (ventidue per cento). Infine, il danno biologico risultante è stato adottato al caso specifico tenuto conto dello stato anteriore del soggetto, dell'età, del sesso, delle ripercussioni sulla vita lavorativa e sociale e dei trattamenti chirurgici possibili (…)”; -che il danno non patrimoniale patito in conseguenza delle lesioni poteva quantificarsi in €.130.430,00 (centotrentamilaquattrocentotrenta), tenendo conto sia del pregiudizio biologico da invalidità temporanea e da invalidità permanente sia del pregiudizio costituito dalla sofferenza fisica, come da CTP;
-che, per effetto del sinistro e delle lesioni patite, egli aveva sofferto e soffriva ancora di continui dolori;
- che, in data 10.07.2014, aveva sporto denuncia- querela, di quanto verificatosi in data 21.04.2014, presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord;
-che, con lettera racc.ta a/r n.14549700541-5 del 24.07.2014, ricevuta in data
30.07.2014, era stata costituita in mora la mentre, con lettera racc.ta a/r n. CP_4
14549700542-6 del 24.07.2014, ricevuta in data 29.07.2014, era stata costituita in mora
[...]
, quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada;
-che, con lettera datata 02.09.2014, , quale Controparte_5
Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva comunicato l'apertura del sinistro;
-che, con lettera pec del 05.05.2016, era stata notificata alla
, quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, richiesta di risarcimento danni e contestuale interruttiva ai fini della prescrizione del sinistro;
-che, in data 24.05.2016, depositata in Cancelleria in data
25.05.2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord aveva richiesto l'archiviazione del procedimento, poi disposta il 12.07.2016 dal G.I.P.; - che, con lettera pec del
05.04.2018, era stata notificata a , quale Impresa designata per la Controparte_5
Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Garanzia Vittime della Strada, richiesta di risarcimento danni e contestuale interruttiva ai fini della prescrizione del sinistro;
-che, tuttavia, nessun risarcimento era stato offerto.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “1)Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro di cui in premessa, e, per l'effetto, 2) Condannare la quale Impresa designata per Controparte_6 la Campania per la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 130.481,98
4 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(centotrentamilaquattrocentoottantuno/98) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche per il tramite di CTU medico legale che fin da adesso si richiede,
e che, comunque, verrà ritenuta equa e di Giustizia, a titolo di risarcimento delle lesioni, patrimoniali
e non patrimoniali, subiti dall' istante, per effetto del sinistro di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
3)
Condannare la quale Impresa designata per la Campania per CP_6 Controparte_5 la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €.545,00 da liquidarsi in via equitativa o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche per il tramite di CTU estimativa, e che comunque sarà ritenuta equa e di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dal motociclo Aprilia modello Leonardo 250 tg BD 766 90, di proprietà dell'istante, per effetto del sinistro di cui in premessa, oltre interessi, come per Legge, e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
5) Condannare la CP_6 CP_5
quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri per il Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
e competenze tutte del Giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre CPA ed IVA, come per Legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione)
Benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva nella qualità Controparte_1 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, che rimaneva contumace.
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, all'udienza del 15.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, non essendosi costituita nel presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Va, altresì, dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta.
5 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Sussiste, altresì, la legittimazione attiva e passiva delle parti di causa che si trae dalla prospettazione fattuale e dalla documentazione prodotta.
Nella fattispecie in esame l'attore ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del FGVS, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) ossia in ragione di sinistro causato da veicolo non identificato.
Al riguardo, deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte
6 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili,
è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia
– querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, come chiarito del resto anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912), la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato)
e 368 (calunnia) del Codice Penale;
sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare,
l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e
334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte
7 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati.
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata). La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi. Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo (cfr., in tal senso, Cass. 10 aprile 1986, n. 2514; Cass. 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. 7 febbraio 1989, n. 775;
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
Peraltro, lo scrivente magistrato condivide integralmente le osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quali ritengono che non sussiste alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di polizia perché la circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere provata anche in altro modo, tra cui la dichiarazione testimoniale, attraverso tracce ambientali o dichiarazioni orali (cfr. fra le tante Sez. 3, Sentenza n.
24449 del 18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007).
8 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La richiamata giurisprudenza ritiene che indubbiamente la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia (ed all'archiviazione dell'azione penale) costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo –pirata. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato dovrebbe versare in atti il decreto d'archiviazione dell'indagine penale, sia perché ciò significherebbe che il requisito previsto dalla citata norma sia assicurato solo laddove le indagini conducano all'archiviazione dell'azione penale (mentre si è detto che è sufficiente una verifica dell'impossibilità ad identificare l'autore della condotta illecita) sia perché in tal modo surrettiziamente l'azione civile (o quanto meno il suo accoglimento) sarebbe postergata alla chiusura delle indagini ed all'archiviazione dell'azione penale, il che appare sicuramente in contrasto con il diritto d'azione garantito ex art. 24 della Costituzione.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità ed abbia fornito dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente. E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice ha provveduto a denunciare il fatto ai competenti organi di Polizia (cfr. allegato 16- prod. attorea) ed ha allegato copia dell'attestazione della avvenuta archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto (cfr. allegato 20- prod. attorea). Le risultanze dell'esame testimoniale, poi, hanno avvalorato la
9 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
prospettazione attorea in ordine alla repentinità dell'investimento ed alla impossibilità di identificare il veicolo investitore (cfr. quanto dichiarato dal teste ). Testimone_1
Accertata in tal modo la legittimazione passiva della compagnia assicurativa, sempre in via preliminare, va dato atto della procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 283 e 287 del d.lgs. n.
209/2005 avendo l'attore inviato ripetute richieste di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa designata ed alla . (cfr. all.n.17,18,19,21- prod. attorea). CP_4
Passando al merito della fattispecie in esame, la domanda risarcitoria deve dirsi fondata nei limiti che seguono.
Invero, le risultanze dell'esame testimoniale hanno avvalorato la prospettazione attorea in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro e alla sua dinamica. Nella specie, il teste Tes_2
, escusso all'udienza del 17.12.2024 ha riferito: “(…) il sinistro si verificò alla fine del mese
[...] di aprile di circa dieci anni fa, intorno alle ore 15:00/ 15:30 circa;
io mi trovavo alla guida della mia autovettura sulla SS che collega Caserta e CA ed è a scorrimento veloce, io stavo seguendo il navigatore per raggiungere la abitazione di un mio collega dell'epoca ed andavo in direzione
CA; ricordo una macchina scura, nera che urtò il motorino condotto dall'attore e dopo l'urto si allontanò; nel frattempo che io accostavo la macchina per avvicinarmi al conducente, la vettura investitrice si allontanò; (…) la strada è a doppia corsia di marcia e sia lo scooter che la vettura investitrice andavano in direzione CA come me (…) avevo la visuale libera, io ero concentrato sul navigatore e guardavo in avanti allorchè vidi l'impatto che sembrò quello di un film;
non vi erano altre vetture che mi precedevano a parte di quella coinvolta nel sinistro e lo scooter;
io alzai lo sguardo e vidi l'impatto, (…) alzai lo sguardo e vidi l'impatto ed il ragazzo rotolare;
la macchina si soffermò e poi andò via, non riuscii a prendere il numero di targa perché mi concentrai sul ragazzo che stava male, aveva all'incirca la mia età e poi perché pensavo che si fermasse visto che aveva rallentato invece, dopo che io accostai, andò via;
(…) si alzò, ma era confuso, gli facevo della domande e non rispondeva, poi si creò caos perché scesero le persone che abitavano nelle vicinanze
e si fermarono le altre macchine;
(…) io aspettai che arrivassero i soccorsi, parlavo con le persone
(…) ; il conducente del motoveicolo aveva il casco integrale e lo indossava quando mi avvicinai;
(…) mi allontani appena arrivarono i soccorsi;
(…) non ho avuto modo di frequentare l'attore successivamente al sinistro per cui non sono in grado di rispondere;
io lasciai le mie generalità alle persone presenti sul posto dando la mia disponibilità a rendere testimonianza avendo assistito al sinistro (…)”.
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro non può, invece considerarsi quanto riferito all'udienza del 10.06.2022 dal teste essendo ella intervenuta solo dopo il suo Testimone_3 verificarsi: “ (…) era intorno al 21 aprile 2014, era Lunedì in Albis, quando i Carabinieri mi
10 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
chiamarono dal telefono di mio OT e mi avvisarono che mio OT era stato coinvolto in un incidente a CA sulla strada principale, prima di entrare a CA;
dopo la loro telefonata io mi recai da sola in macchina sul posto;
la strada in questione, non so se è una provinciale, è a doppio senso di marcia;
io venivo dalla in direzione CA;
il sinistro era avvenuto all'altezza di CP_7 un cartello pubblicitario “La Masseria”; io sono intervenuta dopo il sinistro, quando arrivai era appena arrivata l'ambulanza e lo stavano caricando con indosso il casco sull'ambulanza; era sporco di sangue sulle spalle, io chiesi perché non gli avessero tolto il casco e mi fu risposto “non l'abbiamo tolto perché non sappiamo cosa troviamo”; io seguii l'ambulanza al San Giovanni Bosco a Napoli;
quando arrivai il motorino era stato spostato sulla destra, non ricordo il modello, era di colore nero;
io arrivai intorno alle 15,20 circa, non ci misi molto;
mio OT era in stato confusionale;
(…) io non ho assistito alla dinamica del sinistro, sono intervenuta dopo;
quando io arrivai sul posto c'ero solo io, poi intervennero altre persone ed una signora di cui non sono in grado di riferire il nome, mi disse che aveva visto tutto e che una macchina l'aveva investito e poi era scappata via;
io non pensai
a prendere i recapiti di questa signora perché ero preoccupata per mio OT che stavano soccorrendo ed ero sola;
questa stessa signora mi disse che era stata lei a chiamare i Carabinieri e
l'ambulanza; (…) ricordo che mio OT aveva del sangue che usciva da sotto il caso ed era sotto shock, come mi disse uno dei medici sul posto;
io provai a chiamarlo ma non mi rispondeva;
anche in ospedale sino ai primi accertamenti gli mantennero il casco in testa perché non sapevano cosa avesse riportato;
(…)ancora oggi mio OT porta addosso i danni dell'incidente; per molti giorni è stato in stato confusionale, in ospedale gli davano calmanti perché era agitato;
ancora oggi balbetta mentre prima non lo faceva, soffre di problemi alla gamba ed ha dovuto mettere un tutore per la schiena;
mio OT non ha mai vissuto con me ma, all'epoca, viveva con la mamma, quel pomeriggio gli chiesi di accompagnarmi con lo scooter da mia madre.”
Fermo quanto sopra, al fine della determinazione e quantificazione della responsabilità del veicolo investitore nella produzione del descritto sinistro, oltre l'art. 2054 c.c. – che stabilisce la presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - va preso in considerazione l'art. 1227, comma primo, c.c. – che espressamente disciplina le conseguenze del concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno -. Invero la previsione di una forma di responsabilità oggettiva quale quella di cui all'art. 2054 c.c. e quindi della necessità di una prova alquanto rigorosa per il superamento della presunzione di responsabilità ivi prevista, non esclude la possibilità che possa coesistere con il fatto del danneggiato, il quale non sia tale, tuttavia, da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa quale è quella derivante dalla circolazione stradale e l'evento. Infatti, costituisce principio pacifico quello secondo cui (cfr. da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Sentenza n. 6168 del
11 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
13/03/2009) la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito - sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza - che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
La condotta del conducente antagonista che ascrive ad altri la responsabilità nella causazione del sinistro va, ad avviso dello scrivente ed in base a quanto precede, sempre valutata, pur in assenza di prova, da parte del conducente del veicolo investitore della interruzione del nesso di causalità tra la condotta di quest'ultimo ed il fatto. Invero, i richiamati art. 1227, comma 1, e 2054, comma 2, c.c. non esimono dal considerare anche la condotta quale utente della strada dell'attore al fine di valutare se quest'ultimo possa (ed in che misura) aver partecipato causalmente alla produzione dell'evento.
A tale riguardo va detto che, sulla scorta di quanto sinora esposto e, in assenza di prova contraria che sarebbe stato onere della convenuta fornire, l'attore ebbe un comportamento diligente, percorrendo la strada sul proprio motociclo indossando correttamente i dispositivi di protezione. In particolare, la documentazione in atti e le dichiarazioni di uno dei testi escussi, come già evidenziato, hanno confermato la circostanza, prospettata in citazione, che l'investimento del sig. , il Parte_1 quale si trovava a bordo del proprio motociclo indossando correttamente il casco, avvenne da parte di veicolo – rimasto poi sconosciuto perché allontanatosi nella concitazione degli eventi – che lo tamponò da tergo mentre percorreva la Strada Statale 87 Sannitica: ciò esclude la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1227 c.c., primo comma, come sopra rappresentate.
Nulla ha dimostrato la controparte, rimasta contumace, per confutare l'assunto attoreo e smentire i testi a difesa.
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che non possa ascriversi alcuna responsabilità in capo all'odierno attore nella produzione del sinistro per cui è causa e che quest'ultimo vada attribuito alla piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. Il sinistro – la cui prospettata dinamica è stata confermata dalle risultanze istruttorie - può affermarsi essere derivato dalla impudente condotta alla guida del conducente del veicolo non identificato il quale investì l'attore mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott. Per_6
12 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
– la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, è pienamente condivisa e fatta Per_7 propria dallo scrivente giudicante - , risulta quanto segue: “Sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti e degli accertamenti medico legali praticati, si può affermare che il Sig.
a seguito del sinistro stradale del 21.04.2014 riportò un trauma cranico con Parte_1 focolai lacero-contusivi multipli e frattura della base del cranio, una frattura dell'VIII e IX costa di destra, nonché una frattura del soma di L1 associata a fratture delle apofisi trasverse di destra delle vertebre lombari. Tali lesioni sono per dinamica lesiva, per momento d'evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrua con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, sicché possono essere posti in relazione causale con il sinistro oggetto di valutazione. Sono, infatti, soddisfatti tutti i criteri per il riconoscimento del nesso di causalità evento- lesioni: - criterio cronologico: - topografico;
- efficienza qualitativa e quantitativa;
- continuità nella seriazione dei fenomeni;
- esclusione di altri momenti eziologici. Inoltre, risulta verificato il nesso casuale lesioni-menomazioni, apparendo l'attuale quadro clinico obiettivo perfettamente compatibili con le varie lesioni documentate. Le lesioni risultano compatibili con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla Legge (casco).”
Sussiste, pertanto, il nesso eziologico tra il sinistro per cui è causa ed i postumi residuati in capo all'attore.
Il CTU dott. ha quindi proseguito con la valutazione dei postumi nel modo che segue: Per_7
“Per la valutazione dei postumi, si può far riferimento ai comuni baremès valutativi utilizzati ovvero le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Giuffrè Editore 2016). Nel dettaglio si farà riferimento alle seguenti voci tabellari: - Esiti di frattura vertebrale — Classe I: 3-8%; - Esiti di frattura di una o più apofisi lombari: 6%; - Esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale: 1- 2%; - Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice: 2-4%. Prendendo in riferimento tali voci tabellari e procedendo con criterio analogico proporzionale, per la frattura del soma di L1, attesa
l'assenza di cuneizzazione residua, può essere riconosciuta una percentuale del 6%. A tale percentuale va aggiunto un 6% per le fratture delle apofisi trasverse (appare giustificato il valore massimo del range atteso che sono interessate le apofisi di tutte le vertebre). Pertanto, per le lesioni
a carico del rachide può essere attribuita una valutazione dell'12%. Per la duplice frattura costale, atteso che trattasi di frattura di 2 elementi in assenza di callo osseo deforme, risulta congrua una valutazione del 2%. Per i postumi del trauma cranico, con multipli focolai contusivi e frattura basicranica, procedendo con criterio proporzionale appae giustificata una valutazione del 5% (in virtù dei focolai contusivi strumentalmente accertati)”. Egli ha, pertanto, così concluso: “Orbene,
13 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
in considerazione del fatto che i postumi sono coesistenti tra loro, prendendo in riferimento le singole valutazioni ed applicando il calcolo riduzionistico, appare ragionevole una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 18% (diciotto percento) di danno biologico permanente. I predetti postumi non esercitano riverberi negativi sull'espletamento delle normali attività quotidiane, sull'aspettativa di vita, sulla sfera individuale e su quella socio-relazionale. Inoltre, i predetti postumi non hanno incidenza sulla capacità lavorativa specifica, in riferimento alla mansione di cuoco. Le lesioni riportate a seguito del sinistro in oggetto hanno determinato un periodo di invalidità temporanea valutabile in 30 giorni di ITT ed ulteriori 60 giorni di ITP di cui 20 gg al 75%, 20 gg al
50% ed ulteriori 20 gg al 25%. In merito al danno emergente, risultano sostenute spese per un totale di euro 30.76, da intendersi congrue ed adeguate perla stabilizzazione delle iniziali lesioni e, pertanto, risarcibili.”
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024, trattandosi di sinistro verificatosi prima della entrata in vigore del DPR n. 12/2025 che ha introdotto la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità (c.d. macrolesioni), da applicarsi ai sinistri successivi a tale data (05.03.2025).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio
a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. —
14 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le nuove Tabelle nella versione 2021 in poi, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale”
e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo
Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 18%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (poco più di 32 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi
€.72.767,00 per i suddetti postumi permanenti.
15 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
A tale somma devono aggiungersi €.6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui:
€.3.450,00 per 30 gg Invalidità Temporanea Totale, €.1.725,00 per 20 gg Invalidità Temporanea parziale al 75%, €.1.150,00 per 20 gg Invalidità Temporanea parziale al 50%, €.575,00 per 20 gg
Invalidità Temporanea parziale al 25%.
Il tutto, per un importo complessivo pari ad €.79.697,76 a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità, comprensivo dell'importo di euro 30,76 relativo alle spese mediche documentate.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
16 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Nulla, invece, va riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni al motociclo, dal momento che l'attore non ha fornito né una descrizione puntuale né prova concreta dei danni, limitandosi a produrre alcune fotografie, peraltro non chiare nella loro rappresentazione, e a chiedere il riconoscimento del valore del motociclo sulla base di una generica stima di mercato, senza all'uopo allegare alcun preventivo di riparazione, perizia tecnica, fattura o altro documento idoneo a dimostrare il quantum richiesto.
Né sarebbe stato possibile espletare una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento dei predetti danni – oltretutto nemmeno richiesta da parte attrice - atteso che: che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.
n. 3130/2011).
Né codesto Tribunale avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno posto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso”. (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.79.697,76 la cifra da riconoscere all'attore per i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
17 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare in via solidale la convenuta nella spiegata qualità, al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (data del sinistro
21.04.2014) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 21.04.2014, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 08.03.2018 n.37 (nel cd. scaglione euro 52.001,00 - 260.000,00), recante la
18 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico della convenuta le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa, non risultando al momento della pronunzia della presente sentenza istanza del CTU per la loro liquidazione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo investitore rimasto non identificato;
2) CONDANNA quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di €.79.697,76 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) CONDANNA quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €.27,00 per esborsi ed €.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Franca
D'RR dichiaratasene anticipataria;
4) PONE definitivamente a carico di carico della quale impresa designata per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese relative alla disposta consulenza tecnica
19 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
d'ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa, non risultando al momento della pronunzia della presente sentenza istanza del CTU per la loro liquidazione definitiva.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 06.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
20
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4335 del Ruolo Generale dell'anno 2019 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caserta, al Corso Trieste n.211, presso lo studio dell'avv.to Franca D'RR, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, (P. IVA n. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. P.IVA_1
14, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: Email_1
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in
1 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: - di essere proprietario del motociclo
Aprilia modello Leonardo 250 tg BD76690; - che il giorno 21.04.2014, verso le ore 15:15 circa, in
CA (NA), mentre percorreva a bordo del suddetto motociclo la Strada Statale 87 Sannitica, con direzione di marcia da Caserta verso CA (NA), giunto in prossimità del cartello pubblicitario verticale del Centro Commerciale “La Masseria” posto sul lato destro della carreggiata (direzione di marcia da Caserta verso CA) era stato violentemente tamponato da un autoveicolo di colore scuro e, a seguito dell'impatto, era stato sbalzato dallo scooter ed era rovinato al suolo;
-che, dopo l'impatto, si era alzato per un breve lasso di tempo, per poi ricadere al suolo in un completo stato confusionale, mentre, il conducente dell'autovettura pirata non aveva prestato soccorso e si era dato ad una precipitosa fuga;
-che, sul luogo del sinistro era accorsa la pattuglia dei Carabinieri della
Tenenza di CA (NA), oltre che l'Ambulanza del servizio 118 che l'aveva trasportato presso il
Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli, ancora con il casco indossato ed in uno stato confusionale, con la seguente diagnosi di ingresso “Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzativa e frattura del biscranio. Traumatoracico-addominale con frattura della VIII e IX costa di destra e frattura delle apofisi trasverse delle vertebre lombari e del soma di L”; - che, per effetto dell'incidente de quo, il motociclo Aprilia modello Leonardo 250 tg.
BD76690 aveva riportato ingenti danni alla ruota posteriore, oltre al carter e ad un lungo graffio sulla fiancata posteriore sinistra, la cui riparazione avrebbe comportato un costo superiore rispetto al valore del veicolo, motivo per cui, il danno stimato complessivo poteva essere quantificato nel valore del ciclomotore pari ad €.545,00 (eurocinquecentoquarantacinque/00); -che era stato ricoverato presso il
Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco di Napoli, dal 21.04.2014 al 07.05.2014; -che, in data
07.05.2014, il medico dell'ASL dott. gli aveva consigliato una terapia Persona_1 farmacologica En gocce da assumere due volte al dì; -che, in data 27.05.2014, era stato sottoposto a
TC Cranio, presso il Cetac di Caserta, laddove il radiologo dr. aveva refertato: “(…) Persona_2
l'esame TC cranio è stato eseguito senza perfusione di mezzo di contrasto e.v. In regione fronto- basale destra si osserva un'area ipodensa compatibile con esito di pregressa lesione contusiva (…)
Ulteriore piccola area di analoga densità e significato appare apprezzabile in corrispondenza del gire retto di sinistra (…)”; - che, in data 28.05.2014, il medico di turno dell' dell' Pt_2 [...]
, aveva certificato: “(…) pregresso trauma cranico Controparte_3 con focolai lacero-contusivi multipli. Frattura del biscranio. Lamenta cefalee con disturbi del visus nonché disorientamento T/S (…)” e consigliato esami per lo studio della funzione uditiva;
-che, in data 30.05.2014, il medico convenzionato dott. aveva consigliato sempre En gocce;
Persona_3
-che, in data 09.06.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “(…) il paziente presenta un lieve disorientamento con disturbo dell'attenzione e della
2 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
memoria. Inoltre, l'esame neurologico mette in evidenza una netta riduzione del riflesso con disturbi del cammino (…) la tac del cranio evidenzia stabilizzazione delle lesioni traumatiche cerebrali (…)”;
-che, in data 23.06.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “la tac lombare evidenzia due produzioni discali L4L5 con impronta sul midollo. Per un più preciso iter diagnostico si consiglia di praticare RMN lombare. Controllo tra due mesi (…); - che, in data 11.09.2014, il dott. dell' P.O. San Giovanni Bosco, aveva Persona_4 Parte_3 certificato: “(…) dal controllo obiettivo miglioramento della sintomatologia, migliorata attenzione e orientamento (…)”; -che, in data 07.11.2014, il dott. dell' P.O. San Persona_4 Parte_3
Giovanni Bosco, aveva relazionato: “(…) ricoverato dal 21.04.2014 al 07.05.2014 con diagnosi -
Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzativa e frattura del biscranio. Traumatoracico-addominale con frattura della VIII e IX costa di destra e frattura delle apofisi trasverse delle vertebre lombari e del soma di L – Esame neurologico: in assenza di chiari deficit neurologici il paziente presenta lieve disorientamento temporale con deficit lieve dell'attenzione e della memoria. Per il trauma vertebrale ha presentato per alcuni mesi deficit (…).
Si considera guarito con postumi da valutare in sede medico legale (…)”; -che il suo medico curante dell'istante aveva rilasciato certificato telematico di degenza con prognosi “(…) Trauma cranico con focolai lacero contusivi multipli in evoluzione stabilizzata e con frattura base cranica. Frattura VIII
e IX costa dx. Frattura Apofisi trasverse delle vertebre lombari e soma L1 (…)”, a far data dal
07.05.2016 e fino al 30.06.2014; -che il danno patrimoniale derivate dalle spese mediche sostenute per tutto il periodo di convalescenza poteva essere quantificato in complessivi €.51,98
(cinquantuno/98); -che, con relazione medico legale dell'11.10.2018, il dr. – Persona_5
Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale di Coordinamento della Medicina Legale – Unità
Medico Legale valutazione Sinistri, aveva ritenuto che “(…) le lesioni riconoscono un meccanismo eziopatogenetico pienamente conforme alla dinamica dell'incidente riferito. Infatti, le fratture craniche con interessamento encefalico e le fratture vertebrali riconoscono facile genesi nell'azione traumatica diretta dovuta all'impatto del corpo contro il motoveicolo e/o il selciato. Mentre la frattura delle apofisi trasverse del tratto lombare trova spiegazione nell'azione traumatica indiretta per la brusca contrazione dei muscoli che vi si inseriscono. Tali lesioni necessitano di ricovero ospedaliero, inizialmente e cure mediche e riabilitative successivamente. Si giunge, pertanto, sulla base della documentazione in possesso e della comune dottrina medico-legale ad una valutazione complessiva dell'Inabilità Temporanea in giorni 200 (duecento), suddivisa in gg. 61 (sessantuno) di
Totale (I.T.T.), gg 79 (settantanove) di Parziale (I.T.P.), progressivamente decrescente e mediamente valutabile con un tasso del 50% e giorni 60 (sessanta) di Parziale (I.T.P.), progressivamente decrescente e mediamente valutabile con un tasso al 25%. Prendendo in considerazione il danno
3 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
permanente si può affermare che allo stato il sig. è portatore di: - postumi di trauma Parte_1 cranico con frattura del basi cranio con focolai lacero contusivi multipli;
- postumi di valido trauma toracico con frattura della VIII e IX costa a destra;
- postumi di frattura delle apofisi trasverse lombari e del soma di L1. Pertanto, il complesso delle menomazioni permanenti, dettagliatamente descritti nell'esame obiettivo, può essere valutato, nella sua globalità, nella misura del 22% (ventidue per cento). Infine, il danno biologico risultante è stato adottato al caso specifico tenuto conto dello stato anteriore del soggetto, dell'età, del sesso, delle ripercussioni sulla vita lavorativa e sociale e dei trattamenti chirurgici possibili (…)”; -che il danno non patrimoniale patito in conseguenza delle lesioni poteva quantificarsi in €.130.430,00 (centotrentamilaquattrocentotrenta), tenendo conto sia del pregiudizio biologico da invalidità temporanea e da invalidità permanente sia del pregiudizio costituito dalla sofferenza fisica, come da CTP;
-che, per effetto del sinistro e delle lesioni patite, egli aveva sofferto e soffriva ancora di continui dolori;
- che, in data 10.07.2014, aveva sporto denuncia- querela, di quanto verificatosi in data 21.04.2014, presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord;
-che, con lettera racc.ta a/r n.14549700541-5 del 24.07.2014, ricevuta in data
30.07.2014, era stata costituita in mora la mentre, con lettera racc.ta a/r n. CP_4
14549700542-6 del 24.07.2014, ricevuta in data 29.07.2014, era stata costituita in mora
[...]
, quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada;
-che, con lettera datata 02.09.2014, , quale Controparte_5
Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva comunicato l'apertura del sinistro;
-che, con lettera pec del 05.05.2016, era stata notificata alla
, quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, richiesta di risarcimento danni e contestuale interruttiva ai fini della prescrizione del sinistro;
-che, in data 24.05.2016, depositata in Cancelleria in data
25.05.2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord aveva richiesto l'archiviazione del procedimento, poi disposta il 12.07.2016 dal G.I.P.; - che, con lettera pec del
05.04.2018, era stata notificata a , quale Impresa designata per la Controparte_5
Campania per la gestione dei sinistri Fondo di Garanzia Vittime della Strada, richiesta di risarcimento danni e contestuale interruttiva ai fini della prescrizione del sinistro;
-che, tuttavia, nessun risarcimento era stato offerto.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “1)Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro di cui in premessa, e, per l'effetto, 2) Condannare la quale Impresa designata per Controparte_6 la Campania per la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 130.481,98
4 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(centotrentamilaquattrocentoottantuno/98) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche per il tramite di CTU medico legale che fin da adesso si richiede,
e che, comunque, verrà ritenuta equa e di Giustizia, a titolo di risarcimento delle lesioni, patrimoniali
e non patrimoniali, subiti dall' istante, per effetto del sinistro di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
3)
Condannare la quale Impresa designata per la Campania per CP_6 Controparte_5 la gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €.545,00 da liquidarsi in via equitativa o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche per il tramite di CTU estimativa, e che comunque sarà ritenuta equa e di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dal motociclo Aprilia modello Leonardo 250 tg BD 766 90, di proprietà dell'istante, per effetto del sinistro di cui in premessa, oltre interessi, come per Legge, e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
5) Condannare la CP_6 CP_5
quale Impresa designata per la Campania per la gestione dei sinistri per il Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
e competenze tutte del Giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre CPA ed IVA, come per Legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione)
Benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva nella qualità Controparte_1 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, che rimaneva contumace.
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, all'udienza del 15.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, non essendosi costituita nel presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Va, altresì, dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta.
5 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Sussiste, altresì, la legittimazione attiva e passiva delle parti di causa che si trae dalla prospettazione fattuale e dalla documentazione prodotta.
Nella fattispecie in esame l'attore ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del FGVS, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) ossia in ragione di sinistro causato da veicolo non identificato.
Al riguardo, deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte
6 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili,
è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia
– querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, come chiarito del resto anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912), la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato)
e 368 (calunnia) del Codice Penale;
sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare,
l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e
334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte
7 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati.
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata). La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi. Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo (cfr., in tal senso, Cass. 10 aprile 1986, n. 2514; Cass. 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. 7 febbraio 1989, n. 775;
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
Peraltro, lo scrivente magistrato condivide integralmente le osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quali ritengono che non sussiste alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di polizia perché la circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere provata anche in altro modo, tra cui la dichiarazione testimoniale, attraverso tracce ambientali o dichiarazioni orali (cfr. fra le tante Sez. 3, Sentenza n.
24449 del 18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007).
8 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La richiamata giurisprudenza ritiene che indubbiamente la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia (ed all'archiviazione dell'azione penale) costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo –pirata. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato dovrebbe versare in atti il decreto d'archiviazione dell'indagine penale, sia perché ciò significherebbe che il requisito previsto dalla citata norma sia assicurato solo laddove le indagini conducano all'archiviazione dell'azione penale (mentre si è detto che è sufficiente una verifica dell'impossibilità ad identificare l'autore della condotta illecita) sia perché in tal modo surrettiziamente l'azione civile (o quanto meno il suo accoglimento) sarebbe postergata alla chiusura delle indagini ed all'archiviazione dell'azione penale, il che appare sicuramente in contrasto con il diritto d'azione garantito ex art. 24 della Costituzione.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità ed abbia fornito dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente. E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice ha provveduto a denunciare il fatto ai competenti organi di Polizia (cfr. allegato 16- prod. attorea) ed ha allegato copia dell'attestazione della avvenuta archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto (cfr. allegato 20- prod. attorea). Le risultanze dell'esame testimoniale, poi, hanno avvalorato la
9 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
prospettazione attorea in ordine alla repentinità dell'investimento ed alla impossibilità di identificare il veicolo investitore (cfr. quanto dichiarato dal teste ). Testimone_1
Accertata in tal modo la legittimazione passiva della compagnia assicurativa, sempre in via preliminare, va dato atto della procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 283 e 287 del d.lgs. n.
209/2005 avendo l'attore inviato ripetute richieste di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa designata ed alla . (cfr. all.n.17,18,19,21- prod. attorea). CP_4
Passando al merito della fattispecie in esame, la domanda risarcitoria deve dirsi fondata nei limiti che seguono.
Invero, le risultanze dell'esame testimoniale hanno avvalorato la prospettazione attorea in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro e alla sua dinamica. Nella specie, il teste Tes_2
, escusso all'udienza del 17.12.2024 ha riferito: “(…) il sinistro si verificò alla fine del mese
[...] di aprile di circa dieci anni fa, intorno alle ore 15:00/ 15:30 circa;
io mi trovavo alla guida della mia autovettura sulla SS che collega Caserta e CA ed è a scorrimento veloce, io stavo seguendo il navigatore per raggiungere la abitazione di un mio collega dell'epoca ed andavo in direzione
CA; ricordo una macchina scura, nera che urtò il motorino condotto dall'attore e dopo l'urto si allontanò; nel frattempo che io accostavo la macchina per avvicinarmi al conducente, la vettura investitrice si allontanò; (…) la strada è a doppia corsia di marcia e sia lo scooter che la vettura investitrice andavano in direzione CA come me (…) avevo la visuale libera, io ero concentrato sul navigatore e guardavo in avanti allorchè vidi l'impatto che sembrò quello di un film;
non vi erano altre vetture che mi precedevano a parte di quella coinvolta nel sinistro e lo scooter;
io alzai lo sguardo e vidi l'impatto, (…) alzai lo sguardo e vidi l'impatto ed il ragazzo rotolare;
la macchina si soffermò e poi andò via, non riuscii a prendere il numero di targa perché mi concentrai sul ragazzo che stava male, aveva all'incirca la mia età e poi perché pensavo che si fermasse visto che aveva rallentato invece, dopo che io accostai, andò via;
(…) si alzò, ma era confuso, gli facevo della domande e non rispondeva, poi si creò caos perché scesero le persone che abitavano nelle vicinanze
e si fermarono le altre macchine;
(…) io aspettai che arrivassero i soccorsi, parlavo con le persone
(…) ; il conducente del motoveicolo aveva il casco integrale e lo indossava quando mi avvicinai;
(…) mi allontani appena arrivarono i soccorsi;
(…) non ho avuto modo di frequentare l'attore successivamente al sinistro per cui non sono in grado di rispondere;
io lasciai le mie generalità alle persone presenti sul posto dando la mia disponibilità a rendere testimonianza avendo assistito al sinistro (…)”.
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro non può, invece considerarsi quanto riferito all'udienza del 10.06.2022 dal teste essendo ella intervenuta solo dopo il suo Testimone_3 verificarsi: “ (…) era intorno al 21 aprile 2014, era Lunedì in Albis, quando i Carabinieri mi
10 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
chiamarono dal telefono di mio OT e mi avvisarono che mio OT era stato coinvolto in un incidente a CA sulla strada principale, prima di entrare a CA;
dopo la loro telefonata io mi recai da sola in macchina sul posto;
la strada in questione, non so se è una provinciale, è a doppio senso di marcia;
io venivo dalla in direzione CA;
il sinistro era avvenuto all'altezza di CP_7 un cartello pubblicitario “La Masseria”; io sono intervenuta dopo il sinistro, quando arrivai era appena arrivata l'ambulanza e lo stavano caricando con indosso il casco sull'ambulanza; era sporco di sangue sulle spalle, io chiesi perché non gli avessero tolto il casco e mi fu risposto “non l'abbiamo tolto perché non sappiamo cosa troviamo”; io seguii l'ambulanza al San Giovanni Bosco a Napoli;
quando arrivai il motorino era stato spostato sulla destra, non ricordo il modello, era di colore nero;
io arrivai intorno alle 15,20 circa, non ci misi molto;
mio OT era in stato confusionale;
(…) io non ho assistito alla dinamica del sinistro, sono intervenuta dopo;
quando io arrivai sul posto c'ero solo io, poi intervennero altre persone ed una signora di cui non sono in grado di riferire il nome, mi disse che aveva visto tutto e che una macchina l'aveva investito e poi era scappata via;
io non pensai
a prendere i recapiti di questa signora perché ero preoccupata per mio OT che stavano soccorrendo ed ero sola;
questa stessa signora mi disse che era stata lei a chiamare i Carabinieri e
l'ambulanza; (…) ricordo che mio OT aveva del sangue che usciva da sotto il caso ed era sotto shock, come mi disse uno dei medici sul posto;
io provai a chiamarlo ma non mi rispondeva;
anche in ospedale sino ai primi accertamenti gli mantennero il casco in testa perché non sapevano cosa avesse riportato;
(…)ancora oggi mio OT porta addosso i danni dell'incidente; per molti giorni è stato in stato confusionale, in ospedale gli davano calmanti perché era agitato;
ancora oggi balbetta mentre prima non lo faceva, soffre di problemi alla gamba ed ha dovuto mettere un tutore per la schiena;
mio OT non ha mai vissuto con me ma, all'epoca, viveva con la mamma, quel pomeriggio gli chiesi di accompagnarmi con lo scooter da mia madre.”
Fermo quanto sopra, al fine della determinazione e quantificazione della responsabilità del veicolo investitore nella produzione del descritto sinistro, oltre l'art. 2054 c.c. – che stabilisce la presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - va preso in considerazione l'art. 1227, comma primo, c.c. – che espressamente disciplina le conseguenze del concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno -. Invero la previsione di una forma di responsabilità oggettiva quale quella di cui all'art. 2054 c.c. e quindi della necessità di una prova alquanto rigorosa per il superamento della presunzione di responsabilità ivi prevista, non esclude la possibilità che possa coesistere con il fatto del danneggiato, il quale non sia tale, tuttavia, da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa quale è quella derivante dalla circolazione stradale e l'evento. Infatti, costituisce principio pacifico quello secondo cui (cfr. da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Sentenza n. 6168 del
11 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
13/03/2009) la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito - sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza - che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
La condotta del conducente antagonista che ascrive ad altri la responsabilità nella causazione del sinistro va, ad avviso dello scrivente ed in base a quanto precede, sempre valutata, pur in assenza di prova, da parte del conducente del veicolo investitore della interruzione del nesso di causalità tra la condotta di quest'ultimo ed il fatto. Invero, i richiamati art. 1227, comma 1, e 2054, comma 2, c.c. non esimono dal considerare anche la condotta quale utente della strada dell'attore al fine di valutare se quest'ultimo possa (ed in che misura) aver partecipato causalmente alla produzione dell'evento.
A tale riguardo va detto che, sulla scorta di quanto sinora esposto e, in assenza di prova contraria che sarebbe stato onere della convenuta fornire, l'attore ebbe un comportamento diligente, percorrendo la strada sul proprio motociclo indossando correttamente i dispositivi di protezione. In particolare, la documentazione in atti e le dichiarazioni di uno dei testi escussi, come già evidenziato, hanno confermato la circostanza, prospettata in citazione, che l'investimento del sig. , il Parte_1 quale si trovava a bordo del proprio motociclo indossando correttamente il casco, avvenne da parte di veicolo – rimasto poi sconosciuto perché allontanatosi nella concitazione degli eventi – che lo tamponò da tergo mentre percorreva la Strada Statale 87 Sannitica: ciò esclude la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1227 c.c., primo comma, come sopra rappresentate.
Nulla ha dimostrato la controparte, rimasta contumace, per confutare l'assunto attoreo e smentire i testi a difesa.
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che non possa ascriversi alcuna responsabilità in capo all'odierno attore nella produzione del sinistro per cui è causa e che quest'ultimo vada attribuito alla piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. Il sinistro – la cui prospettata dinamica è stata confermata dalle risultanze istruttorie - può affermarsi essere derivato dalla impudente condotta alla guida del conducente del veicolo non identificato il quale investì l'attore mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott. Per_6
12 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
– la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, è pienamente condivisa e fatta Per_7 propria dallo scrivente giudicante - , risulta quanto segue: “Sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti e degli accertamenti medico legali praticati, si può affermare che il Sig.
a seguito del sinistro stradale del 21.04.2014 riportò un trauma cranico con Parte_1 focolai lacero-contusivi multipli e frattura della base del cranio, una frattura dell'VIII e IX costa di destra, nonché una frattura del soma di L1 associata a fratture delle apofisi trasverse di destra delle vertebre lombari. Tali lesioni sono per dinamica lesiva, per momento d'evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrua con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, sicché possono essere posti in relazione causale con il sinistro oggetto di valutazione. Sono, infatti, soddisfatti tutti i criteri per il riconoscimento del nesso di causalità evento- lesioni: - criterio cronologico: - topografico;
- efficienza qualitativa e quantitativa;
- continuità nella seriazione dei fenomeni;
- esclusione di altri momenti eziologici. Inoltre, risulta verificato il nesso casuale lesioni-menomazioni, apparendo l'attuale quadro clinico obiettivo perfettamente compatibili con le varie lesioni documentate. Le lesioni risultano compatibili con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla Legge (casco).”
Sussiste, pertanto, il nesso eziologico tra il sinistro per cui è causa ed i postumi residuati in capo all'attore.
Il CTU dott. ha quindi proseguito con la valutazione dei postumi nel modo che segue: Per_7
“Per la valutazione dei postumi, si può far riferimento ai comuni baremès valutativi utilizzati ovvero le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Giuffrè Editore 2016). Nel dettaglio si farà riferimento alle seguenti voci tabellari: - Esiti di frattura vertebrale — Classe I: 3-8%; - Esiti di frattura di una o più apofisi lombari: 6%; - Esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale: 1- 2%; - Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice: 2-4%. Prendendo in riferimento tali voci tabellari e procedendo con criterio analogico proporzionale, per la frattura del soma di L1, attesa
l'assenza di cuneizzazione residua, può essere riconosciuta una percentuale del 6%. A tale percentuale va aggiunto un 6% per le fratture delle apofisi trasverse (appare giustificato il valore massimo del range atteso che sono interessate le apofisi di tutte le vertebre). Pertanto, per le lesioni
a carico del rachide può essere attribuita una valutazione dell'12%. Per la duplice frattura costale, atteso che trattasi di frattura di 2 elementi in assenza di callo osseo deforme, risulta congrua una valutazione del 2%. Per i postumi del trauma cranico, con multipli focolai contusivi e frattura basicranica, procedendo con criterio proporzionale appae giustificata una valutazione del 5% (in virtù dei focolai contusivi strumentalmente accertati)”. Egli ha, pertanto, così concluso: “Orbene,
13 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
in considerazione del fatto che i postumi sono coesistenti tra loro, prendendo in riferimento le singole valutazioni ed applicando il calcolo riduzionistico, appare ragionevole una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 18% (diciotto percento) di danno biologico permanente. I predetti postumi non esercitano riverberi negativi sull'espletamento delle normali attività quotidiane, sull'aspettativa di vita, sulla sfera individuale e su quella socio-relazionale. Inoltre, i predetti postumi non hanno incidenza sulla capacità lavorativa specifica, in riferimento alla mansione di cuoco. Le lesioni riportate a seguito del sinistro in oggetto hanno determinato un periodo di invalidità temporanea valutabile in 30 giorni di ITT ed ulteriori 60 giorni di ITP di cui 20 gg al 75%, 20 gg al
50% ed ulteriori 20 gg al 25%. In merito al danno emergente, risultano sostenute spese per un totale di euro 30.76, da intendersi congrue ed adeguate perla stabilizzazione delle iniziali lesioni e, pertanto, risarcibili.”
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024, trattandosi di sinistro verificatosi prima della entrata in vigore del DPR n. 12/2025 che ha introdotto la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità (c.d. macrolesioni), da applicarsi ai sinistri successivi a tale data (05.03.2025).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio
a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. —
14 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le nuove Tabelle nella versione 2021 in poi, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale”
e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo
Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 18%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (poco più di 32 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi
€.72.767,00 per i suddetti postumi permanenti.
15 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
A tale somma devono aggiungersi €.6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui:
€.3.450,00 per 30 gg Invalidità Temporanea Totale, €.1.725,00 per 20 gg Invalidità Temporanea parziale al 75%, €.1.150,00 per 20 gg Invalidità Temporanea parziale al 50%, €.575,00 per 20 gg
Invalidità Temporanea parziale al 25%.
Il tutto, per un importo complessivo pari ad €.79.697,76 a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità, comprensivo dell'importo di euro 30,76 relativo alle spese mediche documentate.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
16 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Nulla, invece, va riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni al motociclo, dal momento che l'attore non ha fornito né una descrizione puntuale né prova concreta dei danni, limitandosi a produrre alcune fotografie, peraltro non chiare nella loro rappresentazione, e a chiedere il riconoscimento del valore del motociclo sulla base di una generica stima di mercato, senza all'uopo allegare alcun preventivo di riparazione, perizia tecnica, fattura o altro documento idoneo a dimostrare il quantum richiesto.
Né sarebbe stato possibile espletare una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento dei predetti danni – oltretutto nemmeno richiesta da parte attrice - atteso che: che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.
n. 3130/2011).
Né codesto Tribunale avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno posto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso”. (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.79.697,76 la cifra da riconoscere all'attore per i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
17 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare in via solidale la convenuta nella spiegata qualità, al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (data del sinistro
21.04.2014) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 21.04.2014, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 08.03.2018 n.37 (nel cd. scaglione euro 52.001,00 - 260.000,00), recante la
18 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico della convenuta le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa, non risultando al momento della pronunzia della presente sentenza istanza del CTU per la loro liquidazione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo investitore rimasto non identificato;
2) CONDANNA quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di €.79.697,76 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) CONDANNA quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €.27,00 per esborsi ed €.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Franca
D'RR dichiaratasene anticipataria;
4) PONE definitivamente a carico di carico della quale impresa designata per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese relative alla disposta consulenza tecnica
19 R.g.n°4335 / 2019 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
d'ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa, non risultando al momento della pronunzia della presente sentenza istanza del CTU per la loro liquidazione definitiva.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 06.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
20