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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 154/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 154/2023, avente ad oggetto: assegno sociale
TRA
(Codice Fiscale: ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via Serra n. 24 presso lo studio dell'avv.
EL PR che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
EL OV e MB RA, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 27.01.2023 parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo
Tribunale esponendo di avere presentato, in data 11/11/2020, domanda all' al fine di ottenere la CP_1 erogazione dell'assegno sociale;
che l' in data 8/03/2021, respingeva detta domanda - Rif. CP_1 domanda n. 2051871600018 - per il seguente motivo: "La S.V. ha dichiarato di non essersi mai allontanata dall'Italia invece il suo nominativo risulta nei nostri archivi dei lavoratori migranti”; che in data 2.09.2021, presentava richiesta di riesame con la quale precisava di essere stata in Germania dal 1/01/1972 al 31/12/1977 e di non essere titolare di pensione estera;
che in data 4/10/2021,
l' respingeva l'istanza di riesame del 2.09.2021 con nota dal seguente tenore letterale: "Le CP_1 comunico che questa struttura dopo aver riesaminato la domanda in oggetto, tenendo conto di quanto da lei sostenuto con il riesame del 04.10.2021, ha assunto la decisione di: annullare i motivi del precedente rifiuto. Ciò nonostante la domanda non può comunque essere accolta per le seguenti ulteriori ragioni: Riesame non autorizzato. Produrre nuova domanda"; che dunque impugnava in data 9/12/2021 in via amministrativa innanzi al Comitato Provinciale di Cosenza la CP_1 determinazione di reiezione dell' del 4/10/2021; Con Delibera n. 2232000 del 19/12/2022, il CP_1
Comitato Provinciale I.N.P.S. di Cosenza rigettava il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data 9.12.2021.
Ritenuto il provvedimento di diniego dell'Istituto erroneo, l'istante ha dunque chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con vittoria delle spese CP_1 di lite con attribuzione.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in
13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. […] 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore sia rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991 n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987
n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n.
335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché CP_1 titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
§ 3. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio.
I requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'Assegno sociale, validi per l'anno 2021, anno della domanda amministrativa sono:
1. aver compiuto 67 anni di età alla data di presentazione della domanda;
2. avere la cittadinanza italiana o europea;
3. dimostrare una residenza effettiva e abituale in Italia, cioè di aver soggiornato per almeno 10 anni continuativi in Italia;
4. dimostrare di percepire un reddito annuo personale inferiore ad euro 5.977,79 per i non coniugati e ad euro 11.955,58 euro per i coniugati.
Nel caso di specie, è pacifico il possesso da parte del ricorrente dei primi due requisiti innanzi citati.
Parte ricorrente ha poi fornito la prova della presenza continuativa per almeno 10 anni in Italia mediante il certificato storico di residenza allegato al ricorso, dal quale emerge che essa ha mantenuto la residenza nel medesimo Comune di Longobardi sin dalla nascita (cfr. certificato di residenza storico – fascicolo ricorrente). Nell'atto introduttivo, inoltre parte ricorrente ha affermato di aver soggiornato in Germania dal 1972 al 1977; pertanto, dalla documentazione in atti si evince che, al netto del periodo di permanenza all'estero, essa è stata presente continuativamente sul territorio nazionale per un periodo ben superiore ai 10 anni (periodo che, tra l'altro, la norma neppure richiede si collochi necessariamente nel decennio antecedente la domanda amministrativa).
L' contesta, inoltre, il possesso di un reddito inferiore al limite di legge. CP_1
L'eccezione è infondata, in quanto dalla documentazione presente agli atti di causa emerge che la ricorrente, coniugata con , ha percepito nel 2020 un reddito di euro 23,00 mentre Persona_1 il coniuge un reddito di euro 4.815,00 (cfr. mod. 730 2021 fascicolo ricorrente). CP_ Nella specie, infine, l' non ha dimostrato che vi siano ulteriori redditi per il ricorrente;
non CP_ risultano, inoltre, dedotti dall' comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
§ 4. In assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 01.12.2020 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) e, per l'effetto, CP_ va condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00) della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. EL
PR dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'assegno sociale dal 01.12.2020 e, per l'effetto, condanna Parte_1
CP_ l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. EL PR dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 154/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 154/2023, avente ad oggetto: assegno sociale
TRA
(Codice Fiscale: ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via Serra n. 24 presso lo studio dell'avv.
EL PR che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
EL OV e MB RA, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 27.01.2023 parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questo
Tribunale esponendo di avere presentato, in data 11/11/2020, domanda all' al fine di ottenere la CP_1 erogazione dell'assegno sociale;
che l' in data 8/03/2021, respingeva detta domanda - Rif. CP_1 domanda n. 2051871600018 - per il seguente motivo: "La S.V. ha dichiarato di non essersi mai allontanata dall'Italia invece il suo nominativo risulta nei nostri archivi dei lavoratori migranti”; che in data 2.09.2021, presentava richiesta di riesame con la quale precisava di essere stata in Germania dal 1/01/1972 al 31/12/1977 e di non essere titolare di pensione estera;
che in data 4/10/2021,
l' respingeva l'istanza di riesame del 2.09.2021 con nota dal seguente tenore letterale: "Le CP_1 comunico che questa struttura dopo aver riesaminato la domanda in oggetto, tenendo conto di quanto da lei sostenuto con il riesame del 04.10.2021, ha assunto la decisione di: annullare i motivi del precedente rifiuto. Ciò nonostante la domanda non può comunque essere accolta per le seguenti ulteriori ragioni: Riesame non autorizzato. Produrre nuova domanda"; che dunque impugnava in data 9/12/2021 in via amministrativa innanzi al Comitato Provinciale di Cosenza la CP_1 determinazione di reiezione dell' del 4/10/2021; Con Delibera n. 2232000 del 19/12/2022, il CP_1
Comitato Provinciale I.N.P.S. di Cosenza rigettava il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data 9.12.2021.
Ritenuto il provvedimento di diniego dell'Istituto erroneo, l'istante ha dunque chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con vittoria delle spese CP_1 di lite con attribuzione.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in
13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. […] 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore sia rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991 n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987
n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n.
335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché CP_1 titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
§ 3. Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio.
I requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'Assegno sociale, validi per l'anno 2021, anno della domanda amministrativa sono:
1. aver compiuto 67 anni di età alla data di presentazione della domanda;
2. avere la cittadinanza italiana o europea;
3. dimostrare una residenza effettiva e abituale in Italia, cioè di aver soggiornato per almeno 10 anni continuativi in Italia;
4. dimostrare di percepire un reddito annuo personale inferiore ad euro 5.977,79 per i non coniugati e ad euro 11.955,58 euro per i coniugati.
Nel caso di specie, è pacifico il possesso da parte del ricorrente dei primi due requisiti innanzi citati.
Parte ricorrente ha poi fornito la prova della presenza continuativa per almeno 10 anni in Italia mediante il certificato storico di residenza allegato al ricorso, dal quale emerge che essa ha mantenuto la residenza nel medesimo Comune di Longobardi sin dalla nascita (cfr. certificato di residenza storico – fascicolo ricorrente). Nell'atto introduttivo, inoltre parte ricorrente ha affermato di aver soggiornato in Germania dal 1972 al 1977; pertanto, dalla documentazione in atti si evince che, al netto del periodo di permanenza all'estero, essa è stata presente continuativamente sul territorio nazionale per un periodo ben superiore ai 10 anni (periodo che, tra l'altro, la norma neppure richiede si collochi necessariamente nel decennio antecedente la domanda amministrativa).
L' contesta, inoltre, il possesso di un reddito inferiore al limite di legge. CP_1
L'eccezione è infondata, in quanto dalla documentazione presente agli atti di causa emerge che la ricorrente, coniugata con , ha percepito nel 2020 un reddito di euro 23,00 mentre Persona_1 il coniuge un reddito di euro 4.815,00 (cfr. mod. 730 2021 fascicolo ricorrente). CP_ Nella specie, infine, l' non ha dimostrato che vi siano ulteriori redditi per il ricorrente;
non CP_ risultano, inoltre, dedotti dall' comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
§ 4. In assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 01.12.2020 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) e, per l'effetto, CP_ va condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00) della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. EL
PR dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'assegno sociale dal 01.12.2020 e, per l'effetto, condanna Parte_1
CP_ l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. EL PR dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso