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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 94-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile – settore Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Di Credico Giudice letto il ricorso introduttivo;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.
94/2025 del ruolo deI P.U. su ricorso proposto da (c.f. e Parte_1 partita IVA , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Sabotino n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Benedetto Carratelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale de Filippis n. 85, presso lo studio dell'Avv. Daniela Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2025 la società ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della deducendo che quest'ultima versa in uno stato di insolvenza. Controparte_1
A fondamento della domanda parte ricorrente – premesso di aver stipulato in data 14 marzo
2024 con la società contratto (rep. n. 111505, racc. n. 46095, registrato in CP_1
Cosenza il 19 marzo 2024 al n. 5498 serie 1T) di affitto del “ramo d'azienda consistente nella gestione della struttura alberghiera sita in Belvedere Marittimo alla Via L. Da Cutro, denominata “Hotel Bouganville Palace” – ha dedotto ed allegato che la società affittuaria si è resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, avendo provveduto con ritardo al pagamento del canone pattuito per l'anno 2024, “mentre, per quanto riguarda il pagamento del canone relativo all'anno 2025, ha consegnato alla società concedente alcuni assegni, uno dei quali, di € 30.500,00, è tornato impagato per “mancanza totale o parziale di fondi alla presentazione”.
Sulla scorta di tali premesse, la ha, pertanto, chiesto “Che il Parte_1
Tribunale adito, previa convocazione delle parti, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della Società (c.f. e p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro alla Via Carmine
Lidonnici n. 27 – indirizzo pec: Email_1
1.1. Con memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2025, si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'insussistenza dello stato di insolvenza e, quindi, dei necessari presupposti per l'accoglimento dell'avversa domanda.
In particolare, ha eccepito che il mancato pagamento dei canoni è dovuto alla grave inadempienza della ricorrente, la quale - “nonostante le reiterate diffide e richieste di intervento
(PEC 7 maggio 2025, 9 ottobre 2025)” - non ha eseguito i necessari lavori di adeguamento della struttura alberghiera che, all'indomani della consegna, ha presentato uno stato di evidente inadeguatezza dovuto a “impianti non a norma, intonaci ammalorati, terrazze inagibili e mancanza di certificazioni di sicurezza indispensabili all'apertura al pubblico”.
Ha, dunque, rappresentato di aver dovuto provvedere al necessario adeguamento degli impianti, sostenendo “spese urgenti e indispensabili per € 18.926,47, oltre a € 1.210,65 per la messa in sicurezza della cabina elettrica” e che a causa di tali gravi omissioni della locatrice, deve ritenersi legittima la sospensione e/o riduzione del canone.
Ha, altresì, esposto che “Dal bilancio al 31.12.2024 risultano: Attivo € 76.960, Debiti €
125.555, Perdita € 58.595. La relazione del commercialista Dott. Parte_2
2
[...] specifica che le perdite derivano da costi straordinari di ristrutturazione non imputabili alla società e prevede un riequilibrio nel 2025”.
Fatte tali premesse, la società resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare infondato il ricorso per apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
2. Accertare
l'inadempimento di e la conseguente legittimità della Parte_1 sospensione/riduzione del canone;
3. Confermare la piena operatività della Controparte_1
e la continuità aziendale;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.2. All'udienza del 19 novembre 2025, il difensore della ricorrente ha, altresì, evidenziato di aver depositato ulteriore titolo insoluto, dell'importo di euro 30.500 e precisato che la società debitrice non è da considerare impresa minore, risultando dai bilanci fatturati annui superiori ad € 300.000,00. Ha, inoltre, contestato, l'inadempimento eccepito da controparte, asserendo il carattere ordinario degli interventi di manutenzione dell'immobile, a carico dunque della società debitrice.
Il difensore della resistente ha, invece, impugnato e contestato le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
Sentiti i difensori, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio.
2. Preliminarmente, il Tribunale osserva che la società resistente ha la propria sede legale nel comune di Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 27, di talché deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII, non essendo stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione.
3. Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della parte ricorrente, atteso che la società vanta un credito nei confronti della resistente pari ad euro Parte_1
61.000,00 derivante dal mancato pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda, consistente nella gestione della struttura alberghiera sita in Belvedere Marittimo alla Via L. Da
Cutro, denominata “Hotel Bouganville Palace”. Ed invero, entrambi gli assegni all'uopo consegnati alla creditrice – portati all'incasso - sono rimasti impagati per assenza di fondi.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Deve, invero, rilevarsi che:
- nel costituirsi nel presente procedimento la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121
CCI, trattandosi di limiti dimensionali che la citata norma ha espressamente previsto in via cumulativa, sicché anche il superamento di uno solo di essi è condizione sufficiente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
3 - dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 depositato è emerso il superamento delle soglie di cui alla citata lett. d), risultando ricavi per un ammontare complessivo di € 304.723,00;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dalla ricorrente, in relazione al quale le argomentazioni offerte in ordine all'inadempimento della controparte, di cui ha chiesto l'accertamento, appaiono infondate: ed invero, non può non osservarsi che: a) sebbene la resistente abbia eccepito un “grave inadempimento del locatore ex art. 1584 c.c.” legittimante la sospensione e/o la riduzione del canone di affitto, non risulta aver intrapreso alcuna azione di cognizione volta a far accertare giudizialmente l'inadempienza contrattuale della ricorrente;
b) quantunque deduca che, già al momento della consegna, l'immobile ha mostrato la sussistenza di gravi inadeguatezze e carenze - presentando “impianti non a norma, intonaci ammalorati, terrazze inagibili e mancanza di certificazioni di sicurezza indispensabili all'apertura al pubblico”- appare improbabile che prima di accingersi alla stipulazione del contratto di affitto, la debitrice non abbia verificato lo stato effettivo della struttura e la sussistenza delle certificazioni di sicurezza;
inoltre, le diffide che la resistente ha inviato alla controparte a mezzo pec del 7 maggio 2025 e del 9 ottobre 2025 seguono di oltre un anno la stipulazione del contratto, avvenuta in data 14 marzo 2024; c) in ogni caso, le spese che la ha affermato di aver sostenuto Controparte_1 per circa € 20.000,00 sono decisamente inferiori rispetto all'ammontare complessivo del credito vantato dalla ricorrente;
- dalla documentazione in atti è emersa, altresì, una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza pari ad € 35.887,46, di talché l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento, essendo state riscontrate nel caso di specie la sussistenza delle condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII. CP_1
5. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione civile - Settore Procedure - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:
4 1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Controparte_1
Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 27;
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Elais Mellace;
3) Nomina Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale,
4) Ordina al debitore di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) Dispone che il Curatore proceda nel più breve tempo possibile alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII.
6) Fissa il giorno del 15 aprile 2026 ore 9:45 per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di Catanzaro, Via Argento, piano terra aula B;
7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Curatore, avvisando che:
- l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;
5 8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII.
11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, Settore Procedure concorsuali del Tribunale di Catanzaro svoltasi in data 21 novembre 2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente dott.ssa Francesca Garofalo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile – settore Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Di Credico Giudice letto il ricorso introduttivo;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.
94/2025 del ruolo deI P.U. su ricorso proposto da (c.f. e Parte_1 partita IVA , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Sabotino n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Benedetto Carratelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale de Filippis n. 85, presso lo studio dell'Avv. Daniela Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2025 la società ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della deducendo che quest'ultima versa in uno stato di insolvenza. Controparte_1
A fondamento della domanda parte ricorrente – premesso di aver stipulato in data 14 marzo
2024 con la società contratto (rep. n. 111505, racc. n. 46095, registrato in CP_1
Cosenza il 19 marzo 2024 al n. 5498 serie 1T) di affitto del “ramo d'azienda consistente nella gestione della struttura alberghiera sita in Belvedere Marittimo alla Via L. Da Cutro, denominata “Hotel Bouganville Palace” – ha dedotto ed allegato che la società affittuaria si è resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, avendo provveduto con ritardo al pagamento del canone pattuito per l'anno 2024, “mentre, per quanto riguarda il pagamento del canone relativo all'anno 2025, ha consegnato alla società concedente alcuni assegni, uno dei quali, di € 30.500,00, è tornato impagato per “mancanza totale o parziale di fondi alla presentazione”.
Sulla scorta di tali premesse, la ha, pertanto, chiesto “Che il Parte_1
Tribunale adito, previa convocazione delle parti, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della Società (c.f. e p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro alla Via Carmine
Lidonnici n. 27 – indirizzo pec: Email_1
1.1. Con memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2025, si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'insussistenza dello stato di insolvenza e, quindi, dei necessari presupposti per l'accoglimento dell'avversa domanda.
In particolare, ha eccepito che il mancato pagamento dei canoni è dovuto alla grave inadempienza della ricorrente, la quale - “nonostante le reiterate diffide e richieste di intervento
(PEC 7 maggio 2025, 9 ottobre 2025)” - non ha eseguito i necessari lavori di adeguamento della struttura alberghiera che, all'indomani della consegna, ha presentato uno stato di evidente inadeguatezza dovuto a “impianti non a norma, intonaci ammalorati, terrazze inagibili e mancanza di certificazioni di sicurezza indispensabili all'apertura al pubblico”.
Ha, dunque, rappresentato di aver dovuto provvedere al necessario adeguamento degli impianti, sostenendo “spese urgenti e indispensabili per € 18.926,47, oltre a € 1.210,65 per la messa in sicurezza della cabina elettrica” e che a causa di tali gravi omissioni della locatrice, deve ritenersi legittima la sospensione e/o riduzione del canone.
Ha, altresì, esposto che “Dal bilancio al 31.12.2024 risultano: Attivo € 76.960, Debiti €
125.555, Perdita € 58.595. La relazione del commercialista Dott. Parte_2
2
[...] specifica che le perdite derivano da costi straordinari di ristrutturazione non imputabili alla società e prevede un riequilibrio nel 2025”.
Fatte tali premesse, la società resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare infondato il ricorso per apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
2. Accertare
l'inadempimento di e la conseguente legittimità della Parte_1 sospensione/riduzione del canone;
3. Confermare la piena operatività della Controparte_1
e la continuità aziendale;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.2. All'udienza del 19 novembre 2025, il difensore della ricorrente ha, altresì, evidenziato di aver depositato ulteriore titolo insoluto, dell'importo di euro 30.500 e precisato che la società debitrice non è da considerare impresa minore, risultando dai bilanci fatturati annui superiori ad € 300.000,00. Ha, inoltre, contestato, l'inadempimento eccepito da controparte, asserendo il carattere ordinario degli interventi di manutenzione dell'immobile, a carico dunque della società debitrice.
Il difensore della resistente ha, invece, impugnato e contestato le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
Sentiti i difensori, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio.
2. Preliminarmente, il Tribunale osserva che la società resistente ha la propria sede legale nel comune di Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 27, di talché deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII, non essendo stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione.
3. Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della parte ricorrente, atteso che la società vanta un credito nei confronti della resistente pari ad euro Parte_1
61.000,00 derivante dal mancato pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda, consistente nella gestione della struttura alberghiera sita in Belvedere Marittimo alla Via L. Da
Cutro, denominata “Hotel Bouganville Palace”. Ed invero, entrambi gli assegni all'uopo consegnati alla creditrice – portati all'incasso - sono rimasti impagati per assenza di fondi.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Deve, invero, rilevarsi che:
- nel costituirsi nel presente procedimento la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121
CCI, trattandosi di limiti dimensionali che la citata norma ha espressamente previsto in via cumulativa, sicché anche il superamento di uno solo di essi è condizione sufficiente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
3 - dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 depositato è emerso il superamento delle soglie di cui alla citata lett. d), risultando ricavi per un ammontare complessivo di € 304.723,00;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dalla ricorrente, in relazione al quale le argomentazioni offerte in ordine all'inadempimento della controparte, di cui ha chiesto l'accertamento, appaiono infondate: ed invero, non può non osservarsi che: a) sebbene la resistente abbia eccepito un “grave inadempimento del locatore ex art. 1584 c.c.” legittimante la sospensione e/o la riduzione del canone di affitto, non risulta aver intrapreso alcuna azione di cognizione volta a far accertare giudizialmente l'inadempienza contrattuale della ricorrente;
b) quantunque deduca che, già al momento della consegna, l'immobile ha mostrato la sussistenza di gravi inadeguatezze e carenze - presentando “impianti non a norma, intonaci ammalorati, terrazze inagibili e mancanza di certificazioni di sicurezza indispensabili all'apertura al pubblico”- appare improbabile che prima di accingersi alla stipulazione del contratto di affitto, la debitrice non abbia verificato lo stato effettivo della struttura e la sussistenza delle certificazioni di sicurezza;
inoltre, le diffide che la resistente ha inviato alla controparte a mezzo pec del 7 maggio 2025 e del 9 ottobre 2025 seguono di oltre un anno la stipulazione del contratto, avvenuta in data 14 marzo 2024; c) in ogni caso, le spese che la ha affermato di aver sostenuto Controparte_1 per circa € 20.000,00 sono decisamente inferiori rispetto all'ammontare complessivo del credito vantato dalla ricorrente;
- dalla documentazione in atti è emersa, altresì, una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza pari ad € 35.887,46, di talché l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento, essendo state riscontrate nel caso di specie la sussistenza delle condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII. CP_1
5. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione civile - Settore Procedure - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:
4 1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Controparte_1
Catanzaro, alla Via Carmine Lidonnici n. 27;
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Elais Mellace;
3) Nomina Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale,
4) Ordina al debitore di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) Dispone che il Curatore proceda nel più breve tempo possibile alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII.
6) Fissa il giorno del 15 aprile 2026 ore 9:45 per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di Catanzaro, Via Argento, piano terra aula B;
7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Curatore, avvisando che:
- l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;
5 8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII.
11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, Settore Procedure concorsuali del Tribunale di Catanzaro svoltasi in data 21 novembre 2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente dott.ssa Francesca Garofalo
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