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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26270/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, sez. XII civile, nella persona della Dott.ssa IA De ER ha pronunciato
SENTENZA
Nella controversia iscritta al RG n. 26270/2021 intercorrente tra
(C.F ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Falconi del Foro di Roma (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale C.F._2
PE NI n. 88 – parte attrice e
(C.F./P. IVA ), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente,
[...] dall'Avv. Gloria Di Gregorio (C.F. ) del Foro di Roma e dall'Avv. Andrea C.F._3
Mollo (C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso la sede C.F._4 legale della Azienda stessa in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 – parte convenuta
Oggetto del giudizio
Risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Gli elementi storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la deducendo: CP_3
i. di essersi recata, in compagnia del marito alle 7,40 del 07.01.2019, presso Persona_1 il centro vaccinale della dove -nel percorrere il vialetto d'ingresso che CP_3 permette di accedere alla struttura- aveva perso l'equilibrio a causa di una buca non segnalata e della carenza di illuminazione naturale e artificiale;
ii. in quel contesto, di essersi appoggiata alla struttura di sostegno della mantovana di copertura ivi presente, ferendosi la mano e poi cadendo a terra;
di aver riportato come conseguenza della caduta lesioni alla caviglia destra e al polso destro, con postumi invalidanti;
iii. che le lesioni riportate le avevano impedito di svolgere la propria attività lavorativa di chirurgo plastico e medico estetico, costringendola ad annullare visite e interventi già programmati.
La citazione così conclude: “: -dichiarare responsabile del sinistro di cui è causa la , e CP_3 per effetto condannarla al risarcimento dei danni biologici, fisici e morali subiti dall'istante pari ad € 13.079,59, e al rimborso delle spese mediche pari ad € 1.346,16, per Parte_1 un totale di € 14.425,75, o nella maggior misura che si verrà ad accertare nel presente giudizio oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro;
-condannare la al pagamento di € CP_3
30.500,00 a titolo di risarcimento da lucro cessante a favore della per aver la Parte_1 stessa dovuto rinunciare ad eseguire interventi programmati a causa dell'impossibilità di espletare il proprio lavoro di chirurgo plastico e medico estetico, a seguito delle lesioni subite nel sinistro occorso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore legale qui antistatario”.
La si è costituita in giudizio deducendo: CP_3
i. l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., la mancanza di prova;
contestando, in particolare, la presenza di una buca sul vialetto di ingresso al centro vaccinale - trattandosi piuttosto di un “leggero dislivello”, inidoneo a determinare l'evento dannoso riportato dall'attrice - nonché l'assenza di luce sia naturale che artificiale, essendosi il sinistro verificato non a causa del dedotto stato di ammaloramento dei luoghi, quanto piuttosto della condotta incauta di e delle sue Parte_1 calzature inadeguate;
ii. In via subordinata, di riconoscere il concorso colposo dell'attrice alla causazione dei danni ex art. 1227 c.c. con conseguente limitazione del risarcimento dei danni;
iii. l'insussistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante, stante la dedotta la riprogrammabilità degli interventi che avrebbe dovuto effettuare parte attrice.
La comparsa così conclude: “-accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, a qualsiasi titolo, della per i fatti oggetto di causa, rigettando le domande avanzate in quanto infondate CP_3 CP_3 e/o comunque non suffragate da alcun riscontro probatorio;
-nella denegata ipotesi in cui emergano profili di responsabilità in capo alla accertare e dichiarare il concorso della CP_3 danneggiata nella causazione dei danni per cui è causa, ed in conseguenza di ciò, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno richiesto, considerato il concorso colposo ex art. 1227 cc;
-ridurre l'entità del risarcimento in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ha ridimensionato in modo considerevole l'entità del danno rispetto alla domanda e non ha riconosciuto l'incapacità lavorativa specifica;
-rigettare la domanda di risarcimento per lucro cessante per le motivazioni esposte;
-Con vittoria di compensi, onorari e spese generali, come per legge”.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova orale coi seguenti testimoni:
1) il quale sui capitoli di prova da 1 a 6 formulati da parte attrice nella memoria ex Persona_1 art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così rispettivamente risposto:
1)Vero che il giorno 07.01.2019, alle ore 07.40 circa, la dott.ssa si recava in via Parte_1
Cont Ovidio 5 in Roma presso la per sottoporre a vaccinazione il figlio minore ?- CP_3 Persona_2
“Sì, è vero”. 2) Vero che la dott.ssa insieme al marito ed al figlio minore, mentre Parte_1 percorreva l'area privata del vialetto di ingresso posto tra il cancello di accesso al Centro vaccinale Cont della e la porta di accesso alla predetta struttura, unico tratto percorribile, perdeva l'equilibrio a causa di una buca presente nell'asfalto del vialetto rovinando a terra? -“Sì, è vero. io stavo conducendo il passeggino con il bambino dentro mentre la sig.ra procedeva in Parte_1 discesa davanti a me. Ho visto quindi la perdere l'equilibrio e rovinare a terra, dopo aver Parte_1 cercato di ancorarsi alla mantovana posta al lato destro del vialetto”. 3)Vero che la dott.ssa Parte_1 nell'attimo in cui perdeva l'equilibrio si appoggiava alla struttura di sostegno della mantovana di copertura ivi presente nell'impalcatura ma si feriva la mano e rovinava a terra? -“Sì, è vero. Posso dire perché l'ho constatato personalmente, che lungo la mantovana erano presenti alcuni giunti sporgenti e non coperti da alcuna protezione”. 4)Vero che al momento dell'incidente nel vialetto di ingresso alla mancava sia la luce solare e sia una fonte di illuminazione artificiale, come CP_3 un faro o segnaletica luminosa, confacente all'orario delle ore 7.40 circa? - “Confermo la circostanza”. 5)Vero che al momento dell'incidente la buca presente sull'asfalto era priva di segnalazioni che ne evidenziasse la presenza e che la stessa non era stata dovutamente circoscritta?-
“Sì, è vero. constatato che la buca presente sull'asfalto o meglio sulla pavimentazione era di cemento grigio disaggregato e non era presente alcun segnale di pericolo;
aggiungo che lo stato dei luoghi era un cantiere edile non segnalato. Posso dire era in quanto vi era una impalcatura lungo tutto il perimetro del palazzo”. 6)Vero che al momento dell'incidente il giunto dell'impalcatura era parzialmente coperto da coperchio in plastica giallo ed erano scoperti gli spigoli in metallo? -“Sì, è vero ciò che mi si chiede” (cfr. verbale di udienza 26.01.2023). 2) , la quale sui capitoli di prova 9 e 10 formulati da parte attrice nella memoria ex Testimone_1 art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così rispettivamente risposto:
9)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva a comunicare l'annullamento dell'intervento chirurgico di Mastopessi con protesi programmato il 10 gennaio 2019 restituendole l'acconto versato? –“Confermo integralmente il capitolo. L'intervento chirurgico è stato annullato e la dott.ssa mi ha restituito l'acconto versato a suo tempo”.10)Vero che a seguito dell'annullamento del predetto intervento lei si rivolgeva ad un altro specialista? - “Confermo che a seguito dell'annullamento mi rivolgevo ad un altro specialista”.
(cfr. verbale di udienza 18.01.2024)
3) il quale sentito sui capitoli di prova 11 e 12 formulati da parte attrice Testimone_2 nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c., ha così rispettivamente risposto:
11) Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva a contattarla per annullare l'intervento chirurgico di Blefaroplastica Supero- inferiore programmato il 16 gennaio 2019, restituendole l'acconto versato? -“Confermo integralmente il capitolo. L'intervento chirurgico è stato annullato e la dott.ssa mi ha Parte_1 restituito l'acconto versato”.12)Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a Parte_1 contattarla per ristabilire la data dell'intervento ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -“Confermo. Sono stato ricontattato dalla dottoressa per Parte_1 ristabilire la data dell'intervento ma ho preferito non farlo più” (cfr. verbale di udienza 18.01.2024).
4) , la quale interrogata sui capitoli 13 e 14 formulati dall'attrice nella memoria ex Testimone_3 art.183 co.6 n.2 c.p.c., ha così rispettivamente risposto:
13)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva ad annullare l'intervento chirurgico di Mastopessi con protesi programmato il 21 gennaio 2019 restituendole l'acconto versato? -“Confermo integralmente il capitolo. La dottoressa mi ha restituito l'acconto dopo aver annullato l'intervento a seguito dei fatti per cui è causa”. 14) Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a contattarla per ristabilire Parte_1 la data dell'intervento ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -
“Confermo integralmente il capitolo. Non ho più voluto rifare l'intervento di . (cfr. CP_4 verbale di udienza 19.01.2024)
5) il quale interrogato sui capitoli di prova 15 e 16 della memoria istruttoria ex art. Testimone_4
183 co.6 n. 2 di parte attrice, ha così rispettivamente risposto:
15)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva ad annullare l'intervento chirurgico di addominoplastica e lipoaspirazione fianchi e dorso programmato il 23 gennaio 2019 e si rivolgeva ad un altro specialista? -“Confermo che, a seguito delle lesioni riportate dalla dottoressa, l'intervento è stato annullato ma non mi sono rivolto ad altro specialista. Ricordo di aver visto la dottoressa con un tutore alla gamba”. 16)Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a contattarla per ristabilire la data dell'intervento Parte_1 ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -“Confermo di essere stato ricontattato dalla dottoressa ma ho rinunciato all'intervento”. (cfr. verbale di udienza 19.01.2024).
Nel corso dell'istruttoria è stata altresì disposta consulenza medico legale (di seguito: CTU) sulla persona dell'attrice. Il ctu sui quesiti formulati ha così rispettivamente risposto:
1)Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata, e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente sulla base di riscontri oggettivi o clinici, se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. -R:” Nell'evento traumatico del 7 gennaio 2019 la sig.ra all'epoca di Parte_1 anni 36, ha riportato la distorsione della caviglia destra e la contusione del polso destro. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo quale sopra descritto. Non sono noti antecedenti anamnestici del soggetto tali da incidere sulle conseguenze del sinistro in oggetto”.
2)Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. -R: “Si ritiene che il quadro morboso derivato dall'evento lesivo del 7 gennaio 2019 abbia comportato un periodo di danno biologico temporaneo assoluto valutabile in giorni 10 (dieci) ed un danno biologico temporaneo al 50% nella misura di ulteriori giorni 30 (trenta), in considerazione della tipologia ed entità delle lesioni riportate e dell'evoluzione clinica delle stesse quale emerge dagli atti di causa”. 3)Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima. In caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della Legge 57/2001 e del Decreto Lgs. 209/2005 (DM 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, risultasse superiore al 9% utilizzi, invece, il barème edito dalla
. -R: “Le menomazioni attribuibili all'evento traumatico del 7 gennaio 2019 integrano un CP_5 danno biologico permanente valutabile nella misura del 4% (quattro percento) del totale. Tale valutazione è stata fornita sulla base dei parametri valutativi delle sopra citate tabelle introdotte per effetto della Legge 57/2001 e del Decreto Lgs. 209/2005 (DM 5.7.2003)”. 4)In caso di risposta affermativa al quesito 3, dica il CTU se i postumi permanenti possono essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo. -R: “Non è previsto, né indicato, alcun intervento di ordine clinico, chirurgico o protesico finalizzato a migliorare lo stato attuale della periziata. I postumi, infatti, risultano stabilizzati ed inemendabili”. 5)Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recente del periziando, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale dell'invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del c.t.u. il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisco una valutazione medico-legale percentualistica orientativa. -R: “A seguito dell'evento traumatico di specie non è residuato danno fisionomico alcuno”. 6)Se postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, poi ci sentiamo tu sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.).
-R: “Non si ravvisa, a seguito dell'evento lesivo in oggetto, alcun pregiudizio alla specifica capacità lavorativa della periziata, medico-chirurgo specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”. 7)Se le spese che il periziato dimostri di aver sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. -R: “Sono state documentate spese di natura sanitaria, ascrivibili all'evento lesivo in oggetto, nella misura di euro 1.271,17 per esame RM del polso e della caviglia destra come da richiesta medica, acquisto di specialità medicinali e di ausili ortopedici (stampella e cavigliera), cicli di fisioterapia a carico del polso e della caviglia di destra. Non sono prevedibili spese future a causa della stabilizzazione ed inemendabilità dei postumi residuati” (cfr. ctu a firma dott. Persona_3
depositata il 28.03.2024).
[...]
2. Gli elementi di diritto: la responsabilità ex art. 2051 c.c. e il concorso colposo ex art. 1227
c.c.
Nel presente procedimento viene invocata l'applicazione dell'art. 2051 c.c., che così prevede:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma individua una ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalla cosa in capo a colui che su quest'ultima ha l'effettivo potere, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (cfr. sul tema Cass. civ. sez. III 3, 10/02/2003, n. 1948; conf. Cass. civ. sez II,
17/06/2013 n. 15096). Trattandosi di responsabilità oggettiva, per la sua configurazione è sufficiente la prova da parte dell'attore-danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e della sussistenza di un nesso causale tra quest'ultimo ed il bene in custodia, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. sul tema Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, ord. n. 20943, così massimata ufficialmente: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode“) .
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato i termini dell'onere probatorio in questione chiarendo che la responsabilità ex art. 2051 è fondata sul mero nesso eziologico tra la cosa e il danno ove quest'ultimo derivi dal dinamismo della cosa, di contro ove il bene in custodia sia inerte (come nel caso di specie il vialetto di accesso alla struttura vaccinale) e il danno consegua all'interazione tra la cosa e l'agire umano, la configurabilità della responsabilità è subordinata altresì alla dimostrazione di una obiettiva situazione pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/05/2017, ord. n. 11526).
Il custode convenuto, dal canto suo, può liberarsi della responsabilità provando la sussistenza del caso fortuito, ossia di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale, che può essere costituito anche dal comportamento dello stesso danneggiato. Pertanto, non basta la condotta colposa del danneggiato-attore ad escludere il nesso causale tra la cosa e il danno, ma è necessario che la stessa condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e inevitabilità, che valgano a determinare una cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (in questi termini Cass. civ. sez. III, 16/11/2021, n. 4035; in senso analogo Cass. civ. sez.
III, 27/06/2016, n. 13222, secondo la quale: “La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”).
A ciò aggiungasi che il comportamento colposo del danneggiato, anche ove non presenti caratteri tali da integrare il caso fortuito, può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2, c.c. Invero, il co. 1 dell'art. 1227 c.c. statuisce che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Il comma 2 dell'anzidetta previsione normativa prevede che: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Dunque, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso – in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 – e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, ord. n. 20943).
Tutto ciò considerato, nel caso di specie, è l'attrice a dover provare i danni lamentati, il verificarsi del sinistro, nonché che lo stesso sia stato conseguenza dello stato di ammaloramento e dunque di pericolosità dei luoghi. Grava, invece, sulla convenuta per la liberazione dalla CP_3
responsabilità, la prova di un evento eccezionale e imprevedibile (che può essere costituito anche dal comportamento del danneggiato) capace di interrompere il nesso causale.
Ebbene, a dimostrazione dello stato di ammaloramento del vialetto di accesso alla struttura medica, a causa del quale si è verificata la caduta, e della sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, vengono in rilievo i seguenti elementi di prova:
-il verbale di segnalazione di infortunio avvenuto su area privata redatto dagli agenti appartenenti al corpo della polizia municipale di Roma Capitale I Gruppo centro ex Prati in cui si legge: verificavamo la presenza della buca posta a m 3,60 dal ciglio di ingresso sulla strada, di forma irregolare lunghezza
40 cm larghezza media 25 cm e profondità massima 5cm" (doc. 2, fasc. parte attrice);
- i rilievi fotografici del luogo una delle quali si riporta a seguire per una migliore comprensione della motivazione (foto 3, doc. 3, fasc. parte attrice):
-le deposizioni dei testimoni escussi nel presente procedimento;
-la documentazione medica (relazione medico-legale del Dott. cartella clinica di pronto Per_4
soccorso del Santo Spirito, referti del Concordia Hospital, certificazioni e prescrizioni del Dott.
[...]
Per_
, della Dott.ssa e della Dott.ssa ) e le documentate spese sostenute da parte attrice Per_6 Per_7
per la cura e la riabilitazione (doc. 4, fasc. parte attrice);
- la perizia medico-legale del CTU;
-la documentazione attestante il lucro cessante: quietanze di acconto, comunicazioni di annullamento di interventi con contestuali restituzioni di acconto (doc. 11, fasc. parte attrice). La valutazione complessiva dei superiori elementi di prova consente di affermare:
a. la sussistenza di prova in ordine al fatto storico riportato dall'attrice: in tal senso depongono: per un verso, la deposizione del marito il quale -pur nella peculiarità della sua posizione di coniuge- ha comunque reso una deposizione da stimarsi attendibile stante l'assenza di contraddizioni intrinseche o estrinseche;
per altro verso, la fotografia prodotta in cui si può notare l'attrice caduta a terra (doc.12 fasc. parte attrice); per altro verso ancora, la diagnosi di accesso tramite autoambulanza che conferma la versione per cui l'attrice è stata prelevata e trasportata dal 118 in ospedale (doc. 4, fasc. parte attrice);
b. la prova della pericolosità dello stato dei luoghi attestata: 1) dal corredo fotografico prodotto in cui si può notare: per un verso, lo stato di scarsa illuminazione per i soggetti che accedono all'edificio; per altro verso, lo stato di profondo del vialetto (foto 3, doc. 3 fasc. parte attrice); 2) dagli accertamenti compiuti dalla polizia municipale che hanno rilevato l'avvallamento con le relative dimensioni ossia 40 cm di lunghezza, 25 cm di larghezza media e profondità massima di 5 cm (doc. 2, fasc. parte attrice);
c. la prova del danno riportato, dimostrato: 1) dalla documentazione sanitaria in atti (doc. 4, fasc. parte attrice); 2) dalla relazione medico-legale del ctu;
3) dalla documentazione attestante il lucro cessante (doc. 11, fasc. parte attrice).
Dagli elementi di prova anzidetti si ritengono provati i danni, l'evento dannoso ed il nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e lo stato della cosa in custodia. In particolare, può dirsi dimostrato lo stato impervio e non manutenuto del vialetto, e che un siffatto stato dei luoghi abbia contribuito per la sua insidiosità a cagionare il danno in capo all'attrice, dovendosi tenere conto peraltro della difficoltà di scorgere un dislivello non segnalato, quale quello ove è caduta l'attrice, in un contesto di identità cromatica del pavimento e di assenza di illuminazione adeguata, in un luogo in cui -peraltro- quale è quello ove si somministrano cure mediche -che hanno come utente medio soggetti che dette cure necessitano- è ragionevole l'aspettativa circa uno stato dei luoghi scevro da pericoli.
Non vale ad inficiare le anzidette conclusioni e l'affermazione di responsabilità della CP_3
1 quanto dedotto dalla convenuta, in ordine alla sussistenza di un “leggero dislivello” non idoneo a
[...] determinare l'evento come riportato dall'attrice, e sulla circostanza che avrebbe Parte_1 evitato la caduta se avesse indossato calcature adeguate.
Invero, lo stato di ammaloramento, pericolosità ed insidia del vialetto, idoneo a causare il sinistro (a prescindere dalla sussistenza di una buca ovvero di un avvallamento), risulta evidente dai rilievi fotografici (doc. 3 fasc. parte attrice) e dal verbale di segnalazione della polizia municipale (doc. 2 fasc. parte attrice). Allo stesso modo, quanto affermato sull'inadeguatezza delle calzature dell'attrice è sconfessato dal repertorio fotografico in atti. In particolare, una foto prodotta (foto n.1 del doc. 12) ritrae l'attrice nel momento immediatamente successivo alla caduta con indosso delle calzature prive di tacco e con suola di gomma, della cui comodità e adeguatezza non pare potersi in alcun modo dubitare.
Occorre a questo punto verificare l'eventuale sussistenza di un eventuale concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno e quindi occorre prendere in considerazione anche la sua condotta e il suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
Nella specie, appaiono rilevanti i seguenti elementi: i. la giovane età dell'attrice al momento del danno
(trentasei anni); ii. la circostanza che le impalcature erano ben visibili e, quindi, avrebbero dovuto indurre gli utenti a prestare maggiore attenzione nel transitare sullo stato dei luoghi.
I superiori elementi consentono di stimare l'apporto causale dell'attrice nella determinazione del sinistro nella misura del 50%.
3.Sulla quantificazione del danno
Accertato l'an della pretesa e dunque la sussistenza del danno, occorre procedere alla sua quantificazione.
A tal fine si reputa opportuno applicare le Tabelle elaborate e in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2023.
La giurisprudenza ha elaborato per la valutazione del danno derivante da lesioni, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti, un parametro basato sulla rilevazione della media dei risarcimenti erogati nel singolo ufficio giudiziario (nel caso di specie il
Tribunale di Roma), in modo da determinare un valore monetario base, il c.d. punto variabile, che cresce in funzione del pregiudizio subito (espresso in punti percentuali di invalidità) e decresce in funzione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso. Con il sistema tabellare il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado percentuale di invalidità permanente residuato dalle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità
e, quindi, diminuendo il risultato al crescere dell'età della vittima.
Va specificato che nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. (1.369, 23 euro) costituisce il valore monetario della sola componente biologica-dinamico relazionale del danno non patrimoniale, mentre non comprende la componente morale soggettiva. Per la liquidazione del danno morale, il Tribunale di Roma con le tabelle aggiornate al 2023, ha dato piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, individuando l'importo tabellare del danno morale con un valore predeterminato per ciascun punto di danno biologico, prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Lo sviluppo del metodo tabellare trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei consociati ex art. 3 Cost. nella determinazione dell'ammontare del risarcimento, nonché in quella di rendere conoscibile e prevedibile la decisione del giudice.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea, quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga adeguata al caso concreto.
In quest'ottica, il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari, purché tenga in considerazione la specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico (in questi termini Cass. civ., sez. III, 24/04/2001, n. 6023).
In sostanza, è necessario che il criterio di liquidazione adottato nel caso concreto combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sul soggetto danneggiato, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso rispetto al valore rappresentato da quello tabellare. Tale diversità di pregiudizio, secondo l'orientamento costante della Cassazione, deve essere oggetto di specifica dimostrazione.
Nel caso oggetto di questo giudizio, ai fini della liquidazione del danno, devono condividersi le valutazioni della relazione medico-legale del consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni rassegnate dal ctu sono fondate sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e risultano coerenti, logiche e rispondenti ai quesiti sottoposti dal
Giudice, pertanto devono essere integralmente recepite.
Ebbene, secondo l'anzidetta relazione: “gli esiti residuati alla sig.ra all'evento Parte_1 lesivo del 7 gennaio 2019 possono essere inquadrati quale danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 4% (quattro percento) del totale, sulla base delle valutazioni orientative fornite dalle citate tabelle di Legge del 2003. Tenuto conto della storia clinica sopra riportata, si può valutare il danno biologico temporaneo assoluto nella misura di 10 giorni ed il danno biologico temporaneo al 50% nella misura di ulteriori 30 giorni” (cfr. relazione a firma dott. cit.). Persona_3
Ciò posto, il danno all'integrità psico-fisica subito dalla sig.ra va liquidato come Parte_1 segue:
-€ 5.365,67 per l'invalidità permanente nella misura del 4%, considerata l'età di 36 anni al momento di verificazione del fatto dannoso;
-€ 1.280,7 per l'inabilità temporanea assoluta nella misura di 10 giorni (128,07 euro x 10 giorni); -€ 1.920,9 per l'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 30 giorni (64,03 euro x 30 giorni).
Alle anzidette somme vanno aggiunte quelle destinate alle spese di cura e riabilitazione (doc.4 fasc. parte attrice), che ammontano secondo la relazione medico legale ad euro 1.271,17, per un totale complessivo di euro 9.838,44.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità da imputarsi al concorso dell'attrice, è quindi dovuto l'importo di euro 4.919,22.
In difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza elementi atti a caratterizzare ed identificare la sofferenza asseritamente patita dall'attrice quale danno morale che non sia già oggetto di valutazione nel valore del punto secondo le innanzi richiamate tabelle, quanto innanzi liquidato deve considerarsi adeguato e conforme al principio dell'integrale liquidazione, tenuto peraltro conto del lieve pregiudizio all'integrità psicofisica riportato.
Quanto al dedotto danno patrimoniale subito dall'attrice consistente nella perdita economica legata all'annullamento di interventi di chirurgia estetica programmati si osserva che:
i. nessuno dei documenti prodotti, pur se sottoscritti e confermati dai pazienti che avrebbero dovuto sottoporsi l'intervento, risulta firmato per quietanza dall'attrice, con conseguente impossibilità di attribuire ad essi fede privilegiata (cfr. in tema, da ultimo: Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n.19034);
ii. non è ammissibile per testimoni della prova del pagamento di somme di denaro (cfr. art.2721 cc), né -nella specie- sussistono elementi per stimare che l'attrice fosse esentata da obbligazioni formali di tenuta di contabilità;
iii. la circostanza che dei testimoni escussi abbiano dichiarato di aver desistito dall'intervento ovvero di essersi rivolti ad altro specialista (circostanza peraltro confermata dalla sola testimone , senza ulteriori elementi di prova del fatto che l'intervento sia Testimone_1 stato effettivamente eseguito da altro medico) non appare sufficiente per provare la serietà dell'intenzione di sottoporsi effettivamente ad intervento di natura estetica e, quindi, dell'effettiva sussistenza della perdita di chance in capo all'attrice.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Si tratta del danno determinato dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. Più precisamente, è il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria
(cioè dal verificarsi del danno) sino alla sua liquidazione, somma che ove percepita dal danneggiato creditore ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne delle utilità (cfr. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, la quale afferma: “si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità”).
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa ex art. 2056 co.2, c.c. e sulla scorta delle indicazioni fornite della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Secondo quest'ultima, il lucro cessante si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma può esser stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma. Se il giudice Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, mentre è consentito effettuare il calcolo (tenendo conto della progressiva svalutazione della moneta) con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio di rivalutazione. Nel caso di specie, il tasso degli interessi, in difetto di prova di maggior danno, va individuato nel tasso legale tempo per tempo vigente.
Sulla base di tali considerazioni, la dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso CP_3
legale inizialmente calcolati sulla somma dovuta a titolo di risarcimento al momento del verificarsi del danno (quindi sulla somma non rivalutata all'attualità) e poi sulla somma calcolata anno per anno risultante di volta in volta dalla rivalutazione.
Quanto al termine di decorso della rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale, il momento in cui sorge il credito risarcitorio va identificato nel giorno della commissione dell'illecito, quindi nella data di verificazione del sinistro e precisamente nel 07/01/2019.
Ed inoltre, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dal momento della sentenza sino all'effettivo pagamento dovranno essere corrisposti sulla somma totale sopra liquidata gli ulteriori interessi di cui all'art.1284 cc dal deposito della sentenza al saldo.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice monocratico dott.ssa IA De ER, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, così provvede:
DICHIARA la responsabilità della nella causazione dei danni patiti dall'attrice CP_3 in conseguenza dell'infortunio occorso il 07/01/2019 nella misura del 50%; CONDANNA la al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che liquida in euro CP_3
4.919,22, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, da distrarsi CP_3
in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
PONE definitivamente a carico della le spese della consulenza medico-legale; CP_3
Così deciso in Roma 11 giugno 2025
IL GIUDICE
IA De ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, sez. XII civile, nella persona della Dott.ssa IA De ER ha pronunciato
SENTENZA
Nella controversia iscritta al RG n. 26270/2021 intercorrente tra
(C.F ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Falconi del Foro di Roma (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale C.F._2
PE NI n. 88 – parte attrice e
(C.F./P. IVA ), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente,
[...] dall'Avv. Gloria Di Gregorio (C.F. ) del Foro di Roma e dall'Avv. Andrea C.F._3
Mollo (C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso la sede C.F._4 legale della Azienda stessa in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 – parte convenuta
Oggetto del giudizio
Risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Gli elementi storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la deducendo: CP_3
i. di essersi recata, in compagnia del marito alle 7,40 del 07.01.2019, presso Persona_1 il centro vaccinale della dove -nel percorrere il vialetto d'ingresso che CP_3 permette di accedere alla struttura- aveva perso l'equilibrio a causa di una buca non segnalata e della carenza di illuminazione naturale e artificiale;
ii. in quel contesto, di essersi appoggiata alla struttura di sostegno della mantovana di copertura ivi presente, ferendosi la mano e poi cadendo a terra;
di aver riportato come conseguenza della caduta lesioni alla caviglia destra e al polso destro, con postumi invalidanti;
iii. che le lesioni riportate le avevano impedito di svolgere la propria attività lavorativa di chirurgo plastico e medico estetico, costringendola ad annullare visite e interventi già programmati.
La citazione così conclude: “: -dichiarare responsabile del sinistro di cui è causa la , e CP_3 per effetto condannarla al risarcimento dei danni biologici, fisici e morali subiti dall'istante pari ad € 13.079,59, e al rimborso delle spese mediche pari ad € 1.346,16, per Parte_1 un totale di € 14.425,75, o nella maggior misura che si verrà ad accertare nel presente giudizio oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro;
-condannare la al pagamento di € CP_3
30.500,00 a titolo di risarcimento da lucro cessante a favore della per aver la Parte_1 stessa dovuto rinunciare ad eseguire interventi programmati a causa dell'impossibilità di espletare il proprio lavoro di chirurgo plastico e medico estetico, a seguito delle lesioni subite nel sinistro occorso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore legale qui antistatario”.
La si è costituita in giudizio deducendo: CP_3
i. l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., la mancanza di prova;
contestando, in particolare, la presenza di una buca sul vialetto di ingresso al centro vaccinale - trattandosi piuttosto di un “leggero dislivello”, inidoneo a determinare l'evento dannoso riportato dall'attrice - nonché l'assenza di luce sia naturale che artificiale, essendosi il sinistro verificato non a causa del dedotto stato di ammaloramento dei luoghi, quanto piuttosto della condotta incauta di e delle sue Parte_1 calzature inadeguate;
ii. In via subordinata, di riconoscere il concorso colposo dell'attrice alla causazione dei danni ex art. 1227 c.c. con conseguente limitazione del risarcimento dei danni;
iii. l'insussistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante, stante la dedotta la riprogrammabilità degli interventi che avrebbe dovuto effettuare parte attrice.
La comparsa così conclude: “-accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, a qualsiasi titolo, della per i fatti oggetto di causa, rigettando le domande avanzate in quanto infondate CP_3 CP_3 e/o comunque non suffragate da alcun riscontro probatorio;
-nella denegata ipotesi in cui emergano profili di responsabilità in capo alla accertare e dichiarare il concorso della CP_3 danneggiata nella causazione dei danni per cui è causa, ed in conseguenza di ciò, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno richiesto, considerato il concorso colposo ex art. 1227 cc;
-ridurre l'entità del risarcimento in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ha ridimensionato in modo considerevole l'entità del danno rispetto alla domanda e non ha riconosciuto l'incapacità lavorativa specifica;
-rigettare la domanda di risarcimento per lucro cessante per le motivazioni esposte;
-Con vittoria di compensi, onorari e spese generali, come per legge”.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova orale coi seguenti testimoni:
1) il quale sui capitoli di prova da 1 a 6 formulati da parte attrice nella memoria ex Persona_1 art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così rispettivamente risposto:
1)Vero che il giorno 07.01.2019, alle ore 07.40 circa, la dott.ssa si recava in via Parte_1
Cont Ovidio 5 in Roma presso la per sottoporre a vaccinazione il figlio minore ?- CP_3 Persona_2
“Sì, è vero”. 2) Vero che la dott.ssa insieme al marito ed al figlio minore, mentre Parte_1 percorreva l'area privata del vialetto di ingresso posto tra il cancello di accesso al Centro vaccinale Cont della e la porta di accesso alla predetta struttura, unico tratto percorribile, perdeva l'equilibrio a causa di una buca presente nell'asfalto del vialetto rovinando a terra? -“Sì, è vero. io stavo conducendo il passeggino con il bambino dentro mentre la sig.ra procedeva in Parte_1 discesa davanti a me. Ho visto quindi la perdere l'equilibrio e rovinare a terra, dopo aver Parte_1 cercato di ancorarsi alla mantovana posta al lato destro del vialetto”. 3)Vero che la dott.ssa Parte_1 nell'attimo in cui perdeva l'equilibrio si appoggiava alla struttura di sostegno della mantovana di copertura ivi presente nell'impalcatura ma si feriva la mano e rovinava a terra? -“Sì, è vero. Posso dire perché l'ho constatato personalmente, che lungo la mantovana erano presenti alcuni giunti sporgenti e non coperti da alcuna protezione”. 4)Vero che al momento dell'incidente nel vialetto di ingresso alla mancava sia la luce solare e sia una fonte di illuminazione artificiale, come CP_3 un faro o segnaletica luminosa, confacente all'orario delle ore 7.40 circa? - “Confermo la circostanza”. 5)Vero che al momento dell'incidente la buca presente sull'asfalto era priva di segnalazioni che ne evidenziasse la presenza e che la stessa non era stata dovutamente circoscritta?-
“Sì, è vero. constatato che la buca presente sull'asfalto o meglio sulla pavimentazione era di cemento grigio disaggregato e non era presente alcun segnale di pericolo;
aggiungo che lo stato dei luoghi era un cantiere edile non segnalato. Posso dire era in quanto vi era una impalcatura lungo tutto il perimetro del palazzo”. 6)Vero che al momento dell'incidente il giunto dell'impalcatura era parzialmente coperto da coperchio in plastica giallo ed erano scoperti gli spigoli in metallo? -“Sì, è vero ciò che mi si chiede” (cfr. verbale di udienza 26.01.2023). 2) , la quale sui capitoli di prova 9 e 10 formulati da parte attrice nella memoria ex Testimone_1 art.183 co.6 n.2 c.p.c. ha così rispettivamente risposto:
9)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva a comunicare l'annullamento dell'intervento chirurgico di Mastopessi con protesi programmato il 10 gennaio 2019 restituendole l'acconto versato? –“Confermo integralmente il capitolo. L'intervento chirurgico è stato annullato e la dott.ssa mi ha restituito l'acconto versato a suo tempo”.10)Vero che a seguito dell'annullamento del predetto intervento lei si rivolgeva ad un altro specialista? - “Confermo che a seguito dell'annullamento mi rivolgevo ad un altro specialista”.
(cfr. verbale di udienza 18.01.2024)
3) il quale sentito sui capitoli di prova 11 e 12 formulati da parte attrice Testimone_2 nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c., ha così rispettivamente risposto:
11) Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva a contattarla per annullare l'intervento chirurgico di Blefaroplastica Supero- inferiore programmato il 16 gennaio 2019, restituendole l'acconto versato? -“Confermo integralmente il capitolo. L'intervento chirurgico è stato annullato e la dott.ssa mi ha Parte_1 restituito l'acconto versato”.12)Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a Parte_1 contattarla per ristabilire la data dell'intervento ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -“Confermo. Sono stato ricontattato dalla dottoressa per Parte_1 ristabilire la data dell'intervento ma ho preferito non farlo più” (cfr. verbale di udienza 18.01.2024).
4) , la quale interrogata sui capitoli 13 e 14 formulati dall'attrice nella memoria ex Testimone_3 art.183 co.6 n.2 c.p.c., ha così rispettivamente risposto:
13)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva ad annullare l'intervento chirurgico di Mastopessi con protesi programmato il 21 gennaio 2019 restituendole l'acconto versato? -“Confermo integralmente il capitolo. La dottoressa mi ha restituito l'acconto dopo aver annullato l'intervento a seguito dei fatti per cui è causa”. 14) Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a contattarla per ristabilire Parte_1 la data dell'intervento ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -
“Confermo integralmente il capitolo. Non ho più voluto rifare l'intervento di . (cfr. CP_4 verbale di udienza 19.01.2024)
5) il quale interrogato sui capitoli di prova 15 e 16 della memoria istruttoria ex art. Testimone_4
183 co.6 n. 2 di parte attrice, ha così rispettivamente risposto:
15)Vero che la dott.ssa a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro avvenuto il Parte_1
07.01.2019, provvedeva ad annullare l'intervento chirurgico di addominoplastica e lipoaspirazione fianchi e dorso programmato il 23 gennaio 2019 e si rivolgeva ad un altro specialista? -“Confermo che, a seguito delle lesioni riportate dalla dottoressa, l'intervento è stato annullato ma non mi sono rivolto ad altro specialista. Ricordo di aver visto la dottoressa con un tutore alla gamba”. 16)Vero che dopo essere guarita la dott. provvedeva a contattarla per ristabilire la data dell'intervento Parte_1 ma lei rinunciava ad usufruire delle prestazioni professionali della stessa? -“Confermo di essere stato ricontattato dalla dottoressa ma ho rinunciato all'intervento”. (cfr. verbale di udienza 19.01.2024).
Nel corso dell'istruttoria è stata altresì disposta consulenza medico legale (di seguito: CTU) sulla persona dell'attrice. Il ctu sui quesiti formulati ha così rispettivamente risposto:
1)Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata, e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente sulla base di riscontri oggettivi o clinici, se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. -R:” Nell'evento traumatico del 7 gennaio 2019 la sig.ra all'epoca di Parte_1 anni 36, ha riportato la distorsione della caviglia destra e la contusione del polso destro. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo quale sopra descritto. Non sono noti antecedenti anamnestici del soggetto tali da incidere sulle conseguenze del sinistro in oggetto”.
2)Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. -R: “Si ritiene che il quadro morboso derivato dall'evento lesivo del 7 gennaio 2019 abbia comportato un periodo di danno biologico temporaneo assoluto valutabile in giorni 10 (dieci) ed un danno biologico temporaneo al 50% nella misura di ulteriori giorni 30 (trenta), in considerazione della tipologia ed entità delle lesioni riportate e dell'evoluzione clinica delle stesse quale emerge dagli atti di causa”. 3)Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima. In caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della Legge 57/2001 e del Decreto Lgs. 209/2005 (DM 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, risultasse superiore al 9% utilizzi, invece, il barème edito dalla
. -R: “Le menomazioni attribuibili all'evento traumatico del 7 gennaio 2019 integrano un CP_5 danno biologico permanente valutabile nella misura del 4% (quattro percento) del totale. Tale valutazione è stata fornita sulla base dei parametri valutativi delle sopra citate tabelle introdotte per effetto della Legge 57/2001 e del Decreto Lgs. 209/2005 (DM 5.7.2003)”. 4)In caso di risposta affermativa al quesito 3, dica il CTU se i postumi permanenti possono essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo. -R: “Non è previsto, né indicato, alcun intervento di ordine clinico, chirurgico o protesico finalizzato a migliorare lo stato attuale della periziata. I postumi, infatti, risultano stabilizzati ed inemendabili”. 5)Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recente del periziando, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale dell'invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del c.t.u. il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisco una valutazione medico-legale percentualistica orientativa. -R: “A seguito dell'evento traumatico di specie non è residuato danno fisionomico alcuno”. 6)Se postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, poi ci sentiamo tu sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.).
-R: “Non si ravvisa, a seguito dell'evento lesivo in oggetto, alcun pregiudizio alla specifica capacità lavorativa della periziata, medico-chirurgo specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”. 7)Se le spese che il periziato dimostri di aver sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. -R: “Sono state documentate spese di natura sanitaria, ascrivibili all'evento lesivo in oggetto, nella misura di euro 1.271,17 per esame RM del polso e della caviglia destra come da richiesta medica, acquisto di specialità medicinali e di ausili ortopedici (stampella e cavigliera), cicli di fisioterapia a carico del polso e della caviglia di destra. Non sono prevedibili spese future a causa della stabilizzazione ed inemendabilità dei postumi residuati” (cfr. ctu a firma dott. Persona_3
depositata il 28.03.2024).
[...]
2. Gli elementi di diritto: la responsabilità ex art. 2051 c.c. e il concorso colposo ex art. 1227
c.c.
Nel presente procedimento viene invocata l'applicazione dell'art. 2051 c.c., che così prevede:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma individua una ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalla cosa in capo a colui che su quest'ultima ha l'effettivo potere, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (cfr. sul tema Cass. civ. sez. III 3, 10/02/2003, n. 1948; conf. Cass. civ. sez II,
17/06/2013 n. 15096). Trattandosi di responsabilità oggettiva, per la sua configurazione è sufficiente la prova da parte dell'attore-danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e della sussistenza di un nesso causale tra quest'ultimo ed il bene in custodia, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (cfr. sul tema Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, ord. n. 20943, così massimata ufficialmente: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode“) .
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato i termini dell'onere probatorio in questione chiarendo che la responsabilità ex art. 2051 è fondata sul mero nesso eziologico tra la cosa e il danno ove quest'ultimo derivi dal dinamismo della cosa, di contro ove il bene in custodia sia inerte (come nel caso di specie il vialetto di accesso alla struttura vaccinale) e il danno consegua all'interazione tra la cosa e l'agire umano, la configurabilità della responsabilità è subordinata altresì alla dimostrazione di una obiettiva situazione pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/05/2017, ord. n. 11526).
Il custode convenuto, dal canto suo, può liberarsi della responsabilità provando la sussistenza del caso fortuito, ossia di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale, che può essere costituito anche dal comportamento dello stesso danneggiato. Pertanto, non basta la condotta colposa del danneggiato-attore ad escludere il nesso causale tra la cosa e il danno, ma è necessario che la stessa condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e inevitabilità, che valgano a determinare una cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (in questi termini Cass. civ. sez. III, 16/11/2021, n. 4035; in senso analogo Cass. civ. sez.
III, 27/06/2016, n. 13222, secondo la quale: “La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”).
A ciò aggiungasi che il comportamento colposo del danneggiato, anche ove non presenti caratteri tali da integrare il caso fortuito, può assumere rilevanza, ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2, c.c. Invero, il co. 1 dell'art. 1227 c.c. statuisce che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Il comma 2 dell'anzidetta previsione normativa prevede che: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Dunque, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso – in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 – e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. sez. un., 30/06/2022, ord. n. 20943).
Tutto ciò considerato, nel caso di specie, è l'attrice a dover provare i danni lamentati, il verificarsi del sinistro, nonché che lo stesso sia stato conseguenza dello stato di ammaloramento e dunque di pericolosità dei luoghi. Grava, invece, sulla convenuta per la liberazione dalla CP_3
responsabilità, la prova di un evento eccezionale e imprevedibile (che può essere costituito anche dal comportamento del danneggiato) capace di interrompere il nesso causale.
Ebbene, a dimostrazione dello stato di ammaloramento del vialetto di accesso alla struttura medica, a causa del quale si è verificata la caduta, e della sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, vengono in rilievo i seguenti elementi di prova:
-il verbale di segnalazione di infortunio avvenuto su area privata redatto dagli agenti appartenenti al corpo della polizia municipale di Roma Capitale I Gruppo centro ex Prati in cui si legge: verificavamo la presenza della buca posta a m 3,60 dal ciglio di ingresso sulla strada, di forma irregolare lunghezza
40 cm larghezza media 25 cm e profondità massima 5cm" (doc. 2, fasc. parte attrice);
- i rilievi fotografici del luogo una delle quali si riporta a seguire per una migliore comprensione della motivazione (foto 3, doc. 3, fasc. parte attrice):
-le deposizioni dei testimoni escussi nel presente procedimento;
-la documentazione medica (relazione medico-legale del Dott. cartella clinica di pronto Per_4
soccorso del Santo Spirito, referti del Concordia Hospital, certificazioni e prescrizioni del Dott.
[...]
Per_
, della Dott.ssa e della Dott.ssa ) e le documentate spese sostenute da parte attrice Per_6 Per_7
per la cura e la riabilitazione (doc. 4, fasc. parte attrice);
- la perizia medico-legale del CTU;
-la documentazione attestante il lucro cessante: quietanze di acconto, comunicazioni di annullamento di interventi con contestuali restituzioni di acconto (doc. 11, fasc. parte attrice). La valutazione complessiva dei superiori elementi di prova consente di affermare:
a. la sussistenza di prova in ordine al fatto storico riportato dall'attrice: in tal senso depongono: per un verso, la deposizione del marito il quale -pur nella peculiarità della sua posizione di coniuge- ha comunque reso una deposizione da stimarsi attendibile stante l'assenza di contraddizioni intrinseche o estrinseche;
per altro verso, la fotografia prodotta in cui si può notare l'attrice caduta a terra (doc.12 fasc. parte attrice); per altro verso ancora, la diagnosi di accesso tramite autoambulanza che conferma la versione per cui l'attrice è stata prelevata e trasportata dal 118 in ospedale (doc. 4, fasc. parte attrice);
b. la prova della pericolosità dello stato dei luoghi attestata: 1) dal corredo fotografico prodotto in cui si può notare: per un verso, lo stato di scarsa illuminazione per i soggetti che accedono all'edificio; per altro verso, lo stato di profondo del vialetto (foto 3, doc. 3 fasc. parte attrice); 2) dagli accertamenti compiuti dalla polizia municipale che hanno rilevato l'avvallamento con le relative dimensioni ossia 40 cm di lunghezza, 25 cm di larghezza media e profondità massima di 5 cm (doc. 2, fasc. parte attrice);
c. la prova del danno riportato, dimostrato: 1) dalla documentazione sanitaria in atti (doc. 4, fasc. parte attrice); 2) dalla relazione medico-legale del ctu;
3) dalla documentazione attestante il lucro cessante (doc. 11, fasc. parte attrice).
Dagli elementi di prova anzidetti si ritengono provati i danni, l'evento dannoso ed il nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e lo stato della cosa in custodia. In particolare, può dirsi dimostrato lo stato impervio e non manutenuto del vialetto, e che un siffatto stato dei luoghi abbia contribuito per la sua insidiosità a cagionare il danno in capo all'attrice, dovendosi tenere conto peraltro della difficoltà di scorgere un dislivello non segnalato, quale quello ove è caduta l'attrice, in un contesto di identità cromatica del pavimento e di assenza di illuminazione adeguata, in un luogo in cui -peraltro- quale è quello ove si somministrano cure mediche -che hanno come utente medio soggetti che dette cure necessitano- è ragionevole l'aspettativa circa uno stato dei luoghi scevro da pericoli.
Non vale ad inficiare le anzidette conclusioni e l'affermazione di responsabilità della CP_3
1 quanto dedotto dalla convenuta, in ordine alla sussistenza di un “leggero dislivello” non idoneo a
[...] determinare l'evento come riportato dall'attrice, e sulla circostanza che avrebbe Parte_1 evitato la caduta se avesse indossato calcature adeguate.
Invero, lo stato di ammaloramento, pericolosità ed insidia del vialetto, idoneo a causare il sinistro (a prescindere dalla sussistenza di una buca ovvero di un avvallamento), risulta evidente dai rilievi fotografici (doc. 3 fasc. parte attrice) e dal verbale di segnalazione della polizia municipale (doc. 2 fasc. parte attrice). Allo stesso modo, quanto affermato sull'inadeguatezza delle calzature dell'attrice è sconfessato dal repertorio fotografico in atti. In particolare, una foto prodotta (foto n.1 del doc. 12) ritrae l'attrice nel momento immediatamente successivo alla caduta con indosso delle calzature prive di tacco e con suola di gomma, della cui comodità e adeguatezza non pare potersi in alcun modo dubitare.
Occorre a questo punto verificare l'eventuale sussistenza di un eventuale concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno e quindi occorre prendere in considerazione anche la sua condotta e il suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso.
Nella specie, appaiono rilevanti i seguenti elementi: i. la giovane età dell'attrice al momento del danno
(trentasei anni); ii. la circostanza che le impalcature erano ben visibili e, quindi, avrebbero dovuto indurre gli utenti a prestare maggiore attenzione nel transitare sullo stato dei luoghi.
I superiori elementi consentono di stimare l'apporto causale dell'attrice nella determinazione del sinistro nella misura del 50%.
3.Sulla quantificazione del danno
Accertato l'an della pretesa e dunque la sussistenza del danno, occorre procedere alla sua quantificazione.
A tal fine si reputa opportuno applicare le Tabelle elaborate e in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2023.
La giurisprudenza ha elaborato per la valutazione del danno derivante da lesioni, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti, un parametro basato sulla rilevazione della media dei risarcimenti erogati nel singolo ufficio giudiziario (nel caso di specie il
Tribunale di Roma), in modo da determinare un valore monetario base, il c.d. punto variabile, che cresce in funzione del pregiudizio subito (espresso in punti percentuali di invalidità) e decresce in funzione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso. Con il sistema tabellare il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado percentuale di invalidità permanente residuato dalle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità
e, quindi, diminuendo il risultato al crescere dell'età della vittima.
Va specificato che nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. (1.369, 23 euro) costituisce il valore monetario della sola componente biologica-dinamico relazionale del danno non patrimoniale, mentre non comprende la componente morale soggettiva. Per la liquidazione del danno morale, il Tribunale di Roma con le tabelle aggiornate al 2023, ha dato piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, individuando l'importo tabellare del danno morale con un valore predeterminato per ciascun punto di danno biologico, prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Lo sviluppo del metodo tabellare trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei consociati ex art. 3 Cost. nella determinazione dell'ammontare del risarcimento, nonché in quella di rendere conoscibile e prevedibile la decisione del giudice.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea, quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga adeguata al caso concreto.
In quest'ottica, il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari, purché tenga in considerazione la specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico (in questi termini Cass. civ., sez. III, 24/04/2001, n. 6023).
In sostanza, è necessario che il criterio di liquidazione adottato nel caso concreto combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sul soggetto danneggiato, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso rispetto al valore rappresentato da quello tabellare. Tale diversità di pregiudizio, secondo l'orientamento costante della Cassazione, deve essere oggetto di specifica dimostrazione.
Nel caso oggetto di questo giudizio, ai fini della liquidazione del danno, devono condividersi le valutazioni della relazione medico-legale del consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni rassegnate dal ctu sono fondate sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e risultano coerenti, logiche e rispondenti ai quesiti sottoposti dal
Giudice, pertanto devono essere integralmente recepite.
Ebbene, secondo l'anzidetta relazione: “gli esiti residuati alla sig.ra all'evento Parte_1 lesivo del 7 gennaio 2019 possono essere inquadrati quale danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 4% (quattro percento) del totale, sulla base delle valutazioni orientative fornite dalle citate tabelle di Legge del 2003. Tenuto conto della storia clinica sopra riportata, si può valutare il danno biologico temporaneo assoluto nella misura di 10 giorni ed il danno biologico temporaneo al 50% nella misura di ulteriori 30 giorni” (cfr. relazione a firma dott. cit.). Persona_3
Ciò posto, il danno all'integrità psico-fisica subito dalla sig.ra va liquidato come Parte_1 segue:
-€ 5.365,67 per l'invalidità permanente nella misura del 4%, considerata l'età di 36 anni al momento di verificazione del fatto dannoso;
-€ 1.280,7 per l'inabilità temporanea assoluta nella misura di 10 giorni (128,07 euro x 10 giorni); -€ 1.920,9 per l'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 30 giorni (64,03 euro x 30 giorni).
Alle anzidette somme vanno aggiunte quelle destinate alle spese di cura e riabilitazione (doc.4 fasc. parte attrice), che ammontano secondo la relazione medico legale ad euro 1.271,17, per un totale complessivo di euro 9.838,44.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità da imputarsi al concorso dell'attrice, è quindi dovuto l'importo di euro 4.919,22.
In difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza elementi atti a caratterizzare ed identificare la sofferenza asseritamente patita dall'attrice quale danno morale che non sia già oggetto di valutazione nel valore del punto secondo le innanzi richiamate tabelle, quanto innanzi liquidato deve considerarsi adeguato e conforme al principio dell'integrale liquidazione, tenuto peraltro conto del lieve pregiudizio all'integrità psicofisica riportato.
Quanto al dedotto danno patrimoniale subito dall'attrice consistente nella perdita economica legata all'annullamento di interventi di chirurgia estetica programmati si osserva che:
i. nessuno dei documenti prodotti, pur se sottoscritti e confermati dai pazienti che avrebbero dovuto sottoporsi l'intervento, risulta firmato per quietanza dall'attrice, con conseguente impossibilità di attribuire ad essi fede privilegiata (cfr. in tema, da ultimo: Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n.19034);
ii. non è ammissibile per testimoni della prova del pagamento di somme di denaro (cfr. art.2721 cc), né -nella specie- sussistono elementi per stimare che l'attrice fosse esentata da obbligazioni formali di tenuta di contabilità;
iii. la circostanza che dei testimoni escussi abbiano dichiarato di aver desistito dall'intervento ovvero di essersi rivolti ad altro specialista (circostanza peraltro confermata dalla sola testimone , senza ulteriori elementi di prova del fatto che l'intervento sia Testimone_1 stato effettivamente eseguito da altro medico) non appare sufficiente per provare la serietà dell'intenzione di sottoporsi effettivamente ad intervento di natura estetica e, quindi, dell'effettiva sussistenza della perdita di chance in capo all'attrice.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Si tratta del danno determinato dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. Più precisamente, è il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria
(cioè dal verificarsi del danno) sino alla sua liquidazione, somma che ove percepita dal danneggiato creditore ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne delle utilità (cfr. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, la quale afferma: “si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità”).
Tale voce di danno va liquidata in via equitativa ex art. 2056 co.2, c.c. e sulla scorta delle indicazioni fornite della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Secondo quest'ultima, il lucro cessante si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma può esser stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma. Se il giudice Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, mentre è consentito effettuare il calcolo (tenendo conto della progressiva svalutazione della moneta) con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio di rivalutazione. Nel caso di specie, il tasso degli interessi, in difetto di prova di maggior danno, va individuato nel tasso legale tempo per tempo vigente.
Sulla base di tali considerazioni, la dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso CP_3
legale inizialmente calcolati sulla somma dovuta a titolo di risarcimento al momento del verificarsi del danno (quindi sulla somma non rivalutata all'attualità) e poi sulla somma calcolata anno per anno risultante di volta in volta dalla rivalutazione.
Quanto al termine di decorso della rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale, il momento in cui sorge il credito risarcitorio va identificato nel giorno della commissione dell'illecito, quindi nella data di verificazione del sinistro e precisamente nel 07/01/2019.
Ed inoltre, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dal momento della sentenza sino all'effettivo pagamento dovranno essere corrisposti sulla somma totale sopra liquidata gli ulteriori interessi di cui all'art.1284 cc dal deposito della sentenza al saldo.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice monocratico dott.ssa IA De ER, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, così provvede:
DICHIARA la responsabilità della nella causazione dei danni patiti dall'attrice CP_3 in conseguenza dell'infortunio occorso il 07/01/2019 nella misura del 50%; CONDANNA la al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che liquida in euro CP_3
4.919,22, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, da distrarsi CP_3
in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% e spese vive documentate.
PONE definitivamente a carico della le spese della consulenza medico-legale; CP_3
Così deciso in Roma 11 giugno 2025
IL GIUDICE
IA De ER