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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO Avv.Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2635/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigi Vetere, Parte_1
mandato in atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ad Controparte_1 intimazione di con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I. pagamento rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nicola Tarantini P.IVA_1
mandato in atti.
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2023 9000958973 000
notificata in data 14.03.2023
Lamentava l'illegittimità della pretesa di cui all'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle sottese all'ingiunzione; per intervenuta prescrizione del titolo e di conseguenza l'inesigibilità del credito.
Sostanzialmente l'opponente sosteneva che nel decennio precedente alla notifica del 14.03.2023 non era intervenuto alcun idoneo atto interruttivo 2
della prescrizione atteso che la notifica della intimazione di pagamento n.05920179001622522000 del 07.06.2017 avveniva a mani di persona non convivente e specificatamente consegnata a “ sorella” Controparte_3
senza alcuna indicazione di un eventuale rapporto di convivenza.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t la quale contestando l'assunto
[...]
attoreo ne chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto;
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025
per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Ed invero dalla disamina della documentazione versata in atti, viene in evidenza come nello specifico la notifica della intimazione di pagamento n.05920179001622522000 del 07.06.2017 avveniva presso la residenza del destinatario, sicche per giurisprudenza assolutamente maggioritaria è
sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per presumere che la persona a cui viene notificato l'atto lo consegni al destinatario senza che rilevi il requisito della convivenza tra la persona nelle cui mani è stata eseguita la notifica con il destinatario dell'atto stesso.
In altri termini ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita,
non occorre che il consegnatario sia anche convivente, (salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato.
Alla luce di quanto sopra riportato. è evidente la regolarità, della notifica avvenuta in data 07.06.2017 della intimazione di pagamento in oggetto,
sicché alcuna prescrizione e/o decadenza può ritenersi maturata. 3
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,11.03.2025
ll G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO Avv.Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2635/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigi Vetere, Parte_1
mandato in atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ad Controparte_1 intimazione di con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I. pagamento rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nicola Tarantini P.IVA_1
mandato in atti.
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2023 9000958973 000
notificata in data 14.03.2023
Lamentava l'illegittimità della pretesa di cui all'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle sottese all'ingiunzione; per intervenuta prescrizione del titolo e di conseguenza l'inesigibilità del credito.
Sostanzialmente l'opponente sosteneva che nel decennio precedente alla notifica del 14.03.2023 non era intervenuto alcun idoneo atto interruttivo 2
della prescrizione atteso che la notifica della intimazione di pagamento n.05920179001622522000 del 07.06.2017 avveniva a mani di persona non convivente e specificatamente consegnata a “ sorella” Controparte_3
senza alcuna indicazione di un eventuale rapporto di convivenza.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t la quale contestando l'assunto
[...]
attoreo ne chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto;
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025
per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Ed invero dalla disamina della documentazione versata in atti, viene in evidenza come nello specifico la notifica della intimazione di pagamento n.05920179001622522000 del 07.06.2017 avveniva presso la residenza del destinatario, sicche per giurisprudenza assolutamente maggioritaria è
sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per presumere che la persona a cui viene notificato l'atto lo consegni al destinatario senza che rilevi il requisito della convivenza tra la persona nelle cui mani è stata eseguita la notifica con il destinatario dell'atto stesso.
In altri termini ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita,
non occorre che il consegnatario sia anche convivente, (salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato.
Alla luce di quanto sopra riportato. è evidente la regolarità, della notifica avvenuta in data 07.06.2017 della intimazione di pagamento in oggetto,
sicché alcuna prescrizione e/o decadenza può ritenersi maturata. 3
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,11.03.2025
ll G.O. Marilena Caroppo