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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3185/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Lucia STRANO, Parte_1 C.F._1
e
CE SE (C.F. ), con l'avv. Giorgio DE LUIGI, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni.
1. omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi e CE NZ, autorizzandoli Parte_1
a vivere separati di tetto e di mensa;
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa all'altro coniuge e fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli minori e rimarranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre;
pag. 1 di 6 3. La sottoscrizione del presente ricorso da parte del signor NZ deve dunque essere intesa anche come espressa autorizzazione da parte dello stesso a tale trasferimento di domicilio e/o residenza anche dei figli;
4. I genitori oltre ad impegnarsi a mantenere i figli ed a prendersi cura degli stessi nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità dei figli stessi ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli stessi;
5. (casa familiare)
l'appartamento già destinato a casa familiare resta assegnato al signor NZ CE e viene destinato a luogo di dimora dei figli quando sono presso il padre;
6. i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, cercando di rispettare gli impegni dei figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con il padre compreso il pernotto mercoledì e giovedì con la madre compreso il pernotto venerdì sabato e domenica alternati madre\padre compreso il pernotto eventuali modifiche al calendario come qui indicato avverranno con consenso di entrambi i genitori.
Deve intendersi che il genitore che avrà con sé i figli provvederà ad accompagnarli all'altro genitore, salvo diversi accordi.
Ciascun genitore avrà diritto, per esigenze lavorative, di chiedere per iscritto via mail o via sms o whatsapp all'altro genitore la modifica di quanto sopra stabilito, salvo poter recuperare i giorni con i propri figli in seguito e in giornate da concordarsi sempre per iscritto di comune accordo;
7. Nei giorni in cui il genitore avrà con sé i figli si impegna ad accompagnare puntualmente gli stessi ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura dei minori con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
8. Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori si impegnano a presenziare ed in caso di assenza a riferire all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
9. per i periodi di Vacanza
a) vacanze estive i genitori si impegnano a trascorrere, due settimane (continuative o frazionate) con i figli durante le vacanze degli stessi.
I rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno o più avanti in accordo con altro genitore.
b) vacanze natalizie e di fine anno i genitori si accordano di passare, separatamene ciascuno di essi insieme ad entrambi i figli, periodi di egual durata durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali e rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. In difetto di accordo nei detti termini sin d'ora si stabilisce che i figli trascorreranno con i genitori la vigilia del Natale con il padre (a valere sino alle ore 10.00 del 25 dicembre) ed il giorno di Natale (a valere dalle ore 10.00 del 25 dicembre) con la madre, salvo accordo diverso tra i genitori. pag. 2 di 6 Ad anni alterni ogni genitore starà poi con i figli dalla mattina del 26 dicembre alla mattina del 1 gennaio e l'altro genitore starà poi con i figli dalla mattina (ore 10.00) del 1 gennaio al giorno dell'Epifania; per l'anno in corso l'alternanza comincerà con il turno del padre dal 26.12 al 1.01.2025 e con la madre dal 1.01.2026 al giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze lavorative.
c) vacanze pasquali e di carnevale i genitori suddivideranno tra di loro equamente, di anno in anno, l'intero periodo delle vacanze scolastiche dei figli;
per le vacanze pasquali faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori, da concordarsi all'inizio di ciascun anno stabilendo i turni consensualmente;
ogni modifica al programma concordato dovrà essere di volta in volta concordata dai genitori per iscritto a mezzo mail o via sms o whatsapp.
10. Mantenimento ordinario figli il sig. NZ CE verserà alla signora a far data dall'1.07.2025, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 250,00 mensili a favore di ciascun figlio (e, quindi, per complessivi € 500,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...].
11. Quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori le sosterranno al 50% ciascuno.
Le parti espressamente prevedono che anche la spesa per le mense scolastiche dei figli sarà suddivisa al 50% tra loro.
Circa l'individuazione delle altre spese e relative modalità di pagamento e richiesta si fa espresso riferimento al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, (ciò anche per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso).
12. Assegno Unico per i figli Per_ L'assegno unico universale e gli importi per l'invalidità del figlio maggiore verranno beneficiati integralmente dalla signora ed il Signor NZ CE si impegna a sottoscrivere tutti i moduli o documenti Parte_1 necessari affinché la Signora riceva il 100% degli importi dovuti a titolo di assegno unico universale.
13. Detrazioni
Quanto alle detrazioni per figli a carico spetteranno, invece, a ciascuno dei genitori nella paritaria misura del 50%;
14. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali, anche fiscali, sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 6/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 14 parte II serie A anno 2012;
pag. 3 di 6
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto il parere favorevole del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, essendo infatti idonee a garantire le relative esigenze, consentendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto altresì che le condizioni economiche concordate siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e CE SE (C.F. ), alle condizioni congiunte di cui al ricorso e C.F._2 ribadite con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione di seguito integralmente riprodotte:
“1. omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi e CE NZ, autorizzandoli Parte_1
a vivere separati di tetto e di mensa;
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa all'altro coniuge e fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli minori e rimarranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre;
3. La sottoscrizione del presente ricorso da parte del signor NZ deve dunque essere intesa anche come espressa autorizzazione da parte dello stesso a tale trasferimento di domicilio e/o residenza anche dei figli;
4. I genitori oltre ad impegnarsi a mantenere i figli ed a prendersi cura degli stessi nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità dei figli stessi ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli stessi;
5. (casa familiare)
l'appartamento già destinato a casa familiare resta assegnato al signor NZ CE e viene destinato a luogo di dimora dei figli quando sono presso il padre;
6. i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, cercando di rispettare gli impegni dei figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con il padre compreso il pernotto pag. 4 di 6 mercoledì e giovedì con la madre compreso il pernotto venerdì sabato e domenica alternati madre\padre compreso il pernotto eventuali modifiche al calendario come qui indicato avverranno con consenso di entrambi i genitori.
Deve intendersi che il genitore che avrà con sé i figli provvederà ad accompagnarli all'altro genitore, salvo diversi accordi.
Ciascun genitore avrà diritto, per esigenze lavorative, di chiedere per iscritto via mail o via sms o whatsapp all'altro genitore la modifica di quanto sopra stabilito, salvo poter recuperare i giorni con i propri figli in seguito e in giornate da concordarsi sempre per iscritto di comune accordo;
7. Nei giorni in cui il genitore avrà con sé i figli si impegna ad accompagnare puntualmente gli stessi ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura dei minori con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
8. Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori si impegnano a presenziare ed in caso di assenza a riferire all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
9. per i periodi di Vacanza
a) vacanze estive i genitori si impegnano a trascorrere, due settimane (continuative o frazionate) con i figli durante le vacanze degli stessi.
I rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno o più avanti in accordo con altro genitore.
b) vacanze natalizie e di fine anno i genitori si accordano di passare, separatamene ciascuno di essi insieme ad entrambi i figli, periodi di egual durata durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali e rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. In difetto di accordo nei detti termini sin d'ora si stabilisce che i figli trascorreranno con i genitori la vigilia del Natale con il padre (a valere sino alle ore 10.00 del 25 dicembre) ed il giorno di Natale (a valere dalle ore 10.00 del 25 dicembre) con la madre, salvo accordo diverso tra i genitori.
Ad anni alterni ogni genitore starà poi con i figli dalla mattina del 26 dicembre alla mattina del 1 gennaio e l'altro genitore starà poi con i figli dalla mattina (ore 10.00) del 1 gennaio al giorno dell'Epifania; per l'anno in corso l'alternanza comincerà con il turno del padre dal 26.12 al 1.01.2025 e con la madre dal 1.01.2026 al giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze lavorative.
c) vacanze pasquali e di carnevale i genitori suddivideranno tra di loro equamente, di anno in anno, l'intero periodo delle vacanze scolastiche dei figli;
per le vacanze pasquali faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori, da concordarsi all'inizio di ciascun anno stabilendo i turni consensualmente;
ogni modifica al programma concordato dovrà essere di volta in volta concordata dai genitori per iscritto a mezzo mail o via sms o whatsapp.
10. Mantenimento ordinario figli il sig. NZ CE verserà alla signora a far data dall'1.07.2025, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 250,00 mensili a favore di ciascun figlio (e, quindi, per complessivi € 500,00), pag. 5 di 6 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...].
11. Quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori le sosterranno al 50% ciascuno.
Le parti espressamente prevedono che anche la spesa per le mense scolastiche dei figli sarà suddivisa al 50% tra loro.
Circa l'individuazione delle altre spese e relative modalità di pagamento e richiesta si fa espresso riferimento al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, (ciò anche per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso).
12. Assegno Unico per i figli Per_ L'assegno unico universale e gli importi per l'invalidità del figlio maggiore verranno beneficiati integralmente dalla signora ed il Signor NZ CE si impegna a sottoscrivere tutti i moduli o documenti Parte_1 necessari affinché la Signora riceva il 100% degli importi dovuti a titolo di assegno unico universale.
13. Detrazioni
Quanto alle detrazioni per figli a carico spetteranno, invece, a ciascuno dei genitori nella paritaria misura del 50%;
14. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali, anche fiscali, sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Lucia STRANO, Parte_1 C.F._1
e
CE SE (C.F. ), con l'avv. Giorgio DE LUIGI, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni.
1. omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi e CE NZ, autorizzandoli Parte_1
a vivere separati di tetto e di mensa;
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa all'altro coniuge e fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli minori e rimarranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre;
pag. 1 di 6 3. La sottoscrizione del presente ricorso da parte del signor NZ deve dunque essere intesa anche come espressa autorizzazione da parte dello stesso a tale trasferimento di domicilio e/o residenza anche dei figli;
4. I genitori oltre ad impegnarsi a mantenere i figli ed a prendersi cura degli stessi nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità dei figli stessi ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli stessi;
5. (casa familiare)
l'appartamento già destinato a casa familiare resta assegnato al signor NZ CE e viene destinato a luogo di dimora dei figli quando sono presso il padre;
6. i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, cercando di rispettare gli impegni dei figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con il padre compreso il pernotto mercoledì e giovedì con la madre compreso il pernotto venerdì sabato e domenica alternati madre\padre compreso il pernotto eventuali modifiche al calendario come qui indicato avverranno con consenso di entrambi i genitori.
Deve intendersi che il genitore che avrà con sé i figli provvederà ad accompagnarli all'altro genitore, salvo diversi accordi.
Ciascun genitore avrà diritto, per esigenze lavorative, di chiedere per iscritto via mail o via sms o whatsapp all'altro genitore la modifica di quanto sopra stabilito, salvo poter recuperare i giorni con i propri figli in seguito e in giornate da concordarsi sempre per iscritto di comune accordo;
7. Nei giorni in cui il genitore avrà con sé i figli si impegna ad accompagnare puntualmente gli stessi ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura dei minori con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
8. Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori si impegnano a presenziare ed in caso di assenza a riferire all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
9. per i periodi di Vacanza
a) vacanze estive i genitori si impegnano a trascorrere, due settimane (continuative o frazionate) con i figli durante le vacanze degli stessi.
I rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno o più avanti in accordo con altro genitore.
b) vacanze natalizie e di fine anno i genitori si accordano di passare, separatamene ciascuno di essi insieme ad entrambi i figli, periodi di egual durata durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali e rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. In difetto di accordo nei detti termini sin d'ora si stabilisce che i figli trascorreranno con i genitori la vigilia del Natale con il padre (a valere sino alle ore 10.00 del 25 dicembre) ed il giorno di Natale (a valere dalle ore 10.00 del 25 dicembre) con la madre, salvo accordo diverso tra i genitori. pag. 2 di 6 Ad anni alterni ogni genitore starà poi con i figli dalla mattina del 26 dicembre alla mattina del 1 gennaio e l'altro genitore starà poi con i figli dalla mattina (ore 10.00) del 1 gennaio al giorno dell'Epifania; per l'anno in corso l'alternanza comincerà con il turno del padre dal 26.12 al 1.01.2025 e con la madre dal 1.01.2026 al giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze lavorative.
c) vacanze pasquali e di carnevale i genitori suddivideranno tra di loro equamente, di anno in anno, l'intero periodo delle vacanze scolastiche dei figli;
per le vacanze pasquali faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori, da concordarsi all'inizio di ciascun anno stabilendo i turni consensualmente;
ogni modifica al programma concordato dovrà essere di volta in volta concordata dai genitori per iscritto a mezzo mail o via sms o whatsapp.
10. Mantenimento ordinario figli il sig. NZ CE verserà alla signora a far data dall'1.07.2025, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 250,00 mensili a favore di ciascun figlio (e, quindi, per complessivi € 500,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...].
11. Quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori le sosterranno al 50% ciascuno.
Le parti espressamente prevedono che anche la spesa per le mense scolastiche dei figli sarà suddivisa al 50% tra loro.
Circa l'individuazione delle altre spese e relative modalità di pagamento e richiesta si fa espresso riferimento al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, (ciò anche per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso).
12. Assegno Unico per i figli Per_ L'assegno unico universale e gli importi per l'invalidità del figlio maggiore verranno beneficiati integralmente dalla signora ed il Signor NZ CE si impegna a sottoscrivere tutti i moduli o documenti Parte_1 necessari affinché la Signora riceva il 100% degli importi dovuti a titolo di assegno unico universale.
13. Detrazioni
Quanto alle detrazioni per figli a carico spetteranno, invece, a ciascuno dei genitori nella paritaria misura del 50%;
14. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali, anche fiscali, sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 6/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 14 parte II serie A anno 2012;
pag. 3 di 6
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto il parere favorevole del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, essendo infatti idonee a garantire le relative esigenze, consentendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto altresì che le condizioni economiche concordate siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e CE SE (C.F. ), alle condizioni congiunte di cui al ricorso e C.F._2 ribadite con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione di seguito integralmente riprodotte:
“1. omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi e CE NZ, autorizzandoli Parte_1
a vivere separati di tetto e di mensa;
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa all'altro coniuge e fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli minori e rimarranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre;
3. La sottoscrizione del presente ricorso da parte del signor NZ deve dunque essere intesa anche come espressa autorizzazione da parte dello stesso a tale trasferimento di domicilio e/o residenza anche dei figli;
4. I genitori oltre ad impegnarsi a mantenere i figli ed a prendersi cura degli stessi nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità dei figli stessi ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli stessi;
5. (casa familiare)
l'appartamento già destinato a casa familiare resta assegnato al signor NZ CE e viene destinato a luogo di dimora dei figli quando sono presso il padre;
6. i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, cercando di rispettare gli impegni dei figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con il padre compreso il pernotto pag. 4 di 6 mercoledì e giovedì con la madre compreso il pernotto venerdì sabato e domenica alternati madre\padre compreso il pernotto eventuali modifiche al calendario come qui indicato avverranno con consenso di entrambi i genitori.
Deve intendersi che il genitore che avrà con sé i figli provvederà ad accompagnarli all'altro genitore, salvo diversi accordi.
Ciascun genitore avrà diritto, per esigenze lavorative, di chiedere per iscritto via mail o via sms o whatsapp all'altro genitore la modifica di quanto sopra stabilito, salvo poter recuperare i giorni con i propri figli in seguito e in giornate da concordarsi sempre per iscritto di comune accordo;
7. Nei giorni in cui il genitore avrà con sé i figli si impegna ad accompagnare puntualmente gli stessi ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi e di altra natura dei minori con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
8. Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori si impegnano a presenziare ed in caso di assenza a riferire all'altro il contenuto degli incontri genitori- insegnanti;
9. per i periodi di Vacanza
a) vacanze estive i genitori si impegnano a trascorrere, due settimane (continuative o frazionate) con i figli durante le vacanze degli stessi.
I rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno o più avanti in accordo con altro genitore.
b) vacanze natalizie e di fine anno i genitori si accordano di passare, separatamene ciascuno di essi insieme ad entrambi i figli, periodi di egual durata durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali e rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail o via sms o whatsapp, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. In difetto di accordo nei detti termini sin d'ora si stabilisce che i figli trascorreranno con i genitori la vigilia del Natale con il padre (a valere sino alle ore 10.00 del 25 dicembre) ed il giorno di Natale (a valere dalle ore 10.00 del 25 dicembre) con la madre, salvo accordo diverso tra i genitori.
Ad anni alterni ogni genitore starà poi con i figli dalla mattina del 26 dicembre alla mattina del 1 gennaio e l'altro genitore starà poi con i figli dalla mattina (ore 10.00) del 1 gennaio al giorno dell'Epifania; per l'anno in corso l'alternanza comincerà con il turno del padre dal 26.12 al 1.01.2025 e con la madre dal 1.01.2026 al giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo tra i genitori per esigenze lavorative.
c) vacanze pasquali e di carnevale i genitori suddivideranno tra di loro equamente, di anno in anno, l'intero periodo delle vacanze scolastiche dei figli;
per le vacanze pasquali faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori, da concordarsi all'inizio di ciascun anno stabilendo i turni consensualmente;
ogni modifica al programma concordato dovrà essere di volta in volta concordata dai genitori per iscritto a mezzo mail o via sms o whatsapp.
10. Mantenimento ordinario figli il sig. NZ CE verserà alla signora a far data dall'1.07.2025, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli la somma di Euro 250,00 mensili a favore di ciascun figlio (e, quindi, per complessivi € 500,00), pag. 5 di 6 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...].
11. Quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori le sosterranno al 50% ciascuno.
Le parti espressamente prevedono che anche la spesa per le mense scolastiche dei figli sarà suddivisa al 50% tra loro.
Circa l'individuazione delle altre spese e relative modalità di pagamento e richiesta si fa espresso riferimento al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, (ciò anche per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso).
12. Assegno Unico per i figli Per_ L'assegno unico universale e gli importi per l'invalidità del figlio maggiore verranno beneficiati integralmente dalla signora ed il Signor NZ CE si impegna a sottoscrivere tutti i moduli o documenti Parte_1 necessari affinché la Signora riceva il 100% degli importi dovuti a titolo di assegno unico universale.
13. Detrazioni
Quanto alle detrazioni per figli a carico spetteranno, invece, a ciascuno dei genitori nella paritaria misura del 50%;
14. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali, anche fiscali, sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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