Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2025, proposto da
Sorrentino Tax & Legal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena Todaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
IS - Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
nei confronti
Coworking S.r.l., La Primavera S.n.c. di LA IE & C, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente Generale N. 835/3.S del 26/03/2025 del Dipartimento Regionale delle attività produttive, pubblicato sul sito istituzionale della Regione il 26/03/2025 e comunicato al ricorrente per il 31/03/2025, avente ad oggetto: Domande di agevolazione inammissibili o irricevibili - POC 2014/2020 - FSC 2021/2027 e della relativa tabella allegata in calce, da cui si evince che la domanda del ricorrente prot. n. 286 IRF-02_01301645 12/03/2024 è stata valutata negativamente;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente
alla riammissione alla procedura di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale Attivita' Produttive e di IS - Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21 maggio 2025, la Sorrentino Tax & Legal S.r.l. ha impugnato, con contestuale richiesta di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a., il D.D.G. Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 835/3.S del 26 marzo 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di agevolazione presentata dalla medesima società nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/3.S del 30 novembre 2023 “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”.
A tal fine, la società ricorrente espone:
- di avere presentato in data 12 marzo 2024 domanda di ammissione al finanziamento, identificata dal codice IRF-02_01301645, per un investimento complessivo pari ad euro 300.000,00 oltre IVA, richiedendo un contributo a fondo perduto di euro 180.000,00;
- che in data 29 novembre 2024, IRFIS – soggetto gestore dell’intervento e deputato allo svolgimento dell’istruttoria del procedimento – aveva comunicato preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, rilevando la mancata prova della capacità finanziaria del soggetto proponente, per la quota di investimento non coperta dal contributo pubblico, con particolare riferimento alla copertura dell’IVA applicabile all’operazione oggetto di finanziamento;
- che la società, nel termine assegnato, aveva inviato controdeduzioni, rappresentando che l’interpretazione originaria circa l’esclusione dell’IVA ai fini del calcolo della quota di cofinanziamento tramite mezzi propri si fondava su quanto indicato nella risposta al Quesito n. 9 dell’Avviso, e producendo al contempo ulteriore referenza bancaria dell’DI per euro 120.000, da aggiungersi a quella già trasmessa di BPM pari anch’essa ad euro 120.000, per un totale di euro 240.000, superiore alla soglia a carico del beneficiario di euro 186.000 (120.000+66.000 corrispondenti all’aliquota Iva del 22% di 300.000);
- ciononostante, con il suddetto D.D.G. n. 835/3.S del 26 marzo 2025, notificato il 31 marzo 2025, la domanda veniva ritenuta inammissibile, senza una motivata valutazione delle controdeduzioni presentate dalla società.
Avverso tale provvedimento la ricorrente propone ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura: I. Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in correlato disposto ricettivo ed integrativo della legge regione sicilia 21 maggio 2019, n. 7 – violazione delle disposizioni attuative dell’avviso pubblico del 30.11.2023, approvato con deliberazione di giunta n. 2615/3s del 30.11.2023 denominato "fare impresa in sicilia - fainsicilia" risorse fsc 2021-2027 e p.o.c. 2014-2020, sotto il profilo dell’assoluta carenza di istruttoria di motivazione e di potere, arbitrarietà ed irragionevolezza – contraddittorietà intrinseca” omessa valutazione degli atti partecipativi al procedimento Violazione degli artt. 10 e 10-bis della L. n. 241/1990, nonché dei principi del giusto procedimento amministrativo e del principio di buona fede e affidamento Per assenza di un adeguato provvedimento in merito al mancato accoglimento delle deduzioni difensive della ricorrente. Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego .
Con unico articolato motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato (nella parte in cui non ammette a valutazione la domanda di agevolazione da essa presentata) per difetto di istruttoria e motivazione nonché per violazione dell’art. 10 bis, L. 241/1990, come richiamato al punto 12.2. dell’avviso pubblico, poiché la p.a. non ha valutato le osservazioni e i documenti prodotti dalla società in riscontro al preavviso di rigetto precedentemente inviato, i quali comprovano senza dubbio il possesso, alla data di presentazione della domanda, della capacità del soggetto proponente di provvedere all’apporto dei mezzi propri necessari per la copertura della quota di cofinanziamento privato dichiarata (art. 5.2 dell’Avviso).
IRFIS, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
- i principi di autoresponsabilità e par condicio ostano a che nelle procedure di selezione con numerosi partecipanti possa essere integrata successivamente, mediante soccorso istruttorio, la documentazione, inizialmente carente, relativa a un requisito di partecipazione, che deve essere comprovato dall’interessato necessariamente in via contestuale alla presentazione della domanda agevolativa;
- è da escludere che la referenza bancaria successivamente prodotta rechi data certa anteriore alla presentazione della domanda di agevolazione, in quanto, ai sensi dell’art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, vale a dire ai soggetti che (come l’amministrazione procedente) non abbiano avuto parte alla formazione del documento.
L’Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio, chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso. In proposito l’Assessorato ha dedotto che nessun affidamento ragionevole poteva il privato riporre, evincendosi con chiarezza, tanto dall’Avviso quanto dalle risposte alle Faq emanate dalla stessa amministrazione, che la capacità finanziaria richiesta dall’art. 5.2 ai fini della partecipazione alla procedura de qua non poteva non fare riferimento anche alla quota Iva sugli acquisti relativi al programma di investimento. La seconda referenza bancaria non sarebbe in ogni caso idonea a comprovare il possesso della disponibilità dei mezzi propri sufficienti a coprire il costo delle più volte menzionate spese per IVA, perché resa da un istituto bancario (DI s.p.a.) diverso da quello (Banco BPM) che aveva reso la prima referenza, già prodotta unitamente alla domanda.
Con ordinanza n. 316/2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. ai fini della celere fissazione dell’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto per le motivazioni di seguito indicate.
A norma del punto 5.2 dell’avviso pubblico, che disciplina i requisiti soggettivi di ammissibilità delle domande “[…] ai fini dell’accesso alle agevolazioni del presente Avviso, i soggetti richiedenti devono risultare in possesso, a pena di inammissibilità delle relative istanze, dei seguenti requisiti: […]
- possesso di idonea capacità finanziaria, in relazione alla capacità di provvedere all’apporto di mezzi propri richiesti ai fini della copertura dei costi del programma d’investimento non coperto dalle agevolazioni pubbliche ”.
Correlativamente, il punto 8.3 dell’avviso prevede che “ La quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata dal soggetto richiedente mediante produzione di idonee documentazioni probatorie (estratti conto bancari, attestazioni bancarie o di intermediari finanziari rilasciate secondo lo schema di cui all’Allegato 8, ecc.) contestualmente alla istanza di concessione contributo ”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha comprovato la disponibilità di risorse finanziarie adeguate a coprire la quota IVA sugli acquisti per l’avvio dell’attività di impresa, riscontrando tempestivamente il preavviso di rigetto comunicato da IS e producendo in quella sede una seconda referenza bancaria rilasciata da DI e datata 8.03.2024.
Precisamente, a fronte dell’Avviso pubblico del 30.11.2023, approvato con Deliberazione di Giunta n. 2615/3S del 30.11.2023 denominato "Fare Impresa in Sicilia - FAInSicilia" Risorse FSC 2021-2027 e P.O.C. 2014-2020 (Codice CAR: 27759), la società presentava sul portale a ciò dedicato la domanda di ammissione al finanziamento che veniva protocollata al n. 286 del 12/03/2024, prog. N. IRF-02_01301645 (doc.2-3). Il 14/10/2024 l’istituto comunicava l’avvio dell’istruttoria ex artt. 7 e 8 I. 241/1990 ed artt. 9 e 10 L.R. 7/2019.
In data 29/11/2024 la ricorrente riceveva dall’IRFIS la nota n. 001-9214- PA/2024 con la quale veniva comunicato: “ Con riferimento alla domanda di agevolazione finanziaria in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 e dell'art. 13 L.R. 7/2019, si comunicano i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Non risulta comprovata la capacità di apporto di mezzi propri necessari alla copertura dell'intero programma, ivi compresa l'IVA sugli investimenti, come previsto dall'Avviso pubblico "Fare Impresa in Sicilia- FAinSicilia" di cui al D.D.G. 2615/3.s del 30/11/2023. Entro 10 giorni dalla notifica della presente, il soggetto richiedente potrà presentare all'indirizzo PEC fainsicilia@pec.irfis.it dello scrivente Gestore eventuali controdeduzioni e produrre scritti difensivi redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, che verrà esaminata al fine della successiva adozione del provvedimento finale ”.
La società ricorrente, conseguentemente, con pec del 5/12/2024 provvedeva ad inviare le proprie osservazioni, specificando che in sede di prima istanza era stata allegata la sola lettera di referenze BPM in quanto si era ritenuta utile, quale base di calcolo il solo imponibile e tale assunto era stato ricavato dalla faq n.9. Ciò non di meno, in maniera del tutto prudenziale, la società faceva presente di avere provveduto a richiedere nel mese di febbraio 2024 una ulteriore referenza all’DI rilasciata l'08.03.2024, che veniva allegata e che in aggiunta a quella della BPM, già trasmessa, provava la capienza delle sostanze per la copertura del costo residuo del programma, compreso l’IVA sugli investimenti.
Nello specifico l’investimento complessivo ammonta ad euro 300.000, oltre iva 22%, a fronte del quale è stato richiesto un contributo a fondo perduto di euro 180.000, allegando la sola referenza bancaria rilasciata dalla BPM di euro 120.000. A seguito della pec inviata dall’IRFIS, la società Sorrentino Tax & Legal srl in data 05.12.2024, produceva la seconda referenza bancaria emessa dall’Istituto di Credito DI S.p.A. di euro 120.000 (rilasciata l’08.03.2024), pertanto a fronte di un fabbisogno di euro 186.000 (120.000+66.000 corrispondenti all’aliquota iva del 22% di 300.000) la società Sorrentino Tax & Legal srl produceva referenze bancarie per complessivi euro 240.000, tutte rilasciate in data antecedente la presentazione del progetto e sufficienti nel loro insieme a garantire ai sensi dell’art. 5.2 dell’avviso pubblico la copertura della quota di cofinanziamento privato non coperta dall’agevolazione pubblica.
Tra l’altro, contrariamente all’opinione espressa dalla difesa erariale, non è preclusa dall’Avviso la possibilità di cumulare le garanzie ritualmente concesse dalle due banche (BPM e DI, ciascuna di 120.000 €) in quanto, pur essendo autonome e indipendenti, potrebbero essere entrambe azionate fino a concorrenza dell’intera posizione debitoria da affrontare (circa 186.000 € di co-finanziamento privato).
Tanto precisato, la mancata ammissione della domanda di finanziamento alla fase di valutazione è derivata, nel caso concreto, dal fatto che la ricorrente non ha attestato il possesso del requisito di capacità finanziaria ex art. 5.2 dell’Avviso mediante la contestuale produzione con la domanda anche della referenza bancaria DI già in suo possesso, contrariamente a quanto precisato dalla Faq 1, e ciò non consentirebbe, nell’ottica dell’amministrazione, di superare il motivo ostativo indicato nel preavviso di rigetto. Tale motivazione si ricava dalla relazione istruttoria del 19.12.2023 indirizzata alla Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, la quale confermava (in calce) i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, determinando così il definitivo rigetto della domanda di agevolazione della Sorrentino Tax & Legal S.r.l., disposto con D.D.G. 835 del 26.3.2025.
L’avviso espresso dall’autorità amministrativa, a parere del Collegio, non può essere condiviso né appaiono persuasive le considerazioni svolte dalla difesa di IS al fine di escludere la praticabilità del soccorso istruttorio nella procedura de qua .
La difesa di IS sostiene in proposito, per un verso, che la produzione postuma di documentazione bancaria atta a comprovare il possesso del requisito della capacità finanziaria sarebbe preclusa dal combinato disposto degli artt. 5.2 e 8.3 dell’Avviso, dal momento che il possesso di idonea capacità finanziaria è richiesto espressamente a pena di inammissibilità dell’istanza dall’art. 5.2 dell’Avviso e la documentazione bancaria comprovante il predetto requisito va prodotta contestualmente alla domanda di concessione del contributo secondo la chiara previsione dell’art. 8.3 dell’Avviso; per altro verso, che la produzione “tardiva” (successivamente alla domanda) di documentazione attestante la preesistenza (alla domanda stessa) del requisito di partecipazione in oggetto non sarebbe possibile, in quanto contrastante col principio di autoresponsabilità e par condicio più volte richiamato dalla giurisprudenza ammnistrativa per escludere la praticabilità del soccorso istruttorio in procedure comparative o di massa come quella qui considerata, di modo che “ nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti ” ( ex multis , Cons. Stato, VII, 02/09/2024 n. 7334; in termini, da ultimo, T.A.R. Potenza, I, 24/10/2024 n. 532; T.A.R. Bari, I, 10/07/2023 n. 984).
Né l’uno né l’altro assunto sono favorevolmente apprezzabili nella vicenda oggetto di contenzioso.
In primo luogo, occorre infatti rilevare che il par. 8.3 dell’Avviso, nell’esigere che la quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata dal soggetto richiedente mediante produzione di idonee documentazioni probatorie (secondo lo schema di cui all’Allegato 8) “ contestualmente alla istanza di concessione contributo ”, non prevede tale adempimento a pena di esclusione, mentre il par. 5.2 dell’Avviso sanziona a pena di inammissibilità dell’istanza solamente il possesso di idonea capacità finanziaria, in relazione alla capacità di provvedere all’apporto di mezzi propri richiesti ai fini della copertura del costo totale del programma d’investimento non coperto dalle agevolazioni pubbliche. Lo stesso Avviso pubblico, però, nel prevedere al par. 12.1: “ L’esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l’irricevibilità dell’istanza, previa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 ”, fa evidentemente salva la possibilità per l’istante di dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità della domanda (tra cui quello del “ possesso di idonea capacità finanziaria, in relazione alla capacità di provvedere all’apporto di mezzi propri richiesti ai fini della copertura dei costi del programma d’investimento non coperto dalle agevolazioni pubbliche ” di cui all’art. 5.2 dell’Avviso) nell’ambito del contraddittorio procedimentale conseguente al preavviso di rigetto a norma dell’art. 10 bis, L. 241/1990 (che consente appunto agli istanti di “ presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ”).
In secondo luogo, se pure è vero che, per diffusa giurisprudenza, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, specialmente in procedure comparative e di massa che coinvolgono numerosi partecipanti, il soccorso istruttorio, come definito dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, non può essere richiesto nei casi in cui entra in conflitto con il principio generale di autoresponsabilità dei partecipanti, secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. IV, 02/10/2024, n.2732), nel caso di specie è tuttavia la lex specialis ad ammettere l’attivazione del soccorso istruttorio, in qualunque fase dell’istruttoria, anche d’ufficio, a norma del punto 12.3 terzo capoverso in cui è stato precisato che “ In ogni fase dell’iter istruttorio, IRFIS può richiedere via PEC al soggetto richiedente le agevolazioni, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmessi dal soggetto richiedente tramite PEC o attraverso le apposite funzionalità della piattaforma informatica messa a disposizione da IRFIS entro quindici giorni (nel nostro caso ne sono stati assegnati dieci) dalla richiesta, pena la decadenza ”.
Ne deriva che la tardiva produzione del documento, comunque emesso in data utile alla partecipazione alla selezione, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall’amministrazione procedente, al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 5.2 dell’Avviso, già ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/1990 (espressamente richiamato dall’art. 12.1 dell’Avviso), e in ogni caso doveva ritenersi in astratto ammissibile con l’esercizio del soccorso istruttorio ex artt. 6 comma 1 lett. b) della L. 241/90 e 12.3 dell’Avviso di selezione, che può sopperire all’incompletezza di una dichiarazione o istanza.
Infine, non è ammissibile e, comunque, non risolutiva l’ulteriore deduzione difensiva di IS secondo cui la referenza bancaria (di DI) non potrebbe reputarsi come avente data certa a norma di legge, opponibile ai terzi (quale è appunto l’amministrazione procedente rispetto al documento bancario), in mancanza di autenticazione della sottoscrizione, a ciò ostando il disposto dell’art. 2704, comma 1, cod. civ. (intitolato “Data della scrittura privata nei confronti dei terzi”): “ La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ”. In mancanza di autenticazione sarebbe infatti ben possibile che tale documentazione sia stata confezionata successivamente alla comunicazione dei motivi di esclusione e artatamente retrodatata.
Tale deduzione si traduce invero in una non consentita integrazione postuma della motivazione mediante un atto difensivo (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 01/09/2025, n. 7163), poiché dagli atti del procedimento (in particolare v. la relazione istruttoria versata in giudizio da IS) non emerge che la p.a. abbia dubitato della data del documento bancario o supposto che la seconda referenza bancaria fosse stata confezionata ad arte successivamente al ricevimento del preavviso di rigetto, avendo semplicemente ritenuto inammissibile (errando nell’interpretazione della lex specialis ) la produzione successiva ai sensi dell’art. 8.3 dell’Avviso.
A ogni modo, seppure si potesse prescindere dal superiore rilievo, resta il fatto che la ricorrente ha esibito una referenza bancaria rilasciata da DI conformemente alle indicazioni dell’Avviso pubblico e allo schema di cui all’Allegato 8, che non impone agli istanti l’onere di far autenticare da notaio o altro pubblico ufficiale la documentazione attestante la capacità finanziaria ai sensi dell’art. 2703 c.c. ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e della successiva valutazione dell’organo istruttorio.
Il ricorso, pertanto, va accolto con conseguente annullamento del D.D.G. Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 835/3.S del 26 marzo 2025, nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di agevolazione presentata dalla società ricorrente nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2615/3.S del 30 novembre 2023 “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e IS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., in via solidale, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
TO SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SA | FA TE |
IL SEGRETARIO