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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11394/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Melzo (MI) in data 05.12.1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Amato e Luca Negri presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) (anno 2013 atto n. 36 reg. parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.03.2022 omologato con decreto del 24.03.2022 con i seguenti figli: nata in data [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia, rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 prevalente presso l'abitazione della madre, che si trasferirà a Milano (MI), Via Nicotera n. 6, ed ivi porre la residenza anagrafica della minore.
2) Attesa la nuova collocazione di presso un'abitazione in altro Comune rispetto a Pt_3 quello in cui ha sino ad oggi vissuto, nonché l'attivazione di una convivenza da parte della madre con il nuovo compagno, le parti concordano di raccogliere con estrema attenzione eventuali segnali di disagio e/o difficoltà da parte della minore nell'integrarsi nella nuova realtà abitativa e scolastica;
in particolare concordano che, ove non sia serena (secondo il giudizio dei genitori/degli Pt_3 educatori e degli insegnanti), i genitori si attiveranno nel contempo per un percorso di sostegno della figlia.
3) Disporre che il Sig. possa frequentare la figlia tutti mercoledì Parte_2 dall'uscita da scuola, quando la andrà a prendere, per poi portarla al corso di musica tenerla con sé per il pernotto per ivi riportarla l'indomani mattina a scuola. Laddove la scuola di musica non dovesse confermare la lezione per il mercoledì, concordare che il padre tenga con sé il giorno Pt_3 infrasettimanale in cui la minore avrà lezione. Il Sig. potrà, altresì, tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì Parte_2 Pt_3 dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, il tutto salvo diversi accordi con la madre per riportarla presso la stessa la domenica sera. Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, i ricorrenti concordano di suddividerle in due periodi di pari consistenza da concordare di anno in anno secondo le necessità e gli impegni della minore e che, fatto salvi diversi accordi saranno così articolati: dalla data di chiusura della scuola sino al pomeriggio del 30.12; dal 30.12 sino alla ripresa dell'attività scolastica. In ogni caso la sera della Vigilia con il pernotto ed il pranzo del 25 sarà trascorso con ciascun genitore di anno in anno in alternanza alla cena del 25 il pernotto e la giornata del 26 dicembre. Quanto alle ulteriori vacanze scolastiche, starà con i genitori in base agli accordi che saranno Pt_3 di volta in volta presi, garantendo in ogni caso l'alternanza; quanto ai ponti scolastici starà Pt_3 con il genitore presso il quale è collocata per detto periodo, salvo diversi accordi tra i genitori. In merito al periodo estivo, i ricorrenti concordano che possa trascorrere, secondo le Pt_3 disponibilità che verranno fornite di anno in anno dai nonni materni, un periodo in Sicilia, con costi e spese a carico di entrambi nella misura del 50%. Il padre potrà trascorrere con tre settimane Pt_3 anche non consecutive, di cui due nel mese di agosto, da concordare e pianificare entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti si rendono sin d'ora disponibili a trovare consensualmente alternative laddove uno dei due fosse impossibilitato a tenere con sé prevedendo, pertanto, il recupero degli eventuali giorni Pt_3 perduti a causa di impegni lavorativi o motivi di salute. Le parti acconsentono che i membri delle rispettive famiglie e gli attuali compagni possano recarsi presso le residenze dei genitori per prelevare e/o accompagnare e concorderanno la lista delle persone autorizzate al ritiro della minore da Pt_3 scuola (nonni; compagni dei genitori;
baby sitter ecc.) i cui cambi di turno saranno comunicati con congruo preavviso di almeno cinque giorni. 4) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2
l'importo mensile di € 400,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi in base agli indici Istat a Pt_3 far data da un anno dall'emissione della sentenza, a mezzo bonifico bancario su coordinate già note entro il giorno 20 di ogni mese. 5) Quanto alle spese straordinarie i ricorrenti concordano di suddividerle nella misura del 50% come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano (versione giugno 2025), che le parti dichiarano di conoscere. A parziale modifica delle spese straordinarie i genitori concordano:
➢ Per il triennio delle medie, in ragione del trasferimento di in altro comune i genitori Pt_3 concordano di iscrivere presso la scuola secondaria di primo grado, privata, Istituto Pt_3
Santa GE sita in Milano (MI), Via Baldinucci 88, dividendo nella misura del 50% i costi di iscrizione annuali;
Si riserveranno per le superiori di valutare l'iscrizione della figlia in scuola pubblica o privata
➢ Di garantire almeno uno sport per la figlia in base ai desideri della stessa. Per Pt_3 quest'anno ha frequentato pallavolo. Pt_3
➢ In merito alle spese per le cure odontoiatriche di i genitori concordano di dividere Pt_3 nella misura del 50% il preventivo già rilasciato da del 14.04.2025 (Doc. 5). Controparte_1
➢ Le parti danno espressamente atto di riconoscere tutto l'abbigliamento tra le spese ordinarie ad eccezione di quello destinato all'attività sportiva concordata. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore anche a mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine di ogni mese. Le parti concordano che il rimborso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Le Parti concordano di porre fiscalmente carico esclusivo della madre e che Pt_3
l'assegno unico sarà attribuito alla madre che documenterà annualmente al padre l'ammontare del medesimo. 7) I Ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, e di aver definito ogni questione economica nascente dal coniugio e nessun assegno divorzile sarà versato a favore l'uno dell'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernusco sul Naviglio (MI) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Melzo (MI) in data 05.12.1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Amato e Luca Negri presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) (anno 2013 atto n. 36 reg. parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.03.2022 omologato con decreto del 24.03.2022 con i seguenti figli: nata in data [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia, rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 prevalente presso l'abitazione della madre, che si trasferirà a Milano (MI), Via Nicotera n. 6, ed ivi porre la residenza anagrafica della minore.
2) Attesa la nuova collocazione di presso un'abitazione in altro Comune rispetto a Pt_3 quello in cui ha sino ad oggi vissuto, nonché l'attivazione di una convivenza da parte della madre con il nuovo compagno, le parti concordano di raccogliere con estrema attenzione eventuali segnali di disagio e/o difficoltà da parte della minore nell'integrarsi nella nuova realtà abitativa e scolastica;
in particolare concordano che, ove non sia serena (secondo il giudizio dei genitori/degli Pt_3 educatori e degli insegnanti), i genitori si attiveranno nel contempo per un percorso di sostegno della figlia.
3) Disporre che il Sig. possa frequentare la figlia tutti mercoledì Parte_2 dall'uscita da scuola, quando la andrà a prendere, per poi portarla al corso di musica tenerla con sé per il pernotto per ivi riportarla l'indomani mattina a scuola. Laddove la scuola di musica non dovesse confermare la lezione per il mercoledì, concordare che il padre tenga con sé il giorno Pt_3 infrasettimanale in cui la minore avrà lezione. Il Sig. potrà, altresì, tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì Parte_2 Pt_3 dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, il tutto salvo diversi accordi con la madre per riportarla presso la stessa la domenica sera. Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, i ricorrenti concordano di suddividerle in due periodi di pari consistenza da concordare di anno in anno secondo le necessità e gli impegni della minore e che, fatto salvi diversi accordi saranno così articolati: dalla data di chiusura della scuola sino al pomeriggio del 30.12; dal 30.12 sino alla ripresa dell'attività scolastica. In ogni caso la sera della Vigilia con il pernotto ed il pranzo del 25 sarà trascorso con ciascun genitore di anno in anno in alternanza alla cena del 25 il pernotto e la giornata del 26 dicembre. Quanto alle ulteriori vacanze scolastiche, starà con i genitori in base agli accordi che saranno Pt_3 di volta in volta presi, garantendo in ogni caso l'alternanza; quanto ai ponti scolastici starà Pt_3 con il genitore presso il quale è collocata per detto periodo, salvo diversi accordi tra i genitori. In merito al periodo estivo, i ricorrenti concordano che possa trascorrere, secondo le Pt_3 disponibilità che verranno fornite di anno in anno dai nonni materni, un periodo in Sicilia, con costi e spese a carico di entrambi nella misura del 50%. Il padre potrà trascorrere con tre settimane Pt_3 anche non consecutive, di cui due nel mese di agosto, da concordare e pianificare entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti si rendono sin d'ora disponibili a trovare consensualmente alternative laddove uno dei due fosse impossibilitato a tenere con sé prevedendo, pertanto, il recupero degli eventuali giorni Pt_3 perduti a causa di impegni lavorativi o motivi di salute. Le parti acconsentono che i membri delle rispettive famiglie e gli attuali compagni possano recarsi presso le residenze dei genitori per prelevare e/o accompagnare e concorderanno la lista delle persone autorizzate al ritiro della minore da Pt_3 scuola (nonni; compagni dei genitori;
baby sitter ecc.) i cui cambi di turno saranno comunicati con congruo preavviso di almeno cinque giorni. 4) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2
l'importo mensile di € 400,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi in base agli indici Istat a Pt_3 far data da un anno dall'emissione della sentenza, a mezzo bonifico bancario su coordinate già note entro il giorno 20 di ogni mese. 5) Quanto alle spese straordinarie i ricorrenti concordano di suddividerle nella misura del 50% come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano (versione giugno 2025), che le parti dichiarano di conoscere. A parziale modifica delle spese straordinarie i genitori concordano:
➢ Per il triennio delle medie, in ragione del trasferimento di in altro comune i genitori Pt_3 concordano di iscrivere presso la scuola secondaria di primo grado, privata, Istituto Pt_3
Santa GE sita in Milano (MI), Via Baldinucci 88, dividendo nella misura del 50% i costi di iscrizione annuali;
Si riserveranno per le superiori di valutare l'iscrizione della figlia in scuola pubblica o privata
➢ Di garantire almeno uno sport per la figlia in base ai desideri della stessa. Per Pt_3 quest'anno ha frequentato pallavolo. Pt_3
➢ In merito alle spese per le cure odontoiatriche di i genitori concordano di dividere Pt_3 nella misura del 50% il preventivo già rilasciato da del 14.04.2025 (Doc. 5). Controparte_1
➢ Le parti danno espressamente atto di riconoscere tutto l'abbigliamento tra le spese ordinarie ad eccezione di quello destinato all'attività sportiva concordata. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore anche a mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine di ogni mese. Le parti concordano che il rimborso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Le Parti concordano di porre fiscalmente carico esclusivo della madre e che Pt_3
l'assegno unico sarà attribuito alla madre che documenterà annualmente al padre l'ammontare del medesimo. 7) I Ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, e di aver definito ogni questione economica nascente dal coniugio e nessun assegno divorzile sarà versato a favore l'uno dell'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernusco sul Naviglio (MI) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG