CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4024/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4024/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Michele Cirillo
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Corvino
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la Pt_1
chiedeva ingiungersi alla il
[...] Controparte_1
pagamento di €. 7.657,24 a titolo di saldo per prestazioni rese e rimaste pagina 1 di 9 impagate. Precisava che tra il 2017 ed il 2018, essa ricorrente, operante nel settore dei trasporti marittimi, aveva eseguito prestazioni di trasporto automezzi con carburante in favore della Controparte_1
Aggiungeva che, nello stesso periodo, la Controparte_1
aveva fornito carburante per la motonave utilizzata dalla ricorrente per i
[...]
trasporti. La sosteneva che per accordi tra le parti, i corrispettivi Parte_1
delle reciproche prestazioni eseguite si erano compensati tra di loro, residuando un credito a suo favore di €. 7.657,24, come risulterebbe dalle proprie scritture contabili.
Il Tribunale di Napoli con Decreto Ingiuntivo n. 6976/2019, pubblicato il
25.09.2019, ingiungeva alla il Controparte_1
pagamento della richiesta somma di €. 7.657,24 oltre interessi.
1.2 La proponeva opposizione al Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo adducendo che il credito vantato dalla Parte_1
risulterebbe estinto a seguito della dedotta compensazione. L'opponente contestava infatti l'effettiva esecuzione delle prestazioni che sarebbero state contabilizzate dall'opposta, nonché l'applicazione di prezzi non concordati e quindi la conseguente esorbitante quantificazione del presunto credito della
(di €. 311.691,69), dal quale residuerebbe la somma da quest'ultima Parte_1
richiesta pari ad €. 7.657,24. Precisava al riguardo che il debito originario della fosse maggiore rispetto a quello quantificato dalla opposta, in Parte_1
quanto essa, secondo la opponente, non aveva considerato gli interessi commerciali dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura della fino al soddisfo, in applicazione dei quali sarebbe CP_1
aumentato il debito originario della nei confronti dell'opponente. Parte_1
Infine, l'opponente assumeva di essere creditrice della CP_1 Parte_1
per altra causale ed a titolo di indebito, di ulteriori €. 33.000,00 e che per tale pagina 2 di 9 credito aveva promosso separato giudizio, del quale chiedeva al giudice la riunione al presente.
Concludeva quindi che, in ogni caso, all'esito della compensazione complessiva tra i rispettivi crediti essa opponente non risulterebbe debitrice della Pt_1
ma viceversa sua creditrice.
[...]
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3 Con separato atto di citazione, infatti, la Controparte_1
deduceva che, al fine di diventare socia della nel novembre
[...] Parte_1
del 2017, aveva eseguito in favore di quest'ultima società un bonifico di €.
23.000,00 per “conferimento conto futuro aumento capitale finalizzato ad acquisto e ristrutturazione ”. Per lo stesso fine, nel Controparte_2
luglio 2018 effettuava altro bonifico in favore della medesima società convenuta di €. 10.000,00 sempre in conto futuro aumento di capitale. Aggiungeva che, nonostante ciò, la non ebbe mai a Controparte_1
sottoscrivere tale aumento di capitale della posta poi in Parte_1
liquidazione. L'attrice chiedeva quindi al Tribunale adito l'accoglimento della domanda di restituzione di detta somma a titolo di indebito, non essendosi mai realizzato tale conferimento in conto aumento capitale e non essendo mai divenuta socia della Parte_1
Si costituiva la eccependo che non sarebbe stata la Parte_1 [...]
ad effettuare i predetti conferimenti in conto Controparte_1
futuro aumento capitale, bensì , amministratore e Controparte_3
socio al 90% della nonchè socio al 15% Controparte_1
della Parte_1
1.4 All'esito della riunione dei due separati giudizi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6944/2021, pubblicata il 28.07.2021, accoglieva la domanda della di restituzione della somma pari ad €. Controparte_1
pagina 3 di 9 33.000,00, nonché quella avanzata in sede monitoria dalla Parte_1
confermando il decreto Ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, premettendo che il conferimento in conto futuro capitale è un atto proprio del socio, rilevava che lo stesso non poteva essere eseguito da un terzo ovvero dalla società che non era Controparte_1
socia della e che risultava aver eseguito i bonifici progettando di Parte_1
diventarlo in futuro. Pertanto, considerato che i due bonifici risultavano effettuati dal conto della e non già da Controparte_1 [...]
con denaro proprio e che pertanto detto versamento era privo Controparte_3
di giustificazione causale, accoglieva la domanda della
[...]
di restituzione in suo favore della somma di €. 33.000,00 Controparte_1
in quanto configurante un indebito oggettivo. D'altra parte, rigettava la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermava il controcredito azionato in via monitoria dalla in quanto, operato un semplice confronto tra i Parte_1
prezzi applicati da e quelli praticati dalla opponente, riteneva che Parte_1
non fosse adeguatamente provato un abuso di dipendenza economica ex art. 9
L. 192/1998. In merito alla eccezione dell'opponente relativa al mancato computo degli interessi maturati ex D.lgs 231/2002 sulle fatture da essa opponente emesse, precisava che tali interessi, nel calcolo compensativo del dare-avere tra le parti, non erano stati calcolati neppure sulle fatture emesse dall'opposta e che pertanto il risultato della compensazione indicato dalla nel ricorso monitorio fosse esatto. Pertanto riconosceva anche il Parte_1
controcredito della e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto. Parte_1
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, la Parte_1
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente
[...]
notificato alla controparte.
L'appellante, con l'atto di appello, fornisce una diversa ricostruzione delle causali dei due bonifici, affermando che con il bonifico di €. 23.000,00 CP_1
pagina 4 di 9 intendeva dare esecuzione all'impegno assunto con la Controparte_3
di conferire capitale per l'acquisto della motonave “Casamicciola Parte_1
Terme I”, e con il bonifico di €. 10.000,00 intendeva invece finanziare la Pt_1
per l'acquisto del carburante necessario all'effettuazione dei viaggi per il
[...]
trasposto marittimo delle autocisterne di carburante proprio, in favore della società da lui detenuta ed amministrata (la Controparte_1
.
[...]
Pertanto, l'appellante con un primo motivo di gravame, censura la sentenza di prime cure sulla base della presunta errata valutazione del giudice in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che i bonifici fossero stati effettuati attraverso disposizioni di denaro della e quindi Controparte_1
indebiti laddove detti pagamenti andavano ricondotti a Controparte_3
. Contesta inoltre, la causale indicata nei due bonifici, in quanto il titolo
[...]
di detti versamenti andrebbe individuato sulla base della corrispondenza delle somme portate dai bonifici con quelle che si era impegnato di Controparte_3
apportare in proprio alla in qualità di socio, come risultante dalla Parte_1
e-mail del 11.07.2018, nella quale si rendeva Controparte_3
disponibile ad anticipare pro quota o per intero il costo per il rifornimento di carburante della motonave a titolo di finanziamento socio infruttifero. Altresì precisava che nei verbali dell'11.11.2017 e 20.11.2017, si prevedeva il conferimento di capitale per l'acquisto della motonave “Casamicciola Terme I” con un acconto da versarsi da parte dei soci, e che il bonifico di €. 23.000,00 era stato eseguito dalla proprio per Controparte_1
l'adempimento dell'impegno assunto dal socio . Controparte_3
L'appellante assume pertanto che, alla luce delle predette risultanze, le somme fossero state bonificate “a titolo personale” da , Controparte_3
seppur utilizzando il conto della da lui Controparte_1
pagina 5 di 9 amministrata e partecipata, e fossero dunque riferibili ad interessi legati alla sua persona e non alla società.
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di prime cure per presunta illegittimità della condanna del primo giudice al pagamento delle spese di lite a carico della pur essendo stato riconosciuto il Parte_1
proprio credito.
Conclude pertanto per l'accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate in prime cure e riproposte in appello, e per l'effetto per il rigetto della domanda di controparte e la riforma dell'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al dispositivo afferente al giudizio n. RG. 26318/19 che la accoglieva, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituiva la deducendo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
Preliminarmente appare opportuno rilevare che, in assenza di appello incidentale della sul capo della Controparte_1
sentenza di primo grado che ha confermato il Decreto Ingiuntivo opposto n.
6976/2019 emesso in suo danno ed in favore della tale statuizione Parte_1
è passata in giudicato e conseguentemente il detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo.
Ciò premesso, l'appello proposto dalla è Parte_1
palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame, come innanzi esposto, è infondato in quanto è evidente che a nulla rileva la deduzione dell'appellante relativa alla pretesa pagina 6 di 9 reale causale dei bonifici effettuati, a fronte della precisa e inequivoca causale indicata nei bonifici medesimi e della circostanza indubitabile che detti bonifici sono stati tratti da un conto corrente non già di titolarità di Controparte_3
, bensì della società
[...] Controparte_1
Risulta infatti evidente e documentalmente provata, in base alla lettura della distinta dei due bonifici azionati, sia la provenienza del denaro, che la causale di tali versamenti.
Infatti, i due bonifici sono stati tratti da conto corrente e dunque dal patrimonio della società ordinante e la causale Controparte_1
risulta indicata in: “conferimento in conto futuro aumento di capitale”, conferimento che non può che essere riferito, in mancanza di ulteriori precisazioni contenute in tale causale, per l'appunto alla emittente il bonifico ovvero la Controparte_1
Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, tale pagamento eseguito dalla in favore Controparte_1
della risulta evidentemente privo di giustificazione causale, in Parte_1
quanto il conferimento in conto futuro aumento di capitale poteva essere eseguito solo da chi è già socio della società beneficiaria del conferimento e non già quindi dalla società odierna appellata, soggetto terzo rispetto alla Pt_1
[...]
Ne discende pertanto il diritto della appellata società
[...]
a titolo di restituzione dell'indebito, al rimborso della Controparte_1
predetta somma versata attraverso i due bonifici in oggetto, e la conferma quindi della statuizione del primo giudice.
2) Il secondo motivo di gravame è altrettanto infondato.
Difatti, in virtù della riunione delle due cause, le domande oggetto delle stesse non sono più scindibili ai fini della liquidazione delle spese processuali che deve pagina 7 di 9 avvenire in base ad una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito finale della lite.
Pertanto, emergendo all'esito del giudizio di primo grado, la evidente prevalente soccombenza della (in quanto il suo credito è risultato di importo di Parte_1
gran lunga inferiore – meno di un quarto -rispetto a quello della
[...]
, il giudice, facendo corretto esercizio del proprio Controparte_1
potere, ha legittimamente posto le spese processuali del primo grado a carico della (prevalentemente soccombente) ai sensi dell'art. 91 cpc, Parte_1
rientrando nella discrezionalità del giudice, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese processuali in caso di soccombenza reciproca.
Anche detta statuizione sulle spese processuali di cui alla sentenza di primo grado va quindi pienamente confermata.
3) Al totale rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di appello devono seguire la soccombenza dell'appellante ai Parte_1
sensi dell'art. 91 cpc.
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico, ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 6944/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
28.07.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4024/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Michele Cirillo
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Corvino
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la Pt_1
chiedeva ingiungersi alla il
[...] Controparte_1
pagamento di €. 7.657,24 a titolo di saldo per prestazioni rese e rimaste pagina 1 di 9 impagate. Precisava che tra il 2017 ed il 2018, essa ricorrente, operante nel settore dei trasporti marittimi, aveva eseguito prestazioni di trasporto automezzi con carburante in favore della Controparte_1
Aggiungeva che, nello stesso periodo, la Controparte_1
aveva fornito carburante per la motonave utilizzata dalla ricorrente per i
[...]
trasporti. La sosteneva che per accordi tra le parti, i corrispettivi Parte_1
delle reciproche prestazioni eseguite si erano compensati tra di loro, residuando un credito a suo favore di €. 7.657,24, come risulterebbe dalle proprie scritture contabili.
Il Tribunale di Napoli con Decreto Ingiuntivo n. 6976/2019, pubblicato il
25.09.2019, ingiungeva alla il Controparte_1
pagamento della richiesta somma di €. 7.657,24 oltre interessi.
1.2 La proponeva opposizione al Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo adducendo che il credito vantato dalla Parte_1
risulterebbe estinto a seguito della dedotta compensazione. L'opponente contestava infatti l'effettiva esecuzione delle prestazioni che sarebbero state contabilizzate dall'opposta, nonché l'applicazione di prezzi non concordati e quindi la conseguente esorbitante quantificazione del presunto credito della
(di €. 311.691,69), dal quale residuerebbe la somma da quest'ultima Parte_1
richiesta pari ad €. 7.657,24. Precisava al riguardo che il debito originario della fosse maggiore rispetto a quello quantificato dalla opposta, in Parte_1
quanto essa, secondo la opponente, non aveva considerato gli interessi commerciali dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura della fino al soddisfo, in applicazione dei quali sarebbe CP_1
aumentato il debito originario della nei confronti dell'opponente. Parte_1
Infine, l'opponente assumeva di essere creditrice della CP_1 Parte_1
per altra causale ed a titolo di indebito, di ulteriori €. 33.000,00 e che per tale pagina 2 di 9 credito aveva promosso separato giudizio, del quale chiedeva al giudice la riunione al presente.
Concludeva quindi che, in ogni caso, all'esito della compensazione complessiva tra i rispettivi crediti essa opponente non risulterebbe debitrice della Pt_1
ma viceversa sua creditrice.
[...]
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3 Con separato atto di citazione, infatti, la Controparte_1
deduceva che, al fine di diventare socia della nel novembre
[...] Parte_1
del 2017, aveva eseguito in favore di quest'ultima società un bonifico di €.
23.000,00 per “conferimento conto futuro aumento capitale finalizzato ad acquisto e ristrutturazione ”. Per lo stesso fine, nel Controparte_2
luglio 2018 effettuava altro bonifico in favore della medesima società convenuta di €. 10.000,00 sempre in conto futuro aumento di capitale. Aggiungeva che, nonostante ciò, la non ebbe mai a Controparte_1
sottoscrivere tale aumento di capitale della posta poi in Parte_1
liquidazione. L'attrice chiedeva quindi al Tribunale adito l'accoglimento della domanda di restituzione di detta somma a titolo di indebito, non essendosi mai realizzato tale conferimento in conto aumento capitale e non essendo mai divenuta socia della Parte_1
Si costituiva la eccependo che non sarebbe stata la Parte_1 [...]
ad effettuare i predetti conferimenti in conto Controparte_1
futuro aumento capitale, bensì , amministratore e Controparte_3
socio al 90% della nonchè socio al 15% Controparte_1
della Parte_1
1.4 All'esito della riunione dei due separati giudizi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6944/2021, pubblicata il 28.07.2021, accoglieva la domanda della di restituzione della somma pari ad €. Controparte_1
pagina 3 di 9 33.000,00, nonché quella avanzata in sede monitoria dalla Parte_1
confermando il decreto Ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, premettendo che il conferimento in conto futuro capitale è un atto proprio del socio, rilevava che lo stesso non poteva essere eseguito da un terzo ovvero dalla società che non era Controparte_1
socia della e che risultava aver eseguito i bonifici progettando di Parte_1
diventarlo in futuro. Pertanto, considerato che i due bonifici risultavano effettuati dal conto della e non già da Controparte_1 [...]
con denaro proprio e che pertanto detto versamento era privo Controparte_3
di giustificazione causale, accoglieva la domanda della
[...]
di restituzione in suo favore della somma di €. 33.000,00 Controparte_1
in quanto configurante un indebito oggettivo. D'altra parte, rigettava la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermava il controcredito azionato in via monitoria dalla in quanto, operato un semplice confronto tra i Parte_1
prezzi applicati da e quelli praticati dalla opponente, riteneva che Parte_1
non fosse adeguatamente provato un abuso di dipendenza economica ex art. 9
L. 192/1998. In merito alla eccezione dell'opponente relativa al mancato computo degli interessi maturati ex D.lgs 231/2002 sulle fatture da essa opponente emesse, precisava che tali interessi, nel calcolo compensativo del dare-avere tra le parti, non erano stati calcolati neppure sulle fatture emesse dall'opposta e che pertanto il risultato della compensazione indicato dalla nel ricorso monitorio fosse esatto. Pertanto riconosceva anche il Parte_1
controcredito della e confermava il Decreto Ingiuntivo opposto. Parte_1
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, la Parte_1
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente
[...]
notificato alla controparte.
L'appellante, con l'atto di appello, fornisce una diversa ricostruzione delle causali dei due bonifici, affermando che con il bonifico di €. 23.000,00 CP_1
pagina 4 di 9 intendeva dare esecuzione all'impegno assunto con la Controparte_3
di conferire capitale per l'acquisto della motonave “Casamicciola Parte_1
Terme I”, e con il bonifico di €. 10.000,00 intendeva invece finanziare la Pt_1
per l'acquisto del carburante necessario all'effettuazione dei viaggi per il
[...]
trasposto marittimo delle autocisterne di carburante proprio, in favore della società da lui detenuta ed amministrata (la Controparte_1
.
[...]
Pertanto, l'appellante con un primo motivo di gravame, censura la sentenza di prime cure sulla base della presunta errata valutazione del giudice in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che i bonifici fossero stati effettuati attraverso disposizioni di denaro della e quindi Controparte_1
indebiti laddove detti pagamenti andavano ricondotti a Controparte_3
. Contesta inoltre, la causale indicata nei due bonifici, in quanto il titolo
[...]
di detti versamenti andrebbe individuato sulla base della corrispondenza delle somme portate dai bonifici con quelle che si era impegnato di Controparte_3
apportare in proprio alla in qualità di socio, come risultante dalla Parte_1
e-mail del 11.07.2018, nella quale si rendeva Controparte_3
disponibile ad anticipare pro quota o per intero il costo per il rifornimento di carburante della motonave a titolo di finanziamento socio infruttifero. Altresì precisava che nei verbali dell'11.11.2017 e 20.11.2017, si prevedeva il conferimento di capitale per l'acquisto della motonave “Casamicciola Terme I” con un acconto da versarsi da parte dei soci, e che il bonifico di €. 23.000,00 era stato eseguito dalla proprio per Controparte_1
l'adempimento dell'impegno assunto dal socio . Controparte_3
L'appellante assume pertanto che, alla luce delle predette risultanze, le somme fossero state bonificate “a titolo personale” da , Controparte_3
seppur utilizzando il conto della da lui Controparte_1
pagina 5 di 9 amministrata e partecipata, e fossero dunque riferibili ad interessi legati alla sua persona e non alla società.
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di prime cure per presunta illegittimità della condanna del primo giudice al pagamento delle spese di lite a carico della pur essendo stato riconosciuto il Parte_1
proprio credito.
Conclude pertanto per l'accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate in prime cure e riproposte in appello, e per l'effetto per il rigetto della domanda di controparte e la riforma dell'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al dispositivo afferente al giudizio n. RG. 26318/19 che la accoglieva, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituiva la deducendo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
Preliminarmente appare opportuno rilevare che, in assenza di appello incidentale della sul capo della Controparte_1
sentenza di primo grado che ha confermato il Decreto Ingiuntivo opposto n.
6976/2019 emesso in suo danno ed in favore della tale statuizione Parte_1
è passata in giudicato e conseguentemente il detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo.
Ciò premesso, l'appello proposto dalla è Parte_1
palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame, come innanzi esposto, è infondato in quanto è evidente che a nulla rileva la deduzione dell'appellante relativa alla pretesa pagina 6 di 9 reale causale dei bonifici effettuati, a fronte della precisa e inequivoca causale indicata nei bonifici medesimi e della circostanza indubitabile che detti bonifici sono stati tratti da un conto corrente non già di titolarità di Controparte_3
, bensì della società
[...] Controparte_1
Risulta infatti evidente e documentalmente provata, in base alla lettura della distinta dei due bonifici azionati, sia la provenienza del denaro, che la causale di tali versamenti.
Infatti, i due bonifici sono stati tratti da conto corrente e dunque dal patrimonio della società ordinante e la causale Controparte_1
risulta indicata in: “conferimento in conto futuro aumento di capitale”, conferimento che non può che essere riferito, in mancanza di ulteriori precisazioni contenute in tale causale, per l'appunto alla emittente il bonifico ovvero la Controparte_1
Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, tale pagamento eseguito dalla in favore Controparte_1
della risulta evidentemente privo di giustificazione causale, in Parte_1
quanto il conferimento in conto futuro aumento di capitale poteva essere eseguito solo da chi è già socio della società beneficiaria del conferimento e non già quindi dalla società odierna appellata, soggetto terzo rispetto alla Pt_1
[...]
Ne discende pertanto il diritto della appellata società
[...]
a titolo di restituzione dell'indebito, al rimborso della Controparte_1
predetta somma versata attraverso i due bonifici in oggetto, e la conferma quindi della statuizione del primo giudice.
2) Il secondo motivo di gravame è altrettanto infondato.
Difatti, in virtù della riunione delle due cause, le domande oggetto delle stesse non sono più scindibili ai fini della liquidazione delle spese processuali che deve pagina 7 di 9 avvenire in base ad una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito finale della lite.
Pertanto, emergendo all'esito del giudizio di primo grado, la evidente prevalente soccombenza della (in quanto il suo credito è risultato di importo di Parte_1
gran lunga inferiore – meno di un quarto -rispetto a quello della
[...]
, il giudice, facendo corretto esercizio del proprio Controparte_1
potere, ha legittimamente posto le spese processuali del primo grado a carico della (prevalentemente soccombente) ai sensi dell'art. 91 cpc, Parte_1
rientrando nella discrezionalità del giudice, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese processuali in caso di soccombenza reciproca.
Anche detta statuizione sulle spese processuali di cui alla sentenza di primo grado va quindi pienamente confermata.
3) Al totale rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di appello devono seguire la soccombenza dell'appellante ai Parte_1
sensi dell'art. 91 cpc.
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico, ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 6944/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
28.07.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9