CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/08/2023, n. 35985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35985 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35985 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara del 11-- NOJGAVIZe. Wa 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di BE OG per il reato di lesioni personali e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che tutti i motivi di ricorso dell'imputato, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione, con il primo e il secondo motivo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il terzo e il quarto motivo, all'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale rileva come la reazione dell'imputato appare sproporzionata rispetto alla situazione creatasi, ciò giustificando la mancata concessione delle attenuanti generiche e, per la stessa ragione, unitamente alla personalità aggressiva e antisociale dell'imputato e alla gravità delle lesioni provocate la pena irrogata appare congrua e adeguata al fatto concreto); - che deve, tuttavia, rilevarsi che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 il reato, non aggravato, è divenuto procedibile a querela e di competenza del giudice di pace e conseguentemente per esso sono applicabili retroattivamente le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace con conseguente illegalità della pena della reclusione inflitta all'imputato; - che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di successione di leggi nel tempo, che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in me/ius (Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111); 4. 2 - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 05/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35985 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara del 11-- NOJGAVIZe. Wa 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di BE OG per il reato di lesioni personali e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che tutti i motivi di ricorso dell'imputato, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione, con il primo e il secondo motivo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il terzo e il quarto motivo, all'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale rileva come la reazione dell'imputato appare sproporzionata rispetto alla situazione creatasi, ciò giustificando la mancata concessione delle attenuanti generiche e, per la stessa ragione, unitamente alla personalità aggressiva e antisociale dell'imputato e alla gravità delle lesioni provocate la pena irrogata appare congrua e adeguata al fatto concreto); - che deve, tuttavia, rilevarsi che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 il reato, non aggravato, è divenuto procedibile a querela e di competenza del giudice di pace e conseguentemente per esso sono applicabili retroattivamente le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace con conseguente illegalità della pena della reclusione inflitta all'imputato; - che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di successione di leggi nel tempo, che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in me/ius (Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111); 4. 2 - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 05/07/2023.