Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2026, proposto da
Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro Onlus, in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG B48B9EC06A, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Giangiacomo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in RO, alla Circonvallazione Trionfale n. 1, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
RO PI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia
nei confronti
Cooperativa Sociale AN TU Onlus, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Policari e Mattia Paonessa, presso i quali è elettivamente domiciliata in RO, alla Via Oslavia n. 12, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della Determinazione Dirigenziale repertorio QE/5679/2025 del 18 dicembre 2025, comunicata a mezzo PEC il 22 dicembre 2025, con la quale veniva approvata la nuova graduatoria e disposta, a seguito di annullamento in autotutela della precedente, l’aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipula dell’accordo quadro relativo al lotto 4 della procedura aperta per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto intervento sociale (CIG: B48B9EC06A) a favore della cooperativa AN TU;
- della Determinazione Dirigenziale repertorio QE/5615/2025 del 12 dicembre 2025, con la quale il Dipartimento OLche Sociali e Salute provvedeva all’annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/1990 della Determinazione Dirigenziale QE/4144/2025 del 25 settembre 2025;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. QE/99582 del 14 novembre 2025, con la quale veniva avviato il procedimento per la correzione in autotutela dei punteggi e della FAQ n. 20 del 9 gennaio 2025;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi anche se non conosciuti;
per il riconoscimento
del diritto della ricorrente al riconoscimento degli otto punti previsti dal criterio 4 Formazione del Personale, alla conferma del punteggio di 98,317 ed alla conseguente aggiudicazione della gara
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per il subentro nello stesso da parte della ricorrente
nonché in via subordinata
per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità della P.A. che si quantifica nella misura dell’utile oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine per il quale si chiede in via istruttoria volersi disporre idonea CTU per la determinazione
quanto al ricorso incidentale presentato da Cooperativa Sociale AN TU ONLUS il 26 gennaio 2026:
- degli atti e delle determinazioni con cui RO PI ha riesaminato in autotutela gli esiti del Lotto 4 della gara per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale (CIG B48B9EC06A) limitatamente al punteggio attribuito alla Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro per il solo criterio tecnico 4 - “formazione del personale”, lasciando per il resto immutata la graduatoria di gara inizialmente approvata con la determinazione rep. n. QE/4144/2025, prot. n. QE/78000/2025 del 26.09.2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui, con riferimento al medesimo Lotto 4 della procedura suddetta, hanno ammesso e non escluso il concorrente Cooperativa Ambiente e Lavoro, procedendo alla valutazione della relativa offerta e all’attribuzione dei relativi punteggi;
nonché per l’accesso ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a. alla versione integrale della documentazione di gara prodotta dalla menzionata Cooperativa Ambiente e Lavoro.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. OB OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La cooperativa sociale Ambiente e Lavoro Onlus ha impugnato e chiesto l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale QE/5679/2025 del 18 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al lotto 4 (CIG: B48B9EC06A “n. 3 unità di strada diurne nel territorio dei municipi 1, e 2 e centro storico”) della procedura aperta per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto intervento sociale ed è stata disposta l’aggiudicazione ed il rilascio del nulla osta alla stipula dell’accordo quadro (CIG: B48B9EC06A) in favore della cooperativa AN TU;
- della determinazione dirigenziale QE/5615/2025 del 12 dicembre 2025, con cui il dirigente del Dipartimento OLche Sociali e Salute ha disposto l’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale QE/4144/2025 del 25 settembre 2025, riguardante l’aggiudicazione alla società ricorrente;
- della comunicazione prot. QE/99582 del 14 novembre 2025, con cui è stato avviato il procedimento per la correzione in autotutela dei punteggi e della FAQ n. 20 del 9.1.2025.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per il subentro nello stesso; nonché, in via subordinata, la condanna di RO PI al risarcimento del danno subito dalla ricorrente commisurato all’utile ed, ancora, per i danni da perdita di chance e per danno curriculare.
2. La procedura oggetto del contendere riguarda un accordo quadro da aggiudicare, per ciascun lotto e quindi anche per quello controverso (quest’ultimo di importo complessivo di € 2.137.752,88 ed avente un valore globale stimato, IVA esclusa, di € 3.171.000,11), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023; il tutto secondo una suddivisione del punteggio massimo (100) tra offerta tecnica (90 punti, a loro volta suddivisi in cinque subcriteri e subpunteggi: qualità della proposta fino a 45 punti; personale fino a 15 punti; esperienza dell’operatore economico fino a 18 punti; formazione del personale fino a 8 punti; parità di genere fino a 4 punti) e offerta economica (10 punti).
In esito alle operazioni di gara si è classificata al primo posto la ricorrente con il punteggio di 98,317 (89,000 per l’offerta tecnica + 9,317 per l’offerta economica), mentre al secondo posto si è classificata l’odierna controinteressata (e ricorrente incidentale) Cooperativa Sociale AN TU Onlus con il punteggio di 93,000 (83,000 + 10,000); cosicché, con determinazione dirigenziale rep. QE/4144/2025 del 25 settembre 2025 è stata disposta la relativa aggiudicazione.
3. È, però, accaduto che la seconda in graduatoria, con nota prot. QE/87275/2025, ha notificato all’Amministrazione un ricorso giurisdizionale mediante il quale ha proposto due motivi di censura concernenti, rispettivamente:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 D. Lgs. N. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza di presupposti. Disparità di trattamento. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste”
- e “Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di fiducia, di buona fede procedimentale, nonché di trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per radicale sviamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per manifesto difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità e ingiustizia manifesta”.
A seguito di tale accadimento, con nota prot. QE/99582/2025 del 14 novembre 2025 è stato avviato nei confronti della ricorrente il procedimento per la correzione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice sul criterio n. 4 “formazione del personale” nonché per l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione in suo favore.
In sintesi, la stazione appaltante ha contestato che la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro non si sarebbe conformata al disciplinare di gara, secondo cui “ il concorrente dovrà produrre una dichiarazione dell'Organismo che attesti che almeno il 50% (arrotondato all'unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara abbia effettuato e conseguito l'attestazione relativa a corsi o eventi di formazione svolti da enti terzi - precedenti alla presentazione dell'offerta - ed esclusa la formazione obbligatoria in merito alla sicurezza del lavoro sui seguenti temi:
- formazione informatica/digitalizzazione: requisito di “almeno il 50% (arrotondato all’unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara”;
- percorsi di educazione finanziaria e/o al consumo consapevole: requisito di “almeno il 50% (arrotondato all’unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara”;
- discriminazione e violenza di genere: requisito di “almeno il 50% (arrotondato all’unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara”;
- salute mentale e dipendenze: requisito di “almeno il 50% (arrotondato all’unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara”. Per ciascun tema dichiarato saranno riconosciuti n. 2 punti fino ad un massimo di 8 punti. Per ciascun tema saranno riconosciuti i 2 punti solo qualora soddisfi il requisito di “almeno il 50% (arrotondato all’unità superiore) del gruppo di lavoro proposto in gara”. Il 50% (arrotondato all’unità superiore) sarà calcolato per ciascun tema distintamente”.
In particolare, il RUP ha evidenziato che “ la Commissione giudicatrice abbia provveduto ad attribuire il punteggio di 8 (otto) punti, previsti per il criterio n. 4, a fronte di sola autocertificazione presentata dell'aggiudicatario in luogo della necessaria "dichiarazione dell'Organismo", "ente terzo erogatore della formazione", come previsto dalla lex specialis e dalle FAQ pubblicate su Tuttogare ”; ed ha soggiunto che “ il criterio in esame è qualificato come quantitativo e non soggetto a valutazione discrezionale, pertanto, risulta legittima e non violativa della discrezionalità tecnica propria della Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D.Igs. 36/2023, la rideterminazione del punteggio assegnato e la conseguenziale rimodulazione della graduatoria ”
Con determinazione dirigenziale QE/5615/2025 del 12 dicembre 2025, pure impugnata nel presente giudizio, si è disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore della ricorrente, in quanto “ al riesame di tutta la documentazione di gara e dei relativi verbali, è emerso che Commissione ha erroneamente provveduto ad attribuire il punteggio di 8 (otto) punti, previsti per il criterio n. 4, alla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro e Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus, a fronte della presentazione della sola autocertificazione di conseguimento dei corsi di formazione richiesti per il personale, al pari di quelli attribuiti a Cooperativa Sociale AN TU Onlus che, nella corretta attuazione della documentazione di gara, provvedeva alla presentazione della dichiarazione prodotta dall’Organismo terzo di formazione ”.
Per effetto della rideterminazione dei punteggi la ricorrente, in origine prima, è stata retrocessa al secondo posto per correzione del punteggio per l’offerta tecnica, passato da 89,000 a 81,000 (che, aggiunti al punteggio di 9,317 per l’offerta economica, ha condotto al punteggio totale di 90,317).
La commessa è stata, pertanto, aggiudicata alla Cooperativa Sociale AN TU Onlus.
3. A fondamento del ricorso principale sono stati dedotti i seguenti motivi:
3.1) Violazione dell’art. 4 del capitolato; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.; illogicità ed erroneità manifesta”.
In primo luogo, la ricorrente ha evidenziato che la commissione giudicatrice non avrebbe commesso alcun errore perché si sarebbe attenuta ad una interpretazione letterale degli atti di gara, i quali “ utilizzino in molte parti il termine “Organismo” sempre riferito all’operatore economico partecipante alla gara. Si vedano ad esempio, pag. 9 terza riga: “L’Organismo affidatario …”; a pag. 10 sotto alla voce Strumenti: “L’Organismo aggiudicatario del lotto n. 1 ……”; a pag. 11 alla 5° riga della Formazione dedicata agli operatori: “ L’Organismo affidatario del Servizio …”; sempre a pag. 11 sotto la voce Supervisione degli operatori: “ L’organismo dovrà attivare …”; a pag. 12 prima riga del paragrafo Convegni e Disseminazione dei risultati: “L’Organismo gestore …..”; nella medesima pag. 12 alla voce Coordinamento generale del Servizio di Pronto intervento: “ L’Organismo gestore…”; pag. 15, 14° riga: “ l’Organismo affidatario ..” e poche righe sotto alla 9° riga della voce Unità di Strada: “L’Organismo dovrà obbligatoriamente …”; pag. 19, terz’ultima riga: “L’Organismo affidatario …” ; pag. 20, prima riga: “ L’Organismo affidatario …” stessa cosa ripetuta nelle medesima pag. 15 alla 9° riga e poi alla 3° ed alla 12° riga del paragrafo Strumenti. L’operatore economico è poi definito l’Organismo molteplici volte sia a pagina 21, 24, 25, 26 e 28 ” (cfr. pagg. 7 - 8).
La legge di gara, pertanto, non avrebbe imposto alcuna certificazione e, comunque, anche “ la AN TU ha solo aggiunto, senza che fosse richiesto dalla disciplina di gara, anche una dichiarazione di un terzo soggetto del quale in alcun modo si evince la possibilità che sia un centro di formazione (…) e che, pertanto, non sarebbe in alcun modo idonea, sia per forma che per sostanza a soddisfare il requisito richiesto dal criterio 4 ” (cfr. pag. 9).
2.2) Violazione dell’art. 10 bis legge 241/90; totale carenza di motivazione sulle controdeduzioni.
Con tale motivo, la ricorrente ha lamentato che il RUP non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate nel corso del procedimento di correzione.
3. Si è costituita in giudizio RO PI (15 gennaio 2026), richiamando, nella memoria del successivo 23 gennaio, la nota di riscontro dell’11 dicembre 2025 con cui il RUP ha riscontrato le controdeduzioni della ricorrente.
4. Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata (23 gennaio 2026), la quale ha eccepito l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
5. Alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026, la trattazione della controversia è stata rinviata, in considerazione del fatto che la società controinteressata aveva, nelle more, depositato ricorso incidentale (26 gennaio 2026): a tal fine fissandosi l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
6. Con il predetto ricorso incidentale, la Cooperativa Sociale AN TU Onlus ha chiesto l’annullamento degli atti e delle determinazioni con cui RO PI ha riesaminato in autotutela l’esito della procedura riguardante l’affidamento del lotto n. 4, e ciò limitatamente al punteggio attribuito alla Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro per il solo criterio tecnico 4 - “ formazione del personale ”, lasciando per il resto immutata la graduatoria di gara inizialmente approvata con la determinazione rep. n. QE/4144/2025, prot. n. QE/78000/2025 del 26 settembre 2025.
A fondamento di tale impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
1° motivo incidentale: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, co. 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti. Disparità di trattamento. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste ”.
Con tale motivo, la ricorrente incidentale ha inteso prospettare “ la sussistenza di ulteriori profili tali da comprovare la manifesta irragionevolezza, la carenza istruttoria e l’eccesso di potere per travisamento inficianti il giudizio espresso sull’offerta tecnica avversaria, e dunque la conseguente indebita attribuzione in suo favore di punteggi in alcun modo dovuti, la cui correzione è tale da aumentare ulteriormente il divario in graduatoria rispetto alla prima graduata AN TU, facendo così venir meno l’interesse al ricorso principale ” (cfr. pag. 3).
Segnatamente, con riguardo al criterio di valutazione n. 3 (“ esperienza dell’o.e. e parità di genere ai sensi dell’articolo 108, comma 7 del d.lgs. 36/2023 ”), sub-criterio 3.1. (“ esperienza dell’organismo partecipante ”, con punteggio fino ad un massimo di 18 punti) ha contestato che la ricorrente principale avrebbe omesso di allegare “ idonee attestazioni da parte degli enti pubblici e privati cui tali dichiarate esperienze facevano riferimento ”, prescritte dal disciplinare di gara (cfr., ancora, pag. 3): il che avrebbe dovuto comportare la negazione dei 18 punti previsti e, in concreto, assegnati (cfr. pag. 4).
Inoltre, la ricorrente principale avrebbe “ disatteso le chiare prescrizioni al riguardo recate dalla lex specialis, essendosi in più di una occasione limitata ad indicare genericamente solo i mesi di avvio e di conclusione della singola esperienza, rendendo così di fatto impossibile la verifica di effettiva corrispondenza dei mesi di esperienza dichiarati e di quelli realmente svolti ” (cfr. pag. 5).
Altro fronte di censura ha investito i subcriteri 2.1 (“coordinatore”) e 2.2 (“operatore”), in relazione alla cui disciplina ha lamentato che “ la commissione di gara ha ritenuto di poter valutare le esperienze dichiarate da Ambiente e Lavoro con riferimento al coordinatore e agli operatori, nonostante nei relativi curricula la concorrente abbia in plurime occasioni violato le prescrizioni della lex specialis non indicando partitamente giorno, mese e anno di avvio e termine delle esperienze medesime, con conseguente palese inidoneità allo scopo delle relative dichiarazioni ” (cfr. pag. 7).
La ricorrente incidentale ha, poi, contestato che “ risultano altresì viziati i giudizi espressi e i punteggi attribuiti dalla commissione di gara per il sub-criterio 1.1 – “qualità della proposta progettuale con riferimento alle “azioni” di cui al capitolato speciale”, e per il sub-criterio 1.2 – “qualità della proposta progettuale con riferimento agli “interventi” di cui al capitolato speciale”, entrambi di carattere qualitativo/discrezionale, per i quali il Disciplinare ha previsto l’attribuzione fino ad un massimo di 15 punti ” (cfr. pag. 8): ed ha censurato l’assegnazione di complessivi 30 punti.
2° motivo incidentale: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di fiducia, di buona fede procedimentale, nonché di trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per radicale sviamento dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per manifesto difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità e ingiustizia manifeste ”.
Con tale motivo, la Cooperativa Sociale AN TU Onlus ha dedotto, con riguardo alla pretesa ostensiva della documentazione di gara, che “ una volta comunicata in data 26.09.2025 l’iniziale aggiudicazione in favore di Ambiente e Lavoro, con AN TU in seconda posizione, malgrado fosse venuta meno ogni ragione di differimento inizialmente richiamata, la stazione appaltante non adempiva agli obblighi di trasparenza prescritti dall’art. 36, co. 1, d.lgs. n. 36/2023 (espressamente richiamato dall’art. 27 Disciplinare di gara). All’ulteriore istanza con cui la deducente sollecitava l’accesso, l’amministrazione riscontrava con nota prot. n. QE20250080190 del 06.10.2025, rappresentando che il procedimento sull’accesso si sarebbe concluso “entro il 03/11/2025 previa verifica dei requisiti formali e sostanziali della richiesta ”” (cfr. pag. 10).
7. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 17 febbraio 2026, RO PI, oltre a ribadire le ragioni di opposizione al ricorso principale, si è motivatamente opposta alle doglianze oggetto del ricorso incidentale, evidenziando la legittima assegnazione dei punteggi contestati;
- nella memoria del 23 febbraio 2026, la Cooperativa Sociale AN TU Onlus si è riportata alle argomentazioni poste a confutazione dei motivi del ricorso principale;
- nella memoria del 24 febbraio 2026, la Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro Onlus ha eccepito, con riferimento al ricorso incidentale, che “ in merito all’esperienza dell’organismo la data iniziale non è stata inserita in dieci dei 23 progetti dichiarati ed in tutti dal confronto tra il numero dei mesi dichiarati e l’intervallo tra il mese iniziale e quello finale ” (cfr. pag. 3), ma che, nondimeno, il punteggio assegnabile sarebbe molto superiore a quello massimo previsto (18 punti); che, con riferimento al coordinatore è stata dichiarata “ una esperienza di 136 mesi sui 146 che effettivamente aveva al momento della presentazione dell’offerta nel febbraio 2025 ”, ciò giustificando l’assegnazione del punteggio massimo; e che analoga valutazione di massima concedibilità di punteggio afferirebbe agli operatori, “ il cui numero di mesi complessivo di esperienza dichiarata è 818 mesi ” (cfr., ancora, pag. 3).
8. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Preliminarmente, s’impone l’esame del ricorso incidentale, diretto ad accertare che, indipendentemente dalla controversa assegnazione degli 8 punti per il criterio n. 4, una più ponderata assegnazione dei punteggi non consentirebbe, comunque, alla ricorrente principale di superare la prova di resistenza sottesa al divario tra prima (Cooperativa Sociale AN TU Onlus con il punteggio di 93,000) e seconda graduata (Coop. Ambiente e Lavoro con il punteggio di 90,317).
9.1 Tale ricorso, nondimeno, è da respingere.
9.2 Anzitutto, per ciò che riguarda il sub-criterio 3.1 (“ esperienza dell’organismo partecipante - (quantitativo); punti max: 18 parametro di valutazione: esperienza certificata nella gestione di servizi per il target di riferimento del presente bando (persone in condizione di grave marginalità sociale). sarà attribuito un punteggio pari a 0,30 punti per ogni mese, fino a un massimo di 18 punti ”), la ricorrente incidentale non ha efficacemente controdedotto al rilievo – anche in questo caso quantitativo – secondo cui per l’attribuzione del massimo punteggio sarebbero stati “ sufficienti n. 60 mesi di esperienza a fronte degli oltre n. 400 mesi dichiarati da Ambiente e Lavoro Cooperativa Sociale ”.
In seconda battuta, per il sub-criterio 2.1 (relativo al “ coordinatore: esperienza nello specifico campo e tipologia di servizio: punti max 5 (criterio tabellare); Parametro di valutazione: anzianità in esperienze professionali, rivolte alla grave marginalità sociale. Sarà attribuito un punteggio pari a 0,125 punti per ogni mese, fino a un massimo di 5 punti ”) l’offerta della ricorrente principale ha indicato, per tale figura, un’esperienza di una durata quasi tripla rispetto a quella prescritta dal disciplinare di gara, con la conseguenza che la specificazione temporale, anche se imprecisa quanto al termine iniziale, non esclude il verificato possesso del requisito.
Analogamente, per il sub-criterio 2.2 ( “esperienza nello specifico campo e tipologia di servizio: punti max 10 (quantitativo); Parametro di valutazione: anzianità in esperienze professionali, rivolte alla grave marginalità sociale. Per assegnare il relativo punteggio, sarà necessario sommare i mesi di esperienza professionale dichiarata di ciascun Operatore.: – fino ad un massimo di n. 6 curricula – e dividere il risultato per il numero di Operatore/curricula in valutazione, successivamente sarà attribuito un punteggio pari a 0,250 punti per ogni mese, fino a un massimo di 10 punti” ), il dato quantitativo trasfuso nell’offerta con riguardo al personale impiegato (818 mesi) depone per il pieno possesso del requisito, considerate le 6 unità coinvolte e dichiarate (cosicché, per il raggiungimento del punteggio massimo sarebbero bastati circa 250 mesi).
Da ultimo, risultano generiche e meramente assertive le censure relative al sub-criterio 1.1 (“ qualità della proposta progettuale con riferimento alle “azioni” di cui al capitolato speciale ”) ed al sub-criterio 1.2 (“ qualità della proposta progettuale con riferimento agli “interventi” di cui al capitolato speciale ”), non essendo stati allegati elementi di merito tecnico idonei a confutare l’operato della commissione giudicatrice.
9.3 Il consolidamento della commessa in capo alla Cooperativa Sociale AN TU Onlus depone, poi, per l’improcedibilità – per sopravvenuta carenza d’interesse – del secondo motivo del ricorso incidentale, afferente all’asserita insufficienza della documentazione di gara messa a disposizione dalla stazione appaltante: statuizione che assorbe, altresì, l’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., proposta sempre dalla ricorrente incidentale.
10. Si può, quindi, passare all’esame del ricorso principale.
Neppure questa impugnazione può essere accolta, per le ragioni che seguono.
10.1 Il capitolato prevede, all’art. 1 (oggetto del contratto) che:
“ il Servizio di Pronto Intervento Sociale di RO PI persegue l'obiettivo generale e risponde alle necessità di rispondere con tempestività ai bisogni di protezione e tutela di persone, nuclei, gruppi, residenti e non, in situazione di emergenza e/o grave marginalità e vulnerabilità, attraverso interventi di accoglienza, presso i centri dì convenzionati con il Dipartimento OLche Sociali ed altri interventi di sostegno sociale e di presa in carico. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è rivolto a tutti i cittadini, residenti e non residenti, presenti sul territorio di RO PI in situazione di emergenza sociale, personale e/o familiare. Tale servizio, già sperimentato nel corso di oltre un ventennio di attività, dovrà essere ulteriormente potenziato tenendo conto delle mutate esigenze del territorio e dell'esperienza acquisita nel corso del tempo. Il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà prevedere la gestione h 24 della Sala Operativa Sociale (SOS), caratterizzata da una centrale operativa con operatori per le attività di front office, back office e di supporto tecnico-gestionale e, come di seguito declinato, di un numero adeguato di automobili denominate Unità di Strada, unitamente ad un Presidio Sociale Itinerante, di seguito Sala Operativa Mobile - SOM, già sperimentato nel corso del precedente affidamento, tutti equipaggiati da apposite equipe professionali. Parimenti alle suddette attività dovrà essere curata la gestione, la raccolta e l'analisi dei dati di accesso al Servizio ed ai diversi centri del circuito di accoglienza convenzionati, ai fini del controllo di gestione e della rendicontazione dei risultati, nonché l'analisi dei flussi di dati per finalità scientifiche di rendicontazione dei risultati ”.
L’art. 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1 al nuovo Codice prevede che sono “ contratti ad alta intensità di manodopera i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi ”.
A tal proposito, nel disciplinare di gara si è previsto che per il lotto n. 4, “l’importo a base di gara”, ossia € 2.137.752,88, “ è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.650.191,79; calcolati dall’Amministrazione sulla base delle tabelle relative al costo del lavoro, riportate nel Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 della Direzione Generale dei rapporti”.
10.2 Pertanto, è provato che il servizio oggetto del contendere sia qualificabile come ad “alta intensità di manodopera”.
Il che, peraltro, è confermato dall’ulteriore indicazione, nel capitolato, relativamente alle caratteristiche del servizio previsto per il lotto n. 4.
Si è, in particolare, sottolineato che “ nel Lotto è compreso, oltre a due UDS dedicate indistintamente ai territori dei Municipi 1 e 2 una terza UDS dedicata prevalentemente, ma non esclusivamente, al Centro Storico attrezzata al trasporto delle persone con disabilità motorie che potrà essere utilizzata, al bisogno, sull'intero territorio cittadino su richiesta della S.A. Il territorio del Municipio I di RO PI ad oggi appare essere, infatti, il territorio con il più alto tasso di disagio sociale in quanto si registra il maggior numero di persone senza dimora dal momento che concentra, nei propri confini, tutti quei luoghi tipici di aggregazione del disagio, tradizionalmente rifugio di soggetti in stato di grave emarginazione. La specifica UDS denominata "Centro Storico" dovrà caratterizzarsi come ulteriore risorsa di supporto alle esigenze del Servizio Pronto Intervento Sociale Cittadino, contemplando altresì le funzioni proprie delle UDS nonché specifici interventi nell'area del centro storico della città, ed effettuando funzioni di monitoraggio del territorio cittadino, individuate da i responsabili dei diversi ambiti organizzativi della Direzione Accoglienza e Inclusione, anche affiancando e supportando gli Organismi preposti al controllo del territorio medesimo, in relazione alle esigenze di sicurezza sociale ”.
Sempre per tale lotto si è stabilito, quanto alla composizione delle equipe, che “ per l'espletamento del servizio, a cui si chiede di farsi carico di situazioni caratterizzate da particolare criticità dal punto di vista sociale e psico fisico, si richiede la costituzione di un adeguato gruppo multidisciplinare composto dalle seguenti figure professionali: 78 h diurne operatore sociale cat. C3; 1 coordinatore a tempo pieno cat.D3 ”.
10.3 Perciò, è palese che le caratteristiche di contesto (“Il territorio del Municipio I di RO PI ad oggi appare essere, infatti, il territorio con il più alto tasso di disagio sociale”) e le caratteristiche generali dell’esecuzione del servizio, rimesso all’alta intensità della manodopera da impiegare, ponessero ai fini della valorizzazione dell’offerta tecnica, quale condizione indefettibile, una prova concreta del grado di formazione, non sostituibile con una (generica) dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore economico (o, peggio, un impegno giuridico alla formazione).
I servizi ad alta intensità di manodopera qualificata, infatti, presuppongono l’individuazione di soggetti individuati e qualificati (tra l’altro, l’art. 119, comma 1, del codice dei contratti pubblici vieta l’affidamento in subappalto della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera); ne deriva che il supplemento premiale previsto dall’art. 18.1 del disciplinare di gara non potesse che essere riconosciuto, per tutti i concorrenti in gara, dalla qualificata certificazione dell’organismo formatore in merito ad una credenziale preventivamente acquisita (“corsi o eventi di formazione svolti da enti terzi - precedenti alla presentazione dell'offerta”): il che trova conferma nella risposta alla FAQ n. 20 (“per organismo si intenda l’ente che, a seguito della frequentazione dell’evento/corso di formazione rilascia i relativi attestati”).
11. In conclusione, il ricorso incidentale va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, nei sensi espressi in motivazione; il ricorso principale va, parimenti, respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara in parte improcedibile, ed in parte respinge, il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione;
- respinge il ricorso principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB OL |
IL SEGRETARIO