TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4870
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4 del capitolato; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.; illogicità ed erroneità manifesta

    Il capitolato, per servizi ad alta intensità di manodopera, richiede una prova concreta del grado di formazione del personale, non sostituibile con una generica dichiarazione. La FAQ n. 20 conferma che 'organismo' si riferisce all'ente che rilascia gli attestati di formazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis legge 241/90; totale carenza di motivazione sulle controdeduzioni

    La decisione del RUP di annullare l'aggiudicazione in autotutela, basata sul riesame della documentazione e dei verbali, dimostra la presa in considerazione delle controdeduzioni.

  • Rigettato
    Corretta attribuzione del punteggio per formazione del personale

    Il capitolato richiede una dichiarazione dell'organismo formatore terzo, non una autocertificazione dell'operatore economico, per i servizi ad alta intensità di manodopera.

  • Rigettato
    Ricalcolo del punteggio tecnico

    A seguito della correzione del punteggio relativo alla formazione del personale, il punteggio tecnico della ricorrente è stato ridotto, portando al punteggio totale di 90,317.

  • Rigettato
    Conseguenza del punteggio ridotto

    La riduzione del punteggio tecnico ha comportato la retrocessione della ricorrente al secondo posto, con conseguente aggiudicazione alla controinteressata.

  • Rigettato
    Legittimità dell'aggiudicazione alla controinteressata

    L'aggiudicazione alla controinteressata è ritenuta legittima a seguito della corretta rideterminazione dei punteggi.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per il subentro

    Il subentro non è possibile in quanto l'aggiudicazione alla controinteressata è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Responsabilità della P.A.

    Il rigetto del ricorso principale comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria.

  • Rigettato
    Valutazione dell'esperienza dell'organismo partecipante (sub-criterio 3.1)

    Sono stati attribuiti più di 400 mesi di esperienza, sufficienti per il massimo punteggio di 18 punti, a fronte dei 60 mesi richiesti.

  • Rigettato
    Valutazione dell'esperienza del coordinatore (sub-criterio 2.1)

    L'esperienza dichiarata per il coordinatore è quasi tripla rispetto a quella prescritta, rendendo irrilevante l'imprecisione sulla data iniziale.

  • Rigettato
    Valutazione dell'esperienza degli operatori (sub-criterio 2.2)

    Il dato quantitativo sull'esperienza degli operatori (818 mesi) depone per il pieno possesso del requisito.

  • Rigettato
    Valutazione della qualità della proposta progettuale (sub-criteri 1.1 e 1.2)

    Le censure sono generiche e assertive, prive di elementi tecnici idonei a confutare l'operato della commissione.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    Il consolidamento della commessa in capo alla controinteressata rende improcedibile la domanda di accesso per sopravvenuta carenza d'interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4870
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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