Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05373/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2022, proposto da
Condominio “Parco Persichetti” via Michelangelo Da Caravaggio, 143 LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AN Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Andreottola in LI, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
- dell'atto (prot. 617338 del 18.08.2022) emesso dal Comune di LI, con il quale si invitava il Servizio di Polizia Locale a diffidare a vista l'amministratore (indicato nel sig. RA AN) e/o proprietari e/o gli aventi titolo degli immobili del “Parco Persichetti”:
ad eseguire «l’eliminazione del pericolo esistente da caduta albero provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 Regolamento Edilizio del Comune di LI;
alla verifica e messa in sicurezza, ove necessario, di tutte le alberature presenti nell'area a verde interessata dal dissesto;
a diffidare i proprietari e/o conduttori e/o gli autorizzati a non praticare e far praticare l'area sottostante il dissesto fino ad eliminato pericolo» e di ogni atto presupposto e/o conseguente anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa RI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Condominio ricorrente impugna la diffida, prot. 617338 del 18.08.2022, emessa dal Comune di LI nei relativi riguardi, con la quale l’amministrazione comunale, sulla scorta di un sopralluogo effettuato dal Servizio di Protezione Civile che aveva rilevato il dissesto di un muro derivante dal “crollo di un albero facente parte di un’area a verde privata “Parco Persichetti” alla via Michelangelo da Caravaggio, 143, ha intimato: l’eliminazione del pericolo esistente; la verifica e messa in sicurezza, ove necessario, di tutte le alberature presenti nell’area a verde interessata dal dissesto; il divieto di utilizzo dell’area sottostante il dissesto fino ad eliminato pericolo.
Di seguito i motivi di gravame articolati in ricorso:
1) si deduce, in primo luogo, che il danno paventato dall’amministrazione deriva essenzialmente da un difetto di manutenzione imputabile esclusivamente al medesimo Comune, con esclusione di qualsiasi obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade pubbliche;
di conseguenza, l’ente comunale non potrebbe legittimamente trasferire sul ricorrente il compito di porre rimedio a situazioni di pericolo riconducibili all’operato della stessa P.A. procedente;
2) difetterebbero, inoltre, i presupposti necessari all’adozione dell’atto impugnato, il quale, peraltro, violerebbe il principio di proporzionalità.
Si è costituito il Comune di LI, deducendo di avere, nelle more, effettuato l’intervento di messa in sicurezza dei luoghi e chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame.
All’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In ragione di quanto evidenziato in precedenza, e, in particolare, dell’avvenuta effettuazione dell’intervento oggetto del provvedimento impugnato ad opera del Comune di LI, il gravame non si presenta, alla data odierna, assistito da alcun concreto interesse alla relativa disamina, sicché deve essere dichiarato improcedibile (come richiesto dalla parte resistente e difettando difese di segno contrario del condominio ricorrente).
Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della presente decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
MO EL Di LI, Presidente
RI VA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VA | MO EL Di LI |
IL SEGRETARIO