Art. 26.
Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purche' presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.
Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purche' presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.