CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, EL
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento, l'Ufficio accerta ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 maggiori ricavi ai fini
IRES pari ad € 58.039,00 e determina un reddito di impresa di € 121.499,00, oltre a Iva pari ad
€ 5.804,00 (aliquota 10%), Irap e sanzioni per € 18.805,50. Presenta ricorso la Ricorrente_1 srl, affidandolo ai seguenti motivi: 1) sulla illegittimità della rettifica analitico – induttiva per assenza di presunzioni, violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. Primo lett. D) del DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 1 del DPR 570 del 16.9.1996, sull'inesistenza dei presupposti che legittimano il disconoscimento delle scritture contabili. Ad avviso della parte, le differenze tra le presenze indicate nel
Modello ISA e quelle reali, ricavate dalle ricevute emesse non sono significative;
inoltre, il gestionale non
è una scrittura contabile ma un semplice strumento di ausilio all'imprenditore. Non sono riscontrabili gli elementi sintomatici di cui al DPR 570/1996 e pertanto, non si poteva utilizzare l'accertamento ex art. 39, primo comma lett. D) del DPR 600/73, mancandone i presupposti. Nel contesto del presente motivo, la parte lamenta altresì che non si è tenuto conto di vari contratti e convenzioni con i tour operator e che la sotto fatturazione in ambito alberghiero non è praticabile. 2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
sull'omessa indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa e sull'omessa valutazione delle osservazioni della parte, illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis comma 4 della L. 212/200 in combinato disposto con gli artt.
7 comma 1 della L. 212/200 e 7 comma 5 bis del D. Legisl. N. 546/1992. L'Ufficio non avrebbe tenuto conto né motivato su quanto esposto nelle memorie depositate in contraddittorio, limitandosi a ritenere assorbite le eccezioni nel merito della quantificazione dei maggiori ricavi dallo sconto del 10% concesso.
Non avrebbe poi nell'avviso di accertamento elencato le prove a sostegno del medesimo atto impositivo, ad onta del disposto del “nuovo” comma 5 bis dell'art. 7 del D. Legisl. N. 546/1992. Conclude chiedendo alla adita CGT di primo grado di Livorno, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di lite.
Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni dell'Ufficio e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di casa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. Con riferimento al motivo di ricorso sub 1, non sussiste alcuna illegittimità formale dell'avviso di accertamento.
Infatti, anche se le anomalie contabili erano minime, l'Ufficio è sempre abilitato ad effettuare la ricostruzione sulla base delle caratteristiche e condizioni dell'attività svolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, primo comma del DPR 600/73, quali emerse dalla verifica. La lett d) della norma citata recita infatti “ .. se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Pertanto, non
è conferente l'eccezione di controparte che il gestionale non è un documento contabile – poiché la legge fa riferimento a tutti i documenti - né è conferente il riferimento al datato DPR 570 del 16.9.1996, che riguarda – expressis verbis – solo gli accertamenti sui c.d. parametri. Peraltro, il gestionale non è stato l'unico elemento utilizzato – si rimanda al pvc per i dettagli – ma è comunque importante perché riflette la vita dell'impresa e contiene tutti i dati rilevanti in questo sulle prenotazioni, le camere occupate, il tempo di permanenza degli ospiti etc. Vi erano inoltre le differenze col modello ISA, alcune discrepanze contabili,
i listini prezzi forniti dalla parte stessa, i dati istat e via dicendo ( vedi pvc ). Esse sono riepilogate a pag.
15 del pvc e sono sostanzialmente: - molteplici errori di trascrizione sul registro dei corrispettivi (note di credito, somme errate etc.. ); - valore totale della produzione delle camere come da gestionale non coincidente con lo stesso valore come scritturato sui corrispettivi;
- presenze Istat inviate, così come dal gestionale, non coincidenti con quelle reali riscontrate dai documenti emessi nonché col modello Isa;
- andamento societario con reddito di impresa in negativo a far data dal 2017; - dichiarazioni fiscali annuali nelle quali i ricavi sono dichiarati in modo discordante e per i quali il consulente ha dichiarato in atti
“essere frutto di errori di digitazione “. E' palese che siamo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Anche il secondo motivo di ricorso è a papere del Collegio infondato. Infatti, dall'all. 2 – che contiene in ordine di data tutti i documenti scambiati tra le parti-, emerge ictu oculi che il contraddittorio si
è svolto regolarmente dando impulso il contribuente con la richiesta di adesione. Peraltro, e veniamo al merito, come emerge dal pvc, era stato praticato un abbassamento forfettario dei maggiori ricavi pari a
162.000 euro proprio per tenere conto di sconti ai tour operators. Lo sconto emergente dalla convenzione depositata in contraddittorio era di 50.000 euro e pertanto l'Ufficio era ritenuto fosse ben assorbita dai
162.000 euro. Di tutto ciò è stato dato conto nella motivazione dell'avviso di accertamento. Solo adesso, in sede contenziosa, la parte deposita un'altra convenzione;
il deposito è tardivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del DPR 600/73 ma in ogni caso, la parte non precisa come e quanto potrebbe influenzare i maggiori ricavi, ma si può agevolmente presumere che il ribasso sia anch'esso assorbito dai 162.000 euro concessi forfetariamente. Infine, infondato e inconferente è invocare il “nuovo” comma 5 bis dell'art. 7 del D. Legisl. N. 546/1992. La Suprema Corte, infatti, si è già occupata della norma invocata: “ … Può quindi affermarsi che «In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5- bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova
“comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.» ( Cass. Ord. N. 2746/2024). Onere che nel caso di specie non risulta onorato dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, EL
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H03PF00903/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento, l'Ufficio accerta ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 maggiori ricavi ai fini
IRES pari ad € 58.039,00 e determina un reddito di impresa di € 121.499,00, oltre a Iva pari ad
€ 5.804,00 (aliquota 10%), Irap e sanzioni per € 18.805,50. Presenta ricorso la Ricorrente_1 srl, affidandolo ai seguenti motivi: 1) sulla illegittimità della rettifica analitico – induttiva per assenza di presunzioni, violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. Primo lett. D) del DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 1 del DPR 570 del 16.9.1996, sull'inesistenza dei presupposti che legittimano il disconoscimento delle scritture contabili. Ad avviso della parte, le differenze tra le presenze indicate nel
Modello ISA e quelle reali, ricavate dalle ricevute emesse non sono significative;
inoltre, il gestionale non
è una scrittura contabile ma un semplice strumento di ausilio all'imprenditore. Non sono riscontrabili gli elementi sintomatici di cui al DPR 570/1996 e pertanto, non si poteva utilizzare l'accertamento ex art. 39, primo comma lett. D) del DPR 600/73, mancandone i presupposti. Nel contesto del presente motivo, la parte lamenta altresì che non si è tenuto conto di vari contratti e convenzioni con i tour operator e che la sotto fatturazione in ambito alberghiero non è praticabile. 2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
sull'omessa indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa e sull'omessa valutazione delle osservazioni della parte, illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis comma 4 della L. 212/200 in combinato disposto con gli artt.
7 comma 1 della L. 212/200 e 7 comma 5 bis del D. Legisl. N. 546/1992. L'Ufficio non avrebbe tenuto conto né motivato su quanto esposto nelle memorie depositate in contraddittorio, limitandosi a ritenere assorbite le eccezioni nel merito della quantificazione dei maggiori ricavi dallo sconto del 10% concesso.
Non avrebbe poi nell'avviso di accertamento elencato le prove a sostegno del medesimo atto impositivo, ad onta del disposto del “nuovo” comma 5 bis dell'art. 7 del D. Legisl. N. 546/1992. Conclude chiedendo alla adita CGT di primo grado di Livorno, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di lite.
Parte ricorrente ha depositato memorie replicando alle argomentazioni dell'Ufficio e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di casa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. Con riferimento al motivo di ricorso sub 1, non sussiste alcuna illegittimità formale dell'avviso di accertamento.
Infatti, anche se le anomalie contabili erano minime, l'Ufficio è sempre abilitato ad effettuare la ricostruzione sulla base delle caratteristiche e condizioni dell'attività svolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, primo comma del DPR 600/73, quali emerse dalla verifica. La lett d) della norma citata recita infatti “ .. se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Pertanto, non
è conferente l'eccezione di controparte che il gestionale non è un documento contabile – poiché la legge fa riferimento a tutti i documenti - né è conferente il riferimento al datato DPR 570 del 16.9.1996, che riguarda – expressis verbis – solo gli accertamenti sui c.d. parametri. Peraltro, il gestionale non è stato l'unico elemento utilizzato – si rimanda al pvc per i dettagli – ma è comunque importante perché riflette la vita dell'impresa e contiene tutti i dati rilevanti in questo sulle prenotazioni, le camere occupate, il tempo di permanenza degli ospiti etc. Vi erano inoltre le differenze col modello ISA, alcune discrepanze contabili,
i listini prezzi forniti dalla parte stessa, i dati istat e via dicendo ( vedi pvc ). Esse sono riepilogate a pag.
15 del pvc e sono sostanzialmente: - molteplici errori di trascrizione sul registro dei corrispettivi (note di credito, somme errate etc.. ); - valore totale della produzione delle camere come da gestionale non coincidente con lo stesso valore come scritturato sui corrispettivi;
- presenze Istat inviate, così come dal gestionale, non coincidenti con quelle reali riscontrate dai documenti emessi nonché col modello Isa;
- andamento societario con reddito di impresa in negativo a far data dal 2017; - dichiarazioni fiscali annuali nelle quali i ricavi sono dichiarati in modo discordante e per i quali il consulente ha dichiarato in atti
“essere frutto di errori di digitazione “. E' palese che siamo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Anche il secondo motivo di ricorso è a papere del Collegio infondato. Infatti, dall'all. 2 – che contiene in ordine di data tutti i documenti scambiati tra le parti-, emerge ictu oculi che il contraddittorio si
è svolto regolarmente dando impulso il contribuente con la richiesta di adesione. Peraltro, e veniamo al merito, come emerge dal pvc, era stato praticato un abbassamento forfettario dei maggiori ricavi pari a
162.000 euro proprio per tenere conto di sconti ai tour operators. Lo sconto emergente dalla convenzione depositata in contraddittorio era di 50.000 euro e pertanto l'Ufficio era ritenuto fosse ben assorbita dai
162.000 euro. Di tutto ciò è stato dato conto nella motivazione dell'avviso di accertamento. Solo adesso, in sede contenziosa, la parte deposita un'altra convenzione;
il deposito è tardivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del DPR 600/73 ma in ogni caso, la parte non precisa come e quanto potrebbe influenzare i maggiori ricavi, ma si può agevolmente presumere che il ribasso sia anch'esso assorbito dai 162.000 euro concessi forfetariamente. Infine, infondato e inconferente è invocare il “nuovo” comma 5 bis dell'art. 7 del D. Legisl. N. 546/1992. La Suprema Corte, infatti, si è già occupata della norma invocata: “ … Può quindi affermarsi che «In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5- bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova
“comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.» ( Cass. Ord. N. 2746/2024). Onere che nel caso di specie non risulta onorato dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00).