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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2101 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 P.IVA_1
Perruzza, presso il cui studio sito a Balsorano (Aq), via Case Paglicce 14, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
CONTRO
pagina 1 di 10 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Controparte_1 P.IVA_2
GI e ZI LI presso il cui studio sito a Savignano Sul Rubicone,
LO GO n. 2 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e,
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo 624/2023 emesso il il 24.05.2023 dal
Tribunale di Rimini per i motivi di cui in narrativa. - non concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - in subordine riconoscere alla parte
opposta esclusivamente la somma di € 3.189,68, somma calcolata sottraendo
alla richiesta della la somma dovuta alla per i danni subiti” CP_1 Pt_1
Per l'opposta:
pagina 2 di 10 “In via istruttoria e per quanto occorrer possa ad evitare decadenze di sorta, si
reitera la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte nella II memoria ex art
171 ter c.p.c. di parte Nel merito: si insta per la reiezione delle domande CP_1
tutte come svolte da sì come infondate in fatto e diritto, giusto Parte_1
quanto esposto nel II della comparsa di risposta di parte scrivente (in sintesi
applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum) e nel III motivo della
stessa (in sintesi decadenza dalla garanzia ex art. 1495 cod. civ e comunque
difetto di prova dei danni asseritamente patiti) chiedendo, pertanto, che il decreto
ingiuntivo n. RG 1534/2023 – D.I. n. 624/2023 venga confermato integralmente.
Vinte le spese della presente fase”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 4.7.2023 conveniva in Parte_1
giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che Controparte_1
quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.51.230,18, oltre interessi, quale prezzo insoluto di una fornitura di merce.
La stessa opponente eccepiva che la merce, consistente in infissi, porte e finestre, era stata consegnata oltre il termine di sessanta giorni;
che la fornitura pagina 3 di 10 era anche risultata viziata e mancante di alcuni elementi;
che la non aveva CP_1
adempiuto alla posa in opera;
che il danno da inadempimento, incluse penali addebitate dai “clienti finali”, era pari a complessivi €.48.040,50. Concludeva,
pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per il riconoscimento in favore di della minor somma di €.3.189,68, così CP_1
determinata al netto del danno.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione, Controparte_1
assumendo che era l'opponente ad essersi resa inadempiente al pagamento nei termini pattuiti (alla consegna), donde la sospensione nella fornitura e posa in opera di una (modesta) parte della fornitura;
che l'opponente era decaduta dalla garanzia per i vizi, comunque insussistenti;
che generico e non provato era il danno dedotto;
che per i mancati montaggi erano state emesse note di credito per €.2.868,14. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Concessa con ordinanza 3.7.2024 la provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
pagina 4 di 10 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 16.12.2025.
2 – I contratti di compravendita sono provati dalle scritture non disconosciute, aventi valore di prova scritta (doc. 1, 2, 3 monitorio).
L'entità del prezzo residuo richiesto (€.51.230,18), nella sua conformità ai contratti ed al netto dei pagamenti sul prezzo totale (€.93.100,47 oltre iva: v.
citazione pg. 2), non è oggetto di contestazione.
2.1 - Parte opponente, invero, a fronte del titolo negoziale e della incontestata scadenza dell'obbligazione di pagamento – elementi che esauriscono l'onere di allegazione e prova a carico del creditore (cfr. Cass. sez.
un. 2001 n. 13533) – eccepisce l'inesattezza della prestazione, assumendo in
primis la sussistenza di vizi della merce.
A fronte dell'eccepita decadenza dalla garanzia legale (art. 1495 c.c.),
tempestivamente sollevata dall'opposta, parte opponente, su cui grava il relativo onere di prova (cfr., nel senso che “in materia di garanzia per vizi della cosa
venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività
della denuncia dei vizi della cosa”, Cass. 2019 n. 16766), non ne ha dato pagina 5 di 10 dimostrazione, non essendo allegata, neppure nella denuncia in data 30.6.2022
(v. doc. 7 opponente), la data di scoperta, né risultando alcuna tempestiva contestazione di difetti, i quali peraltro sono del tutto sprovvisti di prova (cfr., nel senso che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
del codice civile il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o
di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere
di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”, Cass. 2025 n. 18235; con riferimento all'azione di risarcimento ex art. 1494 c.c., v. Cass. 2013 n. 18125).
Il credito non può, dunque, ridursi per effetto della contestata sussistenza di vizi.
2.2 – Quanto all'eccepito inadempimento del venditore, l'opponente deduce la mancata esecuzione di alcune prestazioni.
2.2.1 – Riguardo alla prima di dette prestazioni, avente ad oggetto la posa in opera, risultano emesse dalla società opposta note di credito per complessivi
€.2.868,24 in favore dell'opponente (v. doc. 13 – 16 monitorio).
Il prezzo domandato è al netto del corrispettivo delle opere non eseguite come da indicate note di credito (pacifico), e la somma richiesta dall'opponente a pagina 6 di 10 titolo di risarcimento per costi di rimpiazzo della prestazione (€.1.560,00 +
€.480,00: v. doc. 7 opponente) non eccede quella accreditata.
Nulla è, dunque, dovuto all'opponente per la ragione in questione.
2.3 – Oppone, altresì, l'attrice un danno da ritardo nella consegna della merce per addebito di penali (dai “clienti finali”).
Il ritardo è oggetto di allegazione generica, ed il danno non è provato (si parla, del resto, di “importo stimato”, a riprova della insussistenza di effettivi pagamenti di penali).
L'opposizione è, anche sotto questo profilo, infondata.
2.4 – E', infine, contestata la mancata esecuzione del trasporto di materiale per l'importo complessivo di €.640,00 (affitto di gru e manodopera),
nonché l'omessa fornitura di alcuni dei beni acquistati.
In particolare: n. 3 porte del cantiere AD (€.780,86: importo incontestato); n. 4 vetri del cantiere (€.565,00: importo incontestato); n. Pt_2
2 porte-finestre (“blindati”) dello stesso cantiere (€.2.086,02: v. doc. 2 opposta).
Sotto tale profilo, a fronte dell'allegato inadempimento, è il creditore agente a dover provare il proprio adempimento. E l'eccezione di inadempimento (art.
pagina 7 di 10 1460 c.c.), se esonera la parte adempiente dalle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) – avendo l'effetto di legittimare la sospensione dell'esecuzione della prestazione - non attribuisce certamente il diritto di pretendere il pagamento per prestazioni non eseguite.
La prova dell'adempimento non è stata fornita, né parte opposta ha sollevato sul punto alcuna specifica contestazione, anzi riconoscendo di non aver completato la fornitura. Non risultano emesse per queste prestazioni non eseguite note di credito.
Il prezzo va, dunque, ridotto della somma complessiva di €.4.071,88.
3 – In definitiva, la domanda va accolta per la somma di €.47.158,30
(€.51.230,18 - €.4.071,88).
Spettano all'opposta, come richiesto, gli interessi convenzionali di mora dalla domanda (26.5.2023) al saldo sulla somma di €.47.156,40 (al netto dei costi di insoluto).
In questi termini va espressa la condanna che diviene sostitutiva del decreto ingiunto opposto.
pagina 8 di 10 4 – L'accoglimento parziale della domanda, in conseguenza delle eccezioni, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con la condanna della opponente alla rifusione della quota restante, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 624/23 emesso da questo tribunale e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a la somma di €.47.158,30, oltre interessi convenzionali Controparte_1
di mora dal 26.5.2023 al saldo su €.47.156,40;
2) compensa per un quarto le spese di lite e condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la Controparte_1
quota restante che si liquida in €.5.712,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge
Così deciso a Rimini il 27.12.2025.
Il giudice pagina 9 di 10 dr. ZI Melucci
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2101 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 P.IVA_1
Perruzza, presso il cui studio sito a Balsorano (Aq), via Case Paglicce 14, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
CONTRO
pagina 1 di 10 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Controparte_1 P.IVA_2
GI e ZI LI presso il cui studio sito a Savignano Sul Rubicone,
LO GO n. 2 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e,
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo 624/2023 emesso il il 24.05.2023 dal
Tribunale di Rimini per i motivi di cui in narrativa. - non concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - in subordine riconoscere alla parte
opposta esclusivamente la somma di € 3.189,68, somma calcolata sottraendo
alla richiesta della la somma dovuta alla per i danni subiti” CP_1 Pt_1
Per l'opposta:
pagina 2 di 10 “In via istruttoria e per quanto occorrer possa ad evitare decadenze di sorta, si
reitera la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte nella II memoria ex art
171 ter c.p.c. di parte Nel merito: si insta per la reiezione delle domande CP_1
tutte come svolte da sì come infondate in fatto e diritto, giusto Parte_1
quanto esposto nel II della comparsa di risposta di parte scrivente (in sintesi
applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum) e nel III motivo della
stessa (in sintesi decadenza dalla garanzia ex art. 1495 cod. civ e comunque
difetto di prova dei danni asseritamente patiti) chiedendo, pertanto, che il decreto
ingiuntivo n. RG 1534/2023 – D.I. n. 624/2023 venga confermato integralmente.
Vinte le spese della presente fase”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 4.7.2023 conveniva in Parte_1
giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che Controparte_1
quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.51.230,18, oltre interessi, quale prezzo insoluto di una fornitura di merce.
La stessa opponente eccepiva che la merce, consistente in infissi, porte e finestre, era stata consegnata oltre il termine di sessanta giorni;
che la fornitura pagina 3 di 10 era anche risultata viziata e mancante di alcuni elementi;
che la non aveva CP_1
adempiuto alla posa in opera;
che il danno da inadempimento, incluse penali addebitate dai “clienti finali”, era pari a complessivi €.48.040,50. Concludeva,
pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per il riconoscimento in favore di della minor somma di €.3.189,68, così CP_1
determinata al netto del danno.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione, Controparte_1
assumendo che era l'opponente ad essersi resa inadempiente al pagamento nei termini pattuiti (alla consegna), donde la sospensione nella fornitura e posa in opera di una (modesta) parte della fornitura;
che l'opponente era decaduta dalla garanzia per i vizi, comunque insussistenti;
che generico e non provato era il danno dedotto;
che per i mancati montaggi erano state emesse note di credito per €.2.868,14. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Concessa con ordinanza 3.7.2024 la provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
pagina 4 di 10 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 16.12.2025.
2 – I contratti di compravendita sono provati dalle scritture non disconosciute, aventi valore di prova scritta (doc. 1, 2, 3 monitorio).
L'entità del prezzo residuo richiesto (€.51.230,18), nella sua conformità ai contratti ed al netto dei pagamenti sul prezzo totale (€.93.100,47 oltre iva: v.
citazione pg. 2), non è oggetto di contestazione.
2.1 - Parte opponente, invero, a fronte del titolo negoziale e della incontestata scadenza dell'obbligazione di pagamento – elementi che esauriscono l'onere di allegazione e prova a carico del creditore (cfr. Cass. sez.
un. 2001 n. 13533) – eccepisce l'inesattezza della prestazione, assumendo in
primis la sussistenza di vizi della merce.
A fronte dell'eccepita decadenza dalla garanzia legale (art. 1495 c.c.),
tempestivamente sollevata dall'opposta, parte opponente, su cui grava il relativo onere di prova (cfr., nel senso che “in materia di garanzia per vizi della cosa
venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività
della denuncia dei vizi della cosa”, Cass. 2019 n. 16766), non ne ha dato pagina 5 di 10 dimostrazione, non essendo allegata, neppure nella denuncia in data 30.6.2022
(v. doc. 7 opponente), la data di scoperta, né risultando alcuna tempestiva contestazione di difetti, i quali peraltro sono del tutto sprovvisti di prova (cfr., nel senso che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
del codice civile il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o
di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere
di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”, Cass. 2025 n. 18235; con riferimento all'azione di risarcimento ex art. 1494 c.c., v. Cass. 2013 n. 18125).
Il credito non può, dunque, ridursi per effetto della contestata sussistenza di vizi.
2.2 – Quanto all'eccepito inadempimento del venditore, l'opponente deduce la mancata esecuzione di alcune prestazioni.
2.2.1 – Riguardo alla prima di dette prestazioni, avente ad oggetto la posa in opera, risultano emesse dalla società opposta note di credito per complessivi
€.2.868,24 in favore dell'opponente (v. doc. 13 – 16 monitorio).
Il prezzo domandato è al netto del corrispettivo delle opere non eseguite come da indicate note di credito (pacifico), e la somma richiesta dall'opponente a pagina 6 di 10 titolo di risarcimento per costi di rimpiazzo della prestazione (€.1.560,00 +
€.480,00: v. doc. 7 opponente) non eccede quella accreditata.
Nulla è, dunque, dovuto all'opponente per la ragione in questione.
2.3 – Oppone, altresì, l'attrice un danno da ritardo nella consegna della merce per addebito di penali (dai “clienti finali”).
Il ritardo è oggetto di allegazione generica, ed il danno non è provato (si parla, del resto, di “importo stimato”, a riprova della insussistenza di effettivi pagamenti di penali).
L'opposizione è, anche sotto questo profilo, infondata.
2.4 – E', infine, contestata la mancata esecuzione del trasporto di materiale per l'importo complessivo di €.640,00 (affitto di gru e manodopera),
nonché l'omessa fornitura di alcuni dei beni acquistati.
In particolare: n. 3 porte del cantiere AD (€.780,86: importo incontestato); n. 4 vetri del cantiere (€.565,00: importo incontestato); n. Pt_2
2 porte-finestre (“blindati”) dello stesso cantiere (€.2.086,02: v. doc. 2 opposta).
Sotto tale profilo, a fronte dell'allegato inadempimento, è il creditore agente a dover provare il proprio adempimento. E l'eccezione di inadempimento (art.
pagina 7 di 10 1460 c.c.), se esonera la parte adempiente dalle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) – avendo l'effetto di legittimare la sospensione dell'esecuzione della prestazione - non attribuisce certamente il diritto di pretendere il pagamento per prestazioni non eseguite.
La prova dell'adempimento non è stata fornita, né parte opposta ha sollevato sul punto alcuna specifica contestazione, anzi riconoscendo di non aver completato la fornitura. Non risultano emesse per queste prestazioni non eseguite note di credito.
Il prezzo va, dunque, ridotto della somma complessiva di €.4.071,88.
3 – In definitiva, la domanda va accolta per la somma di €.47.158,30
(€.51.230,18 - €.4.071,88).
Spettano all'opposta, come richiesto, gli interessi convenzionali di mora dalla domanda (26.5.2023) al saldo sulla somma di €.47.156,40 (al netto dei costi di insoluto).
In questi termini va espressa la condanna che diviene sostitutiva del decreto ingiunto opposto.
pagina 8 di 10 4 – L'accoglimento parziale della domanda, in conseguenza delle eccezioni, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con la condanna della opponente alla rifusione della quota restante, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 624/23 emesso da questo tribunale e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a la somma di €.47.158,30, oltre interessi convenzionali Controparte_1
di mora dal 26.5.2023 al saldo su €.47.156,40;
2) compensa per un quarto le spese di lite e condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la Controparte_1
quota restante che si liquida in €.5.712,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge
Così deciso a Rimini il 27.12.2025.
Il giudice pagina 9 di 10 dr. ZI Melucci
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