Articolo 4 della Legge 24 marzo 1999, n. 101
Articolo 3
Versione
22 aprile 1999
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Entrata in vigore il 22 aprile 1999