TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto - adempimento TRA
, IN PERSONA Parte_1
ELMO LA, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Esposito, come da procura in atti;
ATTORE E sito in Cava de' Tirreni, via G. Controparte_1
Vitale 52, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Marotta, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
e , rappresentati e Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Volpe, come Parte_2 da procura in atti;
e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
INTERVENTORI VOLONTARI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.01.2017 l'impresa conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
sito in via G. Vitale, 52, Cava de Tirreni, domandando la Controparte_1 condanna dello stesso al pagamento di € 37.858,05 – o alla somma maggiore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi moratori - quale importo a saldo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto stipulato nell'anno 2011 ed afferente a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'edificio A fondamento della richiesta di pagamento parte CP_6 attrice allegava il regolare svolgimento dei lavori e il calcolo degli acconti già ricevuti, per cui residuava l'indicato credito, provato dalla documentazione versata in atti. Il convenuto , nel costituirsi in giudizio in persona CP_1 dell'amministratrice condominiale, impugnava genericamente il libello introduttivo di lite evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare l' avv. faceva presente di essere stata nominata Testimone_1 amministratrice condominiale in un momento temporale in cui i lavori per cui è causa erano già stati non solo deliberarti, ma altresì integralmente eseguiti, per cui non era in possesso della documentazione condominiale del periodo ed afferente i versamenti già eseguiti dal condominio e/o dai condomini, in quanto i detti documenti non le erano stati consegnati dal precedente amministratore, nonostante ingiunzione di consegna ottenuta all'esito di un procedimento ex articolo 700 c.p.c..
Per questi motivi
impugnava in via preliminare tutta la documentazione prodotta in copia ai sensi e per gli effetti di cui all''art. 2719 c.c., eccependone la non conformità di questo rispetto all'originale. Nel merito evidenziava che nella stessa ricostruzione in fatto di parte attrice emergeva che la stessa aveva percepito pagamenti dai condomini, tant'è che agiva per il residuo credito a saldo. Rilevava che, atteso anche il fatto che il contratto posto a base della domanda era un appalto a misura, non vi era prova concreta in atti della effettiva esistenza del credito nella misura affermata da parte attrice. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Intervenivano volontariamente in giudizio alcuni dei condomini indicati in intestazione, deducevano che essi erano diventati proprietari di appartamenti siti nell'edificio condominiale in epoca successiva sia alla deliberazione dei lavori oggetto di appalto, sia alla ultimazione degli stessi, per cui chiedevano al giudice di essere autorizzati a chiamare in causa i loro rispettivi danti causa, perché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, fosse accertato e dichiarato che i chiamati in causa erano tenuti al pagamento di quanto dovuto all'impresa in luogo di essi aventi causa, con condanna degli stessi al pagamento in favore della parte attrice in luogo dei comparenti medesimi;
nel merito in via gradata, sempre per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare i chiamati in causa tenuti a manlevare essi comparenti aventi causa da ogni pretesa attorea, condannando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 gli stessi a rifondere ai comparenti medesimi quanto saranno eventualmente tenuti a pagare all'attore. Su eccezione della difesa attrice, il giudice, con ordinanza del 19.05.2017 dichiarava inammissibile la chiamata del terzo in causa su istanza della parte intervenuta, con la seguente motivazione che questo giudice condivide integralmente e qui riporta: “- il terzo può intervenire nel giudizio tra le parti per far valere una propria pretesa nei confronti delle stesse o per sostenere la linea difensiva di una delle parti nel suo interesse ma non è legittimato a estendere ulteriormente il contraddittorio;
- in base al disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto;
- secondo la Cassazione, per individuare quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle cose comuni, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione e tale momento rileva sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il (v. Cass. civ. Sez. VI - CP_1
2 Ordinanza, 22-03-2017, n. 7395); - le questioni relative alle obbligazioni dei condomini che hanno acquistato appartamenti nel condominio riguardano rapporti interni tra il condominio e i nuovi e vecchi condomini e tra i nuovi condomini e i loro danti causa e non possono essere trattati in questa sede, essendo completamente estranei all'obbligazione di pagamento dell'appalto”. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'ing. , alle cui conclusioni le parti non muovevano Persona_1 alcuna osservazione, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Sulla base della documentazione contrattuale e tecnica prodotta dall'attore, il ctu ha concluso, “Come è possibile riscontrare nella tabella, parte attrice avrebbe dovuto emettere una fattura a saldo per un importo pari a 40.500,71 € oltre IVA al 10% per un totale di 44.550,78 €. Di conseguenza, secondo i calcoli dello scrivente, parte attrice, al netto dell'acconto percepito
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 pari a 4.934,72 €, vanta un credito residuo pari a 39.616,06 € (44.550,78 € - 4.934,72 € = 39.616,06 €).”. Le conclusioni del ctu sono condivisibili, in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'attore (contratto di appalto sottoscritto, fattura emessa, dichiarazione asseverata del contabile di avvenuta registrazione, computo economico generale a firma del Direttore dei Lavori, con annessa dichiarazione di fine lavori e collaudo finale della perfetta regola d'arte della prestazione resa), e come già accennato, ad esse conclusioni le parti, nel contraddittorio tecnico, non hanno fatto alcuna osservazione. Il a fronte di un'esecuzione puntuale e pienamente CP_1 conforme a quanto pattuito per i lavori di ristrutturazione, si è reso moroso delle menzionate somme, come riscontrato anche dal ctu. Non appare superfluo ricordare che la parziarietà delle obbligazioni assunte dal attiene alla fase esecutiva e non a quella di formazione del titolo. CP_1
Il contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio stipulato dall'amministratore, nei limiti delle CP_6 facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati, ma ciò non vuol dire che il creditore non possa agire nei confronti del e conseguire la condanna dell'amministratore nella CP_1 qualità di rappresentante dei condomini;
solo che, in virtù del principio della parziarietà dell'obbligazione assunta dal rappresentante del condominio, il creditore può procedere all'esecuzione, individualmente, nei confronti dei singoli condomini secondo la quota di ciascuno, nel caso in cui la somma dovuta non sia corrisposta dal condominio. Più in generale il - per il tramite del suo amministratore - è CP_1 sempre legittimato passivamente a stare in giudizio quale rappresentante dei condomini, e nei suoi confronti può sempre essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti all'edificio
Secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità il CP_6
è un ente di gestione privo di personalità giuridica, ma fornito di CP_1 soggettività distinta da quella dei singoli condomini;
questi pertanto, nelle vicende processuali di cui sia parte il , sono sempre rappresentati CP_1 dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. Sez.
6 - n. 177 del 11/01/2012; Cass. n. 20483 del 19/10/2004). In merito all'ammontare economico dei lavori effettivamente svolti probante è la contabilità economica del direttore dei lavori nominato dal convenuto condominio, quindi suo rappresentate tecnico arch. che CP_1 in relazione al quadro riepilogativo delle lavorazioni espletate certifica
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 l'importo economico dei lavori effettuati a regola d'arte. Per quanto concerne l'accettazione delle opere da parte del condominio committente convenuto, agli atti vi è comunicazione di fine lavori, a firma dell'amministratore p.t. dell'epoca, , inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale in data Persona_2
30.05.2012, con annesso certificato di collaudo finale del 17.05.2012, a firma proprio del direttore dei lavori (arch. , comportando l'avvenuta CP_1 accettazione da parte del condominio delle opere commissionate, ovvero quelle di cui al titolo abilitativo della DIA del 10.3.2011, prot. n. 201100012841. In merito, poi, alla natura ed all'entità della somma ancora dovuta alla ditta attrice, si evidenzia che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, per il pagamento del saldo art. 6, comportava il completamento del pagamento all'atto dell'avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in uno alla relativa contabilità redatta dal direttore dei lavori. Di guisa che, chiaro ed evidente che dinanzi alla certificazione dell'ammontare delle categorie di lavorazioni espletate e alla relativa chiusura dei lavori con annesso collaudo, il convenuto ha perfettamente CP_1 accettato le opere commissionate, senza alcunché eccepire;
d'altronde, in ordine alla perfetta esecuzione delle stesse, alcunché è stato dedotto, nella seppur tardiva costituzione, né sono state sollevate contestazioni nel corso dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. A nulla, inoltre, rileva la circostanza che l'amministratrice attuale del convenuto non sia in possesso della documentazione fiscale e CP_1 contabile inerente ai pagamenti effettuati in favore della ditta. L'amministratrice si è peraltro limitata a contestare genericamente che la documentazione prodotta dall'attore era in copia e una tale eccezione non ha alcun valore giuridico se non accompagnata dall'indicazione di perché e dove potrebbe essere non conforme a quella originale. Infine, va rilevato che chi contesta la richiesta creditoria avanzata, nella qualità di debitore deve fornire valida e documentata prova che il relativo pagamento sia stato effettuato, atteso che in assenza di tale assolvimento probatorio si assume provata la posizione creditoria in essere e per la quale si chiede la tutela giudiziaria. Le spese seguono la soccombenza tra l'attore e il convenuto condominio e liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Sussistono giusti motivi per compensarli tra l'attore e gli interventori volontari, atteso che essi non hanno contestato il credito dell'impresa, ma avevano chiesto solo di poter chiamare in causa i loro rispettivi danti causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 39.616,06 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo
2) Conferma l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa avanzata dagli interventori volontari
3) Condanna il convento al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra l'attore e gli interventori volontari. Così deciso in data 23.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
, IN PERSONA Parte_1
ELMO LA, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Esposito, come da procura in atti;
ATTORE E sito in Cava de' Tirreni, via G. Controparte_1
Vitale 52, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Marotta, come da procura in atti;
CONVENUTO NONCHE'
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
e , rappresentati e Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Volpe, come Parte_2 da procura in atti;
e , rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 dall'avv. Carmine Volpe, come da procura in atti;
INTERVENTORI VOLONTARI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.01.2017 l'impresa conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
sito in via G. Vitale, 52, Cava de Tirreni, domandando la Controparte_1 condanna dello stesso al pagamento di € 37.858,05 – o alla somma maggiore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi moratori - quale importo a saldo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto stipulato nell'anno 2011 ed afferente a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'edificio A fondamento della richiesta di pagamento parte CP_6 attrice allegava il regolare svolgimento dei lavori e il calcolo degli acconti già ricevuti, per cui residuava l'indicato credito, provato dalla documentazione versata in atti. Il convenuto , nel costituirsi in giudizio in persona CP_1 dell'amministratrice condominiale, impugnava genericamente il libello introduttivo di lite evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare l' avv. faceva presente di essere stata nominata Testimone_1 amministratrice condominiale in un momento temporale in cui i lavori per cui è causa erano già stati non solo deliberarti, ma altresì integralmente eseguiti, per cui non era in possesso della documentazione condominiale del periodo ed afferente i versamenti già eseguiti dal condominio e/o dai condomini, in quanto i detti documenti non le erano stati consegnati dal precedente amministratore, nonostante ingiunzione di consegna ottenuta all'esito di un procedimento ex articolo 700 c.p.c..
Per questi motivi
impugnava in via preliminare tutta la documentazione prodotta in copia ai sensi e per gli effetti di cui all''art. 2719 c.c., eccependone la non conformità di questo rispetto all'originale. Nel merito evidenziava che nella stessa ricostruzione in fatto di parte attrice emergeva che la stessa aveva percepito pagamenti dai condomini, tant'è che agiva per il residuo credito a saldo. Rilevava che, atteso anche il fatto che il contratto posto a base della domanda era un appalto a misura, non vi era prova concreta in atti della effettiva esistenza del credito nella misura affermata da parte attrice. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Intervenivano volontariamente in giudizio alcuni dei condomini indicati in intestazione, deducevano che essi erano diventati proprietari di appartamenti siti nell'edificio condominiale in epoca successiva sia alla deliberazione dei lavori oggetto di appalto, sia alla ultimazione degli stessi, per cui chiedevano al giudice di essere autorizzati a chiamare in causa i loro rispettivi danti causa, perché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, fosse accertato e dichiarato che i chiamati in causa erano tenuti al pagamento di quanto dovuto all'impresa in luogo di essi aventi causa, con condanna degli stessi al pagamento in favore della parte attrice in luogo dei comparenti medesimi;
nel merito in via gradata, sempre per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare i chiamati in causa tenuti a manlevare essi comparenti aventi causa da ogni pretesa attorea, condannando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 gli stessi a rifondere ai comparenti medesimi quanto saranno eventualmente tenuti a pagare all'attore. Su eccezione della difesa attrice, il giudice, con ordinanza del 19.05.2017 dichiarava inammissibile la chiamata del terzo in causa su istanza della parte intervenuta, con la seguente motivazione che questo giudice condivide integralmente e qui riporta: “- il terzo può intervenire nel giudizio tra le parti per far valere una propria pretesa nei confronti delle stesse o per sostenere la linea difensiva di una delle parti nel suo interesse ma non è legittimato a estendere ulteriormente il contraddittorio;
- in base al disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto;
- secondo la Cassazione, per individuare quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle cose comuni, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione e tale momento rileva sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il (v. Cass. civ. Sez. VI - CP_1
2 Ordinanza, 22-03-2017, n. 7395); - le questioni relative alle obbligazioni dei condomini che hanno acquistato appartamenti nel condominio riguardano rapporti interni tra il condominio e i nuovi e vecchi condomini e tra i nuovi condomini e i loro danti causa e non possono essere trattati in questa sede, essendo completamente estranei all'obbligazione di pagamento dell'appalto”. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con l'ing. , alle cui conclusioni le parti non muovevano Persona_1 alcuna osservazione, fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Sulla base della documentazione contrattuale e tecnica prodotta dall'attore, il ctu ha concluso, “Come è possibile riscontrare nella tabella, parte attrice avrebbe dovuto emettere una fattura a saldo per un importo pari a 40.500,71 € oltre IVA al 10% per un totale di 44.550,78 €. Di conseguenza, secondo i calcoli dello scrivente, parte attrice, al netto dell'acconto percepito
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 pari a 4.934,72 €, vanta un credito residuo pari a 39.616,06 € (44.550,78 € - 4.934,72 € = 39.616,06 €).”. Le conclusioni del ctu sono condivisibili, in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'attore (contratto di appalto sottoscritto, fattura emessa, dichiarazione asseverata del contabile di avvenuta registrazione, computo economico generale a firma del Direttore dei Lavori, con annessa dichiarazione di fine lavori e collaudo finale della perfetta regola d'arte della prestazione resa), e come già accennato, ad esse conclusioni le parti, nel contraddittorio tecnico, non hanno fatto alcuna osservazione. Il a fronte di un'esecuzione puntuale e pienamente CP_1 conforme a quanto pattuito per i lavori di ristrutturazione, si è reso moroso delle menzionate somme, come riscontrato anche dal ctu. Non appare superfluo ricordare che la parziarietà delle obbligazioni assunte dal attiene alla fase esecutiva e non a quella di formazione del titolo. CP_1
Il contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio stipulato dall'amministratore, nei limiti delle CP_6 facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati, ma ciò non vuol dire che il creditore non possa agire nei confronti del e conseguire la condanna dell'amministratore nella CP_1 qualità di rappresentante dei condomini;
solo che, in virtù del principio della parziarietà dell'obbligazione assunta dal rappresentante del condominio, il creditore può procedere all'esecuzione, individualmente, nei confronti dei singoli condomini secondo la quota di ciascuno, nel caso in cui la somma dovuta non sia corrisposta dal condominio. Più in generale il - per il tramite del suo amministratore - è CP_1 sempre legittimato passivamente a stare in giudizio quale rappresentante dei condomini, e nei suoi confronti può sempre essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti all'edificio
Secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità il CP_6
è un ente di gestione privo di personalità giuridica, ma fornito di CP_1 soggettività distinta da quella dei singoli condomini;
questi pertanto, nelle vicende processuali di cui sia parte il , sono sempre rappresentati CP_1 dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. Sez.
6 - n. 177 del 11/01/2012; Cass. n. 20483 del 19/10/2004). In merito all'ammontare economico dei lavori effettivamente svolti probante è la contabilità economica del direttore dei lavori nominato dal convenuto condominio, quindi suo rappresentate tecnico arch. che CP_1 in relazione al quadro riepilogativo delle lavorazioni espletate certifica
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 l'importo economico dei lavori effettuati a regola d'arte. Per quanto concerne l'accettazione delle opere da parte del condominio committente convenuto, agli atti vi è comunicazione di fine lavori, a firma dell'amministratore p.t. dell'epoca, , inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale in data Persona_2
30.05.2012, con annesso certificato di collaudo finale del 17.05.2012, a firma proprio del direttore dei lavori (arch. , comportando l'avvenuta CP_1 accettazione da parte del condominio delle opere commissionate, ovvero quelle di cui al titolo abilitativo della DIA del 10.3.2011, prot. n. 201100012841. In merito, poi, alla natura ed all'entità della somma ancora dovuta alla ditta attrice, si evidenzia che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, per il pagamento del saldo art. 6, comportava il completamento del pagamento all'atto dell'avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in uno alla relativa contabilità redatta dal direttore dei lavori. Di guisa che, chiaro ed evidente che dinanzi alla certificazione dell'ammontare delle categorie di lavorazioni espletate e alla relativa chiusura dei lavori con annesso collaudo, il convenuto ha perfettamente CP_1 accettato le opere commissionate, senza alcunché eccepire;
d'altronde, in ordine alla perfetta esecuzione delle stesse, alcunché è stato dedotto, nella seppur tardiva costituzione, né sono state sollevate contestazioni nel corso dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. A nulla, inoltre, rileva la circostanza che l'amministratrice attuale del convenuto non sia in possesso della documentazione fiscale e CP_1 contabile inerente ai pagamenti effettuati in favore della ditta. L'amministratrice si è peraltro limitata a contestare genericamente che la documentazione prodotta dall'attore era in copia e una tale eccezione non ha alcun valore giuridico se non accompagnata dall'indicazione di perché e dove potrebbe essere non conforme a quella originale. Infine, va rilevato che chi contesta la richiesta creditoria avanzata, nella qualità di debitore deve fornire valida e documentata prova che il relativo pagamento sia stato effettuato, atteso che in assenza di tale assolvimento probatorio si assume provata la posizione creditoria in essere e per la quale si chiede la tutela giudiziaria. Le spese seguono la soccombenza tra l'attore e il convenuto condominio e liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Sussistono giusti motivi per compensarli tra l'attore e gli interventori volontari, atteso che essi non hanno contestato il credito dell'impresa, ma avevano chiesto solo di poter chiamare in causa i loro rispettivi danti causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 39.616,06 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo
2) Conferma l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa avanzata dagli interventori volontari
3) Condanna il convento al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra l'attore e gli interventori volontari. Così deciso in data 23.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6