Art. 38-ter.
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri, restano accertati sul capitolo di entrata n. 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n.
1823/73 della Commissione al conto di tesoreria n. 415 denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1974 sono riferiti alla competenza dell'anno 1975 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri, restano accertati sul capitolo di entrata n. 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n.
1823/73 della Commissione al conto di tesoreria n. 415 denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1974 sono riferiti alla competenza dell'anno 1975 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .