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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA NO, nella causa iscritta al N. 6999/2025 R.G. L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. ABBATE Parte_1
TOMMASO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
IR LE
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 29.05.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ABBATE TOMMASO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica e le relazioni in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute. In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità
a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n.
15303).
8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio
2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che “il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n.
17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01); Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017,
Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie.
...la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01); Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che parte ricorrente fosse affetta da “Storia di asma bronchiale severa in trattamento con farmaci ad azione broncodilatatrice e in immunoterapia con mepolizumab. Insufficienza respiratoria con necessità di ossigenoterapia nelle ore notturne. Epilessia morfeica in trattamento farmacologico. Osteoporosi da uso prolungato di corticosteroidi.
Spondiloartrosi con multiple discopatie. Sinusite e poliposi nasale. Riduzione del visus in OD da pregressa emorragia retinica.”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, consistente in una grave insufficienza respiratoria con necessità di ossigenoterapia a permanenza h24 – documentata in atti - unita ad un'epilessia morfeica in trattamento e ad un parziale disorientamento spaziale, dev'essere valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi.
Nella fattispecie, certamente, la ricorrente necessita di assistenza continua e permanente per l'ossigenoterapia e l'assunzione dei farmaci prescritti, con assunzione quotidiana, per le patologie che l'affliggono e, senza dubbio, ella non può provvedere autonomamente all'assunzione e tantomeno alla preparazione dei pasti, né può recarsi fuori dall'abitazione per procurarsi cibo o farmaci, in ragione del disorientamento temporo-spaziale, e anche in casa è soggetto a cadute accidentali e incidenti domestici, visto che al disorientamento si accompagna la compromissione della deambulazione.
Non si comprende, del resto, per quale ragione la Commissione medica, all'atto della cui visita nessun miglioramento si era verificato nelle condizioni di salute di parte ricorrente, abbia revocato la prestazione già in godimento, ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l non accerti alcun CP_1
miglioramento dello stato di salute o comunque un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 23752/2020, ribadita anche da ordinanza n.
7032/2023 e ord. 2744/2025). Deve, quindi, ritenersi che in atto parte ricorrente si trovi ancora nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della visita di revisione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12.11.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
PA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA NO, nella causa iscritta al N. 6999/2025 R.G. L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. ABBATE Parte_1
TOMMASO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
IR LE
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 29.05.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ABBATE TOMMASO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica e le relazioni in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute. In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità
a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n.
15303).
8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio
2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che “il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n.
17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01); Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017,
Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie.
...la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01); Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che parte ricorrente fosse affetta da “Storia di asma bronchiale severa in trattamento con farmaci ad azione broncodilatatrice e in immunoterapia con mepolizumab. Insufficienza respiratoria con necessità di ossigenoterapia nelle ore notturne. Epilessia morfeica in trattamento farmacologico. Osteoporosi da uso prolungato di corticosteroidi.
Spondiloartrosi con multiple discopatie. Sinusite e poliposi nasale. Riduzione del visus in OD da pregressa emorragia retinica.”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, consistente in una grave insufficienza respiratoria con necessità di ossigenoterapia a permanenza h24 – documentata in atti - unita ad un'epilessia morfeica in trattamento e ad un parziale disorientamento spaziale, dev'essere valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi.
Nella fattispecie, certamente, la ricorrente necessita di assistenza continua e permanente per l'ossigenoterapia e l'assunzione dei farmaci prescritti, con assunzione quotidiana, per le patologie che l'affliggono e, senza dubbio, ella non può provvedere autonomamente all'assunzione e tantomeno alla preparazione dei pasti, né può recarsi fuori dall'abitazione per procurarsi cibo o farmaci, in ragione del disorientamento temporo-spaziale, e anche in casa è soggetto a cadute accidentali e incidenti domestici, visto che al disorientamento si accompagna la compromissione della deambulazione.
Non si comprende, del resto, per quale ragione la Commissione medica, all'atto della cui visita nessun miglioramento si era verificato nelle condizioni di salute di parte ricorrente, abbia revocato la prestazione già in godimento, ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l non accerti alcun CP_1
miglioramento dello stato di salute o comunque un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 23752/2020, ribadita anche da ordinanza n.
7032/2023 e ord. 2744/2025). Deve, quindi, ritenersi che in atto parte ricorrente si trovi ancora nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della visita di revisione.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12.11.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
PA NO