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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3788/2021
Il giorno 03/03/2025, nella causa iscritta al n RG 3788 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 27.2.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3788/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla Parte_1 C.F._1
Via Lungoporto Gramsci n. 63, con l'avv. ANTONINI RODOLFO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del procuratore , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA con l'avv. ROSSI MARCO
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1038/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 5.10.2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_4
[...]
[...] della somma di € 22.735,87, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui Controparte_1
€ 2.598,60 quale saldo debitore maturato in virtù del contratto n. 113676 stipulato con OS TO
s.p.a. ed € 20.137,27 quale saldo debitore maturato in virtù del contratto n. 32809 stipulato con
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
A fondamento dell'opposizione ha anzitutto disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti per cui è causa;
inoltre, ha contestato la mancata produzione dei contratti cui fa riferimento la pretesa monitoria e paventato una sospetta usura;
ha poi eccepito la prescrizione del credito e il difetto di legittimazione attiva di in mancanza di prova dell'inclusione del Controparte_1 credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Si è costituita e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e formulando istanza di verificazione.
È stata espletata una CTU grafologica e, all'esito, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'udienza a trattazione scritta del 27.2.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevata la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione, in quanto sollevata solo con le note di udienza del 23.5.2022, successive alla scadenza dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. concessi alle parti.
Invero, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010, “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
La scadenza del termine decadenziale per il rilievo dell'eccezione è inderogabilmente fissata dal legislatore in coincidenza con la celebrazione della prima udienza, e ciò anche nell'ipotesi – che ricorre nel caso di specie – in cui la condizione di procedibilità sorge solo successivamente alla pronuncia dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Una diversa interpretazione della norma, che consentisse il rilievo dell'eccezione entro l'udienza successiva alla decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (e quindi anche successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis), comprometterebbe l'esigenza di tutela della certezza dei tempi processuali di cui la stessa previsione decadenziale è presidio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto,
3 di 8 deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta,
l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Pertanto, ai fini della decisione circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla convenuta- opposta non rilevano le contestazioni sollevate dall'opponente sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il credito ingiunto risulta documentato in base alla produzione:
- del contratto di prestito personale stipulato il 22.6.2010 con Credit LI s.p.a. (doc. 3 del fascicolo monitorio) e relativo estratto conto, da cui risultano i ratei rimasti insoluti, il capitale residuo e gli interessi applicati (doc. 9 del fascicolo monitorio);
- del contratto di prestito personale stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena per l'importo di € 10.000,00 (doc. 10 del fascicolo monitorio) e relativo estratto conto, da cui risulta che il capitale mutuato non è stato sostanzialmente rimborsato neppure in parte (doc.
14 del fascicolo monitorio). :
4 di 8 I contratti sono stati validamente disconosciuti da che ha sostenuto di non Parte_1 averli mai sottoscritti.
Sul punto, va infatti ricordato che il disconoscimento di scrittura privata ai sensi dell'art. 214
c.p.c. non richiede l'utilizzo di particolari formalità, essendo sufficiente che venga espresso in modo inequivoco e rivesta i caratteri della specificità e determinatezza con riferimento al documento che si intende disconoscere.
Dovendosi procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili nonché con il saggio Parte_1 grafico e ha ritenuto, con un elevato grado di certezza tecnica, che le firme in verifica “sono riconducibili alla signora e pertanto autografe del soggetto;
è emersa, infatti, tra le firme autografe della signora, a Parte_1 disposizione in questa sede e tutte le 18 firme oggetto di verifica sopra indicate, una medesima correlazione grafica- stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi”.
In proposito, va precisato che l'esame peritale è stato eseguito sulle copie fotostatiche dei documenti disconosciuti, non essendo stati prodotti gli originali. Ciò non inficia però l'attendibilità dei risultati cui è giunto il CTU, come dallo stesso considerato (si legga a pag. 12 della relazione peritale: “entrambi i documenti in verifica sono rappresentati da una copia fotostatica di buona qualità che permette, quindi, di poter effettuare un idoneo esame del tracciato grafico di tutte le firme contestate”; ancora a pag. 30: “La buona qualità delle copie ha permesso un idoneo studio sia del movimento formativo del tracciato grafico che degli elementi di identificazione del gesto grafico”), né può ritenersi circostanza ostativa al riconoscimento della piena efficacia probatoria dei documenti, stante il disposto di cui all'art. 2719 c.c., in mancanza di un valido disconoscimento della loro conformità agli originali. Parte opponente si è infatti limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale delle copie prodotte in giudizio, ma tale disconoscimento è privo di effetti, in quanto operato con mera clausola di stile e senza indicazione specifica degli aspetti per cui i documenti si assumono diversi dall'originale.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, i contratti de quo devono ritenersi sottoscritti dalla odierna opponente e sono idonei a costituire prova del credito ingiunto nei confronti della stessa.
4. Parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla mancanza di prova della inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito delle cessioni
“in blocco”.
5 di 8 In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e
6 di 8 del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).
Nel caso di specie:
- la cessione del credito relativo al contratto del 22.6.2010 da OS TO s.p.a. (nella quale si
è fusa per incorporazione Credit LI s.p.a.) a risulta provata dall'avviso di Controparte_5 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda del 28.12.2013 n. 152 ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, il quale contiene l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti, che consente di accertare che il credito per cui è causa rientra nell'oggetto della cessione;
in particolare, trattasi – tra gli altri – di tutti i crediti derivanti da rapporti di credito a consumo o credito personale sottoscritti da Credit LI s.p.a. nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 e il 3 luglio 2012 e per i quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine nel periodo tra il 3 marzo 2009 e il 29 luglio 2013 (nel caso di specie, la data di decadenza dal beneficio del termine indicata nella documentazione predisposta dalla cedente
è il 28.11.2012);
- la cessione del credito di cui sopra da a (di cui Controparte_5 Controparte_6 [...]
già è conferitaria di ramo d'azienda in relazione ai crediti a Controparte_1 Controparte_1 sofferenza, vedi doc. 10-11 del fascicolo monitorio) è documentata dalla scrittura privata del
27.11.2015, il cui Allegato A contiene l'indicazione dei criteri identificativi de crediti ceduti, consentendo di farvi rientrare il credito per cui è causa;
- la cessione del credito relativo al contratto stipulato dall'opponente con Banca Monte dei
Paschi di Siena è documentata dalla scrittura privata del 28.12.2018, il cui Allegato B contiene l'indicazione dei criteri identificativi de crediti ceduti, consentendo di farvi rientrare il credito per cui è causa.
Sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi accertata la legittimazione attiva della convenuta- opposta per entrambi i crediti oggetto di causa.
Nessun rilievo può essere attribuito alla contestazione in materia di usura, formulata in modo ipotetico e comunque generico.
7 di 8 Infine, l'eccezione di prescrizione è priva di pregio, in quanto in tema di mutuo il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1038/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 5.10.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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