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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Canneto Il Lungo n. 37/2, presso lo studio degli Avv.ti Sabrina Musumeci
e Paolo Musso, che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] B, elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Cesarea n. 2/22, presso lo studio dell'Avv. Cristina Ciari, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
08/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso presentato in data 21/06/2023, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1 venisse aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore
, nato a [...] in data [...], avuto dalla relazione sentimentale con il Per_1
Sig. stabilito dal decreto n. 7728/2014 emesso dal Tribunale di Genova in data CP_1
20/11/2014 (R.G. 2720/2014 V.G.), e che le venisse attribuito il 100% dell'assegno unico universale, allegando una scarsa frequentazione padre-figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2023, si è costituito in giudizio il Sig. opponendosi alle richieste della ricorrente e chiedendo a sua volta la modifica CP_1 delle condizioni in essere in punto frequentazione con il figlio, lamentando come fosse stato lasciato troppo potere decisionale al minore che si era pertanto allontanato dal padre con la complicità materna.
Alla prima udienza del 24/10/2023, le parti hanno preliminarmente dato atto di aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali del Comune di Serra Riccò
(GE), al fine di approfondire le difficoltà mostrate dal minore nei rapporti con il padre, pertanto il G.I ha rinviato la causa per l'ascolto del minore con incarico ai Servizi Sociali di proseguire nell'osservazione preliminare della triade genitori-figlio ed assegnazione di un termine per la trasmissione di una prima relazione di aggiornamento.
Dopo diversi rinvii per verificare l'andamento dei percorsi intrapresi, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 08/07/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi riportate ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni.
Pertanto, il Tribunale, viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali e l'esito positivo dei percorsi di sostegno attivati, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole.
Alla luce della conciliazione intervenuta fra le parti, le spese di lite andranno integralmente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 7728/2014 emesso dal Tribunale di Genova in data 20/11/2014
(R.G. 2720/2014 V.G.)
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
* in conformità a quanto suggerito dai SS con relazione del 24.06.2025, entrambi i genitori si impegnano a proseguire il progetto in corso di sostegno alla bigenitorialità, dichiarandosi entrambi disponibili all'inserimento/affiancamento di un educatore che segua ed aiuti nello svolgimento dei compiti il figlio inoltre, i genitori concordano a che l'affidamento Per_1 sia mantenuto condiviso con residenza e collocazione prevalente presso e con la madre, lasciando libera frequentazione fra padre e figlio, conformemente a quanto suggerito dai S.S. ed accettato dal padre. Per quanto riguarda, le Principali Festività e le vacanze estive le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza, fatti salvi gli impegni lavorativi dei genitori e fermo restando i desideri e la volontà del minore. Impegnandosi, in ogni caso, entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura/vacanza ed ad ottenere
l'autorizzazione dell'altro genitore in caso di viaggi all'estero;
*in punto mantenimento, a modifica di quanto stabilito da Codesto Tribunale con decreto del
20.11.2014 (RG. 2720/2014- cron. 7728/2014), le parti concordano di rideterminare
l'assegno di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre e a favore della madre nell'importo di €. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, il tutto, corresponsione dell'importo suddetto e rivalutazione, a decorrere dal deposito della sentenza;
ferme le spese straordinarie al 50% come da documento di orientamento del 15.09.2016 emesso dal
Tribunale di Genova, sezione IV;
*le parti concordano altresì, che dalla data del deposito della sentenza, la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
*spese legali interamente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Canneto Il Lungo n. 37/2, presso lo studio degli Avv.ti Sabrina Musumeci
e Paolo Musso, che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] B, elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Cesarea n. 2/22, presso lo studio dell'Avv. Cristina Ciari, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
08/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso presentato in data 21/06/2023, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1 venisse aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore
, nato a [...] in data [...], avuto dalla relazione sentimentale con il Per_1
Sig. stabilito dal decreto n. 7728/2014 emesso dal Tribunale di Genova in data CP_1
20/11/2014 (R.G. 2720/2014 V.G.), e che le venisse attribuito il 100% dell'assegno unico universale, allegando una scarsa frequentazione padre-figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2023, si è costituito in giudizio il Sig. opponendosi alle richieste della ricorrente e chiedendo a sua volta la modifica CP_1 delle condizioni in essere in punto frequentazione con il figlio, lamentando come fosse stato lasciato troppo potere decisionale al minore che si era pertanto allontanato dal padre con la complicità materna.
Alla prima udienza del 24/10/2023, le parti hanno preliminarmente dato atto di aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali del Comune di Serra Riccò
(GE), al fine di approfondire le difficoltà mostrate dal minore nei rapporti con il padre, pertanto il G.I ha rinviato la causa per l'ascolto del minore con incarico ai Servizi Sociali di proseguire nell'osservazione preliminare della triade genitori-figlio ed assegnazione di un termine per la trasmissione di una prima relazione di aggiornamento.
Dopo diversi rinvii per verificare l'andamento dei percorsi intrapresi, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 08/07/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi riportate ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni.
Pertanto, il Tribunale, viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali e l'esito positivo dei percorsi di sostegno attivati, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole.
Alla luce della conciliazione intervenuta fra le parti, le spese di lite andranno integralmente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 7728/2014 emesso dal Tribunale di Genova in data 20/11/2014
(R.G. 2720/2014 V.G.)
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
* in conformità a quanto suggerito dai SS con relazione del 24.06.2025, entrambi i genitori si impegnano a proseguire il progetto in corso di sostegno alla bigenitorialità, dichiarandosi entrambi disponibili all'inserimento/affiancamento di un educatore che segua ed aiuti nello svolgimento dei compiti il figlio inoltre, i genitori concordano a che l'affidamento Per_1 sia mantenuto condiviso con residenza e collocazione prevalente presso e con la madre, lasciando libera frequentazione fra padre e figlio, conformemente a quanto suggerito dai S.S. ed accettato dal padre. Per quanto riguarda, le Principali Festività e le vacanze estive le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza, fatti salvi gli impegni lavorativi dei genitori e fermo restando i desideri e la volontà del minore. Impegnandosi, in ogni caso, entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura/vacanza ed ad ottenere
l'autorizzazione dell'altro genitore in caso di viaggi all'estero;
*in punto mantenimento, a modifica di quanto stabilito da Codesto Tribunale con decreto del
20.11.2014 (RG. 2720/2014- cron. 7728/2014), le parti concordano di rideterminare
l'assegno di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre e a favore della madre nell'importo di €. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, il tutto, corresponsione dell'importo suddetto e rivalutazione, a decorrere dal deposito della sentenza;
ferme le spese straordinarie al 50% come da documento di orientamento del 15.09.2016 emesso dal
Tribunale di Genova, sezione IV;
*le parti concordano altresì, che dalla data del deposito della sentenza, la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
*spese legali interamente compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini