Sentenza 26 settembre 2023
Massime • 1
La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.
Commentari • 3
- 1. Considerazioni a prima lettura sulla sentenza costituzionale n. 208 del 2024: un passo avanti nell’espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione?Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Richiedenti asilo in strada, CEDU violata (CtEDU, MV 26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2026
Il mancato adempimento, da parte delle autorità nazionali, dell'obbligo legale di fornire alloggio e assistenza materiale ai richiedenti protezione internazionale, in violazione delle norme interne di recepimento del diritto dell'Unione europea, determina la responsabilità dello Stato per le condizioni di vita estreme in cui i richiedenti si trovano costretti a vivere, e integra un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU ogniqualvolta dette condizioni – caratterizzate dalla privazione di alloggio, risorse, servizi igienici e mezzi di sussistenza per svariati mesi, anche durante la stagione invernale – si accompagnino all'assenza di risposta adeguata da parte delle autorità, …
Leggi di più… - 3. Considerazioni a prima lettura sulla sentenza costituzionale n. 208 del 2024: un passo avanti nell’espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione?Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2023, n. 49255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49255 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI RA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49255 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza 8 marzo 2023 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per intervenuta rinuncia, il gravame proposto da LE BA avverso la sentenza 12 luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, emessa all'esito del rito abbreviato, con cui l'imputato era stato condannato alla pena - già ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - di tre anni di reclusione per i reati di sequestro di persona, lesione personale e tentata estorsione continuata. La sentenza di appello diveniva irrevocabile il 22 giugno 2023. 2. Con successiva istanza, diretta al G.i.p. del Tribunale di Velletri, in qualità di giudice dell'esecuzione, BA invocava l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022. Il giudice adito respingeva l'istanza con provvedimento 20 luglio 2023, sul presupposto che la rinuncia all'appello non equivalesse alla sua mancata proposizione, quest'ultima essendo la condizione di legge per accedere all'ulteriore riduzione premiale invocata. Tale convincimento era ribadito dall'ordinanza in epigrafe, adottata a definizione del giudizio di opposizione introdotto dal condannato. 3. Avverso tate ultima ordinanza LE BA ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, non essendo il nuovo comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. ancora in vigore al momento della proposizione dell'appello, egli non avrebbe potuto, in quel momento, compiere la ponderata valutazione sottesa alla ratio della disposizione, vale a dire decidere se rinunciare, o meno, al diritto di impugnazione, in cambio dello sconto di pena. Una tale possibilità si era dischiusa alla data di entrata in vigore della novella (30 dicembre 2022) e il ricorrente se ne era avvalso, rinunciando a questo punto all'impugnazione già proposta, con effetti deflattivi equivalenti, avendo tale scelta precluso la celebrazione del giudizio di merito dinanzi alla Corte di appello. In questa prospettiva intertemporale, la rinuncia all'impugnazione già proposta, formalizzata subito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, doveva essere equiparata alla mancata proposizione della stessa, attesa la 2 retroattività della disposizione di nuovo conio, imposta dagli artt. 7 CEDU e 2, comma 4, cod. pen. 4. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa ha depositato rituale memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 442 cod. proc. pen., in tema di rito abbreviato, è stato modificato per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, mediante l'introduzione del comma 2-bis, in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», che vi provvede ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. È evidente, quindi, che il presupposto a regime, per l'applicazione dell'ulteriore sconto di pena nel rito speciale, è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato (quando è ammessa l'impugnazione personale) e del difensore. La riforma delineata dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha, infatti, lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale celebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado e senza dare luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la loro introduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, non sia giustificata da un preminente interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, l'imputato otterrà, in sede esecutiva, l'ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata. 2. Il d.lgs. n. 150 del 2022 non detta una normativa transitoria, idonea a disciplinare i profili di diritto intertemporale. In tale ambito, il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione processuale va ricondotto al generale principio di irretroattività della legge, fissato dall'art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ., che si declina secondo il canone tempus regit actum oggetto di lucida analisi da parte di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01. La corretta applicazione di tale canone impone, come dalle Sezioni Unite precisato, l'esatta individuazione dell'atto elevato a spartiacque tra le discipline, esistendo atti ad effetti istantanei (che si esauriscono nel loro compimento e hanno una funzione autoconsistente) e atti che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppongono attività precedenti, capaci di condizionarne in modo determinante 3 il compimento, o che hanno essi stessi carattere strumentale e preparatorio rispetto a successive attività del procedimento, dando luogo in entrambi i casi a fattispecie processuali complesse. 3. Tenuto presente il canone tempus regit actum e i principi espressi da Sez. U. Lista, il momento processuale complesso, che consente di discernere la normativa in materia applicabile rispetto a sentenze di primo grado emanate sotto il vigore della anteriore disciplina, va individuato nella loro perdurante impugnabilità alla data del subentro della nuova disciplina processuale. E' questo, anche alla luce della indicata filosofia della riforma, il discrinnine per l'applicazione dello ius novum, essendo richiesto - per ricadere nella sfera applicativa di quest'ultimo, e perché dunque l'imputato possa beneficiare dell'ulteriore diminuente di un sesto, riservata a chi consapevolmente sceglie di non impugnare - che, all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di primo grado: - da un lato, non sia già passata in giudicato per mancata proposizione dell'impugnazione (o per sfavorevole, già intervenuta, definizione del relativo giudizio); in questo caso, l'operatività del nuovo regime è impedita dall'irrevocabilità della pronuncia (in termini, Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545-01), determinatasi anteriormente alla nuova regolamen- tazione e fuori del sinallagma da essa sancito;
- e, dall'altro, non sia stata già impugnata;
posto che la mancata proposizione dell'impugnazione è esattamente la condizione, di segno negativo, cui è subordinata la nuova premialità processuale. Il neo-introdotto art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. troverà -per
contro
- applicazione, in regime transitorio, rispetto ai procedimenti in corso, definiti con sentenza di primo grado ancora suscettibile di impugnazione all'atto dell'entrata in vigore del d.igs. n. 150 del 2022. Solo rispetto a tali procedimenti, del resto, la successiva mancata impugnazione potrà dirsi frutto di una scelta consapevole, collegata all'ottenimento dello sconto di pena;
scelta per questa ragione a priori incentivata e a consuntivo premiata. 4. Al requisito della mancata proposizione dell'impugnazione non è equiparabile, neppure in regime intertemporale, la rinuncia all'impugnazione già proposta. L' atto abdicativo non è idoneo a porre nel nulla, per il principio di esaurimento degli effetti dell'impugnazione (che è atto autoreferenziale, avente la funzione di dare avvio al grado successivo di giudizio, ovvero, nel caso di mancata proposizione, di determinare l'irrevocabilità della decisione: Sez. 1, n. 16054 del 2023, cit., § 2.4. della Parte in diritto), il giudizio superiore ormai instaurato. Il premio, assicurato dall'ulteriore riduzione di pena di un sesto, "remunera", del resto, la mancata instaurazione del giudizio di impugnazione, non semplici esiti accelerati di quest'ultimo, che si avrebbero in caso di impugnazione proposta e poi rinunciata. 5. Il ricorrente, nella seconda parte del motivo, evidenzia peraltro la natura mista, processuale e sostanziale, della diminuente, da cui vorrebbe far derivare la sua incondizionata applicazione retroattiva. Tale prospettazione non è fondata. La diminuente incide indubbiamente sulla misura della pena e investe anche il piano della punibilità sostanziale, ma è proprio lo stretto collegamento tra i due aspetti - ossia il fatto che la riduzione ulteriore del trattamento sanzionatorio dipenda dal mancato compimento dell'atto processuale, ossia dalla mancata impugnazione - che razionalmente impedisce di orientare l'istituto verso situazioni preg resse, che difettino del necessario presupposto procedurale. Si ha qui un limite logico all'applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. 6. Tale assetto è impeccabile, dal lato costituzionale e convenzionale. 6.1. Il principio di tendenziale retroattività della lex mitior, che nell'ordinamento interno trova fondamento nel principio di eguaglianza, e nel sistema CEDU è tutelato dall'art. 7 § 1 della Convenzione, non può essere invocato a sostegno di una diversa interpretazione e conclusione. Esso infatti «presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo, posto che [...] il principio di eguaglianza, così come ne costituisce un fondamento, può rappresentare anche il limite dell'applicabilità retroattiva della legge penale più favorevole [A» (Corte cost., n. 236 del 2011, par. 13 del Considerato in diritto, con argomentazioni che tengono conto dei principi elaborati, a proposito del parametro convenzionale, da Corte EDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). Più in generale, la Corte costituzionale afferma, nella sua giurisprudenza, che, qualora vi sia una ragione diversa che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo è costituzionalmente e convenzionalmente possibile, specie quando la fattispecie incriminatrice e la pena, quale misura del disvalore sociale del fatto, siano rimaste immutate. La Corte EDU, per parte sua, nell'affermare che il principio di retroattività della lex mitior è un corollario di quello di legalità, consacrato dal citato art. 7 della Convenzione, ha però fissato anche i limiti al suo ambito di applicazione. E la riduzione ulteriore di un sesto, con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato, non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e i tempi di esercizio del diritto di impugnazione, dalla rinuncia al quale direttamente deriva il trattamento sanzionatorio più mite da applicare. Questa mitigazione è condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dall'intervenuta definizione in rito abbreviato del giudizio di primo grado e dallo scenario che a quel punto si offre all'imputato titolare del diritto di impugnazione;
elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi perché possa porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo, e trovare così eventualmente applicazione la disciplina sopravvenuta di favore. 6.2. Sotto il profilo dell'affidamento, che è pure componente integrante il giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, il trattamento sanzionatorio difforme, riservato all'imputato che abbia già impugnato la sentenza emessa in rito abbreviato sotto il vigore della vecchia disciplina, è giustificato dalla diversità delle situazioni a confronto;
egli non può attendersi l'ulteriore riduzione di pena, prevista per colui che l'impugnazione non abbia proposto, né può percepire come ingiusto tale esito avendo legittimamente adottato altra scelta processuale. 7. Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che precedono, posto che, alla data di entrata in vigore del digs. n. 150 del 2022, la sentenza 12 luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, emessa all'esito del rito abbreviato, era stata già appellata dall'imputato, senza che abbia rilevanza la successiva rinuncia al gravame da lui effettuata. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/09/2023