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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5372/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5372/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
RN (MB), Via Santuario n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Biella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in AT (MB), Piazza Unità d'Italia, n. 3/C, giusta procura in atti;
e (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
RN (MB), via Santuario n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emiliano Pirrone, e Cristiano Di Toro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Via Giuseppe Frua n. 24 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in RN (MB), Via Santuario n. 5, di esclusiva proprietà del signor , rimane Pt_1 assegnata al marito nell'interesse della figlia minore, con quanto l'arreda.
3. La moglie ha già reperito autonoma soluzione abitativa in RN (MB) via Eroi n. 2 – piano 2^ - scala B. PIANO GENITORIALE PER IL GLO MINORENNE
4. La figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia minorenne resta collocata prevalentemente presso il padre nella casa coniugale a Per_1 quest'ultimo assegnata e la madre potrà esercitare i diritti di visita tenendo conto dei suoi turni di lavoro dalle 7:00 del mattino alle 11:00 del mattino e dalle 14.45 alle 18.45 il lunedì, mercoledì e sabato e dalle 17 alle 20 il venerdì presso il bar, secondo il seguente schema concordato:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 6 alle 14, dormirà dai nonni materni e/o Per_1 dalla madre e la nonna accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre il padre andrà a riprenderla all'uscita da scuola e la condurrà dai nonni materni e/o dalla madre alle 20:30;
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 14 alle 22:30, dormirà dal padre ed il padre Per_1 accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre la madre andrà a riprenderla all'uscita da scuola per portarla a casa del padre per le 20:30 ove attenderà il rientro del padre dal lavoro per le ore 22:30;
- la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera se il venerdì il padre lavorerà nel turno 6-14, dal venerdì al lunedì mattina se il padre lavorerà nel turno 14-22;
- trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni, anche consecutivi durante le vacanze estive in Per_1 periodo da concordare tra gli stessi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà ad anni alternati il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro e dal Per_1
27 al 31 con un genitore e dall'1 al 6 con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6. Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00# a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della figlia, da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti, ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende per la figlia;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese straordinarie: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
spese scolastiche straordinarie: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. Modalità di richiesta e presentazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00#, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 9. La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico per la figlia. Pt_2 10. Il signor verserà alla signora la somma omnicomprensiva di € 2.000,00# quale pagamento Pt_1 Pt_2 degli arredi della casa coniugale, che dunque diverranno a ogni effetto di proprietà esclusiva del signor
. Pt_1
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti CONDIZIONI 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.04.2023 tra i signori e Parte_1 nel Comune di RN (MB), registrato agli atti di matrimonio del Comune di RN Parte_2
(MB) al numero 2, parte 1, anno 2023.
2. Ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RN (MB) cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in RN (MB), Via Sanatorio n. 5, al signor nell'interesse della figlia ivi stabilmente convivente, con quanto l'arreda. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I GL OR
4. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare il collocamento prevalente della figlia minorenne presso il padre nella casa coniugale Per_1
a quest'ultimo assegnata e la madre potrà esercitare i diritti di visita tenendo conto dei suoi turni di lavoro dalle 7:00 del mattino alle 11:00 del mattino e dalle 14.45 alle 18.45 il lunedì, mercoledì e sabato e dalle 17 alle 20 il venerdì presso il bar, secondo il seguente schema concordato:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 6 alle 14, dormirà dai nonni materni e/o Per_1 dalla madre e la nonna accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre il padre andrà a riprenderla all'uscita da scuola e la condurrà dai nonni materni e/o dalla madre alle 20:30;
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 14 alle 22:30, dormirà dal padre ed il padre Per_1 accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre la madre andrà a riprenderla all'uscita da scuola per portarla a casa del padre per le 20:30 ove attenderà il rientro del padre dal lavoro per le ore 22:30;
- la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera se il venerdì il padre lavorerà nel turno 6-14, dal venerdì al lunedì mattina se il padre lavorerà nel turno 14-22;
- trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo Per_1 da concordare tra gli stessi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà ad anni alternati il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro e dal Per_1
27 al 31 con un genitore e dall'1 al 6 con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro;
6. Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00# a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della stessa, da versarsi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti, ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende per la figlia;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese straordinarie: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
spese scolastiche straordinarie: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. Modalità di richiesta e presentazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00#, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. Confermare che la sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico per la figlia. Pt_2
9. Confermare che il signor verserà alla signora la somma omnicomprensiva di € 2.000,00# Pt_1 Pt_2 quale pagamento degli arredi della casa coniugale, che dunque diverranno a ogni effetto di proprietà esclusiva del signor . Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in RN il 11 aprile 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di RN, anno 2003, n. 2, Parte I). Dalla loro unione è nata la figlia (in data 22.02.2018). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5372/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in RN il 11 aprile 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di RN, anno 2003, n. 2, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di RN, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5372/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
RN (MB), Via Santuario n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Biella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in AT (MB), Piazza Unità d'Italia, n. 3/C, giusta procura in atti;
e (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
RN (MB), via Santuario n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emiliano Pirrone, e Cristiano Di Toro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Via Giuseppe Frua n. 24 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in RN (MB), Via Santuario n. 5, di esclusiva proprietà del signor , rimane Pt_1 assegnata al marito nell'interesse della figlia minore, con quanto l'arreda.
3. La moglie ha già reperito autonoma soluzione abitativa in RN (MB) via Eroi n. 2 – piano 2^ - scala B. PIANO GENITORIALE PER IL GLO MINORENNE
4. La figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia minorenne resta collocata prevalentemente presso il padre nella casa coniugale a Per_1 quest'ultimo assegnata e la madre potrà esercitare i diritti di visita tenendo conto dei suoi turni di lavoro dalle 7:00 del mattino alle 11:00 del mattino e dalle 14.45 alle 18.45 il lunedì, mercoledì e sabato e dalle 17 alle 20 il venerdì presso il bar, secondo il seguente schema concordato:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 6 alle 14, dormirà dai nonni materni e/o Per_1 dalla madre e la nonna accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre il padre andrà a riprenderla all'uscita da scuola e la condurrà dai nonni materni e/o dalla madre alle 20:30;
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 14 alle 22:30, dormirà dal padre ed il padre Per_1 accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre la madre andrà a riprenderla all'uscita da scuola per portarla a casa del padre per le 20:30 ove attenderà il rientro del padre dal lavoro per le ore 22:30;
- la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera se il venerdì il padre lavorerà nel turno 6-14, dal venerdì al lunedì mattina se il padre lavorerà nel turno 14-22;
- trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni, anche consecutivi durante le vacanze estive in Per_1 periodo da concordare tra gli stessi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà ad anni alternati il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro e dal Per_1
27 al 31 con un genitore e dall'1 al 6 con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6. Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00# a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della figlia, da versarsi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti, ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende per la figlia;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese straordinarie: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
spese scolastiche straordinarie: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. Modalità di richiesta e presentazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00#, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 9. La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico per la figlia. Pt_2 10. Il signor verserà alla signora la somma omnicomprensiva di € 2.000,00# quale pagamento Pt_1 Pt_2 degli arredi della casa coniugale, che dunque diverranno a ogni effetto di proprietà esclusiva del signor
. Pt_1
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti CONDIZIONI 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.04.2023 tra i signori e Parte_1 nel Comune di RN (MB), registrato agli atti di matrimonio del Comune di RN Parte_2
(MB) al numero 2, parte 1, anno 2023.
2. Ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RN (MB) cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in RN (MB), Via Sanatorio n. 5, al signor nell'interesse della figlia ivi stabilmente convivente, con quanto l'arreda. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I GL OR
4. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare il collocamento prevalente della figlia minorenne presso il padre nella casa coniugale Per_1
a quest'ultimo assegnata e la madre potrà esercitare i diritti di visita tenendo conto dei suoi turni di lavoro dalle 7:00 del mattino alle 11:00 del mattino e dalle 14.45 alle 18.45 il lunedì, mercoledì e sabato e dalle 17 alle 20 il venerdì presso il bar, secondo il seguente schema concordato:
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 6 alle 14, dormirà dai nonni materni e/o Per_1 dalla madre e la nonna accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre il padre andrà a riprenderla all'uscita da scuola e la condurrà dai nonni materni e/o dalla madre alle 20:30;
- nella settimana in cui il padre lavorerà nel turno dalle 14 alle 22:30, dormirà dal padre ed il padre Per_1 accompagnerà la figlia a scuola al mattino, mentre la madre andrà a riprenderla all'uscita da scuola per portarla a casa del padre per le 20:30 ove attenderà il rientro del padre dal lavoro per le ore 22:30;
- la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera se il venerdì il padre lavorerà nel turno 6-14, dal venerdì al lunedì mattina se il padre lavorerà nel turno 14-22;
- trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo Per_1 da concordare tra gli stessi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà ad anni alternati il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro e dal Per_1
27 al 31 con un genitore e dall'1 al 6 con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro;
6. Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00# a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della stessa, da versarsi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente e Banca a lui già noti, ovvero su quelli che saranno successivamente comunicati dalla moglie;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indicati ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
7. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende per la figlia;
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche straordinarie: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese straordinarie: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche straordinarie: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
spese scolastiche straordinarie: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo. Modalità di richiesta e presentazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00#, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi: Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter acceder in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. Confermare che la sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico per la figlia. Pt_2
9. Confermare che il signor verserà alla signora la somma omnicomprensiva di € 2.000,00# Pt_1 Pt_2 quale pagamento degli arredi della casa coniugale, che dunque diverranno a ogni effetto di proprietà esclusiva del signor . Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in RN il 11 aprile 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di RN, anno 2003, n. 2, Parte I). Dalla loro unione è nata la figlia (in data 22.02.2018). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5372/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in RN il 11 aprile 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di RN, anno 2003, n. 2, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di RN, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi