CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3133/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1015/2020 del Tribunale di Nola emessa all'esito del giudizio recante n. R.G.
6639/2012 e pubblicata in data 7.7.2020
TRA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Poggiomarino (NA)
[...] C.F._4 alla via V.Emanuele n.72, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga, dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, unitamente all'Avv.Cristina Serafina, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATA
E società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_2
130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri
n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita P.IVA_1
Iva, e per essa con sede in Milano, Via Valtellina Controparte_3
15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, P.IVA_2 giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Persona_1 rep.70501 e racc. 9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, qui rappresentata da in forza di procura speciale del 20.05.2019, Controparte_4
a rogito del Notaio di Milano rep. 140487 racc. 35375 sede legale in Persona_2
Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Dott. , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, in virtù di procura del Dott. nella sua qualità di C.F._5 Persona_3
Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 31.07.2019 dal Notaio Per_2
in Milano, rep. 141139 racc. 35696 e registrata in data 05.08.2019 alla serie 1T,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano (C.F.
– fax: 02/49528699 – pec: , C.F._6 Email_1 in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Lamarmora n. 42 – 20122 Milano (MI)
APPELLATA- CESSIONARIA
CONCLUSIONI
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
24.11.2025 il procuratore degli appellanti rappresenta quanto segue: “dopo recente confronto con la parte appellata, le parti appellanti hanno manifestato la volontà di abbandonare il presente giudizio per cessata materia del contendere e con spese e competenze compensate tra le parti, a condizione che aderisca anche la parte appellata alle predette condizioni. Ad acquisito assenso della parte appellata, si dichiara congiuntamente di abbandonare il presente giudizio con spese e competenze compensate tra le parti. La nota è sottoscritta dal procuratore di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.1438/2012 emesso in data 13.07.2020 e depositato in data
17.07.2020, in accoglimento del ricorso presentato da il Controparte_1
Tribunale di Nola ingiungeva a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 uali fideiussori di Tubi MB s.a.s. di MB NU (poi trasformata Parte_4 in , di pagare, in solido tra loro, in favore della intimante l'importo Controparte_6 CP_1 di E. 167.717,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle messe in mora al soddisfo.
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificati entrambi in data 25.10.2012, , da una parte, e , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'altro, convenivano in giudizio la società Parte_4 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'asserita inesigibilità della pretesa creditoria e, per
[...]
l'effetto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre alla condanna per le spese e competenze di lite.
A fondamento della pretesa deducevano l'inesistenza della fideiussione per mutamento della forma societaria del soggetto garantito cui non seguiva la reiterata volontà di continuare a prestare la garanzia, l'inesigibilità della pretesa creditoria perché derivante da una concessione abusiva del credito, l'inesigibilità della pretesa per invalidità di fideiussione per violazione dell'art. 1939 c.c., nonché la mancata preventiva escussione del debitore principale.
In subordine, deducevano che la pretesa creditoria della tenesse conto CP_1 dell'applicazione illegittima di interessi anatocistici. Ne chiedevano dunque la rideterminazione.
e e , nel proprio atto di citazione chiedevano, altresì, il Parte_2 Pt_4 Parte_3 disconoscimento totale della fideiussione prestata per quanto riguarda ulteriori debitorie non ricollegabili al contratto di mutuo fondiario del 03.11.2003, nonché di accertarsi e dichiararsi l'autenticità della sottoscrizione in calce alle scritture private del 19-22.02.2002 prodotte dall'istituto di credito in allegato al ricorso per D.I.
I due giudizi erano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Gli opponenti rassegnavano dunque le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere: preliminarmente, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché invalidi, e dunque nulli, i rapporti sottostanti all'origine del credito vantato;
nel merito, accogliere l'opposizione accertando e riconoscendo l'inefficacia (da annullabilità ovvero da rescissione) del contratto di fideiussione e garanzia, sottoscritti dagli opponenti;
sempre nel merito, accertare e riconoscere l'ammontare delle somme indebitamente percepite con interesse oltre il tasso soglia ovvero col la pratica dell'anatocismo, dall'avvio del rapporto e sino alla sua cessazione, condannando la banca alla restituzione delle somme, eventualmente previa compensazione con gli importi che dovessero essere accertati a debito;
in ogni caso con la condanna della al pagamento delle spese processuali. CP_1
Si costituiva la contestava le opposizioni e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 26 febbraio 2019 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_2 cessionaria del credito di già Controparte_7 Controparte_1
Depositata la documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il
Tribunale di Nola con sentenza n.1015/2020 così provvedeva: “accoglie l'opposizione e per
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti al pagamento in favore di e per essa, giusta procura speciale in autentica in atti, Controparte_2 [...] della somma di E. 177.621,79, oltre interessi legali dalla domanda monitoria Controparte_3 al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Banca opposta, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano, sia per il presente giudizio di opposizione sia per la fase monitoria, in E.10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'interventrice e per essa, giusta procura speciale Controparte_2 in autentica in atti, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano, per il presente giudizio di opposizione, in E.4.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico degli opponenti, in quota uguale ed in solido.”
Con atto notificato in data 12.09.2020 , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
proponevano appello avverso detta sentenza, sostenendo l'erroneità della Parte_3 decisione del giudice di primo grado sulla base dei seguenti motivi di appello così rubricati:
“erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alla decisione impugnanda: la inesigibilità della pretesa creditizia per inesistenza della fideiussione”; “inesigibilità della pretesa in quanto risultante da una concessione abusiva di credito;
“inesigibilità della pretesa creditizia per invalidità della fideiussione ex art. 1939 c.c”; “sulla espletata CTU contabile: manifesta abusività della pretesa creditoria”; “mancata preventiva escussione del debitore principale”; “il fatto del creditore e l'estinzione della fideiussione”; “inefficacia del contratto di fideiussione e delle clausole c.d. di esonero, nonché del cosiddetto riconoscimento del credito. In subordine: la indeterminatezza ed inesigibilità della pretesa per la indebita applicazione di interessi anatocistici”; “nullità della clausola contenente la commissione sul massimo scoperto”.
Chiedevano dunque: “annullare e riformare la sentenza impugnata, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la odierna pretesa creditoria;
in ogni caso, condannare le odierne parti appellate al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Si costituiva la per il tramite della che Controparte_2 Controparte_3 contestava quanto dedotto dagli appellanti e chiedeva il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di lite.
Per con nota depositata il 12 novembre 2024 e per , Parte_1 Parte_2
e , con nota depositata in data 21 maggio 2025, si costituiva Parte_4 Parte_3 in aggiunta al precedente procuratore l'Avv.Cristina Serafino.
La causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 16.10.2025 era disposta l'integrazione della consulenza tecnica e fissata l'udienza del 27.11.2025 per il conferimento dell'incarico al nominato C.T.U. Dr.ssa Per_4
.
[...]
Con le note scritte depositate ex art-127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 27 novembre 2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa era assegnata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il procuratore di parte appellante con nota scritta ex art.127 ter c.p.c. depositata in data
24.11.2025, sottoscritta dal procuratore di parte appellata, ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
(Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167).
E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Nola recante il n.6639/2012 R.G. conclusosi con sentenza n.1015/2022 pubblicata in data 7.07.2020.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Tribunale di Nola n.1015/2022 nei confronti della e di Controparte_1 CP_2
e per essa, la con atto notificato in data 12.09.2020, così Controparte_3 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 2.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'MB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3133/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1015/2020 del Tribunale di Nola emessa all'esito del giudizio recante n. R.G.
6639/2012 e pubblicata in data 7.7.2020
TRA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Poggiomarino (NA)
[...] C.F._4 alla via V.Emanuele n.72, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga, dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, unitamente all'Avv.Cristina Serafina, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATA
E società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_2
130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri
n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita P.IVA_1
Iva, e per essa con sede in Milano, Via Valtellina Controparte_3
15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, P.IVA_2 giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Persona_1 rep.70501 e racc. 9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, qui rappresentata da in forza di procura speciale del 20.05.2019, Controparte_4
a rogito del Notaio di Milano rep. 140487 racc. 35375 sede legale in Persona_2
Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Dott. , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, in virtù di procura del Dott. nella sua qualità di C.F._5 Persona_3
Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 31.07.2019 dal Notaio Per_2
in Milano, rep. 141139 racc. 35696 e registrata in data 05.08.2019 alla serie 1T,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone del Foro di Milano (C.F.
– fax: 02/49528699 – pec: , C.F._6 Email_1 in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Lamarmora n. 42 – 20122 Milano (MI)
APPELLATA- CESSIONARIA
CONCLUSIONI
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
24.11.2025 il procuratore degli appellanti rappresenta quanto segue: “dopo recente confronto con la parte appellata, le parti appellanti hanno manifestato la volontà di abbandonare il presente giudizio per cessata materia del contendere e con spese e competenze compensate tra le parti, a condizione che aderisca anche la parte appellata alle predette condizioni. Ad acquisito assenso della parte appellata, si dichiara congiuntamente di abbandonare il presente giudizio con spese e competenze compensate tra le parti. La nota è sottoscritta dal procuratore di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.1438/2012 emesso in data 13.07.2020 e depositato in data
17.07.2020, in accoglimento del ricorso presentato da il Controparte_1
Tribunale di Nola ingiungeva a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 uali fideiussori di Tubi MB s.a.s. di MB NU (poi trasformata Parte_4 in , di pagare, in solido tra loro, in favore della intimante l'importo Controparte_6 CP_1 di E. 167.717,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle messe in mora al soddisfo.
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificati entrambi in data 25.10.2012, , da una parte, e , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'altro, convenivano in giudizio la società Parte_4 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'asserita inesigibilità della pretesa creditoria e, per
[...]
l'effetto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre alla condanna per le spese e competenze di lite.
A fondamento della pretesa deducevano l'inesistenza della fideiussione per mutamento della forma societaria del soggetto garantito cui non seguiva la reiterata volontà di continuare a prestare la garanzia, l'inesigibilità della pretesa creditoria perché derivante da una concessione abusiva del credito, l'inesigibilità della pretesa per invalidità di fideiussione per violazione dell'art. 1939 c.c., nonché la mancata preventiva escussione del debitore principale.
In subordine, deducevano che la pretesa creditoria della tenesse conto CP_1 dell'applicazione illegittima di interessi anatocistici. Ne chiedevano dunque la rideterminazione.
e e , nel proprio atto di citazione chiedevano, altresì, il Parte_2 Pt_4 Parte_3 disconoscimento totale della fideiussione prestata per quanto riguarda ulteriori debitorie non ricollegabili al contratto di mutuo fondiario del 03.11.2003, nonché di accertarsi e dichiararsi l'autenticità della sottoscrizione in calce alle scritture private del 19-22.02.2002 prodotte dall'istituto di credito in allegato al ricorso per D.I.
I due giudizi erano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Gli opponenti rassegnavano dunque le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere: preliminarmente, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché invalidi, e dunque nulli, i rapporti sottostanti all'origine del credito vantato;
nel merito, accogliere l'opposizione accertando e riconoscendo l'inefficacia (da annullabilità ovvero da rescissione) del contratto di fideiussione e garanzia, sottoscritti dagli opponenti;
sempre nel merito, accertare e riconoscere l'ammontare delle somme indebitamente percepite con interesse oltre il tasso soglia ovvero col la pratica dell'anatocismo, dall'avvio del rapporto e sino alla sua cessazione, condannando la banca alla restituzione delle somme, eventualmente previa compensazione con gli importi che dovessero essere accertati a debito;
in ogni caso con la condanna della al pagamento delle spese processuali. CP_1
Si costituiva la contestava le opposizioni e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 26 febbraio 2019 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_2 cessionaria del credito di già Controparte_7 Controparte_1
Depositata la documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il
Tribunale di Nola con sentenza n.1015/2020 così provvedeva: “accoglie l'opposizione e per
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti al pagamento in favore di e per essa, giusta procura speciale in autentica in atti, Controparte_2 [...] della somma di E. 177.621,79, oltre interessi legali dalla domanda monitoria Controparte_3 al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Banca opposta, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano, sia per il presente giudizio di opposizione sia per la fase monitoria, in E.10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'interventrice e per essa, giusta procura speciale Controparte_2 in autentica in atti, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano, per il presente giudizio di opposizione, in E.4.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico degli opponenti, in quota uguale ed in solido.”
Con atto notificato in data 12.09.2020 , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
proponevano appello avverso detta sentenza, sostenendo l'erroneità della Parte_3 decisione del giudice di primo grado sulla base dei seguenti motivi di appello così rubricati:
“erronea, insufficiente ed infondata motivazione in ordine alla decisione impugnanda: la inesigibilità della pretesa creditizia per inesistenza della fideiussione”; “inesigibilità della pretesa in quanto risultante da una concessione abusiva di credito;
“inesigibilità della pretesa creditizia per invalidità della fideiussione ex art. 1939 c.c”; “sulla espletata CTU contabile: manifesta abusività della pretesa creditoria”; “mancata preventiva escussione del debitore principale”; “il fatto del creditore e l'estinzione della fideiussione”; “inefficacia del contratto di fideiussione e delle clausole c.d. di esonero, nonché del cosiddetto riconoscimento del credito. In subordine: la indeterminatezza ed inesigibilità della pretesa per la indebita applicazione di interessi anatocistici”; “nullità della clausola contenente la commissione sul massimo scoperto”.
Chiedevano dunque: “annullare e riformare la sentenza impugnata, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la odierna pretesa creditoria;
in ogni caso, condannare le odierne parti appellate al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Si costituiva la per il tramite della che Controparte_2 Controparte_3 contestava quanto dedotto dagli appellanti e chiedeva il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di lite.
Per con nota depositata il 12 novembre 2024 e per , Parte_1 Parte_2
e , con nota depositata in data 21 maggio 2025, si costituiva Parte_4 Parte_3 in aggiunta al precedente procuratore l'Avv.Cristina Serafino.
La causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 16.10.2025 era disposta l'integrazione della consulenza tecnica e fissata l'udienza del 27.11.2025 per il conferimento dell'incarico al nominato C.T.U. Dr.ssa Per_4
.
[...]
Con le note scritte depositate ex art-127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 27 novembre 2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa era assegnata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il procuratore di parte appellante con nota scritta ex art.127 ter c.p.c. depositata in data
24.11.2025, sottoscritta dal procuratore di parte appellata, ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite di questo grado tra le parti.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
(Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167).
E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Nola recante il n.6639/2012 R.G. conclusosi con sentenza n.1015/2022 pubblicata in data 7.07.2020.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Tribunale di Nola n.1015/2022 nei confronti della e di Controparte_1 CP_2
e per essa, la con atto notificato in data 12.09.2020, così Controparte_3 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 2.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'MB